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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2724/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 07/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2724/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Michele Cammarano n. 15, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. BRANDOLINI MARIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
e elett.te dom.ta in Napoli alla via del Parco Margherita n. 93, presso CP_1
lo studio dell'Avv. CRISI ALBERTO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le pag. 2/7 quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, CP_1
mentre la era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_1 impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Tanto premesso, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 681/2018, emesso dal Tribunale di Nola il 02.03.2018, contestando l'inesattezza del credito nonché la sua infondatezza in quanto, a detta dell'opponente, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo sarebbero riconducibili ad altre utenze.
Ancora preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di intempestività della predetta opposizione. Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla
pag. 3/7 controparte o comunque acquisiti al processo”. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6,
01/02/2023, n. 3071).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, se è vero che parte opponente non ha prodotto in giudizio copia del decreto ingiuntivo con annessa notifica, dalla documentazione in atti risulta comunque agevole determinare la tempestività della opposizione. In particolare, il decreto ingiuntivo reca la data di emissione del 2.03.2017 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta consegnato all'ufficio l'11.04.2017, termine ultimo ai fini della Pt_2 proposizione della opposizione. Dunque, anche in virtù del ben noto principio della scissione degli effetti della notifica - per il quale la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto (C. Cost. n. 477 del 2002) – l'opposizione è da ritenersi tempestiva.
Venendo al merito, è utile precisare come “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03 aprile 2008, n. 8549).
pag. 4/7 A fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente - e quantunque, come noto, ai fini della conclusione di un contratto di somministrazione non sia necessaria la forma scritta - l'opposta avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza del rapporto oggetto del giudizio.
Ebbene, riportando le predette coordinate al caso in esame, è opportuno evidenziare come le fatture, con l'indicazione del numero di telefono
081.7741702 sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo, sono solo parzialmente riferite al suddetto numero. Infatti, come indicato da parte opponete, nel dettaglio della fattura vengono addebitate anche delle somme per altre utenze telefoniche.
Specificamente, nella fattura n. XT00003042 emessa il 06.08.2014 solo l'importo di € 80,53 con l'aggiunta della somma di € 17,72 a titolo di IVA può essere ricondotto all'utenza n. 081.7741702. Lo stesso dicasi per la fattura n.
XT00003723 emessa il 06.10.2014, nella quale solo l'importo di € 91,53 con l'aggiunta della somma di € 20,14 a titolo di IVA può essere ricondotto all'utenza in esame.
Le altre somme riportate nelle fatture indicano altre utenze sulle quali la
[...]
non ha fornito alcun supporto probatorio circa l'effettiva erogazione del CP_1 servizio nei confronti della società opponente.
Infatti, se da un lato, con riferimento all'utenza n. 081.7741702 la ha CP_1
depositato il contratto stipulato con la società opponente in data 04.04.2012 a fondamento del proprio credito, dall'altro con riferimento alle somme presenti in fattura concernenti l'utenza n. 08113508182 non risulta prodotto il contratto di utenza telefonica, laddove analogo ragionamento va condotto rispetto alle fatture di cui all'utenza n. 08113508130 (in particolare, viene in rilievo la fattura n.
XT00003723). Ad ogni buon conto, con riferimento specifico a tale utenza la stessa parte opposta, chiamata a precisare in monitorio sulla riconducibilità di tali somme all'utenza de quo, ha rinunciato espressamente alle somme di alcune pag. 5/7 fatture concernenti l'utenza n. 08113508130, dichiarando espressamente di aver rinvenuto alcun contratto relativo all'utenza in esame.
Infine, con riferimento alla fattura n. 8T00664450 emessa il 06.08.2015 e la n.
8T00822935 emessa il 06.10.2015, il credito derivanti da queste ultime non è stato provato, mancando il riferimento all'utenza telefonica per cui è emessa, di talché non è possibile condurre le stesse all'utenza di cui è stato prodotto il contratto.
Da quanto detto, può dirsi provato il solo credito relativo all'utenza n.
0817741702, laddove l'opponente ha dimostrato di aver debitamente versato le spettanze relative all'utenza stessa, come da ricevute depositate con la memoria di discussione in data 30.09.2025.
Da tutto quanto diffusamente illustrato, discende l'accoglimento della presente opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 681/2018 del
02.03.2018, stante il pagamento, come da ricevute in atti, delle somme non contestate.
