CASS
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2025, n. 36691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36691 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2024 del Presidente del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette sentite le conclusioni della Procura Generale, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36691 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata rigettata l'opposizione proposta avverso declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'inottemperanza alla richiesta di produzione ex art. 79, comma 3, del citato decreto. Trattasi di istanza di ammissione al beneficio depositata il 26 settembre 2023 nell'interesse di IN TA e recante dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2021. 1.1. Nel dettaglio, per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso, il 23 aprile 2024 il giudice ha richiesto la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate (evidentemente al tempo della presentazione dell'istanza) entro il termine di sessanta giorni. Facendo seguito alla richiesta, con «nota di deposito documenti» del 22 giugno 2024 la difesa ha rappresentato che i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio, a suo dire, erano quelli relativi alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, non essendo ancora spirato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2022. Preso atto dell'inottemperanza alla richiesta e in ragione di essa, con provvedimento depositato il 10 luglio 2024 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 79, comma 3, T.U. 1.2. Il decreto d'inammissibilità è stato impugnato ai sensi dell'art. 99 T.U. con opposizione deducente l'«errore percettivo originario» nel quale sarebbe incorso il giudice richiedente l'integrazione oggetto di inottemperanza. L'anno di riferimento per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale sarebbe dovuto essere il 2021, in quanto solo con riferimento a esso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era spirato all'atto del deposito dell'istanza di ammissione al beneficio. 1.3. L'opposizione è stata rigettata per la ragione, ritenuta decisiva, per cui sottesa al decreto d'inammissibilità era la mancata ottemperanza alla richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., norma che prevede esplicitamente l'inammissibilità quale sanzione per la detta inottemperanza, nella specie non negata dall'impugnate e accertata dal giudice dell'opposizione come persistente fino alla decisione del gravame. 2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione è stato proposto ricorso nell'interesse di IN TA fondato su un motivo deducente la violazione dell'art. 79, comma 3, T.U., di seguito enunciato nei limiti 2 strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. In primo luogo, a carico dell'instante non sarebbe sorto alcun obbligo di ottemperare alla richiesta rivoltagli ai sensi del citato art. 79, comma 3, T.U., la cui inottemperanza ha fondato il decreto d'inammissibilità, stante l'indeterminatezza della stessa richiesta perché avente a oggetto l'autocertificazione aggiornata e la documentazione allegata. 2.2. In secondo luogo, il primo giudice avrebbe dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 79, comma 3, T.U. senza operare riferimento alcuno alla nota di deposito del 22 giugno 2024 nell'interesse di IN TA, invece considerata in sede di opposizione. 2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione di legge per essere stata l'inammissibilità dell'istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato di documentazione e autocertificazione necessarie all'ammissibilità dell'istanza, in quanto inerenti a un periodo d'imposta che il giudice non avrebbe dovuto considerare in ragione della data di deposito dell'istanza stessa. Il vaglio di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge il ricorrente, dev'essere condotto in relazione all'annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito dell'istanza stessa, nella specie all'annualità 2021, ferma restando l'eventuale revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 112 T.U. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Deve innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, T.U., avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione, non la sua mera incongruità o vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, Russo;
Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01, in ipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo 3 dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda la citata Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, Russo;
