Art. 35. Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata.
L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46. ((5)) ----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 aprile 1978, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata.
L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46. ((5)) ----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 aprile 1978, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.