Per quanto concerne le spese di giudizio, la parziale fondatezza della pretesa creditoria, confermata dall'avvenuto pagamento - in parte - delle somme richieste e l'accoglimento dell'opposizione per la residua parte, giustificano la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
681/2018;
b) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, 17 ottobre 2025
Il Giudice
pag. 6/7 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 07/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2724/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Michele Cammarano n. 15, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. BRANDOLINI MARIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
e elett.te dom.ta in Napoli alla via del Parco Margherita n. 93, presso CP_1
lo studio dell'Avv. CRISI ALBERTO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le pag. 2/7 quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, CP_1
mentre la era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_1 impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Tanto premesso, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 681/2018, emesso dal Tribunale di Nola il 02.03.2018, contestando l'inesattezza del credito nonché la sua infondatezza in quanto, a detta dell'opponente, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo sarebbero riconducibili ad altre utenze.
Ancora preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di intempestività della predetta opposizione. Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla
pag. 3/7 controparte o comunque acquisiti al processo”. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6,
01/02/2023, n. 3071).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, se è vero che parte opponente non ha prodotto in giudizio copia del decreto ingiuntivo con annessa notifica, dalla documentazione in atti risulta comunque agevole determinare la tempestività della opposizione. In particolare, il decreto ingiuntivo reca la data di emissione del 2.03.2017 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta consegnato all'ufficio l'11.04.2017, termine ultimo ai fini della Pt_2 proposizione della opposizione. Dunque, anche in virtù del ben noto principio della scissione degli effetti della notifica - per il quale la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto (C. Cost. n. 477 del 2002) – l'opposizione è da ritenersi tempestiva.
Venendo al merito, è utile precisare come “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03 aprile 2008, n. 8549).
pag. 4/7 A fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente - e quantunque, come noto, ai fini della conclusione di un contratto di somministrazione non sia necessaria la forma scritta - l'opposta avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza del rapporto oggetto del giudizio.
Ebbene, riportando le predette coordinate al caso in esame, è opportuno evidenziare come le fatture, con l'indicazione del numero di telefono
081.7741702 sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo, sono solo parzialmente riferite al suddetto numero. Infatti, come indicato da parte opponete, nel dettaglio della fattura vengono addebitate anche delle somme per altre utenze telefoniche.
Specificamente, nella fattura n. XT00003042 emessa il 06.08.2014 solo l'importo di € 80,53 con l'aggiunta della somma di € 17,72 a titolo di IVA può essere ricondotto all'utenza n. 081.7741702. Lo stesso dicasi per la fattura n.
XT00003723 emessa il 06.10.2014, nella quale solo l'importo di € 91,53 con l'aggiunta della somma di € 20,14 a titolo di IVA può essere ricondotto all'utenza in esame.
Le altre somme riportate nelle fatture indicano altre utenze sulle quali la
[...]
non ha fornito alcun supporto probatorio circa l'effettiva erogazione del CP_1 servizio nei confronti della società opponente.
Infatti, se da un lato, con riferimento all'utenza n. 081.7741702 la ha CP_1
depositato il contratto stipulato con la società opponente in data 04.04.2012 a fondamento del proprio credito, dall'altro con riferimento alle somme presenti in fattura concernenti l'utenza n. 08113508182 non risulta prodotto il contratto di utenza telefonica, laddove analogo ragionamento va condotto rispetto alle fatture di cui all'utenza n. 08113508130 (in particolare, viene in rilievo la fattura n.
XT00003723). Ad ogni buon conto, con riferimento specifico a tale utenza la stessa parte opposta, chiamata a precisare in monitorio sulla riconducibilità di tali somme all'utenza de quo, ha rinunciato espressamente alle somme di alcune pag. 5/7 fatture concernenti l'utenza n. 08113508130, dichiarando espressamente di aver rinvenuto alcun contratto relativo all'utenza in esame.
Infine, con riferimento alla fattura n. 8T00664450 emessa il 06.08.2015 e la n.
8T00822935 emessa il 06.10.2015, il credito derivanti da queste ultime non è stato provato, mancando il riferimento all'utenza telefonica per cui è emessa, di talché non è possibile condurre le stesse all'utenza di cui è stato prodotto il contratto.
Da quanto detto, può dirsi provato il solo credito relativo all'utenza n.
0817741702, laddove l'opponente ha dimostrato di aver debitamente versato le spettanze relative all'utenza stessa, come da ricevute depositate con la memoria di discussione in data 30.09.2025.
Da tutto quanto diffusamente illustrato, discende l'accoglimento della presente opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 681/2018 del
02.03.2018, stante il pagamento, come da ricevute in atti, delle somme non contestate.
Per quanto concerne le spese di giudizio, la parziale fondatezza della pretesa creditoria, confermata dall'avvenuto pagamento - in parte - delle somme richieste e l'accoglimento dell'opposizione per la residua parte, giustificano la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
681/2018;
b) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, 17 ottobre 2025
Il Giudice
pag. 6/7 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7