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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/11/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, con assegnazione dei termini differiti di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio De Angelis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mongardini, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
NONCHE'
1 Avv. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
21.01.2016, nata a [...] il [...] e CP_3 [...]
nato a [...] il [...], giusto decreto di nomina CP_4 del 5.5.2022, rappresentata e difesa in proprio;
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: all'udienza del 20 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione ai difensori delle parti per deposito di documentazione reddituale già richiesta con decreto del
28.9.2023 entro e non oltre 30 giorni dalla presente udienza nonché ai difensori ed al Curatore speciale ed al curatore speciale dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(termini differiti) con trasmissione del verbale al Procuratore della Repubblica per le conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.07.2021 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 08.02.2014 in Cerveteri (RM) con trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo CP_1
Comune all'atto n. 2, parte 1, anno 2014;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], Per_1 nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_2 CP_3
05.01.2018 e nato a [...] il [...]; CP_4
- che la casa coniugale, presa in affitto, era stata fissata in Cerveteri (RM),
Via Madonna dei Canneti 50;
- che la fine del matrimonio era riconducibile ai tradimenti del in CP_1 costanza di matrimonio;
2 - che il era in attesa di un figlio da un'altra donna e si era CP_1 allontanato da tempo dalla casa coniugale abbandonando la moglie e i loro quattro figli, che aveva incontrato raramente dopo la fine del matrimonio e per i quali non provvedeva a contribuire al loro mantenimento;
- che il resistente aveva pubblicato sui social video ed immagini della nuova compagna con balletti, effusioni e pubblicizzazione dello stato di gravidanza;
- che in data 01.04.20 erano intervenuti i Servizi Sociali di Cerveteri che avevano predisposto un programma di supporto alla ricorrente ed ai minori;
- che il svolgeva con il fratello l'attività di allevatore, custodiva CP_1 centodieci pecore in Cerveteri su un terreno in prossimità della abitazione dove tuttora abitava e di proprietà dei suoi genitori e, sempre con il fratello, svolgeva commercio di latte e formaggi, mentre la era casalinga e non aveva mai Pt_1 lavorato avendo difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro dovendo anche badare ai figli in maniera esclusiva.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione giudiziale per colpa del , disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli CP_1 alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno ed un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro
1.200,00 mensili (300,00 euro per ciascun figlio) ed un assegno di mantenimento per la di euro 300,00 mensili. Pt_1
si costituiva in giudizio in data 28.04.2022, non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione personale dei coniugi ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa familiare, la regolamentazione del diritto di frequentazione padre figli, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporre un assegno di mantenimento per i minori di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente deduceva:
- che il nucleo familiare era composto anche dalla minore Persona_3
, nata a [...] il [...], figlia della signora , il cui padre era
[...] Pt_1 stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale dei Minorenni del 03.03.2005;
3 - che tra le parti erano intercorse liti per problemi di natura economica e che del sostentamento della famiglia si occupava esclusivamente il mentre la CP_1 ricorrente trascorreva spesso le giornate dormendo ed allontanandosi sovente di casa e rientrando a seguito dell'intervento dei Carabinieri;
- che il era stato allontanato da casa e che da quando le parti si erano CP_1 lasciate, aveva corrisposto somme di denaro alla moglie per i figli e spesso aveva fatto la spesa e teneva i figli di regola durante i week end;
- che con decreto del 21.01.2022 il Tribunale dei minorenni di Roma aveva rilevato inadeguatezze in entrambi i genitori ed in corso di giudizio aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e incontri protetti del padre con i minori con mandato ai Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare prescrivendo alla ricorrente di proseguire con costanza e continuità il percorso riabilitativo intrapreso al CSM, il percorso di sostegno alla genitorialità e di fare effettuare una valutazione dei figli presso il TSMREE competente;
- che il si era recato presso il DSM di SP per essere sottoposto CP_1 ad un accertamento sulla personalità attraverso un colloquio psicologico e la somministrazione di test di personalità e dalla relazione della Dr.ssa Per_4 si legge che “dalla valutazione clinica e dai dati testali non emerge un profilo di
[...] personalità psicopatologico. Si segnala tuttavia la presenza di tratti paranoidi ed emotività coartata che potrebbero manifestarsi in maniera disfunzionale e disadattiva in situazione di particolare stress ambientale”;
- che il resistente viveva nell'abitazione sita in Cerveteri (RM) Via della
Necropoli snc con la sua attuale compagna, sig.ra dalla quale Parte_2 aveva avuto un figlio, nato a [...] l'[...] e dalla quale Per_5 aspettava un altro figlio e con loro abitavano anche due figli minori che la stessa ha avuto da una precedente relazione, nato a [...] il Persona_6
21.09.2013 e nato a [...] il [...]; Persona_7
- che il era titolare di un allevamento di ovini e caprini a far data dal CP_1
2009 e attualmente produceva latticini e formaggi e guadagna circa 1.6000,00 euro al netto delle spese.
