Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 17.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 345/2024 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Parte_1
congiunto ex art 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Simone Castellano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montella (AV), alla via Isca n. 15;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Napoliello, con la quale elettivamente domicilia presso la
Casa Comunale in Pontecagnano AI (SA), alla via Alfani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 16.1.2024, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il AI (SA) dinanzi al Tribunale di Salerno deducendo di essere Controparte_1
proprietaria di un terreno sito nel territorio comunale, alla via Solferino, con annesso fabbricato, il tutto identificato in catasto al foglio n. 3, p.lle nn. 25 e 26, pervenutole in virtù di atto di donazione per notaio , trascritto in Salerno il 10.5.1994 al n. 12305. Persona_1
luoghi ove risulta situato il predetto terreno dei lavori di intervento di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico, aveva conferito con determinazione del Responsabile dell'Area CUC
n. 786 del 10.10.2022 la procedura relativa all'affidamento del servizio in favore del Persona_2
RTP formato da , Ing. Geol. con capogruppo Controparte_2 Persona_3 Parte_2
Ing. Per_4
Rappresentava che, nel corso di tali lavori, nella cunetta situata alla via Solferino, sul lato confinante con la sua proprietà, venivano realizzati tre pozzetti che prevedevano lo scarico di acqua piovana direttamente nel fondo attoreo tramite tubazioni di scarico in PVC.
Si doleva, inoltre, dell'illegittima occupazione del proprio terreno e dei danni conseguentemente subiti.
In particolare, l'odierna attrice esponeva che la ditta esecutrice dei lavori, senza alcuna autorizzazione, aveva percorso la carreggiata e il cortile con escavatori e ruspe demolendo il bauletto in pietrisco e cemento che circoscriveva la corte;
che nell'attraversamento del proprio terreno erano state realizzate delle piste in terra battuta con conseguente distruzione della cotica erbosa;
che in adiacenza alla sponda del canale e nella parte interna erano stati depositati materiali provenienti da scavi e demolizioni;
che nei pressi del muro di contenimento prossimo al canale era stata estirpata con forza una pianta di arancio ed erano stati rimossi due scalini con rivestimento in marmo.
Quantificati i danni subiti dalla sua proprietà nella somma complessiva di € 5.838,00, come da relazione tecnica di un proprio consulente, rappresentava di aver infruttuosamente diffidato il alla rimozione dei tubi di scarico abusivamente posti nel proprio Controparte_1
terreno, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso, ritenendo sussistente la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. quale committente dei lavori effettuati dalla ditta esecutrice nei luoghi ove risultavano ubicati il terreno e l'immobile di sua proprietà e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043
c.c., concludeva chiedendo che fosse accertata la responsabilità dell'ente convenuto per i danni patrimoniali da lei subiti e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di €
5.838,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, il tutto contenuto nel limite di € 26.000,00.
In via subordinata, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente convenuto per i danni patrimoniali subiti, con conseguente condanna del i CP_1 CP_1
al pagamento al pagamento della somma di € 5.838,00, ovvero della diversa somma maggiore
[...]
o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, il tutto contenuto nei limiti di €
26.000,00. Chiedeva, altresì, la condanna del Comune di al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti, da determinarsi in corso di causa, ed instava perché fosse ordinato all'ente convenuto di provvedere all'immediata rimozione delle tubazioni poste nei luoghi di sua proprietà, con conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2024, si costituiva in giudizio il contestando la sussistenza di una propria responsabilità Controparte_1
per i fatti di causa ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice con ordinanza del 28.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, ove le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In linea del tutto preliminare, occorre soffermarsi in merito alla corretta decodificazione del titolo della domanda risarcitoria formulata per conto dell'attrice nei confronti dell'ente convenuto.
L'odierna attrice lamentava i danni patiti dal proprio fondo, sito in Pontecagnano AI (SA), alla via Solferino, identificato in catasto al foglio n. 3, p.lle nn. 25 e 26, in conseguenza delle illecite
Cont modalità di esecuzione dei lavori commissionati dal Comune di al formato Controparte_1 da , dall'Ing. dal Dott. Geologo con capogruppo Controparte_2 Persona_3 Parte_2
Ing. , al fine realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idraulico CP_4
lungo le strade del centro abitato cittadino.
In tal senso, invocava la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., evidenziandone la “responsabilità obiettiva di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della società committente, e tale responsabilità non viene meno neanche durante l'esecuzione dei lavori effettuati in forza di un contratto di appalto, come nel caso di specie, il cui unico limite risiede esclusivamente nel caso fortuito”.
A dire dell'odierna attrice, infatti, l'ente convenuto avrebbe dovuto sorvegliare e vigilare la ditta esecutrice durante l'esecuzione dei lavori oggetto di contestazione.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità di uno specifico potere custodiale;
a ben vedere, deve evidenziarsi l'obiettiva esclusione dell'operatività del regime di illecito di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, l'odierna attrice si doleva non già tanto del danno cagionato da una res potenzialmente pericolosa, quanto piuttosto dell'omesso controllo dell'operato dell'appaltatore da parte del committente.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale fattispecie non risulti in alcun modo riconducibile al titolo di responsabilità così dedotto.
