Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n.6304/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa degli avv.ti DI PIERRO MICHELE -c.f. , DI C.F._2
PIERRO MATTEO -c.f. e DI PIERRO ROBERTO -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 03/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/08/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Ribadita la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre ai sensi dell'art. 6 D.M. 01/02/1991 ha diritto all'esenzione ticket il soggetto che presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (invalidità pari almeno al 67%).
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la
2 formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato, all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 26/09/2023, che è differita rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, e per la fruizione dell'esenzione ticket con decorrenza dal 19/05/2023, che è differita rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU nella sua relazione scritta del 16/06/2024 e da ultimo nei suoi chiarimenti scritti del 16/04/2025).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta del 16/06/2024:
«Dall'analisi della documentazione sanitaria e dall'esame clinico della sig.ra è possibile formulare il seguente Parte_1 giudizio.
La ricorrente è affetta da: “Esiti di stabilizzazione lombare L3-
L5. Spondilodiscoartrosi cervicale. Esiti intervento di sleeve- gastrectomy. Esiti asportazione di neoformazione sottoscapolare sinistra. Fibromialgia reumatica. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Per gli esiti della stabilizzazione lombare si può fare riferimento al cod. 7010 DM 5/2/92 (“Anchilosi rachide lombare”) che prevede un'invalidità del 40%.
3 Per la spondilodiscoartrosi cervicale si può fare riferimento al cod. 7002 DM 5/2/92 (“Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione”) e prevedere, in via analogica, un'invalidità del 20%.
Per gli esiti della gastroresezione (sleeve gastrectomy), con sindrome post-prandiale di lieve entità e saltuaria sintomatologia dolorosa addominale, si può fare riferimento al cod. 6486 DM
5/2/92 (“Sindrome post-prandiale da gastrectomia –I classe”) che prevede un'invalidità del 10%.
Per gli esiti dell'intervento di asportazione di neoformazione sottoscapolare sinistra, con limitazione funzionale della spalla di circa la metà dei valori normali, si può fare riferimento al cod. 7208 DM 5/2/92 (“Anchilosi di spalla in posizione favorevole”) e prevedere un'invalidità del 15%.
Per la fibromialgia reumatica si può fare riferimento, in via analogica, al cod. 9303 DM 5/2/92 (“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni”) e prevedere un'invalidità del 30%.
Per l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con perdita pari a 150
dB a destra e 100 a sinistra alle frequenze 500-2000 Hz, facendo riferimento alla tabella allegata al cod. 4005 DM 5/2/92 è prevista un'invalidità del 12% da ridurre di 9 punti perché protesizzabile.
La ricorrente viene considerata invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70% a partire dal 19/5/2023
(data di esecuzione della RM cervicale). A partire dal 26/9/2023, data in cui la ricorrente si è sottoposta ad intervento di asportazione della neoformazione sottoscapolare sinistra, la percentuale di invalidità sale al 74%.
Pertanto sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'esenzione del ticket sanitario con decorrenza differita a partire dal 19/5/2023 (data di esecuzione della RM cervicale) e dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza differita a partire dalla data dell'intervento di asportazione della neoformazione sottoscapolare sinistra (26/9/2023).
4 OSSERVAZIONI DELLE PARTI
In risposta alla relazione preliminare trasmessa alle parti in data 25/5/2024 sono giunte le osservazioni del dott. Persona_1 per conto della ricorrente.
Nel suo elaborato il CTP considera la ricorrente invalida al 75% a partire dalla data della domanda (20/3/2023) anziché, come riportato nella bozza peritale, con decorrenza differita dal
19/5/2023 (esenzione ticket) e dal 26/9/23 (assegno mensile di invalidità civile).
Il CTP ritiene che sin dal 2018 la ricorrente presentasse delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare ad elevato impatto sulle capacità motorie legate alla stabilizzazione vertebrale lombare del 2015 ed alle ernie cervicali evidenziate dall'esame RM ed EMG del 2018.
Per quanto riguarda la patologia lombare non vi sono dubbi circa il suo impatto sull'invalidità della ricorrente tant'è che la sua presenza, nella nostra valutazione, è stata considerata sin dall'epoca della domanda amministrativa.
Per quanto attiene la patologia discale a carico del rachide cervicale, attestate dalle indagini strumentali del 2018, riteniamo che fosse di modesta entità dal momento che manca una documentazione medica relativa all'impatto funzionale sul rachide ed ai trattamenti che lo stesso avrebbe inevitabilmente richiesto.
L'impatto della patologia cervicale è stato da noi considerato a partire dal 19/5/2023 data di esecuzione della più recente RM cervicale che evidenziava la presenza di protrusione discale e riduzione dei forami di coniugazione a livello C5-C6 e C6-C7. Il dato strumentale, che ha trovato riscontro nell'obiettività emersa dalla visita peritale, ha consentito di valutare l'invalidità della patologia cervicale nella misura del 20%.
In conclusione si ribadisce che:
- all'epoca della domanda (20/3/2023) erano presenti la patologia lombare, l'ipoacusia e gli esiti della gastrectomia foriere di un'invalidità complessiva nella misura del 52%;
5 - dall'11/4/2023 (visita Reumatologica) viene aggiunta nella valutazione dell'invalidità la fibromialgia per cui la percentuale di invalidità sale al 62%;
- dal 19/5/2023 (esame RM cervicale) viene aggiunta la patologia cervicale per cui la percentuale di invalidità raggiunge il 70% con concessione quindi dell'esenzione del ticket sanitario;
- dal 26/9/2023 (intervento di asportazione della neoformazione sottoscapolare sinistra) viene aggiunta l'invalidità del 15% legata alla ripercussione funzionale del predetto intervento sulla funzionalità della spalla riscontrata in occasione della visita peritale per cui l'invalidità raggiunge il 74% con concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Pertanto si confermano le valutazioni espresse nella relazione peritale».
Inoltre, si condivide anche la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nei suoi chiarimenti scritti del 16/04/2025:
«Nella dichiarazione di contestazione delle conclusioni della CTU del 2/7/2024 il CTP di parte ricorrente, dott. Persona_1 ribadisce che la data di decorrenza dell'invalidità al 75% venga considerata a partire dalla domanda (20/3/2023) anziché dal
19/5/2023, come indicato nella relazione peritale. Inoltre ritiene che non venga correttamente valutata la percentuale di invalidità relativa alla fibromialgia reumatica.
Si ribadisce di seguito quanto già riportato dal sottoscritto in risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente circa la bozza peritale del 25/5/2024.
Per quanto riguarda la patologia discale cervicale in occasione della visita peritale è stata riscontrata una limitazione dell'articolarità del collo agli ultimi gradi in assenza di segni di radicolopatia cervicale. Per la quantificazione del grado di invalidità si è fatto riferimento al cod. 7002 del DM 5/2/92
(“Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione”) che prevede un'invalidità compresa tra il 61 ed il 70%. Nel caso della , in considerazione della lieve Parte_1 compromissione funzionale cervicale, così come riscontrato in
6 occasione della visita peritale, ricorrendo al criterio analogico diretto (la tabella indica la stessa infermità ma di diversa gravità), si è ritenuta equa una quantificazione dell'invalidità in misura proporzionalmente ridotta al 20%. Il dato clinico trova riscontro peraltro nel dato strumentale (esame RM del 19/5/2023) che evidenzia la presenza di una protrusione discale posteriore e riduzione dei forami di coniugazione a C5-C6. Riteniamo scarsamente attendibili, ai fini della valutazione dell'invalidità, gli esami strumentali (RM, EMG) e le visite ortopediche risalenti ad alcuni anni orsono (2018 e 2019).
Si ribadisce inoltre che desta non poche perplessità la circostanza che tra il 2018-2019 ed il 2023 la ricorrente non si sia sottoposta a trattamenti specifici per emendare l'impatto funzionale della patologia cervicale che certamente avrebbe richiesto qualora fosse stato “elevato” come sostenuto dal CTP di parte ricorrente.
Per quanto riguarda la valutazione della fibromialgia reumatica occorre chiarire cosa si intende per fibromialgia reumatica dal momento che il CTP di parte ricorrente fa confusione con l'artrite reumatoide.
La fibromialgia è una patologia reumatologica che non causa infiammazione o danni alle articolazioni ma interessa il tessuto connettivo ed in particolare i muscoli, tendini e nervi. Non presenta, a differenza dell'artrite reumatoide, markers specifici infiammatori ed anche le indagini strumentali non forniscono indicazioni sullo stato della malattia.
Il paziente con fibromialgia quindi non può essere valutato come fosse affetto da artrite reumatoide e pertanto per la valutazione del grado di invalidità si deve necessariamente ricorrere, dal momento che la patologia non risulta elencata in tabella, al ben noto criterio analogico indiretto. Nel caso della fibromialgia si
è fatto riferimento al cod. 9303 del DM 5/2/92 che riguarda una patologia, l'artrite reumatoide, che interessa lo stesso sistema organo-funzionale e per cui è prevista un'invalidità del 50%.
Secondo il criterio analogico di cui sopra, a nostro parere, la
7 fibromialgia che affligge la ricorrente, per le sue caratteristiche cliniche nettamente distinte dal quadro dell'artrite reumatoide, deve essere valutata in misura proporzionalmente ridotta pari al 30% vista la modesta compromissione funzionale articolare e l'assenza di danno anatomico delle strutture interessate.
Pertanto si confermano le valutazioni espresse nella relazione peritale:
- Per l'esenzione del ticket sanitario la valutazione finale è positiva con decorrenza differita a partire dal 19/5/2023 (data di esecuzione della RM cervicale).
- Per l'assegno mensile di invalidità civile la valutazione finale
è positiva con decorrenza differita dal 26/9/2023 (data dell'intervento di asportazione della neoformazione sottoscapolare sinistra)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla difensa di parte ricorrente deve essere disattesa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile e dell'esenzione ticket può trovare accoglimento con le decorrenze differite
8 rispetto alla data della domanda amministrativa come specificate in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita delle prestazioni rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti [Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n.5422 del 2025 (ECLI:IT:CASS:2025:5422CIV)].
Invece, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata nel corso della precedente fase – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a CP_1 fronte del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile dal 26/09/2023;
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'esenzione ticket dal
19/05/2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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