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 03.05.2022 e il Presidente
f.f., atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso l'abitazione familiare da assegnare alla ricorrente, la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente con ammonimento a
4 rispettare i provvedimenti del Tribunale e ad effettuare un percorso di sostegno psicologico presso il DSM competente, incontri protetti padre figli, nomina di
Curatore Speciale per i minori ed un assegno di mantenimento per i figli a carico del di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) e spese CP_1 straordinarie al 50% con mandato ai Servizi sociali del comune di Cerveteri di prendere in carico il nucleo familiare ed i minori e rinviando al Giudice istruttore per il proseguo della causa.
In data 6 ottobre 2022 si costituiva il curatore Speciale dei minori avv.
Controparte_2
I difensori delle parti ed il Curatore Speciale dei minori depositavano le memorie istruttorie ed il Giudice istruttore ammetteva gli accertamenti tramite la
Guardia di Finanza al fine di accertare la situazione reddituale e patrimoniale del e disponeva CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti. CP_1
In data 5 settembre 2023 la dott.ssa depositava l'elaborato peritale. Per_8
All'udienza del 29 settembre 2023 l'avv. Mongardini dichiarava che il proprio assistito era stato tradotto in carcere per reati commessi circa dieci anni addietro rappresentando che era stata depositata istanza per detenzione domiciliare e che doveva scontare ancora 5 mesi di reclusione. Il Giudice, dopo avere sentito il CTU ed i difensori delle parti disponeva la conferma dell'affidamento esclusivo e che il padre, durante la detenzione, potesse sentire i figli con videochiamata mentre all'esito della stessa gli incontri potranno proseguire con modalità protette, con invito alle parti a proseguire nei percorsi indicati dalla CTU ed a collaborare nell'interesse dei figli minori.
La causa è stata istruita mediante CTU psicologica, accertamenti di polizia tributaria ed acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri.
All'udienza del 20 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione ai difensori delle parti per deposito di documentazione reddituale non oltre 30 giorni dalla presente udienza nonché ai difensori ed al Curatore speciale dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. differiti rispetto alla documentazione da depositare in giudizio, con trasmissione del verbale al Procuratore della Repubblica per le conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
5 Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per i tradimenti del consumati in CP_1 costanza di matrimonio e, da ultimo, dal mese di agosto 2020 con la sig.ra
[...]
sua attuale compagna, mentre il resistente ha richiesto rigettarsi la Pt_2 richiesta di addebito di controparte negando le circostanze denunciate dalla moglie e dichiarando che la fine della relazione matrimoniale era antecedente al rapporto con la convivente e che era stata determinata da una eccessiva ingerenza di familiari della e da problemi di natura economica in famiglia. Pt_1
Va precisato che, in corso di causa, è stata depositata documentazione da entrambi i difensori e si è svolta una CTU in cui è stata ricostruita, tra l'altro, la vicenda relativa alla relazione tra le parti. Le richieste di prove orali sono state rigettate in quanto le medesime, in considerazione delle prove già espletate, non avrebbero consentito di fornire ulteriori elementi a sostegno delle reciproche prospettazioni in merito ai motivi della fine della relazione coniugale.
Il Collegio osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (fra le altre, Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016). In buona sostanza, la pronuncia di addebito
6 postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dai tradimenti del in costanza di matrimonio CP_1
e dalla successiva relazione con la sig.ra in quanto da quanto Parte_2 dichiarato dalle parti è risultato che:
- la , anche a fronte di altra relazione del durante il Pt_1 CP_1 matrimonio, ha continuato la relazione coniugale ed ha avuto con lui quattro figli;
- la ricorrente ha anch'essa narrato di una serie di relazioni molto difficili con i precedenti compagni ed entrambe le parti hanno avuto figli da altre relazioni precedenti;
- il si era già in precedenza allontanato per quattro o cinque mesi CP_1 prima della nascita dell'ultimo figlio ma era rientrato nell'abitazione familiare e le parti si erano riconciliate;
- prima del mese di agosto 2020 il era già uscito di casa per le CP_1 continue liti con la , secondo il resistente per la continua presenza ed Pt_1 ingerenza dei suoi familiari e secondo la ricorrente per il tradimento con la
[...]
e per il disinteresse manifestato nei confronti di figli. Pt_2
Non può non evidenziarsi che dalla CTU, sulla base dei racconti delle parti alla dott.ssa sono emerse una serie di versioni totalmente contrastanti Per_8 con riguardo alla crisi matrimoniale ma è emerso che le difficoltà sono iniziate già in costanza di matrimonio con un successivo riavvicinamento della coppia e culminate nel mese di agosto 2020, quando le parti si sono definitivamente allontanate.
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti non può essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Assegnazione della casa coniugale
7 Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, in quanto genitore collocatario dei figli minori come del resto richiesto dai difensori di entrambe le parti.
Provvedimenti con riguardo ai figli e richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale su figli del sig. . CP_1
La ricorrente ha richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli minorenni e l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto il rigetto della richiesta di revoca o sospensione dalla responsabilità genitoriale e disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Anche il Curatore Speciale dei minori, Avv. ha concluso CP_2 richiedendo dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli minori e disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in data
25 settembre 2025 ha dichiarato di associarsi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli minorenni. CP_1
Con riferimento alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , deve rilevarsi che con una recente sentenza della Cass. civ. Sez. I, CP_1
07.10.2020, n. 21537 la Corte ha statuito nel senso che: “Deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria e delle relazioni degli assistenti sociali, risulti che i genitori hanno trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”. Il presupposto per il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi un comportamento del genitore che leda o trascuri i doveri genitoriali ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. La decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell'interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.
