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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/09/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di EN
Causa R.G. 2197 /2020 Oggi 30 settembre 2025 alle ore 9,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Cambò, nota all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Salluce, in sostituzione dell'Avv. Torrini, per la parte convenuta
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato
Cambò insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv. Salluce sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio
(immediatamente sospesa dalle ore 9,37 alle ore 9,57 per causa R.G. 882/25, di nuovo sospesa dalle ore 10,38 alle ore 11,08 per cause R.G. 596/25 e 1095/25, ancora sospesa dalle ore 12,09 alle ore 12,32 per causa R.G. 76/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,25 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,26
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2197 /2020 R.G.A.C., Oggetto: Vendita di cose mobili
promossa da:
(P.iva ) Parte_1 P.IVA_1
con sede in Chianciano Terme (SI), in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentato e difeso dall'avvocata Lucia Mancini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in viale G. Di Vittorio, 3 Chianciano Terme (SI),
per procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
, (c.f. ) residente in [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Clito Torrini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Voltaia nel Corso 56, Montepulciano (SI),
come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato lo Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...]
convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un accordo privato di cessione dell'attività e della clientela dello studio professionale, accertare e dichiarare che il Rag. CP_1
si è reso inadempiente agli obblighi di fare e non fare sullo stesso gravanti in virtù del predetto
[...]
accordo di cessione a titolo oneroso dell'attività professionale e della propria clientela allo
[...]
di e per l'effetto dichiarare risolto l'accordo Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
intercorso fra le parti per grave inadempimento del Rag. e conseguentemente Controparte_1
condannare il predetto alla restituzione della somma percepita quale prezzo della cessione, pari ad
€.5.344,00 comprensiva di accessori di legge, oltre interessi, nonché e al risarcimento del danno subito dallo per la violazione del divieto di concorrenza, che si quantifica prudentemente in Parte_1
€.3.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa..”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse Controparte_1
domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Con il
presente atto si costituisce in giudizio parte convenuta, già dichiarata contumace in
prima udienza di comparizione, chiedendo la revoca della suddetta dichiarazione di
contumacia.”.
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
3 Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc.,
viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 28 luglio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. Udienza poi rinviata come da decreto in atti
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Parte attrice ha assunto di aver concluso con all'inizio Controparte_1
dell'anno 2020 un contratto di cessione di clientela con il quale il convenuto si obbligava a cedere l'intera clientela del proprio studio commerciale alla parte attrice,
evidenziando che per raggiunti limiti di età e per sopraggiunti motivi di salute non intendeva più occuparsi dell'attività di ragioniere.
Evidenziando, quindi, di aver provveduto al pagamento della somma di
€.5.344,00 (ovvero €.5.000,00 oltre accessori di legge) in favore del , quale CP_2
corresponsione per la cessione dei clienti, e che successivamente il convenuto aveva violato gli accordi intercorsi, parte attrice ha introdotto il giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 7 dicembre 2020 il giudice ha dichiarato la contumacia di
, all'epoca non costituito e non presente in udienza, ed assegnato Controparte_3
termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. come richieste da parte attrice.
Nelle more si è costituito senza effettuare alcuna Controparte_1
contestazione in fatto e senza avanzare alcuna espressa conclusione, limitandosi a
4 chiedere la revoca della contumacia, senza depositare alcuna memoria ex art. 183,
comma VI n. 1 , c.p.c..
Solo nelle note autorizzate ai fini della discussione ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla mancata contestazione ex art. 116 c.p.c. e l'onere della prova in
ordine alla richiesta risoluzione contrattuale
Va preliminarmente evidenziato che parte convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato alcuna delle seguenti circostanze di fatto dedotte da parte attrice in atto di citazione, né lo ha fatto nel termine previsto ex art. 183, comma VI
n. 1, c.p.c. dato che non ha depositato alcuna prima memoria.
