Decreto cautelare 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Scuola Militare “-OMISSIS-” – Liceo Classico di Milano, Consiglio della Classe III B dell'Istituto Summenzionato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. dei risultati di fine anno della classe III B, contenuti in apposito documento redatto in data 7.9.2021, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 10.9.2021, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale del Consiglio della Classe III B relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data 7.9.2021, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 4.10.2021, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
4. del verbale del Consiglio di Classe relativo al primo scrutinio finale, redatto in data 10.6.2021, conosciuto in data 4.10.2021, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell'alunno;
5. della sospensione del giudizio finale dell'alunno;
6. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
7. delle verifiche finali svolte dall'alunno in occasione degli esami integrativi 2020/2021 nelle discipline italiano e inglese, limitatamente alle insufficienze conseguite;
8. dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove di italiano e inglese svolte dall'alunno in occasione degli esami integrativi 2020/2021, conosciuti in data 4.10.2021, limitatamente alle insufficienze riportate;
9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
e per la condanna
delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, vengono impugnati gli atti con cui il Consiglio di Classe della III B della Scuola Militare “-OMISSIS-” – Liceo Classico di Milano, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, ha deliberato la non amissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva, a seguito del mancato superamento da parte di quest’ultimo degli esami integrativi sostenuti nelle discipline di italiano ed inglese.
2. A sostegno del gravame, i ricorrenti articolano plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Deducono, in sintesi: i) la mancata considerazione, da parte del Consiglio di Classe, della specifica situazione dello studente, condizionata dalla pandemia e dalla didattica a distanza; ii) il difetto di motivazione dell’impugnata deliberazione su specifici profili, quali i livelli di apprendimento attesi e maturati dall’alunno, la presenza di corsi di recupero estivi, la frequenza scolastica, il rendimento complessivo dello studente, ovvero le possibili soluzioni alternative alla bocciatura; iii) l’assenza di specifiche griglie di valutazione per le prove di inglese e di italiano sostenute dall’alunno; iv) l’insufficienza del tempo dedicato alla correzione e alla valutazione delle prove di recupero; v) l’avvenuto svolgimento delle prove nell’arco della stessa giornata (6 settembre 2021) anziché in due giorni differenti; vi) la mancata attivazione, da parte dell’Istituto scolastico, di corsi di recupero estivi nella materia di italiano; vii) l’inadeguatezza del corso di recupero di inglese e l’omessa comunicazione alla famiglia riguardo all’esito del corso stesso; viii) l’avvenuta correzione e valutazione delle prove di recupero di inglese e italiano alla presenza di insegnanti non appartenenti al Consiglio di Classe.
3. Gli esponenti formulano, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Difesa, depositando documentazione a supporto.
5. Con decreto n. 1155 del 28 ottobre 2021, sono state respinte le proposte istanze di misure cautelari monocratiche e di abbreviazione termini, disponendo in via istruttoria l’acquisizione di “una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle censure dedotte, che dovrà essere depositata in giudizio entro il 6 novembre 2021 dal Dirigente della Scuola Militare “-OMISSIS-” – Liceo Classico di Milano”.
6. Con ordinanza cautelare n. 1220 del 17 novembre 2021, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, disponendo l’obbligo in capo alla competente amministrazione di “ riformulare la valutazione sulle prove scritte già espletate, facendo partecipare alla correzione, in qualità di assistenti, gli altri docenti di cui all’ordinanza n. 92 del 2007, come sopra specificati… ”.
7. All’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021, con ordinanza n. 1363/2021, il Collegio, rilevando “ che dopo il riesame disposto dalla Sezione, l’alunno interessato è stato nuovamente bocciato ad esito dello scrutinio integrativo” e “(…) che non risulta agli atti ulteriore istanza o memoria da parte della difesa di parte ricorrente ”, ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso improcedibile “ dal momento che il nuovo provvedimento di non ammissione sostituisce integralmente, quanto ad effetti lesivi, il provvedimento originariamente impugnato ”.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Come eccepito a verbale dell’odierna udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come già rappresentato con ordinanza cautelare n. 1363/2021, il nuovo provvedimento negativo adottato in seguito al riesame disposto con la precedente ordinanza n. 1220/2021 ha sostituto il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, che invero non risulta impugnato da parte ricorrente, con ciò consolidando il nuovo scrutinio (negativo) e rendendo, pertanto, inutile una eventuale pronuncia caducatoria da parte del Collegio.
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
11. Le spese del giudizio vanno, tuttavia, compensate tra le parti, anche in ragione dell’assenza di attività difensiva svolta dalle parti in vista della odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.