Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1366/2023 R.G. lavoro vertente
TRA nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
SAN NICOLA LA STRADA alla via Duca D'Aosta 31, codice fiscale numero e difeso dall'avv.to Michele Marra C.F._1
(cf giusto mandato in calce al presente C.F._2 atto ed elett.te dom.to presso lo stesso avvocato Marra in Caserta alla via Dorso 16, pec fax 0823390999 Email_1
Appellante E
(c.f. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in P.IVA_1 persona del Presi-dente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mittoni Enrico (C.F. C.F._3 E
); (CZZL- Email_2 Parte_2
; (c.f. ) C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F. , Parte_4 C.F._6
t) dell'Avvocatura Email_4 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 Raccolta n.7313 Persona_1 del 22 marzo 2024 e con loro elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Napoli, via A. De Gasperi, 55. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di PEC sopra indicati e regolarmente iscritti nel REGINDE Appellato
FATTO E DIRITTO
1
di essere stato alle dipendenze della Controparte_2
dal 19/12/2007 fino al 9/04/2014 e di non aver
[...] percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità; di aver promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo: il fallimento si era chiuso con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' era Controparte_2 stata sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere ed i beni sottoposti a confisca (sent. n. 96\2017); di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali;
e di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per ottenere la liquidazione delle somme CP_1
a carico del Fondo di Garanzia, con esito negativo.
Tanto premesso, esaurito il procedimento amministrativo, chiese di accertare il proprio diritto ad ottenere la somma di euro 11.311,60 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro e la somma di euro 410,75 per la mensilità di aprile 2014 per l'effetto dichiarare il diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia la CP_1 liquidazione di tali importi ai sensi della legge 297\82 ,stante la confisca dei beni e delle quote sociali della società
ed in relazione alle Controparte_2 dichiarazioni resa dall'amministratore giudiziario nella qualità di pubblico ufficiale;
di conseguenza condannare l' , in persona CP_1 del legale rappr.te pro tempore, al pagamento della somma di euro 11.311,60 a titolo di tfr ed euro 410,75 a titolo di mensilità di aprile 2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7\4\2014 fino all'effettivo soddisfo come per legge”. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione
L' si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il rigetto del CP_1 ricorso.
Il Giudice di prime cure con sentenza n. 1210/2023 pubblicata il 9.6.2023 rigettò il ricorso.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.6.2023 la parte appellante ha proposto gravame, lamentando l'erroneità 2 della sentenza impugnata in merito alle circostanze di fatto e alle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame. In particolare ha evidenziato che – diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure – vi erano i presupposti di legge per ottenere il T.F.R. dal Fondo di Garanzia atteso che CP_1
l'Amministratore Giudiziario, con dichiarazione di pubblico ufficiale, aveva attestato l'impossibilità di ottenere qualsiasi liquidazione dal procedimento presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale, stante la confisca dei beni e delle azioni quote sociali.
Ha sostenuto che il provvedimento avente ad oggetto le misure di prevenzione era il “presupposto parificabile al fallimento della società ed alla ammissione al passivo sul quale l' doveva CP_1 liquidare gli importi dovuti dai lavoratori”.
Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliere le richieste proposte in primo grado. Vinte le spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note della parte appellante, ha rinviato alla data odierna per il deposito dell'atto di appello già notificato per la prima udienza.
La parte ha prodotto la relata inviata alla controparte personalmente;
è stato quindi disposto un rinvio ex art. 291 c.p.c. per la rinotifica dell'atto al procuratore costituito in primo CP_1 grado.
Rinotificato l'atto, l' si è costituito e, con varie CP_1 argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti, in conformità con precedenti sentenze di questa Corte in cause analoghe (n. 3058/2023 pubbl. il 03/11/2023; n. 988/2025 del 17 marzo 2025).
Con unico articolato motivo di appello la parte ha sostenuto la fondatezza della pretesa, con riguardo alla sussistenza dei presupposti per accedere al Fondo di Garanzia in relazione CP_1
a società i cui beni sono stati sottoposti a confisca. Al riguardo deve rilevarsi preliminarmente che in forza dell'art. 2 L. n. 297/1982 è stato istituito presso l' Controparte_1
il fondo di garanzia per il trattamento di fine
[...]