In merito alla differenza tra decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale deve osservarsi che il comportamento del genitore può non essere idoneo a giustificare la revoca della responsabilità genitoriale, ma costituire in ogni caso un pregiudizio per il figlio.
8 Nel caso di specie, dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposta la decadenza del dalla responsabilità genitoriale per i figli potendo i CP_1 comportamenti del genitore costituire fonte di pregiudizio per i minori, la cui tutela deve essere salvaguardata in via prevalente.
Infatti, dalla CTU è emerso che: “Il sig. appare poco consapevole dell'effetto di CP_1 alcune situazioni sui figli, sottraendosi vittimisticamente alla responsabilità di informarsi anche sulle vicende giudiziarie che riguardano la sua responsabilità genitoriale, attribuendo le responsabilità all'esterno da sé. Nel corso del tempo è stato saltuariamente collaborativo, valutando arbitrariamente la quantificazione e la modalità di erogazione del mantenimento dovuto ai bambini, mostrando rivendicazioni di natura economica in contrapposizione alle carenze materne, senza investire modificando il proprio agire in funzione delle esigenze dei bambini. Esempi indicativi sono il sottrarsi agli incontri della coppia genitoriale negli incontri di sostegno alla genitorialità, per preservare dall'ipotetico conflitto la relazione con l'attuale compagna, nonché la mancata partecipazione all'intervento di supporto psicologico specialistico, indicato dal CSM previa valutazione psicodiagnostica” e che: “dall'ultimo aggiornamento dal
CSM, risulta inoltre che, il sig. ha contattato la struttura per prendere un appuntamento, CP_1 ma successivamente si è reso irreperibile telefonicamente. L'osservazione appare coerente con quanto emerso dalla valutazione effettuata dalla dr.ssa del CSM di SP: la sua Per_4 capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa;
è rigido nei suoi punti di vista e scelte e ciò gli rende difficile la risoluzione dei problemi”. Ed ancora si legge nella consulenza: “Il modo in cui il sig. negli anni ha cercato di occuparsi dei figli, risulta CP_1 scarsamente sintonico e focalizzato sull'interesse degli stessi e sul provvedere ed occuparsi dei loro bisogni soprattutto sul piano emotivo, sovrapponendo l'interesse profuso attraverso regalie e promesse materiali. Inoltre sembra non riuscire ad assumersi la responsabilità di tutelare la gestione dei rapporti tra la di lui compagna e il nucleo familiare con la ex coniuge”.
Nelle relazioni depositate dai Servizi sociali del comune di Cerveteri, che hanno sostenuto i minori e monitorato il nucleo familiare, sia la dott.ssa CP_5 che la dott.ssa hanno evidenziato che gli incontri protetti sono ripresi nel CP_6 mese di luglio 2023 ma che il ha manifestato incostanza nella CP_1 frequentazione con i minori e, con riferimento al percorso psicoterapeutico suggerito dalla dott.ssa lo stesso non è stato intrapreso dal mentre Per_8 CP_1 il sostegno genitoriale non portato a conclusione. Ancora, nella relazione depositata in data 12.9.2024 si indica testualmente “Il sig. nel corso del tempo, CP_1 non ha mostrato interesse per gli aspetti riguardanti i minori, come ad esempio la scuola ed i percorsi terapeutici dei bambini”. Infine, deve rilevarsi che il è stato detenuto CP_1
9 per un periodo di quatto mesi dal 23 agosto 2023 e in seguito in detenzione domiciliare per due mesi per reati pregressi, periodo in cui non ha incontrato i figli ed è stato autorizzato a sentirli in videochiamata due volte alla settimana.
Va evidenziato, peraltro, che già il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambe le parti - tuttavia aveva in seguito revocato la sospensione per la - e che, in sede di udienza presidenziale, il Pt_1
Presidente f.f. aveva ammonito il a rispettare i provvedimenti del Tribunale CP_1 in termini di frequentazione con i figli e di sostegno economico. Dunque, si rivela particolarmente grave l'incostanza nella frequentazione con i figli da parte del padre che rischia di divenire fonte di grave pregiudizio e frustrazione per i minori e va altresì censurata la parziale corresponsione del mantenimento per i minori e l'omesso rimborso delle spese straordinarie, comprese quelle per le terapie e sostegno psicologico e logopedico per i figli tenuto conto anche delle condizioni economiche deficitarie della . Pt_1
Dunque deve esser dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del cocco sui figli minorenni.
