Art. 1.
Le parti di territorio dei comuni di Pisticci e Montescaglioso, delimitate in conformita' della pianta planimetrica annessa alla presente legge, sono aggregate al comune di Bernalda.
Le parti di territorio dei comuni di Pisticci e Montescaglioso, delimitate in conformita' della pianta planimetrica annessa alla presente legge, sono aggregate al comune di Bernalda.