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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 897/2022 promossa da:
Controparte_1
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
STEFANO BONACCHI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO CP_3 C.F._1
MALUCCHI;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della sentenza n. 4714/2022 pubblicata il 14.2.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 731/2016 pubblicata il
9.5.2016.
CONCLUSIONI
In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. pagina 1 di 13 4714 del 27.10.2021, depositata il 14.02.2022, respingere l'appello proposto dal Sig.
[...]
confermando l'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 720/2010, resa il CP_3
11.10.2010, con l'adozione di ogni conseguente pronuncia di legge, e pertanto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 7.09.2005 per l'inadempimento del Sig.
[...]
e condannare il medesimo a pagare in favore del CP_3 CP_3 [...]
Controparte_4 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dal 29.06.2006 al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese processuali relative al primo grado di giudizio concluso con sentenza 720/2010, alla fase di appello conclusa con la sentenza n. 731/2016, alla fase di legittimità ed alla presente fase di rinvio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e dato atto di quanto esposto in premessa, accogliere l'Appello proposto dal sig. in riforma della sentenza n. 720/2010 con l'adozione di ogni conseguente CP_3 pronuncia di legge
Con vittoria di spese ed onorari per ogni grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. I gradi di merito pregressi
1.1 Primo grado
1.1.a La Controparte_1 Controparte_2
(di qui innanzi anche solo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Pistoia, , premesso che il 7.9.2005 avevano sottoscritto un contratto di permuta
CP_3 in base al quale si impegnava a cedere a un proprio terreno e la società si
CP_3 Controparte_1 impegnava a trasferirgli la proprietà di una casa che ivi avrebbe edificato, deducendo il grave inadempimento del che si era rifiutato di sottoscrivere documenti tecnici indispensabili
CP_3 per ottenere i titoli edilizi abilitativi, pur dopo diffida ad adempiere dell'8.6.2006, chiese la pronuncia di risoluzione del contratto, con condanna del a pagare, in forza di clausola
CP_3 penale, la somma di 10mila euro, nonché a risarcirgli il danno per € 149.360,00.
1.1.b si costituì per resistere, sostenendo che la scrittura privata del CP_3
7.9.2005 era una mera lettera di intenti;
e chiese comunque il rigetto della domanda risarcitoria, al più da limitare entro l'importo della somma pattuita di 10mila euro.
1.1.c Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 720/2010 dell'11.10.2010, accertata la natura di contratto (e non di mera lettera di intenti) della scrittura del 7.9.2005, ne dichiarò la risoluzione per la diffida ad adempiere, stante il grave inadempimento del che condannò CP_3
pagina 2 di 13 a pagare l'importo della penale (10mila euro) e a rimborsare due terzi delle spese, compensato il residuo terzo.
1.2 Secondo grado
1.2.a propose appello, sostenendo, per quanto interessi, che il Tribunale CP_3 aveva omesso di considerare che, secondo la stessa impostazione della controparte, era sopravvenuto fra le parti un nuovo patto, che aveva determinato la estinzione del precedente.
Invero, il 21.2.2006 aveva formulato una offerta di acquisto del terreno, Controparte_1 che non era stata accettata, ma che aveva rivelato la volontà di porre termine al pregresso contratto.
1.2.b si era costituita per resistere, eccependo la novità delle questioni Controparte_1 dedotte, in ogni caso infondate, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
1.2.c La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 731/2016 pubblicata il 9.5.2016, accolse l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di CP_1
condannandola alla refusione delle spese dei due gradi.
[...]
Il giudice d'appello diede rilievo dirimente alla circostanza che il 21.2.2006, ossia dopo la stipulazione del contratto del 7.9.2005, aveva formulato un'offerta di Controparte_1 acquisto e l'aveva rifiutata, perché inadeguata. CP_3
Tali comportamenti negoziali avevano dato luogo alla risoluzione per mutuo consenso della scrittura del 7.9.2005, con estinzione delle obbligazioni ivi contenute, ivi compresa quella inerente la penale.
2. Il giudizio di legittimità
2.1 L ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi: Controparte_1
2.1.a Violazione degli artt. 1350 e 1351 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che il contratto preliminare di permuta del 7.9.2005 si fosse risolto per mutuo consenso, in difetto di un atto scritto ad substantiam, richiesto dalla natura dei beni immobili oggetto di
(promessa di) trasferimento.
2.1.b Vizio di motivazione, per non avere tenuto conto che nel Controparte_1 formulare l'offerta di acquisto, non aveva in alcun modo manifestato la volontà di risolvere il contratto già in essere. pagina 3 di 13
2.1.c Vizio di ultrapetizione, per avere la Corte d'Appello deciso la causa sulla base di una questione – la risoluzione per mutuo consenso – mai sollevata dal in prime cure, ove CP_3 si era limitato a resistere.
2.2 ha resistito con controricorso, col quale ha sollevato la questione della CP_3 esatta qualificazione della scrittura privata del 7.9.2005, a suo avviso costituente una mera lettera di intenti.
2.3 La S.C., disattesa in via preliminare la questione sollevata dal controricorrente
(perché la qualificazione della scrittura privata del7.9.2005 in termini di contratto preliminare e non di lettera di intenti era coperta da giudicato interno), ha respinto il terzo motivo (perché poteva il giudice rilevare di ufficio la risoluzione per mutuo consenso, oggetto di mera difesa), ha accolto i primi due motivi e ha cassato la sentenza d'appello, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché facesse applicazione dei seguenti principî (sentenza rescindente, pagg.
5-6).
"Il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, ma anche quando si tratti di contratto preliminare in quanto anche il contratto preliminare incide, in via mediata, su diritti reali immobiliari con la conseguenza che anche il contratto solutorio, sciogliendo le parti dagli obblighi assunti con il contratto definitivo, impedisce il verificarsi degli effetti previsti dal contratto definitivo".