si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01). 3. Ne consegue l'inammissibilità dei primi due profili di censura del motivo unico di ricorso, sintetizzati nei paragrafi 2.1 e 2.2. della precedente ricostruzione del fatto processuale. Le doglianze solo formalmente deducono violazioni di legge e sono dirette non verso l'ordinanza impugnata in questa sede, quella emessa ex art. 99 T.U., bensì contro il decreto d'inammissibilità oggetto di opposizione rigettata. Nei detti termini le censure si concretizzano in motivi nuovi dedotti per la prima volta in sede di legittimità e prospettanti questioni cui sono sottesi accertamenti di fatto. Esse si fondano difatti sull'assunta indeterminatezza della richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., con conseguente sua inottemperabilità, e sulla mancata considerazione da parte del primo giudice, a dire del ricorrente, della «nota di deposito» del 22 giugno 2024. Trattasi peraltro di nota con la quale la difesa, senza effettuare deposito documentale, ha sollecitato la decisione sull'istanza di ammissione al beneficio rappresentando come rilevanti ai detti fini i redditi per l'anno d'imposta 2021 (per quanto emerge dall'ordinanza impugnata oltre che dal ricorso e dalla stessa «nota di deposito» a esso allegata per ragioni di autosufficienza). 4. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.3.), il ricorrente deduce la violazione di legge per essere stata l'inammissibilità dell'istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato di documentazione e autocertificazione necessarie all'ammissibilità dell'istanza, in quanto inerenti a un periodo d'imposta che il giudice non avrebbe dovuto considerare in ragione della data di deposito dell'istanza stessa. Il vaglio di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge il ricorrente, dev'essere condotto in relazione all'annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito dell'istanza stessa, nella specie all'annualità 2021, ferma restando l'eventuale revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 112 T.U. 4.1. Orbene, dalla ricostruzione del fatto processale emerge che il ricorrente non ha ottemperato a una richiesta (del 23 aprile 2024) di documentazione e autocertificazione (aggiornate alla data dell'istanza) non relative all'anno d'imposta di riferimento ai fini dell'ammissibilità dell'istanza del 26 settembre 4 2023. Trattasi di mancanza di documentazione e autocertificazione che, dunque, di per sé, non avrebbe potuto influire sulla valutazione del contenuto dell'istanza ai fini dell'ammissibilità al beneficio, in quanto avente a oggetto documentazione e relativa autocertificazione inerenti a un periodo d'imposta non rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla data dell'istanza. Le dette documentazione e autocertificazione sono però state ritenute dal giudice necessarie per accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al beneficio, quindi oggetto di richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. 4.2. Il profilo di censura in esame sottopone dunque alla Suprema Corte la questione dei rapporti tra il potere di richiedere la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al beneficio, di cui all'art. 79, comma 3, T.U., l'inottemperanza alla detta richiesta e l'impugnazione del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza per mancata ottemperanza. La disamina della censura necessita di chiarire se il soggetto richiesto, senza incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, possa non ottemperare adducendo l'irrilevanza dell'oggetto della richiesta ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza ovvero la sua non pertinenza rispetto all'annualità reddituale rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio in relazione alla data dell'istanza. Dalla risoluzione dell'evidenziata questione giuridica dipenderà quella inerente ai rapporti tra inottemperanza e impugnabilità del conseguente provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza ex art. 79, comma 3, T. U. 4.3. Occorre muovere dall'inquadramento della norma di rifermento nella sistematica dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, al fine di trarne le dovute conseguenze quanto a ratio della specifica previsione normativa di rilievo. 4.3.1. L'art. 79 T.U., dopo avere elencato il contenuto della richiesta di ammissione al patrocinio, prevede, al comma 3, che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. 4.3.2. Per conciliare le ragioni sottese alla richiesta di chiarimenti, funzionale all'accertamento della veridicità di quanto indicato, con le finalità dell'istituto, strettamente connesso al diritto di difesa, l'art. 94, comma 1, T.U., ispirato al principio di esigibilità, prevede che, ove vi sia impossibilità a presentare la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. è consentito provvedere 5 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sempre a pena d'inammissibilità dell'istanza. In considerazione tanto delle finalità della richiesta di chiarimenti quanto delle esigenze sottese alla ragionevole durata quale principio cardine del sistema processuale, entrambe di rilievo costituzionale, la Suprema Corte ha chiarito che il termine fissato dal giudice per ottemperare alla richiesta ha il fine di evitare un pericolo di stallo del procedimento (Sez. 4, n. 12438 del 12/01/2022, Lux, Rv. 282934 - 01), pur non essendo perentorio;
con la conseguenza che l'ottemperanza può intervenire anche successivamente e perfino in sede di opposizione, diversamente da quanto avvenuto nella specie (da Sez. 4, n. 20663 del 27/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01). La sanzione dell'inammissibilità a cui va incontro l'istanza ex art. 79, comma 3, T.U. per l'ipotesi dell'inottemperanza alla richiesta di documentazione è infatti ricollegata alla mancata ottemperanza e non al semplice mancato rispetto del termine per ottemperare. 4.4. Quanto innanzi, in uno con l'indicata finalità della richiesta di documenti, evidenzia come la ratio dell'istituto e dell'annessa previsione dell'inammissibilità dell'istanza sia quella di consentire al giudice (ovvero al consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata) di procedere alla regolare verifica delle condizioni di ammissione al beneficio mediante l'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza, al cui impedimento è riconnessa l'inammissibilità prevista dall'art. 79, comma 3, T.U. Ne consegue l'impossibilità per la parte di giustificare l'inottemperanza sindacando la valutazione in termini di necessità, ritenuta dal giudice, dei documenti richiesti ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza. Ciò anche nel caso in cui si tratti di richiesta avente a oggetto documentazione aggiornata alla data dell'istanza e non rilevante, ex se, ai fini del diritto di essere ammesso al beneficio e quindi, per tali ultimi fini, non richiedibile dal giudice, se non appunto laddove ritenuta necessaria all'accertamento della veridicità di quanto indicato. Come detto, difatti, la richiesta di chiarimenti è volta a verificare la veridicità di quanto indicato nell'istanza ex art. 79 T.U., afferendo dunque alle condizioni di ammissibilità della stessa istanza e non al diritto di essere ammesso al beneficio, potendo quindi al più essere sindacato (una volta ottemperato) l'eventuale provvedimento di non ammissione al beneficio stesso. 4.5. Orbene, chiarito quanto innanzi, il profilo di censura in esame è infondato. Il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di documentazione e autocertificazione aggiornate alla data dell'istanza che, pur non potendo rilevare 6 ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, sono state ritenute dal giudice necessarie ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, adducendo l'irrilevanza delle stesse ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio nonché, sostanzialmente, la loro irrilevanza ai fini dell'accertamento della verità di quanto indicato nell'istanza. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll settembre 2025 Il Pr sidente
lette sentite le conclusioni della Procura Generale, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36691 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata rigettata l'opposizione proposta avverso declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'inottemperanza alla richiesta di produzione ex art. 79, comma 3, del citato decreto. Trattasi di istanza di ammissione al beneficio depositata il 26 settembre 2023 nell'interesse di IN TA e recante dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2021. 1.1. Nel dettaglio, per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso, il 23 aprile 2024 il giudice ha richiesto la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate (evidentemente al tempo della presentazione dell'istanza) entro il termine di sessanta giorni. Facendo seguito alla richiesta, con «nota di deposito documenti» del 22 giugno 2024 la difesa ha rappresentato che i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio, a suo dire, erano quelli relativi alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, non essendo ancora spirato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2022. Preso atto dell'inottemperanza alla richiesta e in ragione di essa, con provvedimento depositato il 10 luglio 2024 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 79, comma 3, T.U. 1.2. Il decreto d'inammissibilità è stato impugnato ai sensi dell'art. 99 T.U. con opposizione deducente l'«errore percettivo originario» nel quale sarebbe incorso il giudice richiedente l'integrazione oggetto di inottemperanza. L'anno di riferimento per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale sarebbe dovuto essere il 2021, in quanto solo con riferimento a esso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era spirato all'atto del deposito dell'istanza di ammissione al beneficio. 1.3. L'opposizione è stata rigettata per la ragione, ritenuta decisiva, per cui sottesa al decreto d'inammissibilità era la mancata ottemperanza alla richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., norma che prevede esplicitamente l'inammissibilità quale sanzione per la detta inottemperanza, nella specie non negata dall'impugnate e accertata dal giudice dell'opposizione come persistente fino alla decisione del gravame. 