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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1182/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7670/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240092199208002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240092199208002, notificata da ADER il 4.12.2024 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo imposta di registro per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità della cartella di pagamento opposta deducendo l'avvenuto pagamento del tributo da parte del coobbligato solidale Nominativo_1 al quale era stata notificata la cartella n. 09720240092199208003.
Con memoria depositata il 19.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere confermando l'avvenuto pagamento del dovuto da parte del coobbligato solidale Nominativo_1.
Con memorie illustrative depositate il 15.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da Agenzia delle Entrate Riscossione – atteso che con il dedotto e documentato pagamento del dovuto da parte del coobbligato solidale sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il pagamento del coobbligato solidale è stato eseguito il 9.9.2024 (cfr. fasc. ricorrente), e dunque antecedentemente alla notifica della cartella impugnata, le spese di lite sono poste a carico di ADER, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7670/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240092199208002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240092199208002, notificata da ADER il 4.12.2024 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo imposta di registro per l'anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità della cartella di pagamento opposta deducendo l'avvenuto pagamento del tributo da parte del coobbligato solidale Nominativo_1 al quale era stata notificata la cartella n. 09720240092199208003.
Con memoria depositata il 19.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere confermando l'avvenuto pagamento del dovuto da parte del coobbligato solidale Nominativo_1.
Con memorie illustrative depositate il 15.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da Agenzia delle Entrate Riscossione – atteso che con il dedotto e documentato pagamento del dovuto da parte del coobbligato solidale sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il pagamento del coobbligato solidale è stato eseguito il 9.9.2024 (cfr. fasc. ricorrente), e dunque antecedentemente alla notifica della cartella impugnata, le spese di lite sono poste a carico di ADER, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.