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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6007/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST TI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6007/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LABELLOTTINI IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Controparte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. RIZZARDI RAFFAELLA
RESISTENTE
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 373/2021 del 23.2.2021 del Giudice di Pace di in materia di violazione del Codice della Strada CP_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
6.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di n. 373/2021 per Parte_1 CP_1
ottenere l'annullamento della sanzione a lei comminatale dalla Controparte_2
Provinciale con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 142, co.
[...]
8, D. Lgs. n. 285/1992, in qualità di proprietaria del veicolo BMW targato EX 540.
La decisione di rigetto del giudice di prime cure è stata impugnata per due motivi: 1) erroneità nell'equiparazione dei concetti di approvazione e omologazione dei rilevatori di velocità; 2) carenza motivazionale della sentenza.
La si costituiva contestando le eccezioni avversarie e la fondatezza Controparte_1
dell'appello del quale chiedeva il rigetto.
Ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
Su omologazione e approvazione dei rivelatori di velocità.
Secondo la ricorrente, la sanzione va annullata perché il rilevatore di velocità (Velocar
Red & Speed Evo-r matricola 147) non era omologato come prescrive l'art. 142 co. 6 D.
Lgs n. 285/1992, secondo cui “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […]”.
Lo strumento, infatti, era stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 4708 del 01.08.2016, ma non anche omologato.
Secondo la tesi della resistente, invece, i due concetti si equivalgono.
Orbene, la soluzione è data da un'interpretazione sistematica della normativa vigente. Di seguito le norme di riferimento.
pagina 2 di 5 L'art. 45, comma 6 del Codice della Strada prevede che nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione
e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica”.
Tale disposizione equipara omologazione ed approvazione.
Si noti che la norma è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale con sentenza
29 aprile - 18 giugno 2015, n. 113 che ne dichiarava la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ciò lascia intendere che, tanto che si tratti di apparecchiatura omologata, tanto che si tratti di apparecchiatura approvata, le verifiche periodiche vanno parimenti effettuate. Se le apparecchiature (soltanto) approvate mancassero di certi requisiti di funzionalità, il Giudice delle Leggi avrebbe imposto per queste un controllo più approfondito, mentre ha optato per prevedere che esse necessitassero delle stesse verifiche, con la medesima frequenza, di quelle previste per le apparecchiature omologate.
L'art. 45 comma 6 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 è a sua volta richiamato dall'art. 4 del
Decreto Legge n. 121/2002 in materia di Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
L'art. 3 infatti prescrive: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di
pagina 3 di 5 accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”.
Finanche il decreto attuativo del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) all'art. 345 comma 2 prevede che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. Non è dunque neppure menzionata la procedura di omologazione.
E ancora. L'art. 201 comma 1-ter Codice della Strada prevede che: “[…] Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
Concludendo, si ritiene che la procedura di omologazione e la procedura di approvazione non si discostino, poiché assolvono la stessa sostanziale funzione, consistente nel garantire la certezza dei dati rilevati su strada. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo del continuo richiamo legislativo alle due procedure in
Sulla carenza motivazione della sentenza del Giudice di Pace.
Il motivo è infondato. La sentenza pur concisa contiene un chiaro iter argomentativo e descrive nitidamente il percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Le spese di lite pagina 4 di 5 Non si ignora che la questione sottoposta a questo Tribunale in funzione di giudice di appello sia controversa, esistendo due orientamenti giurisprudenziali differenti.
Si ritiene che ciò giustifichi la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 14.10.2025
Il giudice
ST TI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST TI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6007/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LABELLOTTINI IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Controparte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. RIZZARDI RAFFAELLA
RESISTENTE
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 373/2021 del 23.2.2021 del Giudice di Pace di in materia di violazione del Codice della Strada CP_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
6.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di n. 373/2021 per Parte_1 CP_1
ottenere l'annullamento della sanzione a lei comminatale dalla Controparte_2
Provinciale con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 142, co.
[...]
8, D. Lgs. n. 285/1992, in qualità di proprietaria del veicolo BMW targato EX 540.
La decisione di rigetto del giudice di prime cure è stata impugnata per due motivi: 1) erroneità nell'equiparazione dei concetti di approvazione e omologazione dei rilevatori di velocità; 2) carenza motivazionale della sentenza.
La si costituiva contestando le eccezioni avversarie e la fondatezza Controparte_1
dell'appello del quale chiedeva il rigetto.
Ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
Su omologazione e approvazione dei rivelatori di velocità.
Secondo la ricorrente, la sanzione va annullata perché il rilevatore di velocità (Velocar
Red & Speed Evo-r matricola 147) non era omologato come prescrive l'art. 142 co. 6 D.
Lgs n. 285/1992, secondo cui “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […]”.
Lo strumento, infatti, era stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 4708 del 01.08.2016, ma non anche omologato.
Secondo la tesi della resistente, invece, i due concetti si equivalgono.
Orbene, la soluzione è data da un'interpretazione sistematica della normativa vigente. Di seguito le norme di riferimento.
pagina 2 di 5 L'art. 45, comma 6 del Codice della Strada prevede che nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione
e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica”.
Tale disposizione equipara omologazione ed approvazione.
Si noti che la norma è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale con sentenza
29 aprile - 18 giugno 2015, n. 113 che ne dichiarava la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ciò lascia intendere che, tanto che si tratti di apparecchiatura omologata, tanto che si tratti di apparecchiatura approvata, le verifiche periodiche vanno parimenti effettuate. Se le apparecchiature (soltanto) approvate mancassero di certi requisiti di funzionalità, il Giudice delle Leggi avrebbe imposto per queste un controllo più approfondito, mentre ha optato per prevedere che esse necessitassero delle stesse verifiche, con la medesima frequenza, di quelle previste per le apparecchiature omologate.
L'art. 45 comma 6 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 è a sua volta richiamato dall'art. 4 del
Decreto Legge n. 121/2002 in materia di Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
L'art. 3 infatti prescrive: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di
pagina 3 di 5 accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”.
Finanche il decreto attuativo del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) all'art. 345 comma 2 prevede che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. Non è dunque neppure menzionata la procedura di omologazione.
E ancora. L'art. 201 comma 1-ter Codice della Strada prevede che: “[…] Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
Concludendo, si ritiene che la procedura di omologazione e la procedura di approvazione non si discostino, poiché assolvono la stessa sostanziale funzione, consistente nel garantire la certezza dei dati rilevati su strada. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo del continuo richiamo legislativo alle due procedure in
Sulla carenza motivazione della sentenza del Giudice di Pace.
Il motivo è infondato. La sentenza pur concisa contiene un chiaro iter argomentativo e descrive nitidamente il percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Le spese di lite pagina 4 di 5 Non si ignora che la questione sottoposta a questo Tribunale in funzione di giudice di appello sia controversa, esistendo due orientamenti giurisprudenziali differenti.
Si ritiene che ciò giustifichi la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 14.10.2025
Il giudice
ST TI
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