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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/09/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 848, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 888/2023, pubblicata in data 30/03/2023, del Tribunale di FO in composizione monocratica, TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria Parte_1
– giusta procura speciale in data 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott.
, Repertorio 44339, raccolta 13982 , registrata in data 28/01/2020 al Tes_1 n. 6160 Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano (all. 01) – di CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata
[...] in data 30/05/2019, notaio dott. Rep. 671/513, registrata presso Persona_1 l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 06/06/2019 al n. 16025, serie 1T, dall'avv. Anita Di Francesco, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata - Avvisi e Email_1 comunicazioni di rito presso il numero fax 06/99335044 e la casella di P.E.C.
, Email_1
– appellante – E e elettivamente domiciliati in FO alla CP Controparte_3 via Emilio Perrone n. 24 presso e nello studio dell'avv. Pio Lanfranco Aloi (p.e.c. aloi. it, fax 0881/685676), da cui sono Email_2 Email_3 rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta depositata in data 05/02/2024,
– appellati – Con provvedimento in data 01/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 888/2023, pubblicata in data 30/03/2023, il Tribunale di FO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 92000080/2012 R.G., sull'opposizione a precetto proposta da e CP
con ricorso depositato in data 09/02/2012 , nei confronti Controparte_3 di (già , in persona del CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
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dichiarava l'inesistenza del diritto dell'opposta e, quindi, l'inefficacia dell'atto di precetto notificato agli opponenti in data 02/07/2004-14/04/20051; b) condannava al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di Parte_1 lite, che liquidava in €. 152,00 per esborsi ed €. 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore con procura degli opponenti dichiaratosi antistatario. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.): «Il fatto può essere così sintetizzato: In data 29/5-4/6 2004 il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, emetteva Decreto Ingiuntivo n. 84/04 con il quale ingiungeva al sig. e alla RA , CP Controparte_3
“...quest'ultima nella qualità di fideiussore fino alla concorrenza di €10.329,13, di pagare in solido fra loro in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la complessiva somma di € 13.224,77, oltre interessi legali del 11/10/03 e sino al soddisfo, per le causali indicate in ricorso, nonché le spese e competenze della presente procedura, che liquida in complessivi € 454,70 (di cui € 77,50 per esborsi, € 227,20 per diritti, €150,00 per onorario di avvocato), oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge”; detto decreto ingiuntivo veniva notificato sia al signor che alla RA in data 2 luglio CP _3 2004; successivamente, tuttavia il creditore, avvedutosi di un errore materiale chiese ed ottenne la necessaria correzione della cifra;
CP_ il decreto, munito della correzione, tuttavia, veniva notificato al solo signor e non alla RA
[...]
. _3 Risulta agli atti che, successivamente, il signor effettuava alla pagamento
CP Controparte_7 di euro 5.000,00 di cui euro 3.000,00 il 4.10.2004 ed euro 2.000,00 il 15.11.2004, riducendo pertanto debitoria e interessi in essere, alla minor somma di 7.568,00. In data 1/2/2012 il signor e la RA , ricevevano dalla SI s.p.a., avente causa della
CP _3 originaria creditrice, atto di precetto di pagamento per la somma di euro 11.536,44. Risulta agli atti che detto precetto non dava conto dei pagamenti effettuati e neppure precisava la decorrenza degli interessi. Risulta altresì che le spese legali richieste erano calcolate sulla base delle vecchie tariffe professionali e non delle tabelle vigenti al momento del precetto stesso. Avverso tale atto i signori e hanno proposto opposizione cui ha resistito la società dante
CP _3 causa dell'originaria creditrice. Per ordine logico occorre separare le posizioni dei due opponenti: A – preliminarmente l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della
CP [...]
( ) e di tutti i cessionari, sino ad oggi. Controparte_5 CP_8 CP Il motivo di opposizione è infondato, per vero parte opposta ha dedotto “che, in virtù di idoneo contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato inter partes in data 19 dicembre 2019 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 sulla Cartolarizzazione, la
[...] ( o “Cedente”) ha ceduto pro soluto a Controparte_9 CP_10 con efficacia economica a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 tutti i Controparte_1 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) che soddisfino alle ore 23.59 del 30 giugno 2019 i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 7 del 16/01/2020 (Avviso n. TX20AAB376); che in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti;
che tra i crediti oggetto della precitata cessione sono ricompresi anche quelli vantati dalla originaria cedente nei confronti di Controparte_6
e ed azionati dalla creditrice procedente in virtù della linea CP Controparte_3 di credito indicata nel fascicolo di ufficio e in particolare: decreto ingiuntivo n. 84/04 emesso dal Tribunale di FO, Sezione distaccata di ED;
in forza della linea di credito azionata in data 01/02/2012 veniva notificato atto di precetto opposto in questa sede dalle parti debitrici”;
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“che il credito vantato da per effetto di successive cessioni, perveniva Controparte_6 a SI SP (cessione del 25/11/2005) la quale si costituiva nel presente giudizio di opposizione ad atto di precetto, successivamente a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 Controparte_11 del 4 luglio 2006, Parte Seconda) ed infine a (Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. CP_10 147 del 22/11/2011 Parte Seconda Avviso n. T11AAB17725)”;
“che nominava la , quale propria mandataria e si CP_10 Controparte_12 costituiva nel predetto giudizio indicato in epigrafe con il patrocinio dell'Avv.to Severino Grassi”; che per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, Controparte_1 è succeduta, a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente”;
[...]
“che è interesse di parte subentrare nell'attività giudiziaria incardinata dalla ON
, e proseguirla nei termini di legge;
[...] che, pertanto, la i costituiva nella procedura in epigrafe indicata in surroga Controparte_1 della quale mandataria di ”. Controparte_12 CP_10
“che giusta procura speciale del 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott. , Repertorio Tes_1 44339, raccolta 13982 registrata in data 28/01/2020 al N.ro 6160 Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano, la ha nominato la società sua procuratrice speciale per la Controparte_1 Parte_1 gestione, anche giudiziale, dei crediti acquistati”;
“che, pertanto, la si costituiva, quale mandataria della , nella Parte_1 Controparte_1 procedura in epigrafe indicata in surroga della quale mandataria di Controparte_12
oggi costituita con il patrocinio dell'Avv.to Severino Grassi”; CP_10
“che si costituiva in giudizio la quale precedente cessionario del credito, Controparte_5 con il patrocinio dell'Avv.to chiedendo di rigettare le avversarie richieste delle parti Controparte_14 convenute perché infondate e pretestuose, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione”;
“che in data 29/04/2021 si costituiva quale mandataria di nuova Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito, con il patrocinio dell'Avv.to Anita Di Francesco, riportandosi a quanto già dedotto, prodotto e rappresentato da precedente difensore Avv.to . CP_14 Ognuno dei passaggi dedotti è stato documentalmente provato e, pertanto la legittimazione attiva è accertata. B – nel merito e per ordine logico si ritiene di esaminare il terzo motivo di opposizione con il quale gli opponenti eccepiscono la Nullità /Inammissibilità / Inesistenza / Inefficacia/Illegittimità / Annullabilità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli CP_ opponenti e . _3 Riferiscono gli opponenti che il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED ha emesso d.i. n. 84/04 dell'importo di euro 13.224,77. Successivamente, su istanza del creditore di correzione di errore materiale, tale atto giudiziario veniva rettificato, ingiungendo il pagamento della minor somma di euro 12.568,28 anziché la precedente somma di euro 13.224,77. Il secondo d.i. 84/04 così come modificato dal Tribunale di FO – sezione distaccata di ED – non è stato notificato agli opponenti rimanendo inefficace nei confronti degli stessi. Per vero questo Giudice osserva che il predetto Decreto ingiuntivo emesso in data 29 maggio/4 giugno 2004 è stato notificato agli opponenti il 2/7/2004, il medesimo decreto è poi stato corretto con provvedimento del 11-14/10/2004 e notificato agli opponenti ben oltre i 40 giorni previsti e cioè solo il 14/4/2005. Questo giudice osserva che nello specifico non si tratta di due differenti decreti, ma di un unico atto che ha avuto una formazione progressiva e che necessariamente doveva essere notificato ai due debitori nella sua formazione completa e cioè dopo l'avvenuta correzione. Tale notifica non è avvenuta nei prescritti 40 giorni all'indirizzo con la conseguenza che, per essa, il decreto risulta perento e, pertanto, l'atto di precetto è totalmente inefficace. Risultano assorbiti gli altri motivi di opposizione comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta ed il precetto dichiarato inefficace.
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Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/2014 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta e delle varie fasi (di studio, introduttiva e decisoria) in relazione allo scaglione in concreto applicabile ( valore E. 7.568,28).». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 19/06/2023, in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di proponeva appello, nei confronti di Controparte_1 CP e avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte Controparte_3 di voler, ogni avversa eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via principale e nel merito, riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti e CP _3
, con conseguente dichiarazione di efficacia del decreto ingiuntivo n.
[...] 84/2004 emesso dal Tribunale di FO, sezione distaccata di ED;
in subordine, in caso di rigetto dei motivi di gravame, accertare e dichiarare fondata la pretesa creditoria avanzata nei confronti degli appellati e condannare gli stessi al pagamento di €. 11.536,44, oltre interessi a decorrere dalla data di notifica del precetto impugnato;
2) in estremo subordine, in caso di rigetto del gravame, riformare la parte della sentenza impugnata relativa alla condanna alle spese e rideterminare l'importo compensando almeno in parte le spese processuali tra le parti;
3) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio , oltre rimborso forfettario per spese generali , C.P.A. ed I.V.A. come per legge. I.B.
2. e con comparsa di risposta CP Controparte_3 depositata in data 05/02/2024, si costituivano nel giudizio di appello, in via preliminare eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e nel merito deducendo l'infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, chiedevano a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni : “parte appellata conclude per la conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di FO
… e per il rigetto di ogni doglianza ad istanza di parte appellante , in via principale, subordinata e nel merito, previa declaratoria preliminare di carenza di legittimazione attiva, sia ex art. 106 T.U.B., sia per essere gli odierni appellati convenuti da tale nei confronti della quale non si accetta alc un CP_15 contraddittorio e che è estranea alla presente causa. Si richiede per tutti i motivi di cui sopra, la condanna al risarcimento dei danni in favore degli appellati nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. Relativamente al comma dell'articolo che sarà ritenuto di giustizia secondo quanto descritto in narrativa, per la inutile e temeraria lite processuale e per l'abuso del processo di parte appellante. Condanna di parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”. I.B.
3. Con provvedimento in data 01/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note depositate telematicamente, si riservava per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'ECC EZ ION E D I C ARENZ A DI LEG ITT IM AZ ION E AT TIVA D I SOC IETÀ IT ALIAN A GES TION E CREDITI S.P.A. E DI TU TT I I SUCC ESSIVI C ESSIONARI. II.A.1. Gli appellati e hanno riproposto, CP Controparte_3 con la comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio in data 05/02/2024, l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva della Società
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Italiana … e di tutti i successivi cessionari… ” da loro già Controparte_5 proposta con l'atto di opposizione a precetto introduttivo del primo grado di giudizio. L'eccezione de qua è inammissibile, per avvenuta formazione del giudicato interno. Infatti il Giudice di primo grado , con la sentenza n. 888 /2023, rigettò l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dagli opponenti, evidenziandone l'infondatezza (v. par. A, pagg.
2-4 della sentenza). Ne consegue che e per ottenere da questa CP Controparte_3 Corte una nuova valutazione dell'eccezione de qua, avrebbero dovuto (nel senso che avevano l'onere di) proporre appello incidentale (nel rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 343 comma 1° c.p.c.), non potendo limitarsi a 'riproporre' semplicemente la questione con la comparsa di risposta in appello (depositata lo stesso giorno dell'udienza indicata dall'appellante nell'atto di citazione), essendo noto che qualora su una determinata questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il Giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione e che la verifica in ogni stato e grado del processo , anche d'ufficio, della legitimatio ad causam è subordinata alla mancata formazione del giudicato interno sulla questione2. II.B. L'ATT O D I APPEL LO. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha enunciato quattro motivi. II.B.1. Il primo motivo. II.B.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione [“1) Erronea applicazione e/o violazione della norma art. 644 c.p.c. Dovere/potere del giudice di dover decidere sulla richiesta creditoria derivante da decreto ingiuntivo ritenuto inefficace in quanto notificato tardivamente oltre il termine”] l'appellante ha dedotto: che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comportava, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento (ossia rimuoveva l'intimazione di pagamento e osta va al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correlava), ma non toccava, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
che ne derivava che ove sulla domanda si fosse costituito il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisse quell'inefficacia, il Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, aveva il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, non potendo, per concordi giurisprudenza e dottrina, liquidare la questione semplicemente decidendo sull'inefficacia del decreto ingiuntivo. II.B.
1.b. Il motivo è infondato. II.B.
1.b.1. Il principio affermato dall'appellante è indubbiamente corretto, ma si riferisce all'ipotesi in cui il debitore nei confronti del quale sia stata emessa l'ingiunzione di pagamento proponga opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, ricorrendo i presupposti dell'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. [e ciò in quanto il Giudice adìto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è
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chiamato a valutare l'intero rapporto, cioè se la domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore in sede monitoria sia fondata o no, a prescindere dall'eventuale invalidità o inefficacia del decreto ingiuntivo (tanto che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., come è noto, il debitore opponente è attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore opposto è convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale )], mentre non si riferisce alla (ben diversa) ipotesi in cui il debitore esecutato proponga opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., posto che al Giudice dell'opposizione all'esecuzione è demandato solo il compito di accertare il diritto del creditore, contestato dal debitore, di agire in executivis (art. 615 comma 1° c.p.c.) nonché di accertare, quando è iniziata l'esecuzione, il diritto del creditore di agire in executivis e la pignorabilità dei beni, contestati dal debitore (art. 615 comma 2° c.p.c.). II.B.
1.b.2. La riprova di ciò, del resto, riposa sull'incontestabile (e 'significativa') circostanza che tutte le pronunce di legittimità e di merito citate dall'appellante (Cass., n. 8955/2006; Cass., n. 951/2013; Cass., n. 3908/2016; Trib. Roma, nn. 11793/2016 e 11320/2017; Trib. Milano, n. 2476/2016; Trib. Grosseto, n. 216/2016), alle quali, per vero, se ne potrebbero aggiungere numerose altre conformi, riguardano casi di opposizione a decreto ingiuntivo (ex art. 645 c.p.c.
o anche ex art. 650 c.p.c.), non casi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). II.B.
1.c. Consegue a tanto il rigetto del motivo qui in esame . II.B.2. Il secondo motivo. II.B.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione [“2) Erronea applicazione e/o violazione dell'art. 643 e dell'art. 644 cpc. Erronea valutazione del giudice circa il decorso dei termini di notifica del decreto ingiuntivo] l'appellante ha dedotto che la ricostruzione della vicenda da parte del Giudice di prime cure non corrispondeva al vero, evidenziando: che il decreto ingiuntivo n. 84/2004 era stato dapprima notificato in data 02/07/2004 a mani proprie di Controparte_3 e sempre a quest'ultima per conto del marito in qualità di moglie CP convivente;
che il D.I. non era stato opposto;
che in data 20-22/07/2004 la parte creditrice si era resa conto che il Giudice aveva commesso un errore materiale nell'indicazione della somma ingiunta e aveva depositato istanza di correzione dell'errore materiale;
che il Giudice aveva emesso il decreto di correzione del decreto ingiuntivo soltanto in data 11-14/10/2004; che in data 16/04/2005 la creditrice aveva notificato nuovamente il decreto ingiuntivo n. 84/2004, l'istanza di correzione dell'errore materiale e il decreto di correzione;
che la notifica, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, era stata eseguita a mezzo posta nei confronti di entrambe le parti debitrici ( aveva CP ritirato il plico, anche per la moglie;
che anche in questo Controparte_3 caso, pur essendo trascorso il termine, non era stata proposta alcuna opposizione al decreto ingiuntivo;
che in data 20/07/2005 il Giudice aveva dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e in data 23/01/2006 era stata apposta la formula esecutiva;
che in data 01/02/2012 era stato notificato atto di precetto da parte della cedente SI S.p.a. per un importo pari ad €. 11.536,44; che, soltanto a seguito della notifica dell'atto di precetto, le parti debitrici avevano deciso di proporre opposizione al precetto e di contestare la richiesta di pagamento;
che il Giudice errò nell'analisi documentale (il decreto era stato correttamente notificato per due volte ad entrambe le parti) e non era decorso alcun termine ex art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto, seppur contenente un errore materiale;
che l'assunto del Giudice di primo grado , secondo cui “non si
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tratta di due differenti decreti, ma di un unico atto che ha avuto una formazione progressiva e che necessariamente doveva essere notificato ai due debitori nella sua formazione completa e cioè̀̀̀̀ dopo l'avvenuta correzione”, non trovava alcun riscontro normativo o giurisprudenziale;
che il decreto ingiuntivo era stato già notificato in data 02/07/2004, sicché non era necessario rispettare un altro termine di giorni 40, anche alla luce del fatto che il decreto ingiuntivo non era stato opposto. II.B.
2.b. Il motivo è fondato. II.B.
2.b.1. Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
♠ con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. in data 06/04/2004-11/05/2004,
[...] (subentrata a a Controparte_6 Controparte_16 seguito di atto di fusione per incorporazione ) aveva chiesto al Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, di ingiungere a CP l'immediato pagamento di €. 12.568,28 [€. 1.566,98 (rate scadute e non pagate dal giorno 09/04/2003 al giorno 09/09/2003 ) + €. 483,70 (interessi di mora calcolati sulle predette rate ) + €. 11.174,09 (importo residuo al 16/09/2003 maturato a seguito della decadenza dal beneficio del termine e scadenza del finanziamento per mora del debitore ). A detrarre due versamenti effettuati per un ammontare complessivo di €. 683,56, rispettivamente imputati come per legge in date 06/10/2003 e 10/10/2003 ], oltre interessi al tasso legale dall'11/10/2003 fino al soddisfo, e a
[...] (in qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte dal Controparte_3 coniuge fino al limite di £. 20.000.000, pari ad €. 10.329,13) CP l'immediato pagamento di €. 10.329,13, oltre interessi al tasso legale dalla condanna fino all'effettivo soddisfo;
il tutto oltre spese del procedimento monitorio;
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, con decreto n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004, aveva ingiunto “a e quest'ultima nella qualità di CP Controparte_3 fideiussore fino alla concorrenza di €. 10.329,13, di pagare in solido fra loro in favore di in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la complessiva somma di €. 13.224,77, oltre interessi legali dal 11/10/03 e sino al soddisfo, per le causali indicate in ricorso, nonché le spese competenze della presente procedura, che liquida in complessivi €. 454,70 …, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge”, avvertendo “espressamente l'intimato che, nello stesso termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”;
♠ che il ricorso e il decreto ingiuntivo erano stati notificati a e CP in data 02/07/2004: al primo ( Controparte_3 CP
“mediante consegna a mani della moglie , capace Controparte_3 convivente per la sua precaria assenza…” (v. relata di notifica redatta dall'Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unep c/o il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED); alla seconda ( Controparte_3
“mediante consegna di copia a mani proprie così qualificatasi” (v. relata di notifica redatta dal predetto Ufficiale giudiziario);
♠ che e nel termine di quaranta giorni CP Controparte_3 stabilito dall'art. 644 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), non avevano
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proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
♠ che con istanza ex artt. 287 e s. c.p.c. in data 20- Controparte_7 22/07/2004, aveva chiesto al Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, di voler rettificare l'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004, evidenziando che era stato ingiunto a di CP pagare l'importo di €. 13.224,77, anziché l'importo di €. 12.568,28 effettivamente richiesto (poiché il come chiaramente segnalato nel CP ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva versato €. 683,56);
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, con provvedimento in data 11-14/10/2004, aveva corretto l'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004, disponendo che là dove era scritto “euro 13.224,77” doveva leggersi “euro 12.568,28”;
♠ che in data 14-16/04/2005 l'Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unep c/o il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED , aveva notificato a e a mezzo del servizio CP Controparte_3 postale, l'istanza in data 20/07/2004 di rettifica del D.I. n. 84/2004 emesso in data 29/05/2004-04/06/2004 dal Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, ed il provvedimento di correzione del predetto decreto ingiuntivo pronunciato in data 11-14/10/2004 dal medesimo Giudice: la notificazione si era perfezionata nei confronti sia di CP (mediante consegna del plico raccomandato a mani) sia di _3
(mediante consegna del plico raccomandato a mani di
[...] [...]
“familiare convivente. ”); CP PT
♠ che e anche dopo la notifica CP Controparte_3 dell'istanza di rettifica e del provvedimento di correzione del D.I. n. 84/2004 (decreto ingiuntivo già precedentemente notificato ad entrambi i condebitori, in data 02/07/2004), non avevano adottato alcuna iniziativa giudiziaria (in particolare, non avevano proposto alcuna opposizione al D.I., né ai sensi dell'art. 645 c.p.c. né ai sensi dell'art. 650 c.p.c.);
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED , con decreto apposto in data 20/07/2005 in calce al D.I. n. 84/2004, aveva conferito esecutorietà a quest'ultimo ed il Cancelliere del medesimo Ufficio giudiziario, in data 23/01/2006, aveva apposto sul D.I. n. 84/2004 la formula esecutiva;
♠ che in data 01/02/2012 (all'epoca Controparte_5 titolare del credito de quo) aveva ritualmente notificato atto di precetto a e in virtù del D.I. n. 84/2004 in data CP Controparte_3
29/05/2004-04/06/2004, rettificato con provvedimento in data 11 - 14/10/2004, intimando il pagamento di 11.536,44 (di cui €. 9.461,38 per sorte, €. 1.548,56 per interessi già maturati , €. 526,50 per spese, competenze ed onorari), oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e accessori. II.B.
