Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1969/2023
promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Guidotto, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco, giusta procura in atti;
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Sebastiano Maugeri, giusta procura generale in notaio di Palermo, n. 2536 di Persona_1
repertorio e n. 1915 di raccolta;
, in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale in atti;
-resistenti-
e contro
1
rappresentante pro tempore.
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: opposizione avverso cartelle di pagamento e avvisi di addebito asseritamente mai e/o irregolarmente notificati.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.2.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere la debitrice esecutata in seno a procedimento esecutivo immobiliare in forza di pignoramento ad opera di creditore procedente alieno al presente giudizio.
Ha dedotto che in seno a tale procedimento, ha spiegato intervento volontario l'
[...]
in data 26 agosto 2022 per un importo complessivo di € 625.585,80 a vario Controparte_4
titolo dovuto.
Ha dichiarato che, stante la genericità dell'intervento, non è stata in grado di desumere i titoli esecutivi fondanti l'esecuzione sicché ha chiesto la copia degli estratti di ruolo, dai quali è emerso un debito per complessivi € 180.937,88 a titolo di contributi previdenziali e assicurativi, oltre accessori, per quanto di competenza di questa sede.
Ha asserito di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intervento, il cui vizio del procedimento notificatorio conduce a una pronuncia di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento aventi nn.
29320100055448940, 29320110019559516, 29320110029036216, 29320150055191073 e agli avvisi di addebito nn. 59320120001663050, 59320120002652991, 59320120003008823,
59320120004423938, 59320120006976986, 59320130000658633, 59320130004379239,
59320130005629580, 59320140000746457, 59320140003535851, 59320140006050487,
59320140006052313, 59320140006773463, 59320150000936480, 59320150004823981,
59320160000121909, 59320160000122010, 59320160001036844, 59320160004193382,
59320160005188583, 59320160008765144, 59320170006606012, 59320180001587429 e
59320190001393223.
2 Ha evidenziato di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito soltanto a seguito dell'irregolare intimazione di pagamento che con l'atto introduttivo ha dichiarato di avversare.
Ha, altresì, manifestato che, in ipotesi di valida notifica degli atti presupposti, è comunque maturata la prescrizione successiva.
Ha, pertanto, istato per la sospensione dei titoli impugnati e chiesto: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito
e cartelle di pagamento impugnati;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Tenutasi l'udienza fissata al fine di provvedere sull'istanza di inibitoria e invitate le parti ad interloquire in ordine alla questione afferente l'inoppugnabilità dei ruoli esattoriali, si accoglieva la istanza di sospensione della esecutività di alcuni provvedimenti tra quelli impugnati.
Con memoria difensiva del 30 aprile 2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_5 eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice dell'Esecuzione presso il quale è pendente la procedura esecutiva immobiliare, nonché la violazione dell'art. 3 bis del D.L. 146/2021 in tema di divieto di impugnazione del ruolo esattoriale.
Ha, comunque, dato atto dello stralcio ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, legge di Bilancio 2023 dell'unica cartella di sua competenza in quanto di importo inferiore a € 1.000,00 e afferente ad annualità risalenti.
Ha dedotto di aver regolarmente costituito il ruolo e successivamente inoltrato all' CP_1
i dati necessari per la formazione della cartella e per la successiva attività di riscossione
[...]
sicché doveva essere tenuto indenne da qualsivoglia negligenza posta in essere successivamente agli adempimenti di sua spettanza.
3 Con memoria difensiva del 31 maggio 2023 si è tempestivamente costituita in giudizio l'
[...]
, quale successore a titolo universale di tutti i rapporti facenti capo a Controparte_4
anch'essa deducendo l'impossibilità di impugnazione Controparte_6 autonoma del ruolo esattoriale e asserendo, nel merito, l'avvenuta notifica di tutte le cartelle, avvisi di addebito e intimazioni di pagamento, procedendo a una disamina specifica per ogni provvedimento.
Dato atto dell'annullamento ex lege di alcune cartelle, ha chiesto rigettarsi il ricorso perché inammissibile o, in subordine, infondato.
Con memoria del 18 ottobre 2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' svolgendo CP_3 difese sostanzialmente coincidenti con quelle dell' , oltreché depositando le notifiche degli CP_5
atti di sua competenza.
Con ordinanza del 18 luglio 2024, rilevato che si è agito esecutivamente anche in forza di contributi previdenziali afferenti alle annualità 2008, i quali sono stati ex lege ceduti alla Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS, si invitavano ancora le parti a dedurre sull'opportunità di estendere il contradditorio nei confronti della società.
All'udienza del 3 ottobre 2024, è stato assegnato a parte ricorrente termine per procedere alla notifica dei pertinenti atti alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, la quale non ha inteso costituirsi nonostante la regolarità della vocatio in ius a mezzo pec del 18 novembre 2024.
All'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex Legge
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove
4 invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto difese contradditorie laddove, in incipit del ricorso, ha asserito l'avvenuta conoscenza della propria posizione debitoria attraverso l'intervento spiegato dall'agente di riscossione in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.
R.G.E. 108/2020, salvo poi, successivamente (pagg.
4-5 e conclusum), lamentare l'illegittimità di un'intimazione di pagamento che, invero, non è neppure individuata né tantomeno esistente agli atti
5 del fascicolo di parte;
atto dal quale dunque avrebbe ricevuto notizia degli atti presupposti pure in questa sede impugnati.
Ha, comunque, eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di presentazione dell'intervento in executivis; ha, altresì, eccepito, quantunque in maniera del tutto asettica, la prescrizione maturata successivamente all'eventuale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento.
Ebbene - in disparte ogni questione in ordine alla qualificazione dell'azione volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici quale opposizione ex art. 617 c.p.c. (sul punto, Cass.
18256/2020), in ogni caso inammissibile non essendo stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto - dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, D.Lgs.
46/1999, avendo l'opponente contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
6 In linea generale, il suesposto principio vale naturalmente, mutatis mutandis, anche in riferimento all'opposizione all'atto di intervento nell'esecuzione immobiliare quale primo atto esecutivo di cui la ricorrente sia stata resa edotta. In ordine alla possibilità di opporsi esecutivamente nei confronti degli atti di intervento in una procedura esecutiva, la Cassazione ha già avuto modo di affermare che: “La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti
l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume
l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti. […] L'opposizione all'esecuzione non può ritenersi preclusa dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un interventore, anzichè dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercè imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore procedente” (Cass. n. 7108/2015).
Tanto premesso in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve dunque procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva;
fermo restando che alcuna intimazione di pagamento né indicata segnatamente, né comunque prodotta in atti risulta essere stata effettivamente prodotta da parte ricorrente.
2. Ciò posto, in ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente CP_7
impositore.
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando
7 comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione –quale adiectus solutionis causa- l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite
8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass.
S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in
8 precedenti pronunce di questo Tribunale, “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della
Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … …
Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n.
2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l' Riscossione, mero destinatario del pagamento CP_3 CP_8
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento [rectius: dell'atto di intervento in executivis] siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione [rectius: dell'intervento] ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Parte ricorrente, come premesso, ha eccepito in primo luogo la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione, assumendo che in assenza di validi atti interruttivi, alla data dell'intervento ora opposto, la pretesa contributiva era comunque prescritta;
con riguardo alla quale azione è legittimato passivo l'ente creditore.
Resta fermo che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in
9 executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del D.Lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla Legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
3. Ciò posto, nel merito, deve in primo luogo rilevarsi che gli avvisi di addebito n.
59320140006052313 e n. 59320140006773463 esulano dall'odierna opposizione in quanto, non figurando nell'estratto di ruolo depositato in seno alla procedura esecutiva immobiliare, gli stessi non sono stati azionati esecutivamente dall'agente della riscossione sicché qualunque motivo di censura si risolve in un'inammissibile doglianza nei confronti del ruolo, in violazione dell'art. 12, co. 4-bis, del D.P.R. 602/1973.
3.1 In secondo luogo, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alle cartelle n. 29320100055448940 e n. 29320110019559516, nonché agli avvisi di addebito n. 59320120003008823, n. 59320120004423938, n. 59320130005629580, n.
59320150000936480 per crediti di competenza e la cartella n. 29320150055191073 per CP_3 crediti di competenza , stante l'avvenuto annullamento ope legis ai sensi della L. 197/2022, CP_5
art. 1 comma 222.
3.2 In ordine agli ulteriori atti impugnati, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
CP_ In dettaglio, l' ha documentato la notifica degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento opposti sono stati notificati alla ricorrente, nei termini che seguono:
1) la cartella di pagamento n. 29320110029036216 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno
2010 è stata notificata mediante deposito nella casa comunale a seguito di irreperibilità relativa con raccomandata informativa spedita in data 30.9.2011;
10 2) l'avviso di addebito n. 59320120001663050 avente ad oggetto contributi IVS quarto trimestre anno 2010 e primo, secondo e terzo trimestre 2011 è stato notificato il 15.5.2012 tramite raccomandata A.R;
3) l'avviso di addebito n. 59320120002652991 avente ad oggetto contributi DM/10 rettificativo per l'anno 2009 è stato notificato il 17.8.2012 per avvenuta giacenza della spedita raccomandata A.R. di cui all'avviso del 7.8.2012;
4) l'avviso di addebito n. 59320120006976986 avente ad oggetto contributi IVS quarto trimestre anno 2011 e primo trimestre 2012 è stato notificato il 9.1.2013 tramite raccomandata A.R.;
5) l'avviso di addebito n. 59320130000658633 avente ad oggetto contributi IVS secondo trimestre 2012 è stato notificato tramite raccomandata A.R. in data 9.4.2013;
6) l'avviso di addebito n. 59320130004379239 avente ad oggetto contributi IVS terzo trimestre
2012 è stato notificato tramite raccomandata A.R. in data 9.1.2014;
7) l'avviso di addebito n. 59320140000746457 avente ad oggetto contributi IVS primo e secondo trimestre 2013 è stato notificato a mezzo raccomandata A.R. il 4.6.2014;
8) l'avviso di addebito n. 59320140003535851 avente ad oggetto contributi IVS terzo e quarto trimestre 2013 è stato notificato il 25.10.2014 per avvenuta giacenza della spedita raccomandata A.R. di cui all'avviso del 15.10.2014;
9) l'avviso di addebito n. 59320140006050487 avente ad oggetto contributi da DM10 per l'anno 2013 e 2014 è stato notificato il 27.11.2014 a mezzo raccomandata A.R.;
10) l'avviso di addebito n. 59320150004823981 avente ad oggetto contributi IVS anno 2006,
2007, 2010, 2011 e terzo trimestre 2014 è stato notificato il 28.10.2015 a mezzo pec;
11) l'avviso di addebito n. 59320160000121909 avente ad oggetto contributi da DM/10 rettificativo per gli anni 2014 e 2015 è stato notificato il 30.3.2016 a mezzo raccomandata
A.R.;
12) l'avviso di addebito n. 59320160000122010 avente ad oggetto contributi DM/10 per l'anno
2015 è stato notificato il 30.3.2016 a mezzo raccomandata A.R.;
11 13) l'avviso di addebito n. 59320160001036844 avente ad oggetto contributi IVS primo e secondo trimestre 2015 è stato notificato il 22.6.2016 a mezzo raccomandata A.R.;
14) l'avviso di addebito n. 59320160004193382 avente ad oggetto contributi da DM/10 rettificativo per gli anni 2013, 2014 e 2015 è stato notificato il 15.12.2016 a mezzo raccomandata A.R.;
15) l'avviso di addebito n. 59320160005188583 avente ad oggetto contributi IVS terzo e quato trimestre 2015 è stato notificato il 15.12.2016 a mezzo raccomandata A.R.;
16) l'avviso di addebito n. 59320160008765144 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno
2009 è stato notificato il 20.2.2017 a mezzo raccomandata A.R.;
17) l'avviso di addebito n. 59320170006606012 avente ad oggetto contributi IVS per gli anni
2010 e 2011 è stato notificato il 4.1.2018 a mezzo raccomandata A.R.;
18) l'avviso di addebito n. 59320180001587429 avente ad oggetto contributi da DM/10 rettificativo per l'anno 2010 è stato notificato il 13.7.2018;
19) l'avviso di addebito n. 59320190001393223 avente ad oggetto contributi da indebita compensazione anno 2011 è stato notificato il 19.5.2019 per avvenuta giacenza della spedita raccomandata A.R. di cui all'avviso del 9.5.2019.
3.3 In proposito, tuttavia, a seguito del deposito della prova delle notificazioni, parte ricorrente ha rilevato la nullità della cartella n. 29320110029036216 stante la mancata consegna della cd. CAD, e degli avvisi di addebito n. 59320120002652991, n. 59320140003535851 e n. 59320190001393223 giacché, notificati tramite servizio postale in ipotesi di irreperibilità relativa, non è stata inviata la raccomandata informativa.
Infondate sono le eccezioni relative alla mancata spedizione della raccomandata informativa allorquando l'ente impositore ha proceduto alla notifica a mezzo posta.
È d'uopo osservare che l'ente impositore può scegliere se procedere alla notifica a mezzo del servizio postale, il quale agirà secondo le procedure e norme proprie, ovvero per il tramite dell'ufficiale giudiziario che la effettuerà secondo quanto previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss..
Nel caso a mani l' ha optato per la notifica a mezzo servizio postale sicché l'unico CP_3 adempimento, in ispecie eseguito, a cui è tenuto l'operatore è quello di avvisare per iscritto il destinatario della tentata consegna e del deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
12 Per converso, coglie nel segno l'eccezione di nullità della notifica della cartella n.
29320110029036216 in quanto non è mai stata portata a conoscenza del destinatario. Invero, il procedimento notificatorio non può dirsi perfezionato stante la mancata consegna della cd. CAD giacché l'impiegato postale ha dato atto dell'impossibilità del recapito in ragione del trasferimento del destinatario. Ne consegue che dalla scadenza del termine per il pagamento spontaneo dei contributi IVS per l'anno 2010 ha iniziato a decorrere la prescrizione quinquennale. Nondimeno il relativo termine non è comunque interamente spirato, come asserito dalla ricorrente, in quanto emerge dagli atti di causa (fascicolo dell' ) che in data 18 marzo 2013 la contribuente ha CP_3 presentato un'istanza di rateizzazione contenente la domanda di dilazione del pagamento della cartella di cui si discute, con ciò riconoscendo l'avverso diritto e interrompendo la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.. La circostanza è peraltro corroborata dai 15 pagamenti rateali effettuati dall'8 luglio 2013 sino al 23 dicembre 2014 sicché è da quest'ultima data che ricomincia a decorrere la prescrizione che, invero, non può dirsi maturata nemmeno successivamente in ragione dell'intimazione di pagamento correttamente notificata l'8.8.2016 (10 giorni dopo l'avviso di ricevimento spedito il 29.7.2016) e della richiesta di compensazione notificata il 15.10.2018.
3.4 Va poi rilevato che parimenti nulla è la notifica afferente agli avvisi di addebito n.
5932016000121909 e n. 59320160000122010 in quanto la raccomandata difetta della sottoscrizione del ricevente sicché non può ritenersi perfezionata. Ma anche in tal caso dalla nullità non consegue il decorso del termine prescrizionale in quanto dal termine iniziale non vi è stata inerzia del titolare per oltre cinque anni atteso che il termine è stato interrotto, per entrambi gli avvisi, dalla richiesta di compensazione notificata il 15.10.2018.
Stante quanto sopra, in riferimento a questi tre atti impositivi la ricorrente non è stata messa in condizione di contraddire e, pertanto, la presente opposizione riveste carattere recuperatorio dell'eventuale impugnazione al ruolo.
È opportuno evidenziarsi che parte ricorrente ha sollevato esclusivamente l'eccezione di avvenuta prescrizione, originaria e successiva, di tutti gli atti oggetto del presente giudizio sicché non è ammesso scrutinarsi ulteriori profili di illegittimità non dedotti.
3.5 Deve infine dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito n.
59320130000658633, in quanto la notifica dell'atto è avvenuta in data 9.4.2013 e il primo atto interruttivo della prescrizione è stato consegnato il 15.10.2018, a prescrizione già maturata.
13 3.6 Va poi considerato, in riferimento a tutti gli ulteriori atti impugnati (il primo dei quali è stato portato a conoscenza di parte ricorrente il 15.5.2012) che non può dirsi maturata la prescrizione in quanto, in disparte la già citata richiesta di dilazione, sono stati tutti azionati dall'Agente di
Riscossione per mezzo dell'intimazione di pagamento n. 293201690118974 notificata in data
8.9.2016, della richiesta di compensazione notificata in data 15.10.2018 e infine dell'intervento spiegato in seno alla procedura esecutiva immobiliare in data 26.8.2022.
4. Stante la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento di una frazione residuale rispetto alla complessiva domanda proposta, le spese di lite tra parte ricorrente e l' CP_3
vengono compensate per un terzo e poste a carico di parte ricorrente per i restanti due terzi.
Nei confronti dell' tenuto conto della totale cessazione della materia del contendere, le spese di CP_5
lite restano a carico di chi le ha anticipate.
Parimenti compensate le spese processuali nei confronti della in considerazione Controparte_9 della mancata costituzione, e dell' , attesa la opinabilità della questione afferente alla CP_7
legittimazione passiva di , solo di recente risolta dalla giurisprudenza di legittimità e con CP_7
orientamento peraltro non pacifico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così statuisce:
dichiara inammissibile il ricorso limitatamente ai crediti sottesi agli avvisi di addebito n.
59320140006052313 e n. 59320140006773463;
dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alle cartelle n.
29320100055448940, n. 29320110019559516, n. 29320150055191073 e agli avvisi di addebito n.
59320120003008823, n. 59320120004423938, n. 59320130005629580, n. 59320150000936480 per intervenuto annullamento ope legis;
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 59320130000658633;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite tra e l' , ponendo in capo alla Parte_1 CP_3 ricorrente la restante frazione, che si liquida in parte qua in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
14 compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e le altre parti in causa.
Catania 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
15