"La volontà negoziale estintiva di un contratto avente forma scritta ad substantiam deve risultare non per facta concludentia ma da un documento che non lasci dubbi sulla volontà di entrambe le parti di sciogliere il contratto sì da rivelare il completo disinteresse delle parti all'attuazione del contratto e il mutuo consenso alla cessazione dello stesso".
3. Il giudizio di rinvio
3.1 Il Controparte_1
, (di qui innanzi anche solo il
[...] Controparte_2
), deducendo che nelle more del giudizio dinanzi alla S.C. la società era fallita (per CP_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 71 del 25/26.7.2018), ha riassunto il processo dinanzi a questa Corte, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 Ha osservato che:
3.1.a sono ormai coperti da giudicato o comunque irrevocabili:
3.1.a.i la qualificazione della scrittura del 7.9.2005 come valido contratto preliminare;
3.1.a.ii il grave inadempimento del agli obblighi del preliminare;
CP_3
3.1.a.iii la qualificazione della clausola penale;
3.1.a.iv l'impossibilità giuridica di reputare estinto per novazione il contratto preliminare in difetto di un atto scritto dal quale desumere la precisa volontà delle parti di estinguere il precedente.
3.1.b Deve dunque confermarsi la decisione del primo giudice, con risoluzione del contratto e condanna del al pagamento della penale, nonché al rimborso delle spese di CP_3 tutti i gradi.
3.2 i è costituito per resistere. CP_3
Egli ha sostenuto che, «[…] A prescindere dalla conformità al principio di diritto dato dalla Suprema corte di Cassazione nell'ambito della presente causa il giudice di Appello dovrà necessariamente valutare il testo degli atti sottoscritti tra le parti […]» (pag. 4), ossia:
(-) la scrittura di permuta del 7.9.2005;
(-) la proposta di acquisto del 21.2.2006.
Quest'ultimo «[…] altro non è che atto scritto (e quindi atto che modifica ed annulla quello precedente) che va a sostituire la scrittura del 7.9.2005 costituendo una novazione della stessa e quindi una risoluzione scritta della precedente.
Per meglio spiegare il concetto si intende ragionare a contrario:
In sostanza se il avesse accettato la proposta d'acquisto del febbraio 2006 le parti CP_3 sarebbe andate dal Notaio e predisposto l'atto di vendita ovviamente senza risolvere “per scritto” i patti sottoscritti nel settembre 2005.
Questi ultimi sarebbero apparsi superati dai nuovi accordi andati a buon fine senza bisogno di risolverli per scritto.
In altre parole la proposta successiva (poi non accolta dal è una proposta che ha CP_3 in sé la risoluzione della precedente migliorandola.
Lo sparti acque della questione è il mancato accoglimento da parte del della CP_3 pagina 5 di 13 proposta (o meglio del prezzo di acquisto). […]» (ivi, pagg. 4.-5).
Ha dunque rassegnato le conclusioni già trascritte in epigrafe.
3.3 La Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con ordinanza del 1.2.2023, ma l'ha rimesso sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la Commissione esaminatrice di un
Concordo in Magistratura.
Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data 31.7.2024, a seguito di udienza a trattazione scritta.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento, dovendosi disattendere le difese del convenuto.
4. Occorre dapprima effettuare una ricognizione dell'oggetto della presente causa di rinvio, dal momento che entrambe le parti, nelle conclusioni, hanno fatto indebito riferimento alla riforma o alla conferma della sentenza di primo grado.
Il presente rinvio ha natura propria (o prosecutoria), perché consegue alla cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge, come risulta inequivocabilmente dalla sentenza di legittimità, che si è riassunta e, in parte, trascritta (sulla distinzione del rinvio improprio o restitutorio da quello proprio o prosecutorio, già sostenuta dalla dottrina prevalente sulla base del disposto dell'art. 383 c.p.c., cfr, in giurisprudenza, Cass. sez. un. civ.
27.2.2008 n. 5087; Cass. sez. 1^ civ.
2.2.2012 n. 1527; Cass. sez. 6^ civ. ord.
5.5.2017 n.
11120); con la conseguente applicabilità del presente principio: «Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della
Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce
pagina 6 di 13 emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15143 rv 661405-01; in precedenza, Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n. 10009 rv 643829-01).
È corollario di quanto appena affermato che dal presente giudizio non è ancora scaturita alcuna statuizione di merito fra le parti, fatta eccezione, naturalmente, per quegli accertamenti che costituiscano oggetto di giudicato interno.
Ne segue che non hanno diritto di cittadinanza le richieste di parte di riformare o confermare la sentenza di primo grado: essa è stata sostituita ex lege da quella d'appello, la quale, a sua volta, è stata cassata.
I riferimenti erronei delle parti, peraltro, non hanno altra conseguenza se non quella di richiedere d'essere corretti, nel senso che compete comunque alla Corte l'esame di merito delle domande che, quand'anche proposte sotto il nomen iuris di richieste di conferma o di riforma dei provvedimenti caducati (o di accoglimento o di reiezione di precedenti impugnazioni), valgono in sostanza come autonome domande proposte al giudice del rinvio.
5. Deve escludersi che, alla luce dei principî di diritto dettati dalla S.C., gli atti negoziali posti in essere dalle parti facciano emergere la estinzione, per mutuo consenso (o in un qualsiasi altro modo), del contratto preliminare di permuta del 7.9.2005, tale qualificato nella sentenza rescindente.
Infatti, manca, all'evidenza, un successivo atto a forma scritta che consacri in modo sufficientemente certo la volontà comune di risolvere per mutuo consenso il preliminare.