2.b.2. Ed allora, così ricostruita la vicenda, è del tutto evidente che non correttamente il Giudice di primo grado, dopo avere asserito che il D.I. n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004 (ritualmente e tempestivamente notificato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004) ed il provvedimento di correzione di errore materiale in data 11-14/10/2004 (ritualmente notificato ad entrambi i condebitori in data 14-16/04/2005) non erano due differenti decreti bensì “un unico atto che aveva avuto una formazione progressiva”, affermò che la creditrice avrebbe dovuto procedere a notifica ex art. 644 c.p.c. entro 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione dell'11-14/10/2004, con la
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conseguenza che, avendo la creditrice eseguito tale notifica solo in data 14- 16/04/2005 (ossia dopo 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione in data 11-14/10/2004), l'ingiunzione si era perenta e quindi l'atto di precetto era inefficace. Invero, l'affermazione del Giudice di prime cure appare erronea per varie ragioni:
♣ in primo luogo, la Corte osserva che non è dato comprendere sulla base di quali fonti normative e/o giurisprudenziali il Giudice di primo grado formulò l'affermazione, tanto categorica quanto inconsistente, secondo cui il D.I. n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004 ed il provvedimento di correzione di errore materiale in data 11-14/10/2004 sarebbero stati elementi costitutivi di una fattispecie a “formazione progressiva”, perfezionatasi solo con il provvedimento di correzione dell'errore materiale (da cui il Giudice di prime grado trasse il corollario – categorico ed inconsistente tanto quanto la sua premessa – secondo cui la parte creditrice avrebbe dovuto notificare tale fantomatico 'atto complesso' entro 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione a pena di inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 644 c.p.c.);
♣ in secondo luogo, la Corte osserva che il D.I. n.84/2004 era stato ritualmente notificato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004 (dunque tempestivamente), il che era senz'altro sufficiente ad assicurare il rispetto della norma di cui all'art. 644 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che il D.I. de quo contenesse un errore materiale (tanto più che tale errore materiale era rilevabile ictu oculi dalla semplice lettura del ricorso per ingiunzione di pagamento, notificato ai condebitori unitamente al decreto ingiuntivo n. 84/2004)3; 3 in termini Cass., n. 951/2013, cit., che, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame [un decreto ingiuntivo, contenente un errore materiale (l'ingiunzione era stata emessa nei confronti del creditore istante, anziché del debitore), era stato ritualmente notificato dal creditore al debitore nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c.; circa due anni dopo, il creditore aveva chiesto e ottenuto la correzione dell'errore materiale;
circa cinque mesi dopo la correzione, il creditore aveva notificato il provvedimento corretto al debitore, il quale aveva proposto opposizione al D.I.; il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo inesistente la notifica del D.I. contenente l'errore materiale e tardiva la successiva notifica effettuata dal creditore all'esito della correzione materiale;
il Giudice di appello, adìto dal creditore, aveva riformato la sentenza appellata, affermando che l'errore materiale era agevolmente percepibile dalla semplice lettura del testo del ricorso raffrontato al decreto ingiuntivo e non aveva provocato alcuna nullità, che la prima notifica era stata effettuata nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. (dunque tempestivamente) e al limite era da considerarsi tardiva l'opposizione proposta dal debitore al decreto ingiuntivo rettificato;
il debitore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, rigettato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 951/2013], in motivazione ha testualmente osservato, tra l'altro, quanto segue: «1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha errato il giudice dell'appello a ritenere valida la notifica del primo decreto ingiuntivo, dovendosi comprovare adeguatamente la consapevolezza del IA di essere destinatario del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altro soggetto. Il , “bracciante Per_2 agricolo semianalfabeta”, non era in grado di comprendere il complessivo significato degli atti ricevuti. In ogni caso, il primo decreto ingiuntivo non era passato in giudicato nei confronti del . La Per_2 legittimazione di quest'ultimo a impugnare non poteva che sorgere dopo la correzione materiale al decreto ingiuntivo. In ogni caso non si trattava di errore materiale. 1.2 - Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” quanto alla ritenuta tardività e infondatezza dell'opposizione. Il primo decreto ingiuntivo era inesistente, mentre quello opposto era affetto da nullità. Conseguentemente era legittima l'opposizione agli atti
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♣ in terzo luogo, la Corte osserva che , a fronte della rituale notifica del D.I. n. 84/2004 ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004, (unico CP condebitore interessato, a ben vedere, all'eliminazione dell'errore materiale relativo al quantum contenuto nell'ingiunzione di pagamento , il quale non incideva affatto sulla posizione del la condebitrice Controparte_3 stante il limite di €. 10.329,13 della fideiussione prestata dalla stessa) ben avrebbe potuto proporre istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. notificatogli (essendogli stato ingiunto dal Giudice , per mera svista di quest'ultimo, il pagamento di una somma lievemente superiore a quella chiesta dal creditore ricorrente, dunque ultra petitum);
♣ in quarto luogo, la Corte osserva che e CP _3
dopo la rituale notifica (in data 02/07/2004) del ricorso per
[...] ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo , ben avrebbero potuto (recte: dovuto, nel senso che ne avevano l'onere), per contestare l'esistenza e/o l'entità del credito azionato in via monitoria da
[...] (ed eventualmente sollecitare in tale sede la Controparte_6 correzione dell'errore contenuto nel D.I. opposto ), proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
♣ in quinto luogo, la Corte osserva che e CP _3
, anche dopo la rituale notifica (in data 14-16/04/2005) dell'istanza
[...] di rettifica e del provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004 (già ritualmente e tempestivamente notificato ex art. 644 c.p.c. ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004, si ribadisce), non avevano proposto alcuna opposizione al D.I. n. 84/2004, né ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (né, eventualmente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.). I su esposti elementi, comprovati per tabulas, conducono univocamente ad escludere che il D.I. n.84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004, anche nel suo testo rettificato con il provvedimento in data 11 -14/10/2004, fosse divenuto inefficace per mancata notifica ai debitori ai sensi dell'art. 644 c.p.c. II.B.
2.b.3. Ne consegue che il Giudice di prime cure , una volta accertato
- che il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il D.I. n. 84/2004 (quantunque contenente un mero errore materiale, in ogni caso facilmente rilevabile ictu oculi) erano stati ritualmente e tempestivamente notificati ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004,
esecutivi. Il giudice aveva, altresì, errato a ritenere infondata l'opposizione, perché spettava all'opposto, attore sostanziale, provare il suo credito e ciò l'opposto non aveva fatto. 2. 1 motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Sono infondati. La notifica del primo decreto ingiuntivo non può ritenersi inesistente, così come assume il ricorrente, poiché essa fu effettuata nei suoi confronti. Egli risultava essere debitore della somma ingiunta, dovendosi in tal senso ragionevolmente interpretare il contenuto del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo notificato. La mera inversione delle parti, così come correttamente affermato dal giudice dell'impugnazione, costituiva un evidente e comprensibile errore facilmente riscontrabile, anche da persona, come sostenuto, “ ” in ragione di due circostanze concomitanti, chiaramente CP_17 indicate nella motivazione della decisione impugnata, relativa l'una al chiaro contenuto del ricorso allegato al decreto ingiuntivo, l'altra all'insussistenza di qualsiasi identica pretesa creditoria, a posizioni CP_1 invertite, da parte del nei confronti del Di conseguenza tale decreto doveva essere Per_2 impugnato nei termini di legge. Né la successiva notifica del decreto ingiuntivo corretto poteva determinare uno spostamento della decorrenza in avanti del termine per impugnare, proprio in conseguenza di quanto su affermato. …».
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- che nessuno dei condebitori aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (o, eventualmente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.),
- che l'istanza in data 20-22/07/2004 di rettifica del D.I. n. 84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004 (già ritualmente e tempestivamente notificato ad entrambi i condebitori, come detto, in data 02/07/2004) ed il provvedimento in data 11-14/10/2004 di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004 erano stati ritualmente notificati ad entrambi i condebitori in data 14-16/04/2005 (senza che potesse 'nuovamente' operare, per quest'ultima notifica, la disposizione di cui all'art. 644 c.p.c.),
- che, anche dopo quest'ultima notifica, nessuno dei condebitori aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (o ai sensi dell'art. 650 c.p.c.), avrebbe dovuto semplicemente rigettare tanto il motivo dell'opposizione all'esecuzione con il quale i debitori avevano eccepito la “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti della opponente ( )” perché “non è mai stato _3 notificato a lei” (ciò, come visto, non era vero, perché il D.I. de quo era stato ritualmente notificato alla , 'in proprio', in data 02/07/2004), _3 quanto il motivo dell'opposizione all'esecuzione con il quale i debitori avevano eccepito la “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli opponenti ( e CP [...]
)” perché “Il secondo D.I. 84/04 così come modificato dal Tribunale di _3 FO – sezione distaccata di ED – non è stato notificato agli opponenti rimanendo inefficace degli stessi” (la notifica del decreto rettificato non era necessaria ex art. 644 c.p.c. a pena di inesistenza, invalidità o inefficacia del precetto, considerato che il D.I. n. 84/2004 era già stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 02/07/2004, che l'errore materiale era agevolmente percepibile dalla sem plice lettura del ricorso per ingiunzione notificato ai condebitori unitamente al D.I. n. 84/2004, che l'istanza di correzione ed il provvedimento di correzione (relativi a D.I. già ritualmente e tempestivamente notifi cato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004 , si ribadisce) erano stati correttamente notificati in data 14-16/04/2005, che i condebitori non avevano ritenuto di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. (o ex art. 650 c.p.c.) né dopo la prima notifica (02/07/2004) né dopo la seconda notifica (14-16/04/2005). II.B.
2.c. All'accoglimento del secondo motivo di appello consegue che, in riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettati i due motivi di opposizione all'esecuzione indicati sub II.B.
2.b.3., ossia: “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti della opponente ( )” per omessa notifica alla;
_3 _3
“nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli opponenti ( e )”, per omessa CP _3 notifica del D.I. 84/2004 rettificato dal Tribunale di FO, sezione distaccata di ED. II.B.3. Il terzo motivo. II.B.
3.a. Con il terzo motivo di impugnazione [“3) Omessa motivazione circa
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l'accoglimento dei restanti motivi di opposizione”] l'appellante ha dedotto: che il Giudice di primo grado omise di decidere anche in considerazione del fatto che, sui restanti motivi (ad eccezione della questione sulla sussistenza della legittimazione attiva del creditore , non in discussione nel giudizio di appello), non motivò neppur superficialmente, statuendo che “Risultano assorbiti gli altri motivi di opposizione comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati success ivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta ed il precetto dichiarato inefficace”; che era del tutto assente, quindi, la motivazione del Giudice di primo grado circa l'accoglimento dei restanti motivi di opposizione degli odierni appellati;
che, conseguentemente, la sentenza doveva essere riformata sul punto, statuendo l'efficacia del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che essa parte creditrice, già nella propria comparsa di costituzione e risposta, aveva dato atto dei pagamenti intervenuti da parte del deb itore (vedasi comparsa di costituzione). II.B.
3.b. Il motivo è fondato. II.B.
3.b.1. In primo luogo, la Corte rileva l'incoerenza logica della pronuncia impugnata, che, pur ritenendo “assorbiti gli altri motivi di opposizione” in conseguenza dell'accoglimento (errato, come visto) del terzo motivo, esaminò poi nel merito, sia pur sbrigativamente (ed erroneamente , come si vedrà più oltre ) tali motivi, giudicandoli “comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso”. II.B.
3.b.2. In secondo luogo, la Corte osserva:
♦ che la creditrice ricorrente, nel ricorso per ingiunzione di pagamento in data 06/04/2004-11/05/2004, aveva quantificato in €. 12.568,28 il credito residuo, specificandone puntualmente le voci e dando atto di aver già computato i due versamenti effettuati sino a quel momento per un ammontare complessivo di
€. 683,56 (imputati come per legge in date 06/10/2003 e 10/10/2003);
♦ che nell'atto di precetto in data 25/01/2012, notificato in data 01/02/2012 , la creditrice aveva quantificato in €. 11.009,94 il credito residuo (€. 9.461,38 per sorte + €. 1.548,56 per interessi già maturati), il che stava chiaramente a significare che gli ulteriori versamenti effettuati dai debitori erano stati considerati e detratti [in caso contrario, il debito sarebbe stato di gran lunga superiore ad €. 11.009,94, considerato che esso ammontava ad €. 12.568,28 alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (06/04/2004) e che da allora fino all'atto di precetto (datato 25/01/2012 e notificato in data 01/02/2012) erano passati quasi 8 anni (in cui erano maturati ulteriori interessi)], come confermato dal fatto che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da e l'opposta (che, a CP Controparte_3 differenza di quanto dedotto dagli appellati, aveva provato il proprio credito mediante la produzione documentale di cui s'è ampiamente dato conto in precedenza, sub II.B.
2.b.1.), in risposta al motivo di opposizione de quo, aveva dato atto che dopo la pronuncia del D.I. n. 84/2004, CP
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aveva pagato €. 5.000,00 in due tranches, aggiungendo però (con deduzioni non contestate in modo specifico dagli opponenti e Parte_3 tanto meno smentite dalle risultanze probatorie) che i debitori, pur affermando che il debito ammontava ad €. 12.568,28 (importo dal quale avevano sic et simpliciter detratto €. 5.000,00, giungendo così al 'preteso' debito residuo di €. 7.568,28), avevano 'dimenticato': che €. 12.568,28 era il debito per rate scadute e non pagate dal giorno 09/04/2003 al giorno 09/09/2003, interessi di mora calcolati sulle predette rate , importo residuo al 16/09/2003 maturato a seguito della decadenza dal beneficio del termine e scadenza del finanziamento per mora del debitore , non il debito complessivo di cui al D.I. n. 84/2004 (del quale facevano parte anche le spese della fase monitoria liquidate nel predetto D.I., divenute pari a €. 1.537,06); che, dopo la pronuncia del D.I. n. 84/2004, il debito era aumentato per gli ulteriori interessi maturati;
che le somme pagate da in due CP tranches per un ammontare complessivo di €. 5.000,00 erano state imputate, come per legge, prima alle spese, poi agli interessi già maturati da un anno (e dunque non ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato , come inesattamente affermato dal Giudice di prime cure ) ed infine al capitale, il che aveva condotto alla sorte di €. 9.461,38 indicata nel precetto4;
♦ che non sussisteva alcun “erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso”, per un triplice ordine di ragioni: i) se è indubbiamente vero che, alla data della notifica del precetto (01/02/2012), le tariffe di cui al D.M. Giustizia n. 127/2004 (utilizzate dal difensore per l'autoliquidazione nell'atto di precetto) erano state abrogate dall'art. 9 comma 1° del decreto legge 24/01/2012, n. 1 (entrato in vigore in data 25/01/2012 e convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012, n. 27) e non era stato ancora adottato il D.M. recante i nuovi parametri ai sensi dell'art. 9 comma 2° del citato D.L. n. 1/2012 (i quali sarebbero stati stabiliti solo successivamente, con il D.M. Giustizia n. 140/2012, entrato in vigore in data 23/08/2012), è però altrettanto vero che, trattandosi di attività conclusa prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 9 comma 2° del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, la liquidazione andava effettuata sulla base delle tariffe di cui al D.M. Giustizia n. 127/2004 , applicabili integralmente5; ii) gli esborsi indicati nel precetto risultano corrispondere alle spese vive effettivamente sostenute dalla parte creditrice (il precetto era stato notificato al ed alla con separate raccomandate CP _3 a.r., con conseguente raddoppio delle spese di notifica, peraltro comprovate documentalmente ); iii) i diritti e gli onorari, autoliquidati nel precetto in conformità delle tariffe allegate al citato D.M. n. 127/2004 , risultano corrispondere
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all'attività effettivamente prestata dal difensore. II.B.
3.b.3. Da quanto sopra esposto discende che erroneamente il Giudice di primo grado ritenne “assorbiti” e “comunque fondati i restanti motivi di opposizione all'esecuzione”, anziché rigettarli. II.B.
3.c. All'accoglimento del terzo motivo di appello consegue che, in riforma della sentenza impugnata, anche i restanti motivi di opposizione all'esecuzione enunciati da e afferenti alla sorte CP Controparte_3 capitale ed agli interessi legali nonché ai successivi diritti ed onorari di avvocato , devono essere rigettati. II.B.4. Il quarto motivo. II.B.
3.a. Con il quarto motivo di impugnazione [“4) Sulla erronea quantificazione della condanna alle spese da parte del giudice e sulla mancanza di chiarezza di indicazione della somma nel dispositivo d i sentenza”] l'appellante ha dedotto: che, con riferimento alla parte della sentenza relativa alla condanna delle spese, vi era incongruenza della stessa tra motivazione e dispositivo , alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della Cort e suprema (Cass., sez. un., n. 32061/2002, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”; che ne conseguiva, qualora non venisse accolto l'appello, quanto meno il ricalcolo delle spese, prendendo in considerazione l'ipotesi di compensare almeno parte delle spese processuali tra le parti. II.B.
3.b. Il motivo de quo, chiaramente formulato solo in via subordinata (ossia nell'ipotesi di mancato accoglimento del gravame), è da ritenersi assorbito e superato per effetto dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con la precisazione che alla riforma della sentenza di primo grado determinata dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello non può non conseguire la regolamentazione ex novo delle spese del primo grado di giudizio (v. infra, sub II.C.2.). II.C. CONCL US ION I. II.C.1. In conclusione, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato;
il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati e vanno accolti , con superamento ed assorbimento del quarto motivo di appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...] e va rigettata. CP Controparte_3 II.C.
2. Alla riforma della sentenza appellata non può che conseguire, ex art. 336 c.p.c., il regolamento ex novo (sempre in riforma della sentenza appellata) delle spese del primo grado di giudizio {liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., in misura pari ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ all'uopo si precisa che nel giudizio di primo grado non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4
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comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/20146 e succ. modd.7, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase ], applicando, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema8, la tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi, avuto riguardo al valore della controversia }, con obbligo dell'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore con procura (dichiaratosi anticipatario e) distrattario ex art. 93 c.p.c., di restituire all'appellante quanto ricevuto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado9. II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ all'uopo si precisa che non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201410 e succ. modd.11, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase12], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema13, formulato con riferimento al D.M. Giustizia 6 v. infra, nota 10. 7 v. infra, nota 11. 8 v. infra, nota 13. 9 cfr. Cass., ord. n. 9761/2025, che in motivazione, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass., n. 13736/2004; Cass., n. 17374/2018), ha chiarito, tra l'altro, che il difensore distrattario è titolare di un rapporto instaurato con la parte già soccombente e che l'obbligo di restituzione delle somme pagate, previsto dall'art. 336 c.p.c., non può non incombere a chi abbia ricevuto quelle somme in forza del provvedimento travolto. 10 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 11 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 12 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 13 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
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n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022, pure citati) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate i n ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. II.E. L'IS TAN ZA EX ART. 96 C.P.C. Gli appellati, con la comparsa di risposta, hanno chiesto condannarsi l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'istanza non è meritevole di accoglimento. La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c. (il quale recita: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.») richiede la totale soccombenza14 e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chieda la condanna15 ed altresì che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza16 del comportamento processuale della parte medesima17 (difatti la liquidazione dei danni nell'ipotesi de qua, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum
o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa18, sicché in mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell'entità del pregiudizio derivante dal processo, il Giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato19, neppure in via equitativa20).
concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 14 Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996. 15 in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass., n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa. 16 art. 1223 c.c. 17 così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990. 18 così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995. 19 così Cass., n. 3501/1980. 20 così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980.
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Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che nel caso in esame difetta il requisito della totale soccombenza dell'appellante, il che già ex se giustifica il rigetto dell'istanza proposta dagli appellati (qualificata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c.), con assorbimento di ogni ulteriore profilo . Ad identica conclusione si giunge anche qualificando la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. [inserito dall'art. 45 comma 12° della L. n. 69/2009 (con effetto a decorrere dal giorno 04/07/2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e dunque applicabile nel caso in esame), il quale recita: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»], posto che anche la condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c., pur non richied endo né la domanda di parte né la prova del danno (a differenza dell'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1°), esige pur sempre la totale soccombenza della parte della quale si invochi la condanna (requisito mancante, come visto in precedenza, non essendo l'appellante parte soccombente, il che giustifica ex se il rigetto dell'istanza proposta dagli appellati – qualificata ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. – con assorbimento di ogni ulteriore profilo ). II.F. LA D ISPOS IZ ION E DI CU I ALL'ART. 13 C O MMA 1° Q UA TER D EL D.P.R. N. 115/2002. L'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al peri odo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». All'accoglimento parziale dell'appello nei sensi sopra precisati consegue l'insussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione21.
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 848/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, quale mandataria di con atto di Parte_4 citazione notificato in data 19/06/2023, nei confronti di e CP di avverso la sentenza n. 888/2023, pubblicata in Controparte_3 data 30/03/2023, del Tribunale di FO in composizione monocratica, nonché B) sull'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta da e CP _3
con comparsa di risposta depositata in data 05/02/2024, nei
[...] confronti di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, quale mandataria di Controparte_1 così provvede:
1) rigetta il primo motivo d'appello;
2) accoglie il secondo ed il terzo motivo d'appello, con assorbimento del quarto motivo d'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta l'opposizione a precetto proposta da e CP [...]
con ricorso depositato in data 09/02/2012, nei Controparte_3 confronti di (già Parte_1 Controparte_5 ;
[...] b) condanna e in solido tra loro, CP Controparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in €. 3.397,00 (euro tremilatrecentonovantasette/00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
c) dichiara l'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore anticipatario e distrattario di e obbligato a CP Controparte_3 restituire ad quanto corrisposto da quest'ultima al Parte_1 predetto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna e in solido tra loro, alla CP Controparte_3 rifusione, in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €. 4.348,50 (euro quattromilatrecentoquarantotto /00), di cui €. 382,50 per esborsi ed €. 3.966,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) dà atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 848/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel testo originale risulta indicato 14/04/2004 (anziché 14/04/2005), ma trattasi chiaramente di un mero errore materiale (N.d.E.). 2 v. Cass., sez. un., n. 1912/2012. In senso conforme Cass., n. 6160/2000; Cass., n. 7337/1998. In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., n. 1978/2012; Cass., n. 14243/2012; Cass., ord. n. 31574/2018; Cass., n. 29505/2020. 4 v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/04/2012. 5 cfr. Cass., ord. n. 20481/2017, che ha chiarito che “In tema di spese giudiziali civili, per l'attività conclusa prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tariffe di cui al d.m. n. 127 del 2004, che si applicano integralmente e non limitatamente ai criteri generali previsti dall'art. 5 del medesimo decreto.”. In senso conforme Cass., ord. n. 13541/2018. 21 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 848, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 888/2023, pubblicata in data 30/03/2023, del Tribunale di FO in composizione monocratica, TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria Parte_1
– giusta procura speciale in data 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott.
, Repertorio 44339, raccolta 13982 , registrata in data 28/01/2020 al Tes_1 n. 6160 Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano (all. 01) – di CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata
[...] in data 30/05/2019, notaio dott. Rep. 671/513, registrata presso Persona_1 l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 06/06/2019 al n. 16025, serie 1T, dall'avv. Anita Di Francesco, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata - Avvisi e Email_1 comunicazioni di rito presso il numero fax 06/99335044 e la casella di P.E.C.
, Email_1
– appellante – E e elettivamente domiciliati in FO alla CP Controparte_3 via Emilio Perrone n. 24 presso e nello studio dell'avv. Pio Lanfranco Aloi (p.e.c. aloi. it, fax 0881/685676), da cui sono Email_2 Email_3 rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta depositata in data 05/02/2024,
– appellati – Con provvedimento in data 01/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 888/2023, pubblicata in data 30/03/2023, il Tribunale di FO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 92000080/2012 R.G., sull'opposizione a precetto proposta da e CP
con ricorso depositato in data 09/02/2012 , nei confronti Controparte_3 di (già , in persona del CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
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dichiarava l'inesistenza del diritto dell'opposta e, quindi, l'inefficacia dell'atto di precetto notificato agli opponenti in data 02/07/2004-14/04/20051; b) condannava al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di Parte_1 lite, che liquidava in €. 152,00 per esborsi ed €. 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore con procura degli opponenti dichiaratosi antistatario. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.): «Il fatto può essere così sintetizzato: In data 29/5-4/6 2004 il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, emetteva Decreto Ingiuntivo n. 84/04 con il quale ingiungeva al sig. e alla RA , CP Controparte_3
“...quest'ultima nella qualità di fideiussore fino alla concorrenza di €10.329,13, di pagare in solido fra loro in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la complessiva somma di € 13.224,77, oltre interessi legali del 11/10/03 e sino al soddisfo, per le causali indicate in ricorso, nonché le spese e competenze della presente procedura, che liquida in complessivi € 454,70 (di cui € 77,50 per esborsi, € 227,20 per diritti, €150,00 per onorario di avvocato), oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge”; detto decreto ingiuntivo veniva notificato sia al signor che alla RA in data 2 luglio CP _3 2004; successivamente, tuttavia il creditore, avvedutosi di un errore materiale chiese ed ottenne la necessaria correzione della cifra;
CP_ il decreto, munito della correzione, tuttavia, veniva notificato al solo signor e non alla RA
[...]
. _3 Risulta agli atti che, successivamente, il signor effettuava alla pagamento
CP Controparte_7 di euro 5.000,00 di cui euro 3.000,00 il 4.10.2004 ed euro 2.000,00 il 15.11.2004, riducendo pertanto debitoria e interessi in essere, alla minor somma di 7.568,00. In data 1/2/2012 il signor e la RA , ricevevano dalla SI s.p.a., avente causa della
CP _3 originaria creditrice, atto di precetto di pagamento per la somma di euro 11.536,44. Risulta agli atti che detto precetto non dava conto dei pagamenti effettuati e neppure precisava la decorrenza degli interessi. Risulta altresì che le spese legali richieste erano calcolate sulla base delle vecchie tariffe professionali e non delle tabelle vigenti al momento del precetto stesso. Avverso tale atto i signori e hanno proposto opposizione cui ha resistito la società dante
CP _3 causa dell'originaria creditrice. Per ordine logico occorre separare le posizioni dei due opponenti: A – preliminarmente l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della
CP [...]
( ) e di tutti i cessionari, sino ad oggi. Controparte_5 CP_8 CP Il motivo di opposizione è infondato, per vero parte opposta ha dedotto “che, in virtù di idoneo contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato inter partes in data 19 dicembre 2019 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 sulla Cartolarizzazione, la
[...] ( o “Cedente”) ha ceduto pro soluto a Controparte_9 CP_10 con efficacia economica a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 tutti i Controparte_1 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) che soddisfino alle ore 23.59 del 30 giugno 2019 i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 7 del 16/01/2020 (Avviso n. TX20AAB376); che in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti;
che tra i crediti oggetto della precitata cessione sono ricompresi anche quelli vantati dalla originaria cedente nei confronti di Controparte_6
e ed azionati dalla creditrice procedente in virtù della linea CP Controparte_3 di credito indicata nel fascicolo di ufficio e in particolare: decreto ingiuntivo n. 84/04 emesso dal Tribunale di FO, Sezione distaccata di ED;
in forza della linea di credito azionata in data 01/02/2012 veniva notificato atto di precetto opposto in questa sede dalle parti debitrici”;
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“che il credito vantato da per effetto di successive cessioni, perveniva Controparte_6 a SI SP (cessione del 25/11/2005) la quale si costituiva nel presente giudizio di opposizione ad atto di precetto, successivamente a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 Controparte_11 del 4 luglio 2006, Parte Seconda) ed infine a (Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. CP_10 147 del 22/11/2011 Parte Seconda Avviso n. T11AAB17725)”;
“che nominava la , quale propria mandataria e si CP_10 Controparte_12 costituiva nel predetto giudizio indicato in epigrafe con il patrocinio dell'Avv.to Severino Grassi”; che per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, Controparte_1 è succeduta, a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente”;
[...]
“che è interesse di parte subentrare nell'attività giudiziaria incardinata dalla ON
, e proseguirla nei termini di legge;
[...] che, pertanto, la i costituiva nella procedura in epigrafe indicata in surroga Controparte_1 della quale mandataria di ”. Controparte_12 CP_10
“che giusta procura speciale del 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott. , Repertorio Tes_1 44339, raccolta 13982 registrata in data 28/01/2020 al N.ro 6160 Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano, la ha nominato la società sua procuratrice speciale per la Controparte_1 Parte_1 gestione, anche giudiziale, dei crediti acquistati”;
“che, pertanto, la si costituiva, quale mandataria della , nella Parte_1 Controparte_1 procedura in epigrafe indicata in surroga della quale mandataria di Controparte_12
oggi costituita con il patrocinio dell'Avv.to Severino Grassi”; CP_10
“che si costituiva in giudizio la quale precedente cessionario del credito, Controparte_5 con il patrocinio dell'Avv.to chiedendo di rigettare le avversarie richieste delle parti Controparte_14 convenute perché infondate e pretestuose, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione”;
“che in data 29/04/2021 si costituiva quale mandataria di nuova Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito, con il patrocinio dell'Avv.to Anita Di Francesco, riportandosi a quanto già dedotto, prodotto e rappresentato da precedente difensore Avv.to . CP_14 Ognuno dei passaggi dedotti è stato documentalmente provato e, pertanto la legittimazione attiva è accertata. B – nel merito e per ordine logico si ritiene di esaminare il terzo motivo di opposizione con il quale gli opponenti eccepiscono la Nullità /Inammissibilità / Inesistenza / Inefficacia/Illegittimità / Annullabilità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli CP_ opponenti e . _3 Riferiscono gli opponenti che il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED ha emesso d.i. n. 84/04 dell'importo di euro 13.224,77. Successivamente, su istanza del creditore di correzione di errore materiale, tale atto giudiziario veniva rettificato, ingiungendo il pagamento della minor somma di euro 12.568,28 anziché la precedente somma di euro 13.224,77. Il secondo d.i. 84/04 così come modificato dal Tribunale di FO – sezione distaccata di ED – non è stato notificato agli opponenti rimanendo inefficace nei confronti degli stessi. Per vero questo Giudice osserva che il predetto Decreto ingiuntivo emesso in data 29 maggio/4 giugno 2004 è stato notificato agli opponenti il 2/7/2004, il medesimo decreto è poi stato corretto con provvedimento del 11-14/10/2004 e notificato agli opponenti ben oltre i 40 giorni previsti e cioè solo il 14/4/2005. Questo giudice osserva che nello specifico non si tratta di due differenti decreti, ma di un unico atto che ha avuto una formazione progressiva e che necessariamente doveva essere notificato ai due debitori nella sua formazione completa e cioè dopo l'avvenuta correzione. Tale notifica non è avvenuta nei prescritti 40 giorni all'indirizzo con la conseguenza che, per essa, il decreto risulta perento e, pertanto, l'atto di precetto è totalmente inefficace. Risultano assorbiti gli altri motivi di opposizione comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta ed il precetto dichiarato inefficace.
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Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/2014 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta e delle varie fasi (di studio, introduttiva e decisoria) in relazione allo scaglione in concreto applicabile ( valore E. 7.568,28).». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 19/06/2023, in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di proponeva appello, nei confronti di Controparte_1 CP e avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte Controparte_3 di voler, ogni avversa eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via principale e nel merito, riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti e CP _3
, con conseguente dichiarazione di efficacia del decreto ingiuntivo n.
[...] 84/2004 emesso dal Tribunale di FO, sezione distaccata di ED;
in subordine, in caso di rigetto dei motivi di gravame, accertare e dichiarare fondata la pretesa creditoria avanzata nei confronti degli appellati e condannare gli stessi al pagamento di €. 11.536,44, oltre interessi a decorrere dalla data di notifica del precetto impugnato;
2) in estremo subordine, in caso di rigetto del gravame, riformare la parte della sentenza impugnata relativa alla condanna alle spese e rideterminare l'importo compensando almeno in parte le spese processuali tra le parti;
3) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio , oltre rimborso forfettario per spese generali , C.P.A. ed I.V.A. come per legge. I.B.
2. e con comparsa di risposta CP Controparte_3 depositata in data 05/02/2024, si costituivano nel giudizio di appello, in via preliminare eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e nel merito deducendo l'infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, chiedevano a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni : “parte appellata conclude per la conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di FO
… e per il rigetto di ogni doglianza ad istanza di parte appellante , in via principale, subordinata e nel merito, previa declaratoria preliminare di carenza di legittimazione attiva, sia ex art. 106 T.U.B., sia per essere gli odierni appellati convenuti da tale nei confronti della quale non si accetta alc un CP_15 contraddittorio e che è estranea alla presente causa. Si richiede per tutti i motivi di cui sopra, la condanna al risarcimento dei danni in favore degli appellati nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. Relativamente al comma dell'articolo che sarà ritenuto di giustizia secondo quanto descritto in narrativa, per la inutile e temeraria lite processuale e per l'abuso del processo di parte appellante. Condanna di parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”. I.B.
3. Con provvedimento in data 01/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note depositate telematicamente, si riservava per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'ECC EZ ION E D I C ARENZ A DI LEG ITT IM AZ ION E AT TIVA D I SOC IETÀ IT ALIAN A GES TION E CREDITI S.P.A. E DI TU TT I I SUCC ESSIVI C ESSIONARI. II.A.1. Gli appellati e hanno riproposto, CP Controparte_3 con la comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio in data 05/02/2024, l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva della Società
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Italiana … e di tutti i successivi cessionari… ” da loro già Controparte_5 proposta con l'atto di opposizione a precetto introduttivo del primo grado di giudizio. L'eccezione de qua è inammissibile, per avvenuta formazione del giudicato interno. Infatti il Giudice di primo grado , con la sentenza n. 888 /2023, rigettò l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dagli opponenti, evidenziandone l'infondatezza (v. par. A, pagg.
2-4 della sentenza). Ne consegue che e per ottenere da questa CP Controparte_3 Corte una nuova valutazione dell'eccezione de qua, avrebbero dovuto (nel senso che avevano l'onere di) proporre appello incidentale (nel rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 343 comma 1° c.p.c.), non potendo limitarsi a 'riproporre' semplicemente la questione con la comparsa di risposta in appello (depositata lo stesso giorno dell'udienza indicata dall'appellante nell'atto di citazione), essendo noto che qualora su una determinata questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il Giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione e che la verifica in ogni stato e grado del processo , anche d'ufficio, della legitimatio ad causam è subordinata alla mancata formazione del giudicato interno sulla questione2. II.B. L'ATT O D I APPEL LO. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha enunciato quattro motivi. II.B.1. Il primo motivo. II.B.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione [“1) Erronea applicazione e/o violazione della norma art. 644 c.p.c. Dovere/potere del giudice di dover decidere sulla richiesta creditoria derivante da decreto ingiuntivo ritenuto inefficace in quanto notificato tardivamente oltre il termine”] l'appellante ha dedotto: che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comportava, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento (ossia rimuoveva l'intimazione di pagamento e osta va al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correlava), ma non toccava, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
che ne derivava che ove sulla domanda si fosse costituito il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisse quell'inefficacia, il Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, aveva il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, non potendo, per concordi giurisprudenza e dottrina, liquidare la questione semplicemente decidendo sull'inefficacia del decreto ingiuntivo. II.B.
1.b. Il motivo è infondato. II.B.
1.b.1. Il principio affermato dall'appellante è indubbiamente corretto, ma si riferisce all'ipotesi in cui il debitore nei confronti del quale sia stata emessa l'ingiunzione di pagamento proponga opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, ricorrendo i presupposti dell'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. [e ciò in quanto il Giudice adìto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è
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chiamato a valutare l'intero rapporto, cioè se la domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore in sede monitoria sia fondata o no, a prescindere dall'eventuale invalidità o inefficacia del decreto ingiuntivo (tanto che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., come è noto, il debitore opponente è attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore opposto è convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale )], mentre non si riferisce alla (ben diversa) ipotesi in cui il debitore esecutato proponga opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., posto che al Giudice dell'opposizione all'esecuzione è demandato solo il compito di accertare il diritto del creditore, contestato dal debitore, di agire in executivis (art. 615 comma 1° c.p.c.) nonché di accertare, quando è iniziata l'esecuzione, il diritto del creditore di agire in executivis e la pignorabilità dei beni, contestati dal debitore (art. 615 comma 2° c.p.c.). II.B.
1.b.2. La riprova di ciò, del resto, riposa sull'incontestabile (e 'significativa') circostanza che tutte le pronunce di legittimità e di merito citate dall'appellante (Cass., n. 8955/2006; Cass., n. 951/2013; Cass., n. 3908/2016; Trib. Roma, nn. 11793/2016 e 11320/2017; Trib. Milano, n. 2476/2016; Trib. Grosseto, n. 216/2016), alle quali, per vero, se ne potrebbero aggiungere numerose altre conformi, riguardano casi di opposizione a decreto ingiuntivo (ex art. 645 c.p.c.
o anche ex art. 650 c.p.c.), non casi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). II.B.
1.c. Consegue a tanto il rigetto del motivo qui in esame . II.B.2. Il secondo motivo. II.B.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione [“2) Erronea applicazione e/o violazione dell'art. 643 e dell'art. 644 cpc. Erronea valutazione del giudice circa il decorso dei termini di notifica del decreto ingiuntivo] l'appellante ha dedotto che la ricostruzione della vicenda da parte del Giudice di prime cure non corrispondeva al vero, evidenziando: che il decreto ingiuntivo n. 84/2004 era stato dapprima notificato in data 02/07/2004 a mani proprie di Controparte_3 e sempre a quest'ultima per conto del marito in qualità di moglie CP convivente;
che il D.I. non era stato opposto;
che in data 20-22/07/2004 la parte creditrice si era resa conto che il Giudice aveva commesso un errore materiale nell'indicazione della somma ingiunta e aveva depositato istanza di correzione dell'errore materiale;
che il Giudice aveva emesso il decreto di correzione del decreto ingiuntivo soltanto in data 11-14/10/2004; che in data 16/04/2005 la creditrice aveva notificato nuovamente il decreto ingiuntivo n. 84/2004, l'istanza di correzione dell'errore materiale e il decreto di correzione;
che la notifica, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, era stata eseguita a mezzo posta nei confronti di entrambe le parti debitrici ( aveva CP ritirato il plico, anche per la moglie;
che anche in questo Controparte_3 caso, pur essendo trascorso il termine, non era stata proposta alcuna opposizione al decreto ingiuntivo;
che in data 20/07/2005 il Giudice aveva dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e in data 23/01/2006 era stata apposta la formula esecutiva;
che in data 01/02/2012 era stato notificato atto di precetto da parte della cedente SI S.p.a. per un importo pari ad €. 11.536,44; che, soltanto a seguito della notifica dell'atto di precetto, le parti debitrici avevano deciso di proporre opposizione al precetto e di contestare la richiesta di pagamento;
che il Giudice errò nell'analisi documentale (il decreto era stato correttamente notificato per due volte ad entrambe le parti) e non era decorso alcun termine ex art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto, seppur contenente un errore materiale;
che l'assunto del Giudice di primo grado , secondo cui “non si
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tratta di due differenti decreti, ma di un unico atto che ha avuto una formazione progressiva e che necessariamente doveva essere notificato ai due debitori nella sua formazione completa e cioè̀̀̀̀ dopo l'avvenuta correzione”, non trovava alcun riscontro normativo o giurisprudenziale;
che il decreto ingiuntivo era stato già notificato in data 02/07/2004, sicché non era necessario rispettare un altro termine di giorni 40, anche alla luce del fatto che il decreto ingiuntivo non era stato opposto. II.B.
2.b. Il motivo è fondato. II.B.
2.b.1. Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
♠ con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. in data 06/04/2004-11/05/2004,
[...] (subentrata a a Controparte_6 Controparte_16 seguito di atto di fusione per incorporazione ) aveva chiesto al Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, di ingiungere a CP l'immediato pagamento di €. 12.568,28 [€. 1.566,98 (rate scadute e non pagate dal giorno 09/04/2003 al giorno 09/09/2003 ) + €. 483,70 (interessi di mora calcolati sulle predette rate ) + €. 11.174,09 (importo residuo al 16/09/2003 maturato a seguito della decadenza dal beneficio del termine e scadenza del finanziamento per mora del debitore ). A detrarre due versamenti effettuati per un ammontare complessivo di €. 683,56, rispettivamente imputati come per legge in date 06/10/2003 e 10/10/2003 ], oltre interessi al tasso legale dall'11/10/2003 fino al soddisfo, e a
[...] (in qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte dal Controparte_3 coniuge fino al limite di £. 20.000.000, pari ad €. 10.329,13) CP l'immediato pagamento di €. 10.329,13, oltre interessi al tasso legale dalla condanna fino all'effettivo soddisfo;
il tutto oltre spese del procedimento monitorio;
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, con decreto n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004, aveva ingiunto “a e quest'ultima nella qualità di CP Controparte_3 fideiussore fino alla concorrenza di €. 10.329,13, di pagare in solido fra loro in favore di in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la complessiva somma di €. 13.224,77, oltre interessi legali dal 11/10/03 e sino al soddisfo, per le causali indicate in ricorso, nonché le spese competenze della presente procedura, che liquida in complessivi €. 454,70 …, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge”, avvertendo “espressamente l'intimato che, nello stesso termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”;
♠ che il ricorso e il decreto ingiuntivo erano stati notificati a e CP in data 02/07/2004: al primo ( Controparte_3 CP
“mediante consegna a mani della moglie , capace Controparte_3 convivente per la sua precaria assenza…” (v. relata di notifica redatta dall'Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unep c/o il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED); alla seconda ( Controparte_3
“mediante consegna di copia a mani proprie così qualificatasi” (v. relata di notifica redatta dal predetto Ufficiale giudiziario);
♠ che e nel termine di quaranta giorni CP Controparte_3 stabilito dall'art. 644 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), non avevano
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proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
♠ che con istanza ex artt. 287 e s. c.p.c. in data 20- Controparte_7 22/07/2004, aveva chiesto al Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, di voler rettificare l'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004, evidenziando che era stato ingiunto a di CP pagare l'importo di €. 13.224,77, anziché l'importo di €. 12.568,28 effettivamente richiesto (poiché il come chiaramente segnalato nel CP ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva versato €. 683,56);
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, con provvedimento in data 11-14/10/2004, aveva corretto l'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004, disponendo che là dove era scritto “euro 13.224,77” doveva leggersi “euro 12.568,28”;
♠ che in data 14-16/04/2005 l'Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unep c/o il Tribunale di FO, sezione distaccata di ED , aveva notificato a e a mezzo del servizio CP Controparte_3 postale, l'istanza in data 20/07/2004 di rettifica del D.I. n. 84/2004 emesso in data 29/05/2004-04/06/2004 dal Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED, ed il provvedimento di correzione del predetto decreto ingiuntivo pronunciato in data 11-14/10/2004 dal medesimo Giudice: la notificazione si era perfezionata nei confronti sia di CP (mediante consegna del plico raccomandato a mani) sia di _3
(mediante consegna del plico raccomandato a mani di
[...] [...]
“familiare convivente. ”); CP PT
♠ che e anche dopo la notifica CP Controparte_3 dell'istanza di rettifica e del provvedimento di correzione del D.I. n. 84/2004 (decreto ingiuntivo già precedentemente notificato ad entrambi i condebitori, in data 02/07/2004), non avevano adottato alcuna iniziativa giudiziaria (in particolare, non avevano proposto alcuna opposizione al D.I., né ai sensi dell'art. 645 c.p.c. né ai sensi dell'art. 650 c.p.c.);
♠ che il Giudice del Tribunale di FO, sezione distaccata di ED , con decreto apposto in data 20/07/2005 in calce al D.I. n. 84/2004, aveva conferito esecutorietà a quest'ultimo ed il Cancelliere del medesimo Ufficio giudiziario, in data 23/01/2006, aveva apposto sul D.I. n. 84/2004 la formula esecutiva;
♠ che in data 01/02/2012 (all'epoca Controparte_5 titolare del credito de quo) aveva ritualmente notificato atto di precetto a e in virtù del D.I. n. 84/2004 in data CP Controparte_3
29/05/2004-04/06/2004, rettificato con provvedimento in data 11 - 14/10/2004, intimando il pagamento di 11.536,44 (di cui €. 9.461,38 per sorte, €. 1.548,56 per interessi già maturati , €. 526,50 per spese, competenze ed onorari), oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e accessori. II.B.
2.b.2. Ed allora, così ricostruita la vicenda, è del tutto evidente che non correttamente il Giudice di primo grado, dopo avere asserito che il D.I. n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004 (ritualmente e tempestivamente notificato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004) ed il provvedimento di correzione di errore materiale in data 11-14/10/2004 (ritualmente notificato ad entrambi i condebitori in data 14-16/04/2005) non erano due differenti decreti bensì “un unico atto che aveva avuto una formazione progressiva”, affermò che la creditrice avrebbe dovuto procedere a notifica ex art. 644 c.p.c. entro 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione dell'11-14/10/2004, con la
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conseguenza che, avendo la creditrice eseguito tale notifica solo in data 14- 16/04/2005 (ossia dopo 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione in data 11-14/10/2004), l'ingiunzione si era perenta e quindi l'atto di precetto era inefficace. Invero, l'affermazione del Giudice di prime cure appare erronea per varie ragioni:
♣ in primo luogo, la Corte osserva che non è dato comprendere sulla base di quali fonti normative e/o giurisprudenziali il Giudice di primo grado formulò l'affermazione, tanto categorica quanto inconsistente, secondo cui il D.I. n. 84/2004 in data 29/05/2004-04/06/2004 ed il provvedimento di correzione di errore materiale in data 11-14/10/2004 sarebbero stati elementi costitutivi di una fattispecie a “formazione progressiva”, perfezionatasi solo con il provvedimento di correzione dell'errore materiale (da cui il Giudice di prime grado trasse il corollario – categorico ed inconsistente tanto quanto la sua premessa – secondo cui la parte creditrice avrebbe dovuto notificare tale fantomatico 'atto complesso' entro 40 giorni dalla pronuncia del provvedimento di correzione a pena di inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 644 c.p.c.);
♣ in secondo luogo, la Corte osserva che il D.I. n.84/2004 era stato ritualmente notificato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004 (dunque tempestivamente), il che era senz'altro sufficiente ad assicurare il rispetto della norma di cui all'art. 644 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che il D.I. de quo contenesse un errore materiale (tanto più che tale errore materiale era rilevabile ictu oculi dalla semplice lettura del ricorso per ingiunzione di pagamento, notificato ai condebitori unitamente al decreto ingiuntivo n. 84/2004)3; 3 in termini Cass., n. 951/2013, cit., che, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame [un decreto ingiuntivo, contenente un errore materiale (l'ingiunzione era stata emessa nei confronti del creditore istante, anziché del debitore), era stato ritualmente notificato dal creditore al debitore nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c.; circa due anni dopo, il creditore aveva chiesto e ottenuto la correzione dell'errore materiale;
circa cinque mesi dopo la correzione, il creditore aveva notificato il provvedimento corretto al debitore, il quale aveva proposto opposizione al D.I.; il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo inesistente la notifica del D.I. contenente l'errore materiale e tardiva la successiva notifica effettuata dal creditore all'esito della correzione materiale;
il Giudice di appello, adìto dal creditore, aveva riformato la sentenza appellata, affermando che l'errore materiale era agevolmente percepibile dalla semplice lettura del testo del ricorso raffrontato al decreto ingiuntivo e non aveva provocato alcuna nullità, che la prima notifica era stata effettuata nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. (dunque tempestivamente) e al limite era da considerarsi tardiva l'opposizione proposta dal debitore al decreto ingiuntivo rettificato;
il debitore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, rigettato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 951/2013], in motivazione ha testualmente osservato, tra l'altro, quanto segue: «1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha errato il giudice dell'appello a ritenere valida la notifica del primo decreto ingiuntivo, dovendosi comprovare adeguatamente la consapevolezza del IA di essere destinatario del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altro soggetto. Il , “bracciante Per_2 agricolo semianalfabeta”, non era in grado di comprendere il complessivo significato degli atti ricevuti. In ogni caso, il primo decreto ingiuntivo non era passato in giudicato nei confronti del . La Per_2 legittimazione di quest'ultimo a impugnare non poteva che sorgere dopo la correzione materiale al decreto ingiuntivo. In ogni caso non si trattava di errore materiale. 1.2 - Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” quanto alla ritenuta tardività e infondatezza dell'opposizione. Il primo decreto ingiuntivo era inesistente, mentre quello opposto era affetto da nullità. Conseguentemente era legittima l'opposizione agli atti
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♣ in terzo luogo, la Corte osserva che , a fronte della rituale notifica del D.I. n. 84/2004 ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004, (unico CP condebitore interessato, a ben vedere, all'eliminazione dell'errore materiale relativo al quantum contenuto nell'ingiunzione di pagamento , il quale non incideva affatto sulla posizione del la condebitrice Controparte_3 stante il limite di €. 10.329,13 della fideiussione prestata dalla stessa) ben avrebbe potuto proporre istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. notificatogli (essendogli stato ingiunto dal Giudice , per mera svista di quest'ultimo, il pagamento di una somma lievemente superiore a quella chiesta dal creditore ricorrente, dunque ultra petitum);
♣ in quarto luogo, la Corte osserva che e CP _3
dopo la rituale notifica (in data 02/07/2004) del ricorso per
[...] ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo , ben avrebbero potuto (recte: dovuto, nel senso che ne avevano l'onere), per contestare l'esistenza e/o l'entità del credito azionato in via monitoria da
[...] (ed eventualmente sollecitare in tale sede la Controparte_6 correzione dell'errore contenuto nel D.I. opposto ), proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
♣ in quinto luogo, la Corte osserva che e CP _3
, anche dopo la rituale notifica (in data 14-16/04/2005) dell'istanza
[...] di rettifica e del provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004 (già ritualmente e tempestivamente notificato ex art. 644 c.p.c. ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004, si ribadisce), non avevano proposto alcuna opposizione al D.I. n. 84/2004, né ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (né, eventualmente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.). I su esposti elementi, comprovati per tabulas, conducono univocamente ad escludere che il D.I. n.84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004, anche nel suo testo rettificato con il provvedimento in data 11 -14/10/2004, fosse divenuto inefficace per mancata notifica ai debitori ai sensi dell'art. 644 c.p.c. II.B.
2.b.3. Ne consegue che il Giudice di prime cure , una volta accertato
- che il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il D.I. n. 84/2004 (quantunque contenente un mero errore materiale, in ogni caso facilmente rilevabile ictu oculi) erano stati ritualmente e tempestivamente notificati ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004,
esecutivi. Il giudice aveva, altresì, errato a ritenere infondata l'opposizione, perché spettava all'opposto, attore sostanziale, provare il suo credito e ciò l'opposto non aveva fatto. 2. 1 motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Sono infondati. La notifica del primo decreto ingiuntivo non può ritenersi inesistente, così come assume il ricorrente, poiché essa fu effettuata nei suoi confronti. Egli risultava essere debitore della somma ingiunta, dovendosi in tal senso ragionevolmente interpretare il contenuto del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo notificato. La mera inversione delle parti, così come correttamente affermato dal giudice dell'impugnazione, costituiva un evidente e comprensibile errore facilmente riscontrabile, anche da persona, come sostenuto, “ ” in ragione di due circostanze concomitanti, chiaramente CP_17 indicate nella motivazione della decisione impugnata, relativa l'una al chiaro contenuto del ricorso allegato al decreto ingiuntivo, l'altra all'insussistenza di qualsiasi identica pretesa creditoria, a posizioni CP_1 invertite, da parte del nei confronti del Di conseguenza tale decreto doveva essere Per_2 impugnato nei termini di legge. Né la successiva notifica del decreto ingiuntivo corretto poteva determinare uno spostamento della decorrenza in avanti del termine per impugnare, proprio in conseguenza di quanto su affermato. …».
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- che nessuno dei condebitori aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (o, eventualmente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.),
- che l'istanza in data 20-22/07/2004 di rettifica del D.I. n. 84/2004 del 29/05/2004-04/06/2004 (già ritualmente e tempestivamente notificato ad entrambi i condebitori, come detto, in data 02/07/2004) ed il provvedimento in data 11-14/10/2004 di correzione dell'errore materiale contenuto nel D.I. n. 84/2004 erano stati ritualmente notificati ad entrambi i condebitori in data 14-16/04/2005 (senza che potesse 'nuovamente' operare, per quest'ultima notifica, la disposizione di cui all'art. 644 c.p.c.),
- che, anche dopo quest'ultima notifica, nessuno dei condebitori aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (o ai sensi dell'art. 650 c.p.c.), avrebbe dovuto semplicemente rigettare tanto il motivo dell'opposizione all'esecuzione con il quale i debitori avevano eccepito la “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti della opponente ( )” perché “non è mai stato _3 notificato a lei” (ciò, come visto, non era vero, perché il D.I. de quo era stato ritualmente notificato alla , 'in proprio', in data 02/07/2004), _3 quanto il motivo dell'opposizione all'esecuzione con il quale i debitori avevano eccepito la “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli opponenti ( e CP [...]
)” perché “Il secondo D.I. 84/04 così come modificato dal Tribunale di _3 FO – sezione distaccata di ED – non è stato notificato agli opponenti rimanendo inefficace degli stessi” (la notifica del decreto rettificato non era necessaria ex art. 644 c.p.c. a pena di inesistenza, invalidità o inefficacia del precetto, considerato che il D.I. n. 84/2004 era già stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 02/07/2004, che l'errore materiale era agevolmente percepibile dalla sem plice lettura del ricorso per ingiunzione notificato ai condebitori unitamente al D.I. n. 84/2004, che l'istanza di correzione ed il provvedimento di correzione (relativi a D.I. già ritualmente e tempestivamente notifi cato ad entrambi i condebitori in data 02/07/2004 , si ribadisce) erano stati correttamente notificati in data 14-16/04/2005, che i condebitori non avevano ritenuto di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. (o ex art. 650 c.p.c.) né dopo la prima notifica (02/07/2004) né dopo la seconda notifica (14-16/04/2005). II.B.
2.c. All'accoglimento del secondo motivo di appello consegue che, in riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettati i due motivi di opposizione all'esecuzione indicati sub II.B.
2.b.3., ossia: “nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti della opponente ( )” per omessa notifica alla;
_3 _3
“nullità / inammissibilità / inesistenza / inefficacia / annullabilità / illegittimità del precetto opposto per essere fondato lo stesso su decreto ingiuntivo rimasto inefficace nei confronti degli opponenti ( e )”, per omessa CP _3 notifica del D.I. 84/2004 rettificato dal Tribunale di FO, sezione distaccata di ED. II.B.3. Il terzo motivo. II.B.
3.a. Con il terzo motivo di impugnazione [“3) Omessa motivazione circa
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l'accoglimento dei restanti motivi di opposizione”] l'appellante ha dedotto: che il Giudice di primo grado omise di decidere anche in considerazione del fatto che, sui restanti motivi (ad eccezione della questione sulla sussistenza della legittimazione attiva del creditore , non in discussione nel giudizio di appello), non motivò neppur superficialmente, statuendo che “Risultano assorbiti gli altri motivi di opposizione comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati success ivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta ed il precetto dichiarato inefficace”; che era del tutto assente, quindi, la motivazione del Giudice di primo grado circa l'accoglimento dei restanti motivi di opposizione degli odierni appellati;
che, conseguentemente, la sentenza doveva essere riformata sul punto, statuendo l'efficacia del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che essa parte creditrice, già nella propria comparsa di costituzione e risposta, aveva dato atto dei pagamenti intervenuti da parte del deb itore (vedasi comparsa di costituzione). II.B.
3.b. Il motivo è fondato. II.B.
3.b.1. In primo luogo, la Corte rileva l'incoerenza logica della pronuncia impugnata, che, pur ritenendo “assorbiti gli altri motivi di opposizione” in conseguenza dell'accoglimento (errato, come visto) del terzo motivo, esaminò poi nel merito, sia pur sbrigativamente (ed erroneamente , come si vedrà più oltre ) tali motivi, giudicandoli “comunque fondati sia con riferimento alla mancata indicazione delle somme effettivamente versate da parte debitrice, che mai potrebbero essere imputate ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato, sia con riferimento all'erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso”. II.B.
3.b.2. In secondo luogo, la Corte osserva:
♦ che la creditrice ricorrente, nel ricorso per ingiunzione di pagamento in data 06/04/2004-11/05/2004, aveva quantificato in €. 12.568,28 il credito residuo, specificandone puntualmente le voci e dando atto di aver già computato i due versamenti effettuati sino a quel momento per un ammontare complessivo di
€. 683,56 (imputati come per legge in date 06/10/2003 e 10/10/2003);
♦ che nell'atto di precetto in data 25/01/2012, notificato in data 01/02/2012 , la creditrice aveva quantificato in €. 11.009,94 il credito residuo (€. 9.461,38 per sorte + €. 1.548,56 per interessi già maturati), il che stava chiaramente a significare che gli ulteriori versamenti effettuati dai debitori erano stati considerati e detratti [in caso contrario, il debito sarebbe stato di gran lunga superiore ad €. 11.009,94, considerato che esso ammontava ad €. 12.568,28 alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (06/04/2004) e che da allora fino all'atto di precetto (datato 25/01/2012 e notificato in data 01/02/2012) erano passati quasi 8 anni (in cui erano maturati ulteriori interessi)], come confermato dal fatto che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da e l'opposta (che, a CP Controparte_3 differenza di quanto dedotto dagli appellati, aveva provato il proprio credito mediante la produzione documentale di cui s'è ampiamente dato conto in precedenza, sub II.B.
2.b.1.), in risposta al motivo di opposizione de quo, aveva dato atto che dopo la pronuncia del D.I. n. 84/2004, CP
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aveva pagato €. 5.000,00 in due tranches, aggiungendo però (con deduzioni non contestate in modo specifico dagli opponenti e Parte_3 tanto meno smentite dalle risultanze probatorie) che i debitori, pur affermando che il debito ammontava ad €. 12.568,28 (importo dal quale avevano sic et simpliciter detratto €. 5.000,00, giungendo così al 'preteso' debito residuo di €. 7.568,28), avevano 'dimenticato': che €. 12.568,28 era il debito per rate scadute e non pagate dal giorno 09/04/2003 al giorno 09/09/2003, interessi di mora calcolati sulle predette rate , importo residuo al 16/09/2003 maturato a seguito della decadenza dal beneficio del termine e scadenza del finanziamento per mora del debitore , non il debito complessivo di cui al D.I. n. 84/2004 (del quale facevano parte anche le spese della fase monitoria liquidate nel predetto D.I., divenute pari a €. 1.537,06); che, dopo la pronuncia del D.I. n. 84/2004, il debito era aumentato per gli ulteriori interessi maturati;
che le somme pagate da in due CP tranches per un ammontare complessivo di €. 5.000,00 erano state imputate, come per legge, prima alle spese, poi agli interessi già maturati da un anno (e dunque non ad interessi maturati successivamente al pagamento effettuato , come inesattamente affermato dal Giudice di prime cure ) ed infine al capitale, il che aveva condotto alla sorte di €. 9.461,38 indicata nel precetto4;
♦ che non sussisteva alcun “erroneo e non legittimo calcolo delle competenze legali sulla base di una normativa non vigente al momento della notifica del precetto stesso”, per un triplice ordine di ragioni: i) se è indubbiamente vero che, alla data della notifica del precetto (01/02/2012), le tariffe di cui al D.M. Giustizia n. 127/2004 (utilizzate dal difensore per l'autoliquidazione nell'atto di precetto) erano state abrogate dall'art. 9 comma 1° del decreto legge 24/01/2012, n. 1 (entrato in vigore in data 25/01/2012 e convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012, n. 27) e non era stato ancora adottato il D.M. recante i nuovi parametri ai sensi dell'art. 9 comma 2° del citato D.L. n. 1/2012 (i quali sarebbero stati stabiliti solo successivamente, con il D.M. Giustizia n. 140/2012, entrato in vigore in data 23/08/2012), è però altrettanto vero che, trattandosi di attività conclusa prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 9 comma 2° del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, la liquidazione andava effettuata sulla base delle tariffe di cui al D.M. Giustizia n. 127/2004 , applicabili integralmente5; ii) gli esborsi indicati nel precetto risultano corrispondere alle spese vive effettivamente sostenute dalla parte creditrice (il precetto era stato notificato al ed alla con separate raccomandate CP _3 a.r., con conseguente raddoppio delle spese di notifica, peraltro comprovate documentalmente ); iii) i diritti e gli onorari, autoliquidati nel precetto in conformità delle tariffe allegate al citato D.M. n. 127/2004 , risultano corrispondere
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all'attività effettivamente prestata dal difensore. II.B.
3.b.3. Da quanto sopra esposto discende che erroneamente il Giudice di primo grado ritenne “assorbiti” e “comunque fondati i restanti motivi di opposizione all'esecuzione”, anziché rigettarli. II.B.
3.c. All'accoglimento del terzo motivo di appello consegue che, in riforma della sentenza impugnata, anche i restanti motivi di opposizione all'esecuzione enunciati da e afferenti alla sorte CP Controparte_3 capitale ed agli interessi legali nonché ai successivi diritti ed onorari di avvocato , devono essere rigettati. II.B.4. Il quarto motivo. II.B.
3.a. Con il quarto motivo di impugnazione [“4) Sulla erronea quantificazione della condanna alle spese da parte del giudice e sulla mancanza di chiarezza di indicazione della somma nel dispositivo d i sentenza”] l'appellante ha dedotto: che, con riferimento alla parte della sentenza relativa alla condanna delle spese, vi era incongruenza della stessa tra motivazione e dispositivo , alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della Cort e suprema (Cass., sez. un., n. 32061/2002, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”; che ne conseguiva, qualora non venisse accolto l'appello, quanto meno il ricalcolo delle spese, prendendo in considerazione l'ipotesi di compensare almeno parte delle spese processuali tra le parti. II.B.
3.b. Il motivo de quo, chiaramente formulato solo in via subordinata (ossia nell'ipotesi di mancato accoglimento del gravame), è da ritenersi assorbito e superato per effetto dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con la precisazione che alla riforma della sentenza di primo grado determinata dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello non può non conseguire la regolamentazione ex novo delle spese del primo grado di giudizio (v. infra, sub II.C.2.). II.C. CONCL US ION I. II.C.1. In conclusione, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato;
il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati e vanno accolti , con superamento ed assorbimento del quarto motivo di appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...] e va rigettata. CP Controparte_3 II.C.
2. Alla riforma della sentenza appellata non può che conseguire, ex art. 336 c.p.c., il regolamento ex novo (sempre in riforma della sentenza appellata) delle spese del primo grado di giudizio {liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., in misura pari ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ all'uopo si precisa che nel giudizio di primo grado non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4
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comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/20146 e succ. modd.7, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase ], applicando, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema8, la tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi, avuto riguardo al valore della controversia }, con obbligo dell'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore con procura (dichiaratosi anticipatario e) distrattario ex art. 93 c.p.c., di restituire all'appellante quanto ricevuto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado9. II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ all'uopo si precisa che non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201410 e succ. modd.11, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase12], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema13, formulato con riferimento al D.M. Giustizia 6 v. infra, nota 10. 7 v. infra, nota 11. 8 v. infra, nota 13. 9 cfr. Cass., ord. n. 9761/2025, che in motivazione, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass., n. 13736/2004; Cass., n. 17374/2018), ha chiarito, tra l'altro, che il difensore distrattario è titolare di un rapporto instaurato con la parte già soccombente e che l'obbligo di restituzione delle somme pagate, previsto dall'art. 336 c.p.c., non può non incombere a chi abbia ricevuto quelle somme in forza del provvedimento travolto. 10 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 11 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 12 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 13 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
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n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022, pure citati) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate i n ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. II.E. L'IS TAN ZA EX ART. 96 C.P.C. Gli appellati, con la comparsa di risposta, hanno chiesto condannarsi l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'istanza non è meritevole di accoglimento. La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c. (il quale recita: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.») richiede la totale soccombenza14 e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chieda la condanna15 ed altresì che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza16 del comportamento processuale della parte medesima17 (difatti la liquidazione dei danni nell'ipotesi de qua, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum
o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa18, sicché in mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell'entità del pregiudizio derivante dal processo, il Giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato19, neppure in via equitativa20).
concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 14 Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996. 15 in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass., n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa. 16 art. 1223 c.c. 17 così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990. 18 così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995. 19 così Cass., n. 3501/1980. 20 così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980.
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Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che nel caso in esame difetta il requisito della totale soccombenza dell'appellante, il che già ex se giustifica il rigetto dell'istanza proposta dagli appellati (qualificata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c.), con assorbimento di ogni ulteriore profilo . Ad identica conclusione si giunge anche qualificando la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. [inserito dall'art. 45 comma 12° della L. n. 69/2009 (con effetto a decorrere dal giorno 04/07/2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e dunque applicabile nel caso in esame), il quale recita: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»], posto che anche la condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c., pur non richied endo né la domanda di parte né la prova del danno (a differenza dell'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1°), esige pur sempre la totale soccombenza della parte della quale si invochi la condanna (requisito mancante, come visto in precedenza, non essendo l'appellante parte soccombente, il che giustifica ex se il rigetto dell'istanza proposta dagli appellati – qualificata ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. – con assorbimento di ogni ulteriore profilo ). II.F. LA D ISPOS IZ ION E DI CU I ALL'ART. 13 C O MMA 1° Q UA TER D EL D.P.R. N. 115/2002. L'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al peri odo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». All'accoglimento parziale dell'appello nei sensi sopra precisati consegue l'insussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione21.
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 848/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, quale mandataria di con atto di Parte_4 citazione notificato in data 19/06/2023, nei confronti di e CP di avverso la sentenza n. 888/2023, pubblicata in Controparte_3 data 30/03/2023, del Tribunale di FO in composizione monocratica, nonché B) sull'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta da e CP _3
con comparsa di risposta depositata in data 05/02/2024, nei
[...] confronti di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, quale mandataria di Controparte_1 così provvede:
1) rigetta il primo motivo d'appello;
2) accoglie il secondo ed il terzo motivo d'appello, con assorbimento del quarto motivo d'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta l'opposizione a precetto proposta da e CP [...]
con ricorso depositato in data 09/02/2012, nei Controparte_3 confronti di (già Parte_1 Controparte_5 ;
[...] b) condanna e in solido tra loro, CP Controparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in €. 3.397,00 (euro tremilatrecentonovantasette/00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
c) dichiara l'avv. Pio Lanfranco Aloi, difensore anticipatario e distrattario di e obbligato a CP Controparte_3 restituire ad quanto corrisposto da quest'ultima al Parte_1 predetto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna e in solido tra loro, alla CP Controparte_3 rifusione, in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €. 4.348,50 (euro quattromilatrecentoquarantotto /00), di cui €. 382,50 per esborsi ed €. 3.966,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) dà atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 848/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel testo originale risulta indicato 14/04/2004 (anziché 14/04/2005), ma trattasi chiaramente di un mero errore materiale (N.d.E.). 2 v. Cass., sez. un., n. 1912/2012. In senso conforme Cass., n. 6160/2000; Cass., n. 7337/1998. In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., n. 1978/2012; Cass., n. 14243/2012; Cass., ord. n. 31574/2018; Cass., n. 29505/2020. 4 v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/04/2012. 5 cfr. Cass., ord. n. 20481/2017, che ha chiarito che “In tema di spese giudiziali civili, per l'attività conclusa prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tariffe di cui al d.m. n. 127 del 2004, che si applicano integralmente e non limitatamente ai criteri generali previsti dall'art. 5 del medesimo decreto.”. In senso conforme Cass., ord. n. 13541/2018. 21 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.