Né può in alcun modo venire in rilievo il precedente citato da parte attrice sul punto (Cass. Civ., Sez.
III, 28.9.2018, n. 23442).
In tale precedente, infatti, si è avuto modo di chiarire che la responsabilità da cose in custodia del per i danni cagionati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto trova quale suo CP_5
presupposto che il medesimo committente abbia la materiale disponibilità della cosa oggetto dei lavori commissionati con l'appalto e che, soprattutto, i danni lamentati dal terzo non siano causati dall'attività dell'appaltatore, ma siano quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dal bene immobile oggetto del potere di custodia, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28.9.2018 n. 23442). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che i danni lamentati dall'attrice non risultano in alcun modo riconducibili a beni oggetto del potere custodiale del – tra Controparte_1
l'altro nemmeno meglio identificati- quanto, piuttosto, dall'attività dell'appaltatore.
Infatti, l'odierna attrice lamentava i danni patiti in conseguenza della realizzazione di tre pozzetti che prevedevano lo scarico di acqua piovana direttamente nel fondo di sua proprietà tramite tubazioni in
PVC posizionate nella cunetta situata alla via Solferino, sul lato sud confinante con il proprio terreno,
e si doleva di tutti i danni cagionati dalla ditta appaltatrice al proprio fondo in conseguenza dell'illegittima occupazione dello stesso per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'ente convenuto.
De così escludersi la configurabilità di una responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Allo stesso modo, deve escludersi la possibilità di ritenere l'ente convenuto responsabile per i fatti di causa ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione proprio con il precedente giurisprudenziale citato dall'odierna attrice, per i danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto a causa dell'attività dell'appaltatore, sarà solo quest'ultimo a poterne rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c., prevedendosi, tra l'altro, che in ragione dell'autonomia dello stesso appaltatore nell'esecuzione dell'opera, non possa trovare applicazione nei confronti del committente neanche la disciplina dell'art. 2049 c.c.
Tale ultima disposizione individua, infatti, un particolare caso di responsabilità da fatto illecito disponendo che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Il rapporto contemplato da tale tipologia di responsabilità ha come presupposto la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente, dovendosi ritenere che il rapporto giuridico di riferimento sia principalmente quello del lavoro subordinato.
Proprio per tale motivo, il contratto di appalto e il rapporto tra committente e appaltatore esulano dall'ambito di applicazione di tale norma, in considerazione della tipica autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione della sua attività.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare in più occasioni il tema della responsabilità del committente e dell'appaltatore per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione dell'appalto, stabilendo quale regola generale che l'appaltatore risponde dei danni provocati ai terzi, nonché dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione dell'appalto, in ragione dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato.
Al committente, invece, competono compiti di controllo e sorveglianza che si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore rispetto a quanto costituisce oggetto del contratto di appalto.
Sicché, dal momento che l'appaltatore gode di una autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera risulta configurabile solo quanto l'opera sia stata affidata ad un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore del committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (arg., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
29/12/2023, n. 36399).
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la sussistenza dei presupposti di tale specifico titolo di responsabilità, tenuto conto dell'irrilevanza delle richieste istruttorie articolate da parte attrice.
Né, d'altronde, può desumersi una tale responsabilità dalla sola erronea esecuzione dell'appalto oggetto di contestazione. Sotto tale profilo, infine, alcun significativo elemento di prova può desumersi dalla documentazione allegata dall'attrice alla seconda memoria istruttoria depositata in data 29.10.2024.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che parte attrice depositava uno “schema di contratto” tra il e l'RTP formato da , dall'Ing. Controparte_1 Controparte_2
dal Dott. Geologo con capogruppo Ing. , che non Persona_3 Parte_2 CP_4 risulta nemmeno sottoscritto dalle parti, che pure avrebbe richiesto la forma scritta ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2023.
A tutto voler concedere, la documentazione depositata dall'attrice non è idonea a provare alcuna ingerenza da parte del nell'esecuzione dell'appalto, ovvero l'inidoneità Controparte_1 dell'impresa affidataria dell'opera ai fini di una valutazione di sussistenza di una culpa in eligendo CP_ dell' convenuto.
In particolare, dallo studio geologico, dalla relazione idrogeologica, dal piano di manutenzione e dalla relazione topografica predisposti dai professionisti del raggruppamento temporaneo aggiudicatario dell'appalto, oltre che dalla relazione sulla sicurezza predisposta dal Capogruppo, ing. CP_4
non è possibile desumere alcun elemento di criticità in relazione all'attività preliminare
[...]
svolta dai medesimi professionisti che, piuttosto, appare assolutamente idonea rispetto all'incarico oggetto dell'appalto, non potendosi in alcun modo fondare sulla base di tale documentazione una valutazione di culpa in eligendo a carico dell'odierno ente convenuto. In tal senso, le richieste istruttorie articolate da parte attrice sono obiettivamente irrilevanti.
Pertanto, la domanda risarcitoria formulata per conto di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.ii., con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, nonché della circostanza che non veniva svolta attività istruttoria, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposte nell'interesse di nei Parte_1
confronti del con atto di citazione ritualmente notificato, ogni Controparte_7
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 2.540,00 Controparte_1
per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Napoliello.
Così deciso in Salerno, il 17.4.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato