Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 430/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.2.2025 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CITTERIO BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Piazza n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio in Turda, Romania, in data 21/08/2004, atto n. 244, rilasciato dal Comune del Municipio di Cluj- Napoca, SERIE CB n° 731894; separati consensualmente con Sentenza n. 96/2024, pubbl. il 27/05/2024, passata in giudicato il 27.5.2024.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi dichiarano e confermano di essere economicamente autosufficienti per il proprio mantenimento e di nulla pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altro, rinunciando pertanto reciprocamente ad ogni assegno in tal senso;
2) i coniugi danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e inerente al pregresso stato coniugale e ciò con particolare riferimento ai reciproci pag. 1 di 5
3) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La signora CP_1 continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, sita in Voghera, via Lomellina n°18 insieme alla figlia minore.
4) Il sig. continuerà a risiedere nell'immobile condotto in locazione in Parte_1
Voghera, via Zelaschi n°25.
5) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori che si impegnano a favorire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
6) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente.
7) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni.
8) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : nei week-end a fine settimana alternati, dal Sabato mattina alle ore 12.00 sino alla domenica sera, alle ore 21.00, previo avviso telefonico;
9) Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, impegnandosi a provvedere alle sue incombenze scolastiche e sportive.
10) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al
29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
11) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
12) Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno.
13) Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
14) I coniugi confermano reciprocamente autorizzazione per il rilascio di documentazione valida per l'espatrio e prestano altresì l'assenso reciproco al rilascio del passaporto e all'espatrio, ex art. 38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000, della figlia minore.
pag. 2 di 5 15) I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi si impegnano a comunicare sempre e mettere a conoscenza l'altro genitore circa gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia.
16)Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, viaggi studio etc..) verranno prese concordemente dai genitori.
17) La signora provvederà direttamente al mantenimento della figlia, sino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, mentre il sig. verserà alla moglie, a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat: detti versamenti avranno luogo con versamento diretto sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno CP_1
15 del mese.
18) I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra-assegno che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia così come da
Protocollo n. 2323/16 stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pavia in data 09.11.2016, di cui copia è stata consegnata alle parti, che le stesse hanno sottoscritto per accettazione e che si allega al presente atto.
19) Quanto ai rapporti patrimoniali i coniugi risultano comproprietari nella misura del
50% della casa coniugale sita in Voghera, via Lomellina n°18, gravata da muto ipotecario.
20)Il signor si impegna a corrispondere le rate di mutuo sino all'estinzione dello Pt_1
stesso.
21) La casa coniugale rimarrà in proprietà di entrambi i coniugi sino a quando la signora avrà necessità di abitarla. Qualora la signora dovesse trasferirsi altrove o iniziare Pt_1 una convivenza con un altro uomo, l'immobile verrà venduto e il ricavato diviso tra i coniugi al 50%. Le spese di vendita e notarili verranno divise al 50% tra le parti.
24)I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti per cui nulla viene stabilito per il mantenimento reciproco”.
pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07.2.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(Sentenza di separazione n. 96/2024, pubbl. il 27/05/2024, passata in giudicato il
27.5.2024, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Turda, Romania, in data 21/08/2004, atto n. 244, rilasciato dal CP_1
Comune del Municipio di Cluj- Napoca, SERIE CB n° 731894;
pag. 4 di 5 2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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