5.1 L'unica linea difensiva che svolge in questa sede, per continuare a sostenere la CP_3 tesi contraria, è, come risulta dal contenuto della sua comparsa di costituzione, che s'è in buona parte trascritta, che tale atto scritto sarebbe costituito dalla offerta d'acquisto del
1.2.2006 di Controparte_1
A suo avviso, per averne conferma è sufficiente ragionare in modo controfattuale: se il
pagina 7 di 13 avesse accettato la proposta d'acquisto del febbraio 2006 le parti sarebbe andate dal CP_3
Notaio e predisposto l'atto di vendita ovviamente senza risolvere “per scritto” i patti sottoscritti nel settembre 2005. Questi ultimi sarebbero apparsi superati dai nuovi accordi andati a buon fine senza bisogno di risolverli per scritto.
La tesi, reiterata nella comparsa conclusionale, senza ulteriori argomentazioni, è manifestamente infondata.
5.1.a In primo luogo, l'offerta di (in produzione del ) è, per Controparte_1 CP_1
l'appunto, un atto unilaterale, sottoscritto dal solo amministratore della società.
Il rifiuto di per quanto consti, non è stato formalizzato in forma scritta. CP_3
Sicché, per seguire il ragionamento del convenuto in riassunzione, si finirebbe per desumere lo scioglimento per mutuo consenso del contratto preliminare per facta concludentia e, comunque, in difetto di un atto negoziale scritto delle due parti, il che, per l'appunto, è quanto la sentenza rescindente vieta di fare.
L'offerta scritta di insomma, in quanto atto unilaterale, non può Controparte_1 costituire in alcun modo un negozio solutorio (ossia, come si legge nella sentenza n.
4714/2022, un documento che non lasci dubbi sulla volontà di entrambe le parti di sciogliere il contratto), per sua natura implicante la stipulazione fra le due parti;
così che, se la si integri con il comportamento serbato da lungi dal pervenirsi a un contratto di risoluzione, non CP_3 si andrebbe più in là di un mutuo consenso per fatti concludenti.
5.1.b In secondo luogo, il ragionamento controfattuale di soffre del gravissimo CP_3 limite di scotomizzare il suo rifiuto all'offerta di Controparte_1
Nessuno dubita che, se avesse accettato in forma scritta l'offerta di acquisto e i CP_3 contraenti si fossero a quel punto recati dal notaio per stipulare la compravendita, avrebbero, con ciò, risolto per mutuo consenso i patti del 7.9.2005, ponendo in essere un nuovo contratto incompatibile con il mantenimento di quei precedenti accordi, che sarebbero risultati oggettivamente e soggettivamente novati.
Ma non ha accettato la proposta. CP_3
Sicché essa è restata quel che era, ossia un atto unilaterale, inidoneo a esprimere un accordo di qualsiasi tipo.
5.1.c Sotto distinto e autonomo profilo, l'offerta di in alcun modo Controparte_1
pagina 8 di 13 contiene la inequivocabile volontà dell'offerente di porre nel nulla il contratto vigente, requisito che la sentenza rescindente impone di considerare ineludibile ai fini di una risoluzione del preliminare.
La proposta manifesta – questo il suo chiaro tenore, che, del resto, il convenuto neppure esamina – la disponibilità di ad acquistare una porzione del terreno, in base a Controparte_1 una serie di clausole, nessuna delle quali di per sé esprime la volontà di risolvere il preliminare.
È ovvio che, ove l'offerta fosse stata accettata, il percorso negoziale susseguente avrebbe portato, nei termini già illustrati, a una risoluzione per mutuo consenso o a una novazione della scrittura del 7.9.2005; ma è altrettanto ovvio che, in difetto, dava per Controparte_1 scontato che il preliminare continuasse ad avere vigenza, tanto è vero che già il 22.5.2006 essa, assieme al proprio tecnico incaricato Geom. intimava per lettera a di Per_1 CP_3 sottoscrivere gli atti indispensabili per ottenere i titoli abilitativi edilizi;
e, infine, l'8.6.2006, in una al proprio legale, diffidava persistentemente inadempiente, a rispettare le CP_3 obbligazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.-
Il tenore dell'offerta e il contesto in cui fu fatta, dunque, portano a concludere, all'esatto inverso di quanto postula che si propose di acquistare il terreno al fine CP_3 Controparte_1 di eludere le riserve che, evidentemente, stavano emergendo nella sua controparte, come l'intero svolgimento successivo dei fatti retrospettivamente conferma al di là di qualsiasi dubbio.
dunque, volle semplicemente tentare una diversa operazione Controparte_1 economico-giuridica, nella speranza di superare l'impasse, il che porta a concludere che avrebbe abbandonato il preliminare solo se e quando avesse accettato il nuovo percorso. CP_3
L'offerta, in conclusione, lungi dall'esprimere l'inequivocabile volontà di Controparte_1 di porre nel nulla il preliminare, rivela, se rettamente intesa nel quadro dei fatti noti, la volontà opposta, ossia quella di tener fermo il preliminare, a meno che non fosse stato possibile e fosse stato stipulato un diverso strumento negoziale.
5.2 La vicenda, dunque, ammette – come già in sostanza emerso in primo grado - una sola lettura, che, cioè, abbia maturato la volontà di sfilarsi dall'affare che aveva concluso CP_3 con ES IA, il che spiega, al contempo, il suo rifiuto di cooperare, come era suo obbligo, per l'ottenimento delle licenze edilizie, nonché il rifiuto dell'offerta di acquisto, cui non risulta essere seguita alcuna controproposta, ove il punto impediente fosse stato, come pagina 9 di 13 dedotto, l'inadeguatezza delle condizioni economiche.
