Articolo 35 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 agosto 1974
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Versione
29 aprile 1978
Art. 35. Elencazione delle cose

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata.
L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46. ((5)) ----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 aprile 1978, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
Entrata in vigore il 29 aprile 1978
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