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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5355/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa WNDa Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est. all'esito della Camera di Consiglio del 12.2.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5355/2023 promossa da
, nato in Guinea, il 1°/2/1989, C.F , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MESSINA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
; Controparte_1
- resistente contumace- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter del d.lgs. 150\2011;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 27.12.2023, il ricorrente, cittadino della Guinea, ha impugnato il decreto Cat.
A11/Imm/2023 n. 28, notificatogli il 5.12.2023, con il quale la Questura della Provincia di Vibo
Valentia ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale”, chiedendo al Tribunale di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del Dlgs n. 25 del 28.01.2008, secondo le modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Alla prima udienza del 18.6.2024, la Giudice Designata, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione prodotta, ha rinviato per l'audizione del ricorrente all'udienza del 28.1.2025. In tale sede, espletata l'audizione del ricorrente, la Giudice ha invitato la difesa a precisare le conclusioni e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina con l'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1 Sempre in via preliminare, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia del , Controparte_1 il quale, pur a fronte di regolare notificazione effettuata dal ricorrente in data 22.4.2024, non si è costituito in giudizio.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente è cittadino della Guinea, giunto in Italia nel 2016.
In data 03.4.2023 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la
Questura di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo la situazione di integrazione sociale e personale del richiedente nel territorio italiano.
Con provvedimento del 20.7.2023 la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, non ravvisNDo i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e, con il provvedimento impugnato, la Questura di Vibo Valentia ha conseguentemente respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 28.1.2025 in lingua italiana, il richiedente ha dichiarato: “Sono confermo le generalità indicate nel provvedimento impugnato. Parte_1
D. quNDo è arrivato in Italia?
R. nel 2016;
D. perché ha lasciato il suo paese?
R. avevo un problema con la mia ragazza, la sua famiglia era contraria alla nostra relazione;
D. dove si trova adesso la ragazza?
R. in Guinea;
D. da quanto tempo non la sente?
R. da tanti anni;
D. dove vive in Italia?
R. vivo a Porto Salvo, in provincia di Vibo Valentia, in una casa in affitto con altre persone, ho un contratto di locazione;
lavoro in agricoltura dal 2021, adesso ho un contratto di lavoro con scadenza a dicembre 2025, guadagno circa 1000/1100 euro al mese, non ho familiari in Italia, ho fatto amicizia in Italia, anche con italiani;
ho frequentato la scuola di italiano, mNDo dei soldi alla mia famiglia ogni mese;
nel tempo libero vado al bar e in palestra a Porto
Salvo; in Guinea ci sono le mie tre sorelle, io sono il più grNDe, i miei genitori sono morti;
voglio rimanere in Italia perché mi piace stare qua, voglio ringraziare le persone italiane e il mio avvocato;
non ho mai avuto problemi con la giustizia in Italia”. A sostegno della domNDa, la difesa contesta la valutazione della Commissione Territoriale e sottolinea l'avvenuto percorso d'integrazione del ricorrente.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Attestato di partecipazione al corso di lingua italiana;
- Buste paga aprile-giugno, agosto- novembre dell'anno 2022;
- buste paga gennaio-dicembre dell'anno 2023;
- CU 2023;
- Unilav del 16.7.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 17.7.2021 al 31.12.2021 nella qualifica di bracciante agricolo;
- Unilav del 19.11.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.11.2021 al 31.12.2021 nella qualifica di bracciante agricolo;
- Unilav del 7.4.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dall'8.4.2022 al 31.12.2022;
- Unilav del 4.1.2023 nella qualifica di bracciante agricolo dal 3.1.2023 al 31.12.2023;
2 - contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza dal 27.9.2023 al 26.9.2024 e relativa registrazione;
- Unilav del 6.1.2024 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.1.2024 al 31.12.2024 qualifica bracciante agricolo;
- buste paga del periodo gennaio-maggio 2024;
- CUD 2024;
- buste paga del periodo giugno-ottobre 2024;
- contratto di locazione dal 24.9.2024 al 23.9.2025 con relativa registrazione;
- Unilav del 30.12.2024 per contratto di lavoro dal 2.1.2025 al 31.12.2025.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale/complementare
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domNDa è stata dedotta l'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente. In proposito, va rilevato che l'istanza per l'ottenimento della protezione speciale è stata formalizzata in data 3.4.2023, per cui nel caso di specie trova applicazione la nuova normativa del D.L. 20/2023
(conv. dalla l. 50/2023), entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2).
