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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11973 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27660/2023 promossa da:
nata a [...] in data [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to SARRI ALESSANDRA
RICORRENTE contro nato a [...] in data [...] CP_1 con il patrocinio dell'avv.to GANGALE ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale deducendo che: - la ricorrente e il sig. Parte_1 sono genitori di - nel 2014 il Tribunale di Roma ha affidato la minore in CP_1 Per_1 via condivisa a entrambi i genitori e ha disposto il collocamento prevalente presso la madre con obbligo del padre di versare alla un assegno di mantenimento per la minore di Parte_1 euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con successivo decreto n. 27805-2016, il
Tribunale di Roma ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina di un tutore;
- nel 2022, a seguito di un percorso terapeutico,
[...] ha ottenuto la reintegrazione della propria responsabilità genitoriale, mentre Parte_1 quella del padre è rimasta sospesa;
- la ricorrente continua a incontrare ostacoli significativi nella gestione quotidiana della figlia, dovuti alla persistente mancanza di collaborazione da parte del padre. In particolare: - durante i periodi di permanenza con il padre, non Per_1 riesce a mantenere contatti con la madre, anche per lunghi periodi. Tentativi come l'acquisto di un cellulare per la figlia si sono rivelati inefficaci, poiché il padre ne limita l'uso; il padre si è dimostrato ripetutamente indisponibile nel recuperare e restituire il materiale didattico, causando disagi alla bambina, che si è trovata più volte a scuola senza libri o strumenti musicali;
il padre non partecipa alle spese straordinarie, come cure mediche, acquisto libri scolastici, partecipazione a campi scuola, ripetizioni scolastiche lasciando alla madre l'intero onere economico. Inoltre, ha ridotto autonomamente l'assegno di mantenimento, giustificandolo con spese personali sostenute per la figlia;
- a complicare ulteriormente la situazione, la madre ha subito un grave incidente domestico che ha creato ulteriori problemi nella gestione della figlia stante l'indisponibilità del padre a occuparsene;
- attualmente non è occupata e riceve sostegno economico dalla propria madre. Alla luce di queste circostanze, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare le gravi inadempienze Parte_1 del resistente e ammonirlo formalmente;
stabilire una sanzione economica per ogni futura violazione;
aumentare l'assegno di mantenimento da €200 a €350 mensili, in considerazione delle accresciute esigenze della figlia e della variazione delle condizioni economiche della madre. In corso di giudizio ha ulteriormente chiesto disporsi l'affido super esclusivo della minore dando atto che il padre oppone ingiustificati rifiuti, non solo per quel che riguarda le spese straordinarie per la minore ma anche per l'adozione delle decisioni di maggior interesse per la minore, quale il consenso al rilascio di un documento valido per l'espatrio per la minore.
Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni vigenti contestando tutte le accuse, asserendo che lo stesso si sarebbe sempre impegnato nel mantenimento della figlia, pur in condizioni economiche precarie, e avrebbe partecipato attivamente alla sua crescita, sia affettiva che educativa. Inoltre, avrebbe seguito vari percorsi psicologici e di CP_1 sostegno alla genitorialità, dimostrandosi collaborativo e presente. Steni evidenzia come, anche a seguito della sospensione della potestà, abbia continuato a rispettare gli accordi di visita e a mantenere un rapporto costante e positivo con la figlia. Le difficoltà attuali deriverebbero non da sue mancanze, ma da scelte unilaterali della madre, che avrebbe preso decisioni importanti
(come interventi medici e psicologici) senza consultarlo. Sotto il profilo economico, il resistente ha dedotto di essere disoccupato, privo di redditi stabili e recentemente escluso dal reddito di cittadinanza. Sostiene di non poter sostenere un aumento dell'assegno di mantenimento ma ribadisce di aver sempre onorato i suoi obblighi, anche ricorrendo al sostegno dei genitori anziani.
- Osserva il Collegio, con riferimento alla richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia, che la pronuncia di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale ordinario di Roma del 27.10.2016 e la successiva reintegra nella responsabilità genitoriale della sola madre con decreto del 1.2.2022 ha già automaticamente prodotto la concentrazione in capo alla madre di ogni potere decisionale, compreso quello inerente a tutte le questioni di maggiore interesse per la figlia sicché non deve essere assunto alcun provvedimento in ordine al regime di affidamento della prole.
- Si precisa ulteriormente che, essendo la madre unica titolare della responsabilità genitoriale, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia
– come specificate dal Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17 dicembre 2014 - non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo.
- Il padre deve essere ammonito al sollecito pagamento di quanto dovuto a fronte della esibizione da parte della madre del relativo giustificativo di spesa.