In merito al regime di affidamento e collocamento dei minori deve essere confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, la quale ha dato dimostrazione di prendersene cura con dedizione e di seguire le indicazioni degli assistenti sociali garantendo anche ai minori le cure e terapie necessarie in considerazione delle patologie da cui sono risultati affetti a seguito di valutazione da parte del . Pt_3
In particolare, va rilevato che dalla CTU è risultato, con riferimento alla capacità genitoriale della , che “…da tempo la famiglia è supportata in modo Pt_1 importante dal Servizio sociale di riferimento, con una buona compliance materna, ad eccezione del periodo precedente la separazione giudiziale e coincidente con la segnalazione da parte della scuola delle assenze della figlia . Inoltre, negli anni la madre ha seguito le indicazioni e Per_3 non ha posto in essere comportamenti di pregiudizio o altro nei confronti dei figli, divenendo il genitore che è stato in questi anni il riferimento principale dei figli…”. Nelle relazioni depositate dai Servizi sociali del comune di Cerveteri che hanno preso in carico il nucleo familiare ed i minori ed hanno svolto attività costante di monitoraggio e supporto dei medesimi è risultato che: “la sig.ra , pur con le sue fragilità, ha Pt_1 assunto nel tempo un atteggiamento collaborativo ed adesivo a tutte le prescrizioni, sia sul piano individuale che per i minori. Attualmente si fa carico, anche economicamente, di tutti gli interventi specialistici proposti per minori che non sono convenzionati pubblicamente ed aderisce
10 ai suggerimenti del Servizio sociale incaricato e alle indicazioni degli specialisti che, a vario titolo si occupano del nucleo” ed ancora “si è potuta osservare una crescita rispetto alle responsabilità genitoriali della Sig.ra , la quale si è mostrata collaborativa”. Inoltre, come Pt_1 evidenziato dalla Dott.ssa psicologa che ha svolto il percorso alla Tes_1 genitorialità: “la Sig.ra si è presentata a tutti gli appuntamenti prefissati con Pt_1 puntualità, riuscendo ad organizzarsi anche nel periodo estivo nel quale i bambini erano tutti a casa. La stessa si mostrata aperta al dialogo manifestando un atteggiamento collaborativo e di interesse al fine di trovare delle modalità di interazione con l'ex compagno più efficaci e funzionali ad un riavvicinamento dello stesso ai figli. La signora è apparsa attenta ai bisogni di ogni figlio…”. Infine, dalla relazione delle Dott.sse in relazione Persona_9 all'educativa domiciliare è emerso che il percorso si è concluso ed ha avuto un'evoluzione positiva che “è stata favorita dalla puntualità e dall'impegno che il nucleo
(mamma e minori) ha dimostrato per essere quanto più possibile presente all'appuntamento settimanale” e che “la Sig.ra si è mostrata disponibile nel percorso educativo e nei Pt_1 riguardi dei consigli forniti…applicandoli quanto più possibile alle situazioni. La signora ha mostrato reale impegno nel supportare i figli e nel fornire loro le cure necessarie alla crescita.”
Il Collegio rileva che la si è sottoposta ai percorsi suggeriti dalla Pt_1
CTU e disposti dal Tribunale. In merito si legge nell'elaborato peritale:
“L'osservazione dell'evoluzione positiva della sig.ra è coerente con quanto emerso dalla Pt_1
Per_ valutazione del percorso effettuato con la dr.ssa del CSM di SP: non si evidenzia la presenza di psicopatologia né di sintomatologia che rendano necessaria la prosecuzione dell'intervento di sostegno psicologico” a differenza del che, come ampiamente CP_1 osservato in precedenza, si è mostrato scarsamente adesivo a percorsi ed incostante nei medesimi con ulteriori motivi di possibile pregiudizio per i figli.
Con riferimento ai figli minori, la madre ha anche provveduto ad inserire il figlio che ha manifestato difficoltà di regolazione attentivo CP_4 motoria e di regolazione emozionale con indicazione di intraprendere trattamento neuropsicomotorio e trattamento logopedico, nel medesimo percorso psicologico intrapreso proficuamente dalla piccola – dalla cui valutazione presso il CP_3
TSMREE è emersa difficoltà di regolazione emotiva e tempi di attenzione lievemente immaturi per l'età - presso il centro “Minerva” con la Dott.ssa ed a prendere accordi con le insegnanti del bimbo a fini di Parte_4 coordinamento con la psicologa onde fornire un supporto mirato al bimbo anche in ambiente scolastico. Inoltre, il figlio ha avuto diagnosticato un DSA, Per_1 con compromissione delle abilità di lettura e scrittura, associato a difficoltà
11 attentive e la madre gli fa seguire con costanza le terapie suggerite dalla ASL competente.
Con riferimento al diritto di visita del padre con i figli, deve rilevarsi che la
Cassazione, di recente, con sentenza n. 27171 del 21 ottobre 2024 ha stabilito che in assenza di pericolo di pregiudizio e nel superiore interesse del minore, non è contrastante con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale la regolamentazione della frequentazione del genitore decaduto con il figlio, con le opportune cautele e nei limiti stabiliti dal giudice nel caso concreto.
Dunque, deve ritenersi che gli assistenti sociali del comune di Cerveteri dovranno verificare la possibilità di ripresa della frequentazione dei figli con il padre in spazio neutro (anche all'esterno laddove possibile) ed alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali tenendo presente il benessere psicofisico dei figli e verificando la positività dell'approccio paterno in termini di costanza nella frequentazione e nella sottoposizione ad un percorso di sostegno psicologico.