Si rammenta, poi, che il presente giudizio non ha ad oggetto “l'atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione richiesta. Pertanto, si ritiene irrilevante quale sia stato il procedimento amministrativo seguito, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla sua legittimità ma unicamente in ordine al merito dell'istanza, poiché il giudizio ha – come detto - ad oggetto il diritto soggettivo alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un.
29460/19 del 24/09/2019).
Ciò detto, come noto, l'art. 7, comma 1 del D.L. 20/2023 ha abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza
n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha in realtà subìto alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5, cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cass. Sez. I civile, ord. n. 28162/2023), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre - sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI, ritenendo che: “(…) il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del
1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovNDo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Quanto ai concetti di “vita privata” e “vita familiare”, inoltre, si rileva come essi esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte
EDU Sentenza Abdulaziz, AB ND BalkNDali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa
c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
La “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio).
Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Precisato in generale quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una protezione complementare, tenuto conto del percorso di integrazione socio-lavorativa conseguito dal ricorrente in Italia.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grNDe, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason of Per_2
5 principle why this understNDing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
In particolare, la documentazione depositata indica che il ricorrente ha avviato, dal mese di aprile
2022, un percorso lavorativo regolare e pressoché continuativo in forza di contratti a tempo determinato, di volta in volta prorogati, tra cui l'ultimo attualmente in corso e con scadenza al 31 dicembre 2025.
Con riferimento alla situazione alloggiativa, il ricorrente è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la propria frequentazione di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e ha dimostrato, nel corso dell'audizione giudiziale, una buona proprietà di linguaggio, sostenendo la stessa senza l'ausilio dell'interprete. La percezione di uno stipendio che gli consente di vivere in modo dignitoso, l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi con diversi datori di lavoro e la frequente proroga della loro durata, la stabilità alloggiativa e la basilare conoscenza della lingua italiana sono indici di una consolidata vita privata del ricorrente in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né il resistente né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs.
286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano infatti una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno.
4. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018
n. 77), considerato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono in parte sopravvenuti nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione complementare ex art. 19 c.
1.1. e art. 5, comma 6, TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 12.2.2025.
La Giudice rel. La Presidente
6 Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzNDo anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio.
3 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa WNDa Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est. all'esito della Camera di Consiglio del 12.2.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5355/2023 promossa da
, nato in Guinea, il 1°/2/1989, C.F , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MESSINA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
; Controparte_1
- resistente contumace- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter del d.lgs. 150\2011;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 27.12.2023, il ricorrente, cittadino della Guinea, ha impugnato il decreto Cat.
A11/Imm/2023 n. 28, notificatogli il 5.12.2023, con il quale la Questura della Provincia di Vibo
Valentia ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale”, chiedendo al Tribunale di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del Dlgs n. 25 del 28.01.2008, secondo le modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Alla prima udienza del 18.6.2024, la Giudice Designata, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione prodotta, ha rinviato per l'audizione del ricorrente all'udienza del 28.1.2025. In tale sede, espletata l'audizione del ricorrente, la Giudice ha invitato la difesa a precisare le conclusioni e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina con l'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1 Sempre in via preliminare, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia del , Controparte_1 il quale, pur a fronte di regolare notificazione effettuata dal ricorrente in data 22.4.2024, non si è costituito in giudizio.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente è cittadino della Guinea, giunto in Italia nel 2016.
In data 03.4.2023 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la
Questura di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo la situazione di integrazione sociale e personale del richiedente nel territorio italiano.
Con provvedimento del 20.7.2023 la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, non ravvisNDo i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e, con il provvedimento impugnato, la Questura di Vibo Valentia ha conseguentemente respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 28.1.2025 in lingua italiana, il richiedente ha dichiarato: “Sono confermo le generalità indicate nel provvedimento impugnato. Parte_1