2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione è stato proposto ricorso nell'interesse di IN TA fondato su un motivo deducente la violazione dell'art. 79, comma 3, T.U., di seguito enunciato nei limiti 2 strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. In primo luogo, a carico dell'instante non sarebbe sorto alcun obbligo di ottemperare alla richiesta rivoltagli ai sensi del citato art. 79, comma 3, T.U., la cui inottemperanza ha fondato il decreto d'inammissibilità, stante l'indeterminatezza della stessa richiesta perché avente a oggetto l'autocertificazione aggiornata e la documentazione allegata. 2.2. In secondo luogo, il primo giudice avrebbe dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 79, comma 3, T.U. senza operare riferimento alcuno alla nota di deposito del 22 giugno 2024 nell'interesse di IN TA, invece considerata in sede di opposizione. 2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione di legge per essere stata l'inammissibilità dell'istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato di documentazione e autocertificazione necessarie all'ammissibilità dell'istanza, in quanto inerenti a un periodo d'imposta che il giudice non avrebbe dovuto considerare in ragione della data di deposito dell'istanza stessa. Il vaglio di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge il ricorrente, dev'essere condotto in relazione all'annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito dell'istanza stessa, nella specie all'annualità 2021, ferma restando l'eventuale revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 112 T.U. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Deve innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, T.U., avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione, non la sua mera incongruità o vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, Russo;
Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01, in ipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo 3 dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda la citata Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, Russo;
si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01). 3. Ne consegue l'inammissibilità dei primi due profili di censura del motivo unico di ricorso, sintetizzati nei paragrafi 2.1 e 2.2. della precedente ricostruzione del fatto processuale. Le doglianze solo formalmente deducono violazioni di legge e sono dirette non verso l'ordinanza impugnata in questa sede, quella emessa ex art. 99 T.U., bensì contro il decreto d'inammissibilità oggetto di opposizione rigettata. Nei detti termini le censure si concretizzano in motivi nuovi dedotti per la prima volta in sede di legittimità e prospettanti questioni cui sono sottesi accertamenti di fatto. Esse si fondano difatti sull'assunta indeterminatezza della richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., con conseguente sua inottemperabilità, e sulla mancata considerazione da parte del primo giudice, a dire del ricorrente, della «nota di deposito» del 22 giugno 2024. Trattasi peraltro di nota con la quale la difesa, senza effettuare deposito documentale, ha sollecitato la decisione sull'istanza di ammissione al beneficio rappresentando come rilevanti ai detti fini i redditi per l'anno d'imposta 2021 (per quanto emerge dall'ordinanza impugnata oltre che dal ricorso e dalla stessa «nota di deposito» a esso allegata per ragioni di autosufficienza). 4. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.3.), il ricorrente deduce la violazione di legge per essere stata l'inammissibilità dell'istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato di documentazione e autocertificazione necessarie all'ammissibilità dell'istanza, in quanto inerenti a un periodo d'imposta che il giudice non avrebbe dovuto considerare in ragione della data di deposito dell'istanza stessa. Il vaglio di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge il ricorrente, dev'essere condotto in relazione all'annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito dell'istanza stessa, nella specie all'annualità 2021, ferma restando l'eventuale revoca dell'ammissione al beneficio ex art. 112 T.U. 4.1. Orbene, dalla ricostruzione del fatto processale emerge che il ricorrente non ha ottemperato a una richiesta (del 23 aprile 2024) di documentazione e autocertificazione (aggiornate alla data dell'istanza) non relative all'anno d'imposta di riferimento ai fini dell'ammissibilità dell'istanza del 26 settembre 4 2023. Trattasi di mancanza di documentazione e autocertificazione che, dunque, di per sé, non avrebbe potuto influire sulla valutazione del contenuto dell'istanza ai fini dell'ammissibilità al beneficio, in quanto avente a oggetto documentazione e relativa autocertificazione inerenti a un periodo d'imposta non rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla data dell'istanza. Le dette documentazione e autocertificazione sono però state ritenute dal giudice necessarie per accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al beneficio, quindi oggetto di richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. 