Per il resto, in questa sede – come, del resto, in precedenza - non ha dedotto alcun CP_3 altro fatto o argomento che possa giustificare il suo inadempimento, il quale, in quanto di per sé solo idoneo a rendere impossibile l'esecuzione del preliminare (poiché impediva l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi edilizi), ha determinato il 29.6.2006 la risoluzione del contratto, decorso inutilmente il termine ad adempire concessogli dalla controparte nella sua diffida dell'8.6.2006, ricevuta da il 14.6.2006 (lettera racc. a/r, doc. 6 ). CP_3 CP_1
5.3 Va, in conseguenza, accolta anche la domanda di pagamento della somma di 10mila euro.
Infatti, è documentato che nel contratto preliminare era prevista una penale di 10mila euro a carico della «[…] parte che si dovesse ritirare dal presente accordo […]»; e che il
12.9.2005, a integrazione del preliminare, i contraenti stipularono per scrittura privata una clausola che lo ribadiva, con particolare riferimento al il quale, ove «[…] si dovesse CP_3 ritirare dagli accordi presi nel contesto dei patti citati […]», ossia di quelli del contratto preliminare, avrebbe dovuto pagare la somma di 10mila euro.
Si tratta, all'evidenza, di una clausola penale, qualificazione che è stata data a suo tempo dal Tribunale, senza che l'abbia contestata in sede d'appello, sicché coperta da giudicato CP_3 interno.
Spettano i chiesti interessi legali, trattandosi di debito di valuta (Cass. sez. 3^ civ.
8.4.1998 n. 3641); ma la mora deve considerarsi prodotta non, come chiesto, ex re alla scadenza del termine ad adempiere (perché il termine era dato per l'adempimento del preliminare, non per il pagamento della penale), ma ex persona e, dunque, il 15.11.2006 al momento della notifica della domanda (cfr Cass. sez. 2^ civ. 16.5.2017 n. 12188 rv 644211-01).
6. secondo soccombenza, deve rimborsare alla controparte le spese processuali di CP_3 tutti i gradi, poiché l'esito complessivo del giudizio lo rende totalmente soccombente.
6.1 A nulla rileva che il risarcimento inizialmente chiesto in misura ben maggiore rispetto a 10mila euro, sia stato ridotto all'importo della clausola penale, perché si tratta di una mera riduzione del quantum della pretesa, inidoneo a generare reciproca soccombenza
(Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061).
Si aggiunge, per completezza, che la maggior pretesa iniziale di non ha Controparte_1
pagina 10 di 13 mai avuto, sul piano di causalità della lite, alcuna incidenza, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., una compensazione, pur solo parziale;
e ciò anche tenuto conto che la società è restata da subito acquiescente, sul punto, alla decisione del Tribunale, così che il tema è restato da allora fuori dalla res controversa.
6.2 La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, e ciò a prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado sia stata emessa nel 2010 e quella d'appello nel 2016.
Infatti, qualora per effetto delle successive riforme dei provvedimenti emessi, il capo sulle spese del precedente grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., resti caducato, il giudice che si trovi a effettuare la liquidazione finale deve considerare, a questi fini, l'attività professionale dell'avvocato come unitariamente prestata e non ancora esaurita.
La S.C., in proposito, ha avuto modo di affermare, in relazione al D.M. 55/2014, che, ferma la regola secondo cui esso non si applica se la sentenza che conclude il primo grado è stata emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, «[…] nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v.
Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., sez. un., 12/10/2012, n.
17405 […]» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.7.2021 n. 19989, in motivazione).
Il principio, come ovvio, si estende anche al giudizio di rinvio.
Infatti, il giudice del rinvio è tenuto a effettuare la regolazione degli oneri di tutti i gradi sulla base di una valutazione non frazionata, ma onnicomprensiva (Cass. sez. 1^ civ. 9.10.2015
n. 20289 rv 637441; Cass. sez. un. civ. ord.
8.11.2022 n. 32906 rv 666076-01); e ciò in quanto, per l'appunto, le statuizioni sulle spese adottate nei pregressi gradi di merito sono caducati ex art. 336 c.p.c.; e i costi del giudizio di legittimità sono demandati al giudice del rinvio.
Ne segue che, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, l'attività dell'avvocato in un processo che si concluda in sede di rinvio va considerata unitariamente e non ancora esaurita.
6.3 La liquidazione, peraltro, è destinata a essere ridotta laddove porti a un risultato superiore a quello indicato nelle note spese della parte (sono state versate quella del primo pagina 11 di 13 grado e quella del secondo grado).
Infatti, la nota spese, se depositata, funge da limite della richiesta di rimborso (Cass. sez.
3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
6.4 Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00,00, ridotti a € 4.735,00 indicati nella nota spese datata 22.9.2010, oltre accessori, nonché oltre spese vive per € 552,41.
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 perché non chiesta, ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, ridotti a € 3.777,00 indicati nella nota spese datata
10.3.2016, oltre accessori ed oltre spese vive per € 566,50.
Legittimità: € 2.336,00 fase 1, € 1.969,00 fase 2 ed € 1.208,00 fase 3, in tutto €
5.513,00, oltre accessori e spese vive per € 474,00.
Rinvio: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 3.470,00 fase
4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori e spese vive per € 264,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 4714/2022 pubblicata il 14.2.2022, definitivamente decidendo nella causa tra il Controparte_1
, e così provvede:
[...] CP_2 Controparte_2 CP_3
1. dichiara che il contratto preliminare stipulato per scrittura privata del 7.9.2005 tra e la società CP_3 Controparte_4 si è risolto alla data del 29.6.2006 per grave inadempimento di
[...] CP_3
a seguito della diffida ad adempiere intimatagli da
[...] [...]
, e, per l'effetto, Controparte_4
2. condanna a pagare al CP_3 Controparte_4
la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali
[...] dal 15.11.2006 al saldo;
pagina 12 di 13 3. condanna a rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese CP_3 processuali di tutti i gradi, che liquida:
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.287,41, di cui € 552,41 per esborsi ed € 4.735,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.343,50, di cui € 566,50 per esborsi ed € 3.777,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.c) per il giudizio di legittimità, in complessivi € 5.987,00, di cui € 474,00 per esborsi ed € 5.513,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 8.732,50, di cui € 264,00 per esborsi ed € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
Firenze, camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 897/2022 promossa da:
Controparte_1
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
STEFANO BONACCHI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO CP_3 C.F._1
MALUCCHI;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della sentenza n. 4714/2022 pubblicata il 14.2.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 731/2016 pubblicata il
9.5.2016.