- Deve confermarsi, come già stabilito in via d'urgenza che ciascun genitore debba assicurare al genitore in quel momento non collocatario della minore contatti telefonici quotidiani anche tramite videochiamata e in una fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00.
- Stante la persistente conflittualità tra i genitori entrambi devono essere invitati a svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di attenuare il conflitto in essere.
- Venendo alle richieste di natura economica, la ricorrente ha dichiarato (senza però in alcun modo documentare la circostanza) di aver comunicato le dimissioni all'azienda agricola biologica presso cui lavorava part time percependo il reddito di euro 800 mensili al fine di impegnarsi nella ricerca di un lavoro full time che ancora però non avrebbe reperito. Al riguardo va rilevato che la scelta di lasciare il lavoro part time non appare necessitata dalla ricerca di un nuovo lavoro atteso che ben avrebbe potuto impegnarsi nella Parte_1 ricerca di un lavoro full time mantenendo nelle more la pregressa occupazione. Quanto alla documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente la stessa non comprova un'inabilità al lavoro né una riduzione della capacità lavorativa. Ciò premesso, rilevato che appaiono immutate anche le capacità economiche del padre il quale continua a dichiararsi disoccupato, deve rigettarsi la richiesta di modifica dell'assegno del mantenimento della minore a carico del padre con conseguente conferma delle condizioni economiche stabilite con decreto di questo Tribunale del 2/22 maggio 2014.
- Spese compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata o dichiarata inammissibile, così provvede:
- Ammonisce il padre al sollecito pagamento del 50% delle spese straordinarie a fronte della esibizione da parte della madre del relativo giustificativo di spesa;
- Invita le parti alla collaborazione nello svolgimento dei compiti genitoriali e alla comunicazione reciproca di ogni informazione necessaria o utile al miglioramento delle condizioni di vita della minore, in un contesto di rispetto e lealtà reciproci strettamente funzionali al corretto svolgimento della relazione genitoriali;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rinvolgendosi per le indicazioni a tal fine più opportune allo Sportello Famiglia e Minori presente presso il
Tribunale ovvero al Consultorio familiare della zona di residenza della figlia;
- Dispone che ciascun genitore assicuri al genitore in quel momento non collocatario della minore contatti telefonici quotidiani anche tramite videochiamata e in una fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27660/2023 promossa da:
nata a [...] in data [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to SARRI ALESSANDRA
RICORRENTE contro nato a [...] in data [...] CP_1 con il patrocinio dell'avv.to GANGALE ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale deducendo che: - la ricorrente e il sig. Parte_1 sono genitori di - nel 2014 il Tribunale di Roma ha affidato la minore in CP_1 Per_1 via condivisa a entrambi i genitori e ha disposto il collocamento prevalente presso la madre con obbligo del padre di versare alla un assegno di mantenimento per la minore di Parte_1 euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con successivo decreto n. 27805-2016, il
Tribunale di Roma ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina di un tutore;
- nel 2022, a seguito di un percorso terapeutico,
[...] ha ottenuto la reintegrazione della propria responsabilità genitoriale, mentre Parte_1 quella del padre è rimasta sospesa;
- la ricorrente continua a incontrare ostacoli significativi nella gestione quotidiana della figlia, dovuti alla persistente mancanza di collaborazione da parte del padre. In particolare: - durante i periodi di permanenza con il padre, non Per_1 riesce a mantenere contatti con la madre, anche per lunghi periodi. Tentativi come l'acquisto di un cellulare per la figlia si sono rivelati inefficaci, poiché il padre ne limita l'uso; il padre si è dimostrato ripetutamente indisponibile nel recuperare e restituire il materiale didattico, causando disagi alla bambina, che si è trovata più volte a scuola senza libri o strumenti musicali;
il padre non partecipa alle spese straordinarie, come cure mediche, acquisto libri scolastici, partecipazione a campi scuola, ripetizioni scolastiche lasciando alla madre l'intero onere economico. Inoltre, ha ridotto autonomamente l'assegno di mantenimento, giustificandolo con spese personali sostenute per la figlia;
- a complicare ulteriormente la situazione, la madre ha subito un grave incidente domestico che ha creato ulteriori problemi nella gestione della figlia stante l'indisponibilità del padre a occuparsene;
- attualmente non è occupata e riceve sostegno economico dalla propria madre. Alla luce di queste circostanze, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare le gravi inadempienze Parte_1 del resistente e ammonirlo formalmente;
stabilire una sanzione economica per ogni futura violazione;
aumentare l'assegno di mantenimento da €200 a €350 mensili, in considerazione delle accresciute esigenze della figlia e della variazione delle condizioni economiche della madre. In corso di giudizio ha ulteriormente chiesto disporsi l'affido super esclusivo della minore dando atto che il padre oppone ingiustificati rifiuti, non solo per quel che riguarda le spese straordinarie per la minore ma anche per l'adozione delle decisioni di maggior interesse per la minore, quale il consenso al rilascio di un documento valido per l'espatrio per la minore.
Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni vigenti contestando tutte le accuse, asserendo che lo stesso si sarebbe sempre impegnato nel mantenimento della figlia, pur in condizioni economiche precarie, e avrebbe partecipato attivamente alla sua crescita, sia affettiva che educativa. Inoltre, avrebbe seguito vari percorsi psicologici e di CP_1 sostegno alla genitorialità, dimostrandosi collaborativo e presente. Steni evidenzia come, anche a seguito della sospensione della potestà, abbia continuato a rispettare gli accordi di visita e a mantenere un rapporto costante e positivo con la figlia. Le difficoltà attuali deriverebbero non da sue mancanze, ma da scelte unilaterali della madre, che avrebbe preso decisioni importanti
(come interventi medici e psicologici) senza consultarlo. Sotto il profilo economico, il resistente ha dedotto di essere disoccupato, privo di redditi stabili e recentemente escluso dal reddito di cittadinanza. Sostiene di non poter sostenere un aumento dell'assegno di mantenimento ma ribadisce di aver sempre onorato i suoi obblighi, anche ricorrendo al sostegno dei genitori anziani.
- Osserva il Collegio, con riferimento alla richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia, che la pronuncia di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale ordinario di Roma del 27.10.2016 e la successiva reintegra nella responsabilità genitoriale della sola madre con decreto del 1.2.2022 ha già automaticamente prodotto la concentrazione in capo alla madre di ogni potere decisionale, compreso quello inerente a tutte le questioni di maggiore interesse per la figlia sicché non deve essere assunto alcun provvedimento in ordine al regime di affidamento della prole.
- Si precisa ulteriormente che, essendo la madre unica titolare della responsabilità genitoriale, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia
– come specificate dal Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17 dicembre 2014 - non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo.
- Il padre deve essere ammonito al sollecito pagamento di quanto dovuto a fronte della esibizione da parte della madre del relativo giustificativo di spesa.
- Deve confermarsi, come già stabilito in via d'urgenza che ciascun genitore debba assicurare al genitore in quel momento non collocatario della minore contatti telefonici quotidiani anche tramite videochiamata e in una fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00.
- Stante la persistente conflittualità tra i genitori entrambi devono essere invitati a svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di attenuare il conflitto in essere.
- Venendo alle richieste di natura economica, la ricorrente ha dichiarato (senza però in alcun modo documentare la circostanza) di aver comunicato le dimissioni all'azienda agricola biologica presso cui lavorava part time percependo il reddito di euro 800 mensili al fine di impegnarsi nella ricerca di un lavoro full time che ancora però non avrebbe reperito. Al riguardo va rilevato che la scelta di lasciare il lavoro part time non appare necessitata dalla ricerca di un nuovo lavoro atteso che ben avrebbe potuto impegnarsi nella Parte_1 ricerca di un lavoro full time mantenendo nelle more la pregressa occupazione. Quanto alla documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente la stessa non comprova un'inabilità al lavoro né una riduzione della capacità lavorativa. Ciò premesso, rilevato che appaiono immutate anche le capacità economiche del padre il quale continua a dichiararsi disoccupato, deve rigettarsi la richiesta di modifica dell'assegno del mantenimento della minore a carico del padre con conseguente conferma delle condizioni economiche stabilite con decreto di questo Tribunale del 2/22 maggio 2014.
- Spese compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata o dichiarata inammissibile, così provvede:
- Ammonisce il padre al sollecito pagamento del 50% delle spese straordinarie a fronte della esibizione da parte della madre del relativo giustificativo di spesa;
- Invita le parti alla collaborazione nello svolgimento dei compiti genitoriali e alla comunicazione reciproca di ogni informazione necessaria o utile al miglioramento delle condizioni di vita della minore, in un contesto di rispetto e lealtà reciproci strettamente funzionali al corretto svolgimento della relazione genitoriali;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rinvolgendosi per le indicazioni a tal fine più opportune allo Sportello Famiglia e Minori presente presso il
Tribunale ovvero al Consultorio familiare della zona di residenza della figlia;
- Dispone che ciascun genitore assicuri al genitore in quel momento non collocatario della minore contatti telefonici quotidiani anche tramite videochiamata e in una fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi