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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/805
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2024
Il Giudice dott. Alessia Annunziata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letta l'intimazione di sfratto per morosità avanzata da
[...]
con contestuale citazione per la convalida del conduttore Parte_1
; Parte_2 verificata la propria competenza ex art. 661 c.p.c.; rilevato che la parte intimata si è costituita ed ha proposto opposizione;
vista la richiesta del locatore di emissione dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, di cui all'art. 665 c.p.c.; ritenuto che la richiesta deve essere accolta, in quanto le eccezioni proposte dal conduttore non sono fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi in contrario , giacché l'età avanzata della conduttrice intimata non rileva anche alla luce della circostanza che il contratto terminerà, comunque, nel mese di settembre p.v.; rilevato, infatti, che l'intimante ha dedotto la morosità, alla data della notifica dello sfratto, di 9 mensilità, divenute, poi, nelle more del giudizio, 11, a causa della persistenza nell'inadempimento, deducendo una non corretta imputazione dei canoni ai sensi dell'art. 1193, comma 2
c.c.; considerato che l'intimata, nel costituirsi ha solo dedotto la correttezza dell'imputazione dei canoni, genericamente evidenziando che sarebbero stati effettuati pagamenti recanti come causale “spese”, da imputarsi a
Pagina 1 canoni locatizi e, tuttavia, nulla è stat o precisato, né provato con riferimento a tali ulteriori pagamenti;
considerato, inoltre, che, all'udienza di convalida del 19/12/2024,
l'intimante evidenziava che, nelle more, l'intimata aveva proceduto ad ulteriori pagamenti, per un totale di € 3.000,00, a partire dal mese di agosto e sino al mese di dicembre del 2024; rilevato che, a prescindere dalla c orrettezza o meno dell'imputazione dei canoni, in base ai pagamenti provati, di cui ai bonifici allegati, peraltro, dalla stessa parte intimante, ed a quelli effettuati successivamente alla notifica della citazione e nelle more dell a celebrazione dell'udienza di convalida, la cui sussistenza è stata, parimenti, dedotta dalla stessa parte intimante, la morosità corrispondeva, alla data della predetta udienza, al mancato pagamento di
9 mensilità;
considerato che
l'articolata domanda riconvenzionale ha ad oggetto il risarcimento del danno patito dalla intimata, per avere ella effettuato lavori di manutenzione straordinaria volti a frontegg iare fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile locato, asseritamente di spettanza dell'intimante e che, pertanto, tale domanda non è stata formulata quale risoluzione per inadempimento del locatore, ma , si ripete, quale semplice domanda risarcitoria, che, dunque, nulla ha a che vedere con la legittimità del titolo sotteso alla pretesa dell'intimante; ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., e disposto il prosieguo del giudizio di merito nelle forme del rito speciale, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426; ritenuto, quanto alle modalità del rilascio, che il termine per l'esecuzione deve essere fissato a decorrere dal 31.8.2025, tenuto conto delle circostanze del caso, ed in particolare delle esigenze del conduttore comparate a quelle del locatore;
rilevato che il mutamento del rito implica l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione disciplinato dal D.L.vo 4.3.2010 n. 28, quale condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e
4 lett. b) del decreto legislativo citato;
Pagina 2 ritenuto, pertanto, che l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. deve essere fissata dopo il termine di durata massima del procedimento di mediazione previsto dall'art. 6 comma 1, applicabile ratione temporis al caso di specie (tre mesi) decorrente dal termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale dovrà essere presentata la domanda di mediazione (art. 5 comma 1), tenuto conto anche del termine per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 426
c.p.c.; letti gli artt. 665, 667 e 447-bis c.p.c. e 56 L. 392/1978;
P.Q.M.
1) Ordina ad il rilascio dell'immobile di cui al contratto di Parte_2 locazione dell'1/10/2017, registrato il 19/10/2017, in favore di
[...]
con riserva delle eccezioni, fissando per l'esecuzione data Parte_1 non anteriore al 31.8.2025;
2) Dispone la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito speciale, fissando l'udienza di discussione del 30/9/2025 e disponendo sin d'ora la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;
3) Assegna alle parti il termine di giorni 15, decorrente per ciascuno dalla data della comunicazione della presenta ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, q uale condizione di procedibilità dell'azione;
4) Assegna, a pena di decadenza, all'attore termine fino a 30 giorni prima per il deposito di documenti e di memoria contenente domande ed istanze istruttorie ed al convenuto termine fino a 10 giorni prima per deposito di documenti e di memoria contenente eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, con contestuale istanza di fissazione di una nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ed istanze istruttorie.
Si comunichi.
23 marzo 2025
Il Giudice
Pagina 3 Pagina 4
Alessia Annunziata
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2024
Il Giudice dott. Alessia Annunziata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letta l'intimazione di sfratto per morosità avanzata da
[...]
con contestuale citazione per la convalida del conduttore Parte_1
; Parte_2 verificata la propria competenza ex art. 661 c.p.c.; rilevato che la parte intimata si è costituita ed ha proposto opposizione;
vista la richiesta del locatore di emissione dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, di cui all'art. 665 c.p.c.; ritenuto che la richiesta deve essere accolta, in quanto le eccezioni proposte dal conduttore non sono fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi in contrario , giacché l'età avanzata della conduttrice intimata non rileva anche alla luce della circostanza che il contratto terminerà, comunque, nel mese di settembre p.v.; rilevato, infatti, che l'intimante ha dedotto la morosità, alla data della notifica dello sfratto, di 9 mensilità, divenute, poi, nelle more del giudizio, 11, a causa della persistenza nell'inadempimento, deducendo una non corretta imputazione dei canoni ai sensi dell'art. 1193, comma 2
c.c.; considerato che l'intimata, nel costituirsi ha solo dedotto la correttezza dell'imputazione dei canoni, genericamente evidenziando che sarebbero stati effettuati pagamenti recanti come causale “spese”, da imputarsi a
Pagina 1 canoni locatizi e, tuttavia, nulla è stat o precisato, né provato con riferimento a tali ulteriori pagamenti;
considerato, inoltre, che, all'udienza di convalida del 19/12/2024,
l'intimante evidenziava che, nelle more, l'intimata aveva proceduto ad ulteriori pagamenti, per un totale di € 3.000,00, a partire dal mese di agosto e sino al mese di dicembre del 2024; rilevato che, a prescindere dalla c orrettezza o meno dell'imputazione dei canoni, in base ai pagamenti provati, di cui ai bonifici allegati, peraltro, dalla stessa parte intimante, ed a quelli effettuati successivamente alla notifica della citazione e nelle more dell a celebrazione dell'udienza di convalida, la cui sussistenza è stata, parimenti, dedotta dalla stessa parte intimante, la morosità corrispondeva, alla data della predetta udienza, al mancato pagamento di
9 mensilità;
considerato che
l'articolata domanda riconvenzionale ha ad oggetto il risarcimento del danno patito dalla intimata, per avere ella effettuato lavori di manutenzione straordinaria volti a frontegg iare fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile locato, asseritamente di spettanza dell'intimante e che, pertanto, tale domanda non è stata formulata quale risoluzione per inadempimento del locatore, ma , si ripete, quale semplice domanda risarcitoria, che, dunque, nulla ha a che vedere con la legittimità del titolo sotteso alla pretesa dell'intimante; ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., e disposto il prosieguo del giudizio di merito nelle forme del rito speciale, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426; ritenuto, quanto alle modalità del rilascio, che il termine per l'esecuzione deve essere fissato a decorrere dal 31.8.2025, tenuto conto delle circostanze del caso, ed in particolare delle esigenze del conduttore comparate a quelle del locatore;
rilevato che il mutamento del rito implica l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione disciplinato dal D.L.vo 4.3.2010 n. 28, quale condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e
4 lett. b) del decreto legislativo citato;
Pagina 2 ritenuto, pertanto, che l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. deve essere fissata dopo il termine di durata massima del procedimento di mediazione previsto dall'art. 6 comma 1, applicabile ratione temporis al caso di specie (tre mesi) decorrente dal termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale dovrà essere presentata la domanda di mediazione (art. 5 comma 1), tenuto conto anche del termine per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 426
c.p.c.; letti gli artt. 665, 667 e 447-bis c.p.c. e 56 L. 392/1978;
P.Q.M.
1) Ordina ad il rilascio dell'immobile di cui al contratto di Parte_2 locazione dell'1/10/2017, registrato il 19/10/2017, in favore di
[...]
con riserva delle eccezioni, fissando per l'esecuzione data Parte_1 non anteriore al 31.8.2025;
2) Dispone la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito speciale, fissando l'udienza di discussione del 30/9/2025 e disponendo sin d'ora la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;
3) Assegna alle parti il termine di giorni 15, decorrente per ciascuno dalla data della comunicazione della presenta ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, q uale condizione di procedibilità dell'azione;
4) Assegna, a pena di decadenza, all'attore termine fino a 30 giorni prima per il deposito di documenti e di memoria contenente domande ed istanze istruttorie ed al convenuto termine fino a 10 giorni prima per deposito di documenti e di memoria contenente eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, con contestuale istanza di fissazione di una nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ed istanze istruttorie.
Si comunichi.
23 marzo 2025
Il Giudice
Pagina 3 Pagina 4
Alessia Annunziata