Resta fermo che i figli potranno avere contatti con il padre in videochiamata due giorni settimanali, preferibilmente il mercoledì ed il sabato dalle ore 18:30 alle ore
19:30.
Deve essere mantenuto un monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Cerveteri che verificheranno la prosecuzione del percorso terapeutico per il e di sostegno per i figli e l'andamento degli incontri padre figli con CP_1 progressiva liberalizzazione all'esterno ma garantendo comunque la presenza di un operatore e che non si verifichino situazioni di pregiudizio per i figli minori.
Statuizioni di natura economica
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare come colf guadagnando euro 700,00 mensili e di percepire euro 980,00 per reddito di cittadinanza nonché di corrispondere per canone di affitto euro 200,00 circa mensili;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare come allevatore e di guadagnare in media circa 2.200,00 euro e di abitare con la nuova compagna.
12 Va rilevato che entrambe le parti hanno modificato in corso di causa la propria condizione reddituale, in quanto la ha dapprima dichiarato di non Pt_1 percepire dal mese di gennaio 2022 reddito di cittadinanza ed assegno unico per i figli in quanto rientrate nel nucleo con il marito e con ISEE di circa 52.000,00 euro, mentre dal mese di maggio 2022 ha iniziato a percepire l'assegno familiare di
1.200,00 euro mensili per i quattro figli. Con dichiarazione di atto notorio del
9.10.2024 la ha dichiarato di percepire mensilmente uno stipendio di euro Pt_1
1.300,00 oltre all'assegno unico universale di euro 1.434,00 e di percepire dal mese di ottobre 2024 una pensione di invalidità per il figlio . Per tale motivo è Per_11 stata disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a far data dal mese di gennaio 2023.
Dali accertamenti delegati alla Compagnia della Guardia di Finanza di
SP risulta che il dall'anno 2009 è titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale esercente l'attività di allevamento di ovini e caprini ed ha dichiarato nel
2020 reddito di impresa di euro 38.426, per l'anno 2021 di euro 5.359,00 e per l'anno 2022 di euro 17.236,00.
Il Collegio ritiene pertanto che le parti sono economicamente autonome e dunque nulla è dovuto per il mantenimento della ricorrente, la quale lavora e guadagna circa 1.300,00 euro mensili come dalla stessa dichiarato oltre a percepire provvidenze per i figli.
Nonostante la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, il resistente è tenuto a provvedere al mantenimento per i figli. In tal senso secondo la giurisprudenza di legittimità “nonostante un genitore sia decaduto dalla potestà genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa” (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Con riferimento al mantenimento per i figli, alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo confermare a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei minori, di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), considerando che il medesimo ha avuto altri tre figli dalla relazione di convivenza con la nuova compagna e che non risulta avere ulteriori entrate oltre quelle per attività di allevamento dichiarate in atti.
13 Devono, infine, essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Deve essere posta, tuttavia, a carico della la quota del 50% diversamente da Pt_1 quanto disposto con decreto di liquidazione del CTU integrato in data 29.9.2023 in quanto il nuovo difensore della ricorrente ha prodotto con la costituzione ulteriore documentazione reddituale in data 17.10.2024 dalla cui disamina risulta superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 del TU spese di giustizia dall'anno
2022 con esclusione dal beneficio della parte dal mese di gennaio dell'anno 2023, e con salvezza del diritto pregresso dell'avvocato alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta sino al superamento dei limiti reddituali.
Le spese per il Curatore Speciale devono essere poste a carico dell'erario sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante importanza per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i valori medi, liquidato in complessivi € 11.600,00, deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma
1, d.l. 140 del 2012.
Le spese per il Consulente Tecnico di Parte dott.ssa devono Per_12 essere liquidate con separato decreto e poste a carico dell'erario in quanto i minori risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG n.
2416/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
TA (Romania) il 28/08/1979 e , nato a [...] il CP_1
31.01.1982 aventi contratto matrimonio in data 08.02.2014 in Cerveteri (RM) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune all'atto n.
2, parte 1, anno 2014;
14 2) rigetta la richiesta di addebito della separazione a carico di CP_1
;
[...]
3) accoglie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente e, per l'effetto, dichiara decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale dei figli nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] CP_3
e nato a [...] il [...]; Controparte_4
4) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minorenni nato Persona_1
a Roma il 04.11.2014, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_3 nata a [...] il [...] e nato a Controparte_4
Civitavecchia (RM) il 04.10.2019 alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e collocamento presso il domicilio materno;
5) conferma l'assegnazione della casa familiare ad in qualità Parte_1 di genitore convivente con i figli minorenni;
6) dispone il collocamento dei figli presso la madre ove è fissata la loro residenza;
7) dispone che la frequentazione del padre con i figli possa riprendere, nel rispetto della volontà e della condizione psicologica dei minori, solo in via protetta presso il Servizio sociale del Comune di Cerveteri (anche all'esterno laddove possibile) ed alla presenza di un operatore al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione solo su istanza del resistente e dopo aver verificato la positività dell'approccio paterno in termini di costanza nelle visite e nell'adesione al percorso di sostegno psicologico, fermo restando la possibilità di effettuare videochiamate due giorni settimanali, preferibilmente il mercoledì ed il sabato dalle 18:30 alle 19:30;
8) dichiara le parti economicamente autonome;
9) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli , e un assegno di euro 600,00 Per_1 Per_2 CP_3 CP_1 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) da corrispondersi a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di agosto 2021;
10) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive
15 relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di
Civitavecchia;
11) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali del Comune di Cerveteri che provvederanno a proseguire il sostegno del nucleo materno e dei minori e comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
12) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU liquidate con separato provvedimento con spese a carico della per la quale è stato revocato l'ammissione del gratuito patrocinio con Pt_1 decorrenza dal 1 gennaio 2023;
13) pone la liquidazione del Curatore Speciale dei minori Avv. CP_2
e del CTP dott.ssa a carico dell'erario, come disposto con
[...] Per_12 separato decreto di liquidazione;
14) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al CTU dott.ssa al Curatore Speciale avv. Per_8
al CTP nominato nell'interesse dei minori dott.ssa Controparte_2 Per_12 ed ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
[...]