Ne consegue che ex art. 115 c.p.c. a fronte della mancata contestazione devono ritenersi circostanze non contestate:
1. L'intercorso accordo di cessione di clientela;
2. La ricezione del pagamento di €.5.344,00 (ovvero €.5.000,00 oltre accessori di legge) in favore del quale corresponsione per la cessione dei CP_1
clienti;
3. La fornitura da parte del all'attrice dell'elenco completo della CP_1
clientela in contabilità, con l'indicazione degli introiti che ogni cliente portava all'attività professionale nell'arco dell'anno contabile;
4. La fornitura degli indirizzi e i recapiti dei singoli clienti ai quali nel febbraio
2020 veniva inviata una comunicazione a firma congiunta, ove si rappresentava il “passaggio di consegne” tra professionisti;
5. La circostanza che alcuni di detti clienti ricevuta la comunicazione,
contattavano il per avere informazioni e veniva detto loro che CP_1
5 avrebbero potuto continuare a rivolgersi al predetto professionista, il quale di fatto ha continuato ad esercitare l'attività di consulenza nel proprio Studio
commerciale di Chianciano Terme.
Tali circostanze, come detto, devono ritenersi provate poiché non contestate nei termini di legge.
Peraltro, la documentazione allegata alla citazione (doc. 3 e 4) comprova che aveva fornito l'elenco dei clienti e le parti avevano concordato la CP_2
comunicazione da effettuarsi ai detti clienti indicando da un lato che lui aveva cessato l'attività e dall'altro l'indicazione del nuovo studio a cui rivolgersi.
Va anche rilevato che i testi e sentiti Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 11 maggio 2023 hanno confermato che il disse loro che li CP_1
avrebbe potuti seguire anche dopo aver cessato l'attività, peraltro, va anche sottolineato che entrambi hanno detto che si sarebbero trovati da soli il commercialista di loro fiducia, nonostante ciò tali soggetti sono stati inseriti dal convenuto nella lista dei clienti ceduti.
A questo punto va evidenziato che la parte attrice ha chiesto accertarsi la risoluzione dell'accordo contrattuale intercorso per violazione degli obblighi di buona fede nonché di parte di quelli assunti con l'accodo di cessione di clientela, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di €. 5.344,00 comprensiva di accessori di legge, somma a suo tempo versata dall'attrice in favore del convenuto in virtù di detti accordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Orbene l'espletata istruttoria, la documentazione versata in atti e la mancata contestazione comprovano la violazione da parte del degli obblighi di buona CP_1
fede nella fase della conclusione e della esecuzione del contratto giustificando la richiesta di risoluzione avanzata dalla parte attrice, va pertanto dichiarato risolto il
6 contratto intercorso per colpa del convenuto con obbligo a carico di quest'ultimo di restituzione all'attrice della somma di €. 5.344,00 comprensiva di accessori di legge,
oltre interessi legali dal marzo 2020 al saldo effettivo.
Sulla richiesta risarcitoria
Parte attrice ha avanzato anche richiesta risarcitoria per violazione del divieto di concorrenza, ma non ha provato di aver subito un danno effettivo e soprattutto il quantum dello stesso.
La compiuta istruttoria ha fatto emergere la volontà di alcuni clienti di rivolgersi ad altri commercialisti di loro fiducia, una volta risolto il rapporto con il senza l'intenzione di rivolgersi allo studio da lui suggerito, con ciò non CP_1
provando che il danno fosse riferibile ad una condotta ed azione propria del . CP_2
La mancanza di prova sul nesso causale impedisce la riferibilità del lamentato danno al convenuto con conseguente impossibilità di liquidazione dello stesso.
Sulle spese di lite
Vista la parziale soccombenza reciproca ed il rigetto del sequestro conservativo richiesto in corso di causa come da provvedimento del , appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e per l'effetto accertata la violazione del principio di buona fede ed il grave inadempimento commesso dal convenuto dichiara risolto il contratto intercorso fra le parti e per l'effetto condanna alla Controparte_1
restituzione in favore dell'attrice della somma di €. 5.344,00 comprensiva
7 di accessori di legge, oltre interessi legali dal marzo 2020 al saldo effettivo;
- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice perché non provata come sopra motivato;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite per quanto in motivazione;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
EN lì 30 settembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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