CONCLUSIONI
In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. pagina 1 di 13 4714 del 27.10.2021, depositata il 14.02.2022, respingere l'appello proposto dal Sig.
[...]
confermando l'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 720/2010, resa il CP_3
11.10.2010, con l'adozione di ogni conseguente pronuncia di legge, e pertanto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 7.09.2005 per l'inadempimento del Sig.
[...]
e condannare il medesimo a pagare in favore del CP_3 CP_3 [...]
Controparte_4 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dal 29.06.2006 al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese processuali relative al primo grado di giudizio concluso con sentenza 720/2010, alla fase di appello conclusa con la sentenza n. 731/2016, alla fase di legittimità ed alla presente fase di rinvio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e dato atto di quanto esposto in premessa, accogliere l'Appello proposto dal sig. in riforma della sentenza n. 720/2010 con l'adozione di ogni conseguente CP_3 pronuncia di legge
Con vittoria di spese ed onorari per ogni grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. I gradi di merito pregressi
1.1 Primo grado
1.1.a La Controparte_1 Controparte_2
(di qui innanzi anche solo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Pistoia, , premesso che il 7.9.2005 avevano sottoscritto un contratto di permuta
CP_3 in base al quale si impegnava a cedere a un proprio terreno e la società si
CP_3 Controparte_1 impegnava a trasferirgli la proprietà di una casa che ivi avrebbe edificato, deducendo il grave inadempimento del che si era rifiutato di sottoscrivere documenti tecnici indispensabili
CP_3 per ottenere i titoli edilizi abilitativi, pur dopo diffida ad adempiere dell'8.6.2006, chiese la pronuncia di risoluzione del contratto, con condanna del a pagare, in forza di clausola
CP_3 penale, la somma di 10mila euro, nonché a risarcirgli il danno per € 149.360,00.
1.1.b si costituì per resistere, sostenendo che la scrittura privata del CP_3
7.9.2005 era una mera lettera di intenti;
e chiese comunque il rigetto della domanda risarcitoria, al più da limitare entro l'importo della somma pattuita di 10mila euro.
1.1.c Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 720/2010 dell'11.10.2010, accertata la natura di contratto (e non di mera lettera di intenti) della scrittura del 7.9.2005, ne dichiarò la risoluzione per la diffida ad adempiere, stante il grave inadempimento del che condannò CP_3
pagina 2 di 13 a pagare l'importo della penale (10mila euro) e a rimborsare due terzi delle spese, compensato il residuo terzo.
1.2 Secondo grado
1.2.a propose appello, sostenendo, per quanto interessi, che il Tribunale CP_3 aveva omesso di considerare che, secondo la stessa impostazione della controparte, era sopravvenuto fra le parti un nuovo patto, che aveva determinato la estinzione del precedente.
Invero, il 21.2.2006 aveva formulato una offerta di acquisto del terreno, Controparte_1 che non era stata accettata, ma che aveva rivelato la volontà di porre termine al pregresso contratto.
1.2.b si era costituita per resistere, eccependo la novità delle questioni Controparte_1 dedotte, in ogni caso infondate, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
1.2.c La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 731/2016 pubblicata il 9.5.2016, accolse l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di CP_1
condannandola alla refusione delle spese dei due gradi.
[...]
Il giudice d'appello diede rilievo dirimente alla circostanza che il 21.2.2006, ossia dopo la stipulazione del contratto del 7.9.2005, aveva formulato un'offerta di Controparte_1 acquisto e l'aveva rifiutata, perché inadeguata. CP_3
Tali comportamenti negoziali avevano dato luogo alla risoluzione per mutuo consenso della scrittura del 7.9.2005, con estinzione delle obbligazioni ivi contenute, ivi compresa quella inerente la penale.
2. Il giudizio di legittimità
2.1 L ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi: Controparte_1
2.1.a Violazione degli artt. 1350 e 1351 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che il contratto preliminare di permuta del 7.9.2005 si fosse risolto per mutuo consenso, in difetto di un atto scritto ad substantiam, richiesto dalla natura dei beni immobili oggetto di
(promessa di) trasferimento.
2.1.b Vizio di motivazione, per non avere tenuto conto che nel Controparte_1 formulare l'offerta di acquisto, non aveva in alcun modo manifestato la volontà di risolvere il contratto già in essere. pagina 3 di 13
2.1.c Vizio di ultrapetizione, per avere la Corte d'Appello deciso la causa sulla base di una questione – la risoluzione per mutuo consenso – mai sollevata dal in prime cure, ove CP_3 si era limitato a resistere.
2.2 ha resistito con controricorso, col quale ha sollevato la questione della CP_3 esatta qualificazione della scrittura privata del 7.9.2005, a suo avviso costituente una mera lettera di intenti.
2.3 La S.C., disattesa in via preliminare la questione sollevata dal controricorrente
(perché la qualificazione della scrittura privata del7.9.2005 in termini di contratto preliminare e non di lettera di intenti era coperta da giudicato interno), ha respinto il terzo motivo (perché poteva il giudice rilevare di ufficio la risoluzione per mutuo consenso, oggetto di mera difesa), ha accolto i primi due motivi e ha cassato la sentenza d'appello, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché facesse applicazione dei seguenti principî (sentenza rescindente, pagg.
5-6).
"Il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, ma anche quando si tratti di contratto preliminare in quanto anche il contratto preliminare incide, in via mediata, su diritti reali immobiliari con la conseguenza che anche il contratto solutorio, sciogliendo le parti dagli obblighi assunti con il contratto definitivo, impedisce il verificarsi degli effetti previsti dal contratto definitivo".