D. quNDo è arrivato in Italia?
R. nel 2016;
D. perché ha lasciato il suo paese?
R. avevo un problema con la mia ragazza, la sua famiglia era contraria alla nostra relazione;
D. dove si trova adesso la ragazza?
R. in Guinea;
D. da quanto tempo non la sente?
R. da tanti anni;
D. dove vive in Italia?
R. vivo a Porto Salvo, in provincia di Vibo Valentia, in una casa in affitto con altre persone, ho un contratto di locazione;
lavoro in agricoltura dal 2021, adesso ho un contratto di lavoro con scadenza a dicembre 2025, guadagno circa 1000/1100 euro al mese, non ho familiari in Italia, ho fatto amicizia in Italia, anche con italiani;
ho frequentato la scuola di italiano, mNDo dei soldi alla mia famiglia ogni mese;
nel tempo libero vado al bar e in palestra a Porto
Salvo; in Guinea ci sono le mie tre sorelle, io sono il più grNDe, i miei genitori sono morti;
voglio rimanere in Italia perché mi piace stare qua, voglio ringraziare le persone italiane e il mio avvocato;
non ho mai avuto problemi con la giustizia in Italia”. A sostegno della domNDa, la difesa contesta la valutazione della Commissione Territoriale e sottolinea l'avvenuto percorso d'integrazione del ricorrente.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Attestato di partecipazione al corso di lingua italiana;
- Buste paga aprile-giugno, agosto- novembre dell'anno 2022;
- buste paga gennaio-dicembre dell'anno 2023;
- CU 2023;
- Unilav del 16.7.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 17.7.2021 al 31.12.2021 nella qualifica di bracciante agricolo;
- Unilav del 19.11.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.11.2021 al 31.12.2021 nella qualifica di bracciante agricolo;
- Unilav del 7.4.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dall'8.4.2022 al 31.12.2022;
- Unilav del 4.1.2023 nella qualifica di bracciante agricolo dal 3.1.2023 al 31.12.2023;
2 - contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza dal 27.9.2023 al 26.9.2024 e relativa registrazione;
- Unilav del 6.1.2024 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.1.2024 al 31.12.2024 qualifica bracciante agricolo;
- buste paga del periodo gennaio-maggio 2024;
- CUD 2024;
- buste paga del periodo giugno-ottobre 2024;
- contratto di locazione dal 24.9.2024 al 23.9.2025 con relativa registrazione;
- Unilav del 30.12.2024 per contratto di lavoro dal 2.1.2025 al 31.12.2025.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale/complementare
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domNDa è stata dedotta l'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente. In proposito, va rilevato che l'istanza per l'ottenimento della protezione speciale è stata formalizzata in data 3.4.2023, per cui nel caso di specie trova applicazione la nuova normativa del D.L. 20/2023
(conv. dalla l. 50/2023), entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2).
Si rammenta, poi, che il presente giudizio non ha ad oggetto “l'atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione richiesta. Pertanto, si ritiene irrilevante quale sia stato il procedimento amministrativo seguito, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla sua legittimità ma unicamente in ordine al merito dell'istanza, poiché il giudizio ha – come detto - ad oggetto il diritto soggettivo alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un.
29460/19 del 24/09/2019).
Ciò detto, come noto, l'art. 7, comma 1 del D.L. 20/2023 ha abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza
n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha in realtà subìto alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5, cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cass. Sez. I civile, ord. n. 28162/2023), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre - sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI, ritenendo che: “(…) il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del
1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovNDo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Quanto ai concetti di “vita privata” e “vita familiare”, inoltre, si rileva come essi esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte
EDU Sentenza Abdulaziz, AB ND BalkNDali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa
c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
La “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio).
Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Precisato in generale quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una protezione complementare, tenuto conto del percorso di integrazione socio-lavorativa conseguito dal ricorrente in Italia.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grNDe, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason of Per_2
5 principle why this understNDing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
In particolare, la documentazione depositata indica che il ricorrente ha avviato, dal mese di aprile
2022, un percorso lavorativo regolare e pressoché continuativo in forza di contratti a tempo determinato, di volta in volta prorogati, tra cui l'ultimo attualmente in corso e con scadenza al 31 dicembre 2025.
Con riferimento alla situazione alloggiativa, il ricorrente è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la propria frequentazione di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e ha dimostrato, nel corso dell'audizione giudiziale, una buona proprietà di linguaggio, sostenendo la stessa senza l'ausilio dell'interprete. La percezione di uno stipendio che gli consente di vivere in modo dignitoso, l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi con diversi datori di lavoro e la frequente proroga della loro durata, la stabilità alloggiativa e la basilare conoscenza della lingua italiana sono indici di una consolidata vita privata del ricorrente in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né il resistente né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs.
286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano infatti una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno.
4. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018
n. 77), considerato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono in parte sopravvenuti nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione complementare ex art. 19 c.
1.1. e art. 5, comma 6, TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 12.2.2025.
La Giudice rel. La Presidente
6 Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzNDo anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio.
3 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
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