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, con assegnazione dei termini differiti di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio De Angelis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mongardini, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
NONCHE'
1 Avv. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
21.01.2016, nata a [...] il [...] e CP_3 [...]
nato a [...] il [...], giusto decreto di nomina CP_4 del 5.5.2022, rappresentata e difesa in proprio;
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: all'udienza del 20 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione ai difensori delle parti per deposito di documentazione reddituale già richiesta con decreto del
28.9.2023 entro e non oltre 30 giorni dalla presente udienza nonché ai difensori ed al Curatore speciale ed al curatore speciale dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(termini differiti) con trasmissione del verbale al Procuratore della Repubblica per le conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.07.2021 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 08.02.2014 in Cerveteri (RM) con trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo CP_1
Comune all'atto n. 2, parte 1, anno 2014;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], Per_1 nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_2 CP_3
05.01.2018 e nato a [...] il [...]; CP_4
- che la casa coniugale, presa in affitto, era stata fissata in Cerveteri (RM),
Via Madonna dei Canneti 50;
- che la fine del matrimonio era riconducibile ai tradimenti del in CP_1 costanza di matrimonio;
2 - che il era in attesa di un figlio da un'altra donna e si era CP_1 allontanato da tempo dalla casa coniugale abbandonando la moglie e i loro quattro figli, che aveva incontrato raramente dopo la fine del matrimonio e per i quali non provvedeva a contribuire al loro mantenimento;
- che il resistente aveva pubblicato sui social video ed immagini della nuova compagna con balletti, effusioni e pubblicizzazione dello stato di gravidanza;
- che in data 01.04.20 erano intervenuti i Servizi Sociali di Cerveteri che avevano predisposto un programma di supporto alla ricorrente ed ai minori;
- che il svolgeva con il fratello l'attività di allevatore, custodiva CP_1 centodieci pecore in Cerveteri su un terreno in prossimità della abitazione dove tuttora abitava e di proprietà dei suoi genitori e, sempre con il fratello, svolgeva commercio di latte e formaggi, mentre la era casalinga e non aveva mai Pt_1 lavorato avendo difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro dovendo anche badare ai figli in maniera esclusiva.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione giudiziale per colpa del , disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli CP_1 alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno ed un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro
1.200,00 mensili (300,00 euro per ciascun figlio) ed un assegno di mantenimento per la di euro 300,00 mensili. Pt_1
si costituiva in giudizio in data 28.04.2022, non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione personale dei coniugi ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa familiare, la regolamentazione del diritto di frequentazione padre figli, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporre un assegno di mantenimento per i minori di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente deduceva:
- che il nucleo familiare era composto anche dalla minore Persona_3
, nata a [...] il [...], figlia della signora , il cui padre era
[...] Pt_1 stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale dei Minorenni del 03.03.2005;
3 - che tra le parti erano intercorse liti per problemi di natura economica e che del sostentamento della famiglia si occupava esclusivamente il mentre la CP_1 ricorrente trascorreva spesso le giornate dormendo ed allontanandosi sovente di casa e rientrando a seguito dell'intervento dei Carabinieri;
- che il era stato allontanato da casa e che da quando le parti si erano CP_1 lasciate, aveva corrisposto somme di denaro alla moglie per i figli e spesso aveva fatto la spesa e teneva i figli di regola durante i week end;
- che con decreto del 21.01.2022 il Tribunale dei minorenni di Roma aveva rilevato inadeguatezze in entrambi i genitori ed in corso di giudizio aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e incontri protetti del padre con i minori con mandato ai Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare prescrivendo alla ricorrente di proseguire con costanza e continuità il percorso riabilitativo intrapreso al CSM, il percorso di sostegno alla genitorialità e di fare effettuare una valutazione dei figli presso il TSMREE competente;
- che il si era recato presso il DSM di SP per essere sottoposto CP_1 ad un accertamento sulla personalità attraverso un colloquio psicologico e la somministrazione di test di personalità e dalla relazione della Dr.ssa Per_4 si legge che “dalla valutazione clinica e dai dati testali non emerge un profilo di
[...] personalità psicopatologico. Si segnala tuttavia la presenza di tratti paranoidi ed emotività coartata che potrebbero manifestarsi in maniera disfunzionale e disadattiva in situazione di particolare stress ambientale”;
- che il resistente viveva nell'abitazione sita in Cerveteri (RM) Via della
Necropoli snc con la sua attuale compagna, sig.ra dalla quale Parte_2 aveva avuto un figlio, nato a [...] l'[...] e dalla quale Per_5 aspettava un altro figlio e con loro abitavano anche due figli minori che la stessa ha avuto da una precedente relazione, nato a [...] il Persona_6
21.09.2013 e nato a [...] il [...]; Persona_7
- che il era titolare di un allevamento di ovini e caprini a far data dal CP_1
2009 e attualmente produceva latticini e formaggi e guadagna circa 1.6000,00 euro al netto delle spese.