"La volontà negoziale estintiva di un contratto avente forma scritta ad substantiam deve risultare non per facta concludentia ma da un documento che non lasci dubbi sulla volontà di entrambe le parti di sciogliere il contratto sì da rivelare il completo disinteresse delle parti all'attuazione del contratto e il mutuo consenso alla cessazione dello stesso".
3. Il giudizio di rinvio
3.1 Il Controparte_1
, (di qui innanzi anche solo il
[...] Controparte_2
), deducendo che nelle more del giudizio dinanzi alla S.C. la società era fallita (per CP_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 71 del 25/26.7.2018), ha riassunto il processo dinanzi a questa Corte, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 Ha osservato che:
3.1.a sono ormai coperti da giudicato o comunque irrevocabili:
3.1.a.i la qualificazione della scrittura del 7.9.2005 come valido contratto preliminare;
3.1.a.ii il grave inadempimento del agli obblighi del preliminare;
CP_3
3.1.a.iii la qualificazione della clausola penale;
3.1.a.iv l'impossibilità giuridica di reputare estinto per novazione il contratto preliminare in difetto di un atto scritto dal quale desumere la precisa volontà delle parti di estinguere il precedente.
3.1.b Deve dunque confermarsi la decisione del primo giudice, con risoluzione del contratto e condanna del al pagamento della penale, nonché al rimborso delle spese di CP_3 tutti i gradi.
3.2 i è costituito per resistere. CP_3
Egli ha sostenuto che, «[…] A prescindere dalla conformità al principio di diritto dato dalla Suprema corte di Cassazione nell'ambito della presente causa il giudice di Appello dovrà necessariamente valutare il testo degli atti sottoscritti tra le parti […]» (pag. 4), ossia:
(-) la scrittura di permuta del 7.9.2005;
(-) la proposta di acquisto del 21.2.2006.
Quest'ultimo «[…] altro non è che atto scritto (e quindi atto che modifica ed annulla quello precedente) che va a sostituire la scrittura del 7.9.2005 costituendo una novazione della stessa e quindi una risoluzione scritta della precedente.
Per meglio spiegare il concetto si intende ragionare a contrario:
In sostanza se il avesse accettato la proposta d'acquisto del febbraio 2006 le parti CP_3 sarebbe andate dal Notaio e predisposto l'atto di vendita ovviamente senza risolvere “per scritto” i patti sottoscritti nel settembre 2005.
Questi ultimi sarebbero apparsi superati dai nuovi accordi andati a buon fine senza bisogno di risolverli per scritto.
In altre parole la proposta successiva (poi non accolta dal è una proposta che ha CP_3 in sé la risoluzione della precedente migliorandola.
Lo sparti acque della questione è il mancato accoglimento da parte del della CP_3 pagina 5 di 13 proposta (o meglio del prezzo di acquisto). […]» (ivi, pagg. 4.-5).
Ha dunque rassegnato le conclusioni già trascritte in epigrafe.
3.3 La Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con ordinanza del 1.2.2023, ma l'ha rimesso sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la Commissione esaminatrice di un
Concordo in Magistratura.
Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data 31.7.2024, a seguito di udienza a trattazione scritta.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento, dovendosi disattendere le difese del convenuto.
4. Occorre dapprima effettuare una ricognizione dell'oggetto della presente causa di rinvio, dal momento che entrambe le parti, nelle conclusioni, hanno fatto indebito riferimento alla riforma o alla conferma della sentenza di primo grado.
Il presente rinvio ha natura propria (o prosecutoria), perché consegue alla cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge, come risulta inequivocabilmente dalla sentenza di legittimità, che si è riassunta e, in parte, trascritta (sulla distinzione del rinvio improprio o restitutorio da quello proprio o prosecutorio, già sostenuta dalla dottrina prevalente sulla base del disposto dell'art. 383 c.p.c., cfr, in giurisprudenza, Cass. sez. un. civ.
27.2.2008 n. 5087; Cass. sez. 1^ civ.
2.2.2012 n. 1527; Cass. sez. 6^ civ. ord.
5.5.2017 n.
11120); con la conseguente applicabilità del presente principio: «Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della
Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce
pagina 6 di 13 emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15143 rv 661405-01; in precedenza, Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n. 10009 rv 643829-01).
È corollario di quanto appena affermato che dal presente giudizio non è ancora scaturita alcuna statuizione di merito fra le parti, fatta eccezione, naturalmente, per quegli accertamenti che costituiscano oggetto di giudicato interno.
Ne segue che non hanno diritto di cittadinanza le richieste di parte di riformare o confermare la sentenza di primo grado: essa è stata sostituita ex lege da quella d'appello, la quale, a sua volta, è stata cassata.
I riferimenti erronei delle parti, peraltro, non hanno altra conseguenza se non quella di richiedere d'essere corretti, nel senso che compete comunque alla Corte l'esame di merito delle domande che, quand'anche proposte sotto il nomen iuris di richieste di conferma o di riforma dei provvedimenti caducati (o di accoglimento o di reiezione di precedenti impugnazioni), valgono in sostanza come autonome domande proposte al giudice del rinvio.
5. Deve escludersi che, alla luce dei principî di diritto dettati dalla S.C., gli atti negoziali posti in essere dalle parti facciano emergere la estinzione, per mutuo consenso (o in un qualsiasi altro modo), del contratto preliminare di permuta del 7.9.2005, tale qualificato nella sentenza rescindente.
Infatti, manca, all'evidenza, un successivo atto a forma scritta che consacri in modo sufficientemente certo la volontà comune di risolvere per mutuo consenso il preliminare.