4.2. Il profilo di censura in esame sottopone dunque alla Suprema Corte la questione dei rapporti tra il potere di richiedere la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al beneficio, di cui all'art. 79, comma 3, T.U., l'inottemperanza alla detta richiesta e l'impugnazione del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza per mancata ottemperanza. La disamina della censura necessita di chiarire se il soggetto richiesto, senza incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, possa non ottemperare adducendo l'irrilevanza dell'oggetto della richiesta ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza ovvero la sua non pertinenza rispetto all'annualità reddituale rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio in relazione alla data dell'istanza. Dalla risoluzione dell'evidenziata questione giuridica dipenderà quella inerente ai rapporti tra inottemperanza e impugnabilità del conseguente provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza ex art. 79, comma 3, T. U. 4.3. Occorre muovere dall'inquadramento della norma di rifermento nella sistematica dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, al fine di trarne le dovute conseguenze quanto a ratio della specifica previsione normativa di rilievo. 4.3.1. L'art. 79 T.U., dopo avere elencato il contenuto della richiesta di ammissione al patrocinio, prevede, al comma 3, che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. 4.3.2. Per conciliare le ragioni sottese alla richiesta di chiarimenti, funzionale all'accertamento della veridicità di quanto indicato, con le finalità dell'istituto, strettamente connesso al diritto di difesa, l'art. 94, comma 1, T.U., ispirato al principio di esigibilità, prevede che, ove vi sia impossibilità a presentare la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. è consentito provvedere 5 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sempre a pena d'inammissibilità dell'istanza. In considerazione tanto delle finalità della richiesta di chiarimenti quanto delle esigenze sottese alla ragionevole durata quale principio cardine del sistema processuale, entrambe di rilievo costituzionale, la Suprema Corte ha chiarito che il termine fissato dal giudice per ottemperare alla richiesta ha il fine di evitare un pericolo di stallo del procedimento (Sez. 4, n. 12438 del 12/01/2022, Lux, Rv. 282934 - 01), pur non essendo perentorio;
con la conseguenza che l'ottemperanza può intervenire anche successivamente e perfino in sede di opposizione, diversamente da quanto avvenuto nella specie (da Sez. 4, n. 20663 del 27/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01). La sanzione dell'inammissibilità a cui va incontro l'istanza ex art. 79, comma 3, T.U. per l'ipotesi dell'inottemperanza alla richiesta di documentazione è infatti ricollegata alla mancata ottemperanza e non al semplice mancato rispetto del termine per ottemperare. 4.4. Quanto innanzi, in uno con l'indicata finalità della richiesta di documenti, evidenzia come la ratio dell'istituto e dell'annessa previsione dell'inammissibilità dell'istanza sia quella di consentire al giudice (ovvero al consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata) di procedere alla regolare verifica delle condizioni di ammissione al beneficio mediante l'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza, al cui impedimento è riconnessa l'inammissibilità prevista dall'art. 79, comma 3, T.U. Ne consegue l'impossibilità per la parte di giustificare l'inottemperanza sindacando la valutazione in termini di necessità, ritenuta dal giudice, dei documenti richiesti ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza. Ciò anche nel caso in cui si tratti di richiesta avente a oggetto documentazione aggiornata alla data dell'istanza e non rilevante, ex se, ai fini del diritto di essere ammesso al beneficio e quindi, per tali ultimi fini, non richiedibile dal giudice, se non appunto laddove ritenuta necessaria all'accertamento della veridicità di quanto indicato. Come detto, difatti, la richiesta di chiarimenti è volta a verificare la veridicità di quanto indicato nell'istanza ex art. 79 T.U., afferendo dunque alle condizioni di ammissibilità della stessa istanza e non al diritto di essere ammesso al beneficio, potendo quindi al più essere sindacato (una volta ottemperato) l'eventuale provvedimento di non ammissione al beneficio stesso. 4.5. Orbene, chiarito quanto innanzi, il profilo di censura in esame è infondato. Il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di documentazione e autocertificazione aggiornate alla data dell'istanza che, pur non potendo rilevare 6 ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, sono state ritenute dal giudice necessarie ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, adducendo l'irrilevanza delle stesse ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio nonché, sostanzialmente, la loro irrilevanza ai fini dell'accertamento della verità di quanto indicato nell'istanza. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll settembre 2025 Il Pr sidente