3 rapporto “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all' articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”. L'istituzione del Fondo risponde ad un'esigenza di socializzazione del rischio di impresa, configurandosi la sua responsabilità come una sorta di assicurazione sociale mediante accollo cumulativo ex lege, in forza del quale assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo. E' necessario il previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta accertato. La legge stabilisce che “trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento a carico del Fondo del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”; invece “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Presupposti per l'intervento del fondo sono, pertanto, la domanda da parte del lavoratore, corredata dalla relativa documentazione, mediante la quale sia provata la cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento in tutto o in parte posto in essere dal debitore ed infine lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore). Viceversa, quando non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare, è necessario fornire l'ulteriore prova della non soggezione alle procedure esecutive concorsuali attraverso la diversa presunzione legale, pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale senza che ne sia necessario il compimento), che
4 mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (Cass. 09/03/2001 n. 3511). Non vi è dubbio, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale, il dipendente abbia l'onere di effettuare insinuazione al passivo al fine di ottenere la verifica del proprio credito e permettere all' di surrogarsi al CP_1 passivo, come previsto dalla disciplina vigente. Quanto alla fattispecie in esame – caratterizzata da procedura concorsuale e dall'intervento della confisca di prevenzione – è prevista una particolare disciplina dall'art. 63 comma 1-4 del D.lgs. 159/2011.
Tale norma, rubricata “Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, nella formulazione ratione temporis vigente, espressamente prevedeva che:
“1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
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4.Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti”.
Viene, poi, precisato al comma 6 che “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, e successive modificazioni. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.”
Orbene, nel caso di specie è accaduto che all'udienza del 23.6.2015 il Tribunale di S.Maria C.V., sezione fallimentare, ha disposto non farsi luogo all'accertamento dello stato passivo in quanto nelle more la società Autotrasporti CMC era stata sottoposta a procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria C.V. con richiesta di confisca in favore dello stato della società e di tutti i proventi della medesima;
con sentenza n. 96/2017 le quote sociali e tutto il patrimonio erano state sottoposte a confisca.
5 Osserva pertanto il Collegio – conformemente a quanto valutato dal Giudice di prime cure – che se è pur vero che l'Amministratore Giudiziario, con dichiarazione di pubblico ufficiale, ha attestato l'impossibilità di ottenere qualsiasi liquidazione dal procedimento presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale, stante la confisca dei beni e delle azioni quote sociali, è anche vero che il non ha provato con nessun atto di essere munito di un Pt_1 titolo esecutivo attestante il proprio diritto, necessario anche in tale specifica procedura.
Come correttamente motivato nella gravata sentenza, il ricorrente ha dedotto di aver chiesto l'ammissione allo stato passivo e che altro lavoratore, tal , e non lui, aveva ottenuto decreto Per_2 ingiuntivo (poi revocato).
Tenuto conto di quanto dettato dall'art. 63 comma 4 e comma 6 del d.lgs. 159/2011 – sopra riportati – il ricorrente non ha neppure prodotto atti riguardanti il procedimento di verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di prevenzione, svoltosi innanzi al giudice delegato del procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 52 e 573 del Codice Antimafia.
Rileva la Corte che nell'ipotesi, di cui al predetto comma 6 del citato art. 63, di chiusura del fallimento per mancanza di beni ulteriori rispetto a quelli sottoposti a sequestro, devono applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del d. lgs. 159/2011.
Pertanto, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, “ il ricorrente avrebbe dovuto procedere all'accertamento del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. 159/2011, così munendosi del titolo necessario per ottenere il pagamento a carico del fondo di garanzia. In assenza di uno dei presupposti di legge, dunque, la domanda di intervento del Fondo non può trovare accoglimento”.
Né appare condivisibile l'argomentazione dell'odierno appellante, secondo il quale non era esperibile nel caso in esame la procedura di cui all'art. 52, essendo essa riferita ai soli crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
Ed invero, è proprio la previsione di cui all'articolo 63, comma 6, che rende espressamente applicabile, senza distinzioni, a tutti creditori della società fallita, che altrimenti resterebbero privi di tutela, la procedura di accertamento di cui all'articolo 52.
A ciò va, in ogni caso aggiunto, che la formulazione di cui all'art. 52, comma 1 (“La confisca non pregiudica i diritti di credito dei 6 terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro...”), richiede semplicemente che i diritti debbano risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
L'art. 52, rubricato “Diritti dei terzi”, così recita:
“1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.
La ratio della disposizione rivela l'intenzione del Legislatore, per un verso, di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse ad attività illecite o a quella di reimpiego dei suoi proventi (salva la dimostrazione da parte del creditore dell'incolpevole ignoranza) e, dall'altro, di evitare che l'imprenditore possa eludere gli effetti della confisca precostituendo posizioni creditorie di comodo o simulandone a posteriori l'esistenza.
Nel caso in esame il diritto al TFR del ricorrente – avendo fondamento nel rapporto di lavoro decorrente dal 19/12/2007- risultava da atti (contratto di lavoro, buste paga, CUD) aventi data certa antecedente al sequestro del gennaio 2014.
L'odierno appellante non ha né dedotto né documentato di aver attivato la procedura di cui all'art. 52 e seguenti volta ad ottenere l'accertamento del proprio credito ed, eventualmente, anche il suo recupero con il provento della liquidazione dei beni
7 confiscati, nelle forme e secondo le garanzie previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Attesa la natura del credito, la particolarità della fattispecie e le difficoltà interpretative della normativa le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli 12 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
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