5.1 L'unica linea difensiva che svolge in questa sede, per continuare a sostenere la CP_3 tesi contraria, è, come risulta dal contenuto della sua comparsa di costituzione, che s'è in buona parte trascritta, che tale atto scritto sarebbe costituito dalla offerta d'acquisto del
1.2.2006 di Controparte_1
A suo avviso, per averne conferma è sufficiente ragionare in modo controfattuale: se il
pagina 7 di 13 avesse accettato la proposta d'acquisto del febbraio 2006 le parti sarebbe andate dal CP_3
Notaio e predisposto l'atto di vendita ovviamente senza risolvere “per scritto” i patti sottoscritti nel settembre 2005. Questi ultimi sarebbero apparsi superati dai nuovi accordi andati a buon fine senza bisogno di risolverli per scritto.
La tesi, reiterata nella comparsa conclusionale, senza ulteriori argomentazioni, è manifestamente infondata.
5.1.a In primo luogo, l'offerta di (in produzione del ) è, per Controparte_1 CP_1
l'appunto, un atto unilaterale, sottoscritto dal solo amministratore della società.
Il rifiuto di per quanto consti, non è stato formalizzato in forma scritta. CP_3
Sicché, per seguire il ragionamento del convenuto in riassunzione, si finirebbe per desumere lo scioglimento per mutuo consenso del contratto preliminare per facta concludentia e, comunque, in difetto di un atto negoziale scritto delle due parti, il che, per l'appunto, è quanto la sentenza rescindente vieta di fare.
L'offerta scritta di insomma, in quanto atto unilaterale, non può Controparte_1 costituire in alcun modo un negozio solutorio (ossia, come si legge nella sentenza n.
4714/2022, un documento che non lasci dubbi sulla volontà di entrambe le parti di sciogliere il contratto), per sua natura implicante la stipulazione fra le due parti;
così che, se la si integri con il comportamento serbato da lungi dal pervenirsi a un contratto di risoluzione, non CP_3 si andrebbe più in là di un mutuo consenso per fatti concludenti.
5.1.b In secondo luogo, il ragionamento controfattuale di soffre del gravissimo CP_3 limite di scotomizzare il suo rifiuto all'offerta di Controparte_1
Nessuno dubita che, se avesse accettato in forma scritta l'offerta di acquisto e i CP_3 contraenti si fossero a quel punto recati dal notaio per stipulare la compravendita, avrebbero, con ciò, risolto per mutuo consenso i patti del 7.9.2005, ponendo in essere un nuovo contratto incompatibile con il mantenimento di quei precedenti accordi, che sarebbero risultati oggettivamente e soggettivamente novati.
Ma non ha accettato la proposta. CP_3
Sicché essa è restata quel che era, ossia un atto unilaterale, inidoneo a esprimere un accordo di qualsiasi tipo.
5.1.c Sotto distinto e autonomo profilo, l'offerta di in alcun modo Controparte_1
pagina 8 di 13 contiene la inequivocabile volontà dell'offerente di porre nel nulla il contratto vigente, requisito che la sentenza rescindente impone di considerare ineludibile ai fini di una risoluzione del preliminare.
La proposta manifesta – questo il suo chiaro tenore, che, del resto, il convenuto neppure esamina – la disponibilità di ad acquistare una porzione del terreno, in base a Controparte_1 una serie di clausole, nessuna delle quali di per sé esprime la volontà di risolvere il preliminare.
È ovvio che, ove l'offerta fosse stata accettata, il percorso negoziale susseguente avrebbe portato, nei termini già illustrati, a una risoluzione per mutuo consenso o a una novazione della scrittura del 7.9.2005; ma è altrettanto ovvio che, in difetto, dava per Controparte_1 scontato che il preliminare continuasse ad avere vigenza, tanto è vero che già il 22.5.2006 essa, assieme al proprio tecnico incaricato Geom. intimava per lettera a di Per_1 CP_3 sottoscrivere gli atti indispensabili per ottenere i titoli abilitativi edilizi;
e, infine, l'8.6.2006, in una al proprio legale, diffidava persistentemente inadempiente, a rispettare le CP_3 obbligazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.-
Il tenore dell'offerta e il contesto in cui fu fatta, dunque, portano a concludere, all'esatto inverso di quanto postula che si propose di acquistare il terreno al fine CP_3 Controparte_1 di eludere le riserve che, evidentemente, stavano emergendo nella sua controparte, come l'intero svolgimento successivo dei fatti retrospettivamente conferma al di là di qualsiasi dubbio.
dunque, volle semplicemente tentare una diversa operazione Controparte_1 economico-giuridica, nella speranza di superare l'impasse, il che porta a concludere che avrebbe abbandonato il preliminare solo se e quando avesse accettato il nuovo percorso. CP_3
L'offerta, in conclusione, lungi dall'esprimere l'inequivocabile volontà di Controparte_1 di porre nel nulla il preliminare, rivela, se rettamente intesa nel quadro dei fatti noti, la volontà opposta, ossia quella di tener fermo il preliminare, a meno che non fosse stato possibile e fosse stato stipulato un diverso strumento negoziale.
5.2 La vicenda, dunque, ammette – come già in sostanza emerso in primo grado - una sola lettura, che, cioè, abbia maturato la volontà di sfilarsi dall'affare che aveva concluso CP_3 con ES IA, il che spiega, al contempo, il suo rifiuto di cooperare, come era suo obbligo, per l'ottenimento delle licenze edilizie, nonché il rifiuto dell'offerta di acquisto, cui non risulta essere seguita alcuna controproposta, ove il punto impediente fosse stato, come pagina 9 di 13 dedotto, l'inadeguatezza delle condizioni economiche.
Per il resto, in questa sede – come, del resto, in precedenza - non ha dedotto alcun CP_3 altro fatto o argomento che possa giustificare il suo inadempimento, il quale, in quanto di per sé solo idoneo a rendere impossibile l'esecuzione del preliminare (poiché impediva l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi edilizi), ha determinato il 29.6.2006 la risoluzione del contratto, decorso inutilmente il termine ad adempire concessogli dalla controparte nella sua diffida dell'8.6.2006, ricevuta da il 14.6.2006 (lettera racc. a/r, doc. 6 ). CP_3 CP_1
5.3 Va, in conseguenza, accolta anche la domanda di pagamento della somma di 10mila euro.
Infatti, è documentato che nel contratto preliminare era prevista una penale di 10mila euro a carico della «[…] parte che si dovesse ritirare dal presente accordo […]»; e che il
12.9.2005, a integrazione del preliminare, i contraenti stipularono per scrittura privata una clausola che lo ribadiva, con particolare riferimento al il quale, ove «[…] si dovesse CP_3 ritirare dagli accordi presi nel contesto dei patti citati […]», ossia di quelli del contratto preliminare, avrebbe dovuto pagare la somma di 10mila euro.
Si tratta, all'evidenza, di una clausola penale, qualificazione che è stata data a suo tempo dal Tribunale, senza che l'abbia contestata in sede d'appello, sicché coperta da giudicato CP_3 interno.
Spettano i chiesti interessi legali, trattandosi di debito di valuta (Cass. sez. 3^ civ.
8.4.1998 n. 3641); ma la mora deve considerarsi prodotta non, come chiesto, ex re alla scadenza del termine ad adempiere (perché il termine era dato per l'adempimento del preliminare, non per il pagamento della penale), ma ex persona e, dunque, il 15.11.2006 al momento della notifica della domanda (cfr Cass. sez. 2^ civ. 16.5.2017 n. 12188 rv 644211-01).
6. secondo soccombenza, deve rimborsare alla controparte le spese processuali di CP_3 tutti i gradi, poiché l'esito complessivo del giudizio lo rende totalmente soccombente.
6.1 A nulla rileva che il risarcimento inizialmente chiesto in misura ben maggiore rispetto a 10mila euro, sia stato ridotto all'importo della clausola penale, perché si tratta di una mera riduzione del quantum della pretesa, inidoneo a generare reciproca soccombenza
(Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061).
Si aggiunge, per completezza, che la maggior pretesa iniziale di non ha Controparte_1
pagina 10 di 13 mai avuto, sul piano di causalità della lite, alcuna incidenza, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., una compensazione, pur solo parziale;
e ciò anche tenuto conto che la società è restata da subito acquiescente, sul punto, alla decisione del Tribunale, così che il tema è restato da allora fuori dalla res controversa.
6.2 La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, e ciò a prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado sia stata emessa nel 2010 e quella d'appello nel 2016.
Infatti, qualora per effetto delle successive riforme dei provvedimenti emessi, il capo sulle spese del precedente grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., resti caducato, il giudice che si trovi a effettuare la liquidazione finale deve considerare, a questi fini, l'attività professionale dell'avvocato come unitariamente prestata e non ancora esaurita.
La S.C., in proposito, ha avuto modo di affermare, in relazione al D.M. 55/2014, che, ferma la regola secondo cui esso non si applica se la sentenza che conclude il primo grado è stata emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, «[…] nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v.
Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., sez. un., 12/10/2012, n.
17405 […]» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.7.2021 n. 19989, in motivazione).
Il principio, come ovvio, si estende anche al giudizio di rinvio.
Infatti, il giudice del rinvio è tenuto a effettuare la regolazione degli oneri di tutti i gradi sulla base di una valutazione non frazionata, ma onnicomprensiva (Cass. sez. 1^ civ. 9.10.2015
n. 20289 rv 637441; Cass. sez. un. civ. ord.
8.11.2022 n. 32906 rv 666076-01); e ciò in quanto, per l'appunto, le statuizioni sulle spese adottate nei pregressi gradi di merito sono caducati ex art. 336 c.p.c.; e i costi del giudizio di legittimità sono demandati al giudice del rinvio.
Ne segue che, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, l'attività dell'avvocato in un processo che si concluda in sede di rinvio va considerata unitariamente e non ancora esaurita.
6.3 La liquidazione, peraltro, è destinata a essere ridotta laddove porti a un risultato superiore a quello indicato nelle note spese della parte (sono state versate quella del primo pagina 11 di 13 grado e quella del secondo grado).
Infatti, la nota spese, se depositata, funge da limite della richiesta di rimborso (Cass. sez.
3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
6.4 Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00,00, ridotti a € 4.735,00 indicati nella nota spese datata 22.9.2010, oltre accessori, nonché oltre spese vive per € 552,41.
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 perché non chiesta, ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, ridotti a € 3.777,00 indicati nella nota spese datata
10.3.2016, oltre accessori ed oltre spese vive per € 566,50.
Legittimità: € 2.336,00 fase 1, € 1.969,00 fase 2 ed € 1.208,00 fase 3, in tutto €
5.513,00, oltre accessori e spese vive per € 474,00.
Rinvio: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 3.470,00 fase
4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori e spese vive per € 264,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 4714/2022 pubblicata il 14.2.2022, definitivamente decidendo nella causa tra il Controparte_1
, e così provvede:
[...] CP_2 Controparte_2 CP_3
1. dichiara che il contratto preliminare stipulato per scrittura privata del 7.9.2005 tra e la società CP_3 Controparte_4 si è risolto alla data del 29.6.2006 per grave inadempimento di
[...] CP_3
a seguito della diffida ad adempiere intimatagli da
[...] [...]
, e, per l'effetto, Controparte_4
2. condanna a pagare al CP_3 Controparte_4
la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali
[...] dal 15.11.2006 al saldo;
pagina 12 di 13 3. condanna a rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese CP_3 processuali di tutti i gradi, che liquida:
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.287,41, di cui € 552,41 per esborsi ed € 4.735,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.343,50, di cui € 566,50 per esborsi ed € 3.777,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.c) per il giudizio di legittimità, in complessivi € 5.987,00, di cui € 474,00 per esborsi ed € 5.513,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 8.732,50, di cui € 264,00 per esborsi ed € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
Firenze, camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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