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 03.05.2022 e il Presidente
f.f., atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso l'abitazione familiare da assegnare alla ricorrente, la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente con ammonimento a
4 rispettare i provvedimenti del Tribunale e ad effettuare un percorso di sostegno psicologico presso il DSM competente, incontri protetti padre figli, nomina di
Curatore Speciale per i minori ed un assegno di mantenimento per i figli a carico del di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) e spese CP_1 straordinarie al 50% con mandato ai Servizi sociali del comune di Cerveteri di prendere in carico il nucleo familiare ed i minori e rinviando al Giudice istruttore per il proseguo della causa.
In data 6 ottobre 2022 si costituiva il curatore Speciale dei minori avv.
Controparte_2
I difensori delle parti ed il Curatore Speciale dei minori depositavano le memorie istruttorie ed il Giudice istruttore ammetteva gli accertamenti tramite la
Guardia di Finanza al fine di accertare la situazione reddituale e patrimoniale del e disponeva CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti. CP_1
In data 5 settembre 2023 la dott.ssa depositava l'elaborato peritale. Per_8
All'udienza del 29 settembre 2023 l'avv. Mongardini dichiarava che il proprio assistito era stato tradotto in carcere per reati commessi circa dieci anni addietro rappresentando che era stata depositata istanza per detenzione domiciliare e che doveva scontare ancora 5 mesi di reclusione. Il Giudice, dopo avere sentito il CTU ed i difensori delle parti disponeva la conferma dell'affidamento esclusivo e che il padre, durante la detenzione, potesse sentire i figli con videochiamata mentre all'esito della stessa gli incontri potranno proseguire con modalità protette, con invito alle parti a proseguire nei percorsi indicati dalla CTU ed a collaborare nell'interesse dei figli minori.
La causa è stata istruita mediante CTU psicologica, accertamenti di polizia tributaria ed acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri.
All'udienza del 20 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione ai difensori delle parti per deposito di documentazione reddituale non oltre 30 giorni dalla presente udienza nonché ai difensori ed al Curatore speciale dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. differiti rispetto alla documentazione da depositare in giudizio, con trasmissione del verbale al Procuratore della Repubblica per le conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
5 Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per i tradimenti del consumati in CP_1 costanza di matrimonio e, da ultimo, dal mese di agosto 2020 con la sig.ra
[...]
sua attuale compagna, mentre il resistente ha richiesto rigettarsi la Pt_2 richiesta di addebito di controparte negando le circostanze denunciate dalla moglie e dichiarando che la fine della relazione matrimoniale era antecedente al rapporto con la convivente e che era stata determinata da una eccessiva ingerenza di familiari della e da problemi di natura economica in famiglia. Pt_1
Va precisato che, in corso di causa, è stata depositata documentazione da entrambi i difensori e si è svolta una CTU in cui è stata ricostruita, tra l'altro, la vicenda relativa alla relazione tra le parti. Le richieste di prove orali sono state rigettate in quanto le medesime, in considerazione delle prove già espletate, non avrebbero consentito di fornire ulteriori elementi a sostegno delle reciproche prospettazioni in merito ai motivi della fine della relazione coniugale.
Il Collegio osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (fra le altre, Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016). In buona sostanza, la pronuncia di addebito
6 postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dai tradimenti del in costanza di matrimonio CP_1
e dalla successiva relazione con la sig.ra in quanto da quanto Parte_2 dichiarato dalle parti è risultato che:
- la , anche a fronte di altra relazione del durante il Pt_1 CP_1 matrimonio, ha continuato la relazione coniugale ed ha avuto con lui quattro figli;
- la ricorrente ha anch'essa narrato di una serie di relazioni molto difficili con i precedenti compagni ed entrambe le parti hanno avuto figli da altre relazioni precedenti;
- il si era già in precedenza allontanato per quattro o cinque mesi CP_1 prima della nascita dell'ultimo figlio ma era rientrato nell'abitazione familiare e le parti si erano riconciliate;
- prima del mese di agosto 2020 il era già uscito di casa per le CP_1 continue liti con la , secondo il resistente per la continua presenza ed Pt_1 ingerenza dei suoi familiari e secondo la ricorrente per il tradimento con la
[...]
e per il disinteresse manifestato nei confronti di figli. Pt_2
Non può non evidenziarsi che dalla CTU, sulla base dei racconti delle parti alla dott.ssa sono emerse una serie di versioni totalmente contrastanti Per_8 con riguardo alla crisi matrimoniale ma è emerso che le difficoltà sono iniziate già in costanza di matrimonio con un successivo riavvicinamento della coppia e culminate nel mese di agosto 2020, quando le parti si sono definitivamente allontanate.
