Articolo 29 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 28Articolo 30
Versione
11 febbraio 1994
Art. 29. Reiscrizione all'albo successiva alla cancellazione 1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. 2. Il reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994