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti non può essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Assegnazione della casa coniugale
7 Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, in quanto genitore collocatario dei figli minori come del resto richiesto dai difensori di entrambe le parti.
Provvedimenti con riguardo ai figli e richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale su figli del sig. . CP_1
La ricorrente ha richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli minorenni e l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto il rigetto della richiesta di revoca o sospensione dalla responsabilità genitoriale e disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Anche il Curatore Speciale dei minori, Avv. ha concluso CP_2 richiedendo dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sui figli minori e disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in data
25 settembre 2025 ha dichiarato di associarsi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli minorenni. CP_1
Con riferimento alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , deve rilevarsi che con una recente sentenza della Cass. civ. Sez. I, CP_1
07.10.2020, n. 21537 la Corte ha statuito nel senso che: “Deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria e delle relazioni degli assistenti sociali, risulti che i genitori hanno trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”. Il presupposto per il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi un comportamento del genitore che leda o trascuri i doveri genitoriali ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. La decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell'interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.
In merito alla differenza tra decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale deve osservarsi che il comportamento del genitore può non essere idoneo a giustificare la revoca della responsabilità genitoriale, ma costituire in ogni caso un pregiudizio per il figlio.
8 Nel caso di specie, dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposta la decadenza del dalla responsabilità genitoriale per i figli potendo i CP_1 comportamenti del genitore costituire fonte di pregiudizio per i minori, la cui tutela deve essere salvaguardata in via prevalente.
Infatti, dalla CTU è emerso che: “Il sig. appare poco consapevole dell'effetto di CP_1 alcune situazioni sui figli, sottraendosi vittimisticamente alla responsabilità di informarsi anche sulle vicende giudiziarie che riguardano la sua responsabilità genitoriale, attribuendo le responsabilità all'esterno da sé. Nel corso del tempo è stato saltuariamente collaborativo, valutando arbitrariamente la quantificazione e la modalità di erogazione del mantenimento dovuto ai bambini, mostrando rivendicazioni di natura economica in contrapposizione alle carenze materne, senza investire modificando il proprio agire in funzione delle esigenze dei bambini. Esempi indicativi sono il sottrarsi agli incontri della coppia genitoriale negli incontri di sostegno alla genitorialità, per preservare dall'ipotetico conflitto la relazione con l'attuale compagna, nonché la mancata partecipazione all'intervento di supporto psicologico specialistico, indicato dal CSM previa valutazione psicodiagnostica” e che: “dall'ultimo aggiornamento dal
CSM, risulta inoltre che, il sig. ha contattato la struttura per prendere un appuntamento, CP_1 ma successivamente si è reso irreperibile telefonicamente. L'osservazione appare coerente con quanto emerso dalla valutazione effettuata dalla dr.ssa del CSM di SP: la sua Per_4 capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa;
è rigido nei suoi punti di vista e scelte e ciò gli rende difficile la risoluzione dei problemi”. Ed ancora si legge nella consulenza: “Il modo in cui il sig. negli anni ha cercato di occuparsi dei figli, risulta CP_1 scarsamente sintonico e focalizzato sull'interesse degli stessi e sul provvedere ed occuparsi dei loro bisogni soprattutto sul piano emotivo, sovrapponendo l'interesse profuso attraverso regalie e promesse materiali. Inoltre sembra non riuscire ad assumersi la responsabilità di tutelare la gestione dei rapporti tra la di lui compagna e il nucleo familiare con la ex coniuge”.
Nelle relazioni depositate dai Servizi sociali del comune di Cerveteri, che hanno sostenuto i minori e monitorato il nucleo familiare, sia la dott.ssa CP_5 che la dott.ssa hanno evidenziato che gli incontri protetti sono ripresi nel CP_6 mese di luglio 2023 ma che il ha manifestato incostanza nella CP_1 frequentazione con i minori e, con riferimento al percorso psicoterapeutico suggerito dalla dott.ssa lo stesso non è stato intrapreso dal mentre Per_8 CP_1 il sostegno genitoriale non portato a conclusione. Ancora, nella relazione depositata in data 12.9.2024 si indica testualmente “Il sig. nel corso del tempo, CP_1 non ha mostrato interesse per gli aspetti riguardanti i minori, come ad esempio la scuola ed i percorsi terapeutici dei bambini”. Infine, deve rilevarsi che il è stato detenuto CP_1
9 per un periodo di quatto mesi dal 23 agosto 2023 e in seguito in detenzione domiciliare per due mesi per reati pregressi, periodo in cui non ha incontrato i figli ed è stato autorizzato a sentirli in videochiamata due volte alla settimana.
Va evidenziato, peraltro, che già il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambe le parti - tuttavia aveva in seguito revocato la sospensione per la - e che, in sede di udienza presidenziale, il Pt_1
Presidente f.f. aveva ammonito il a rispettare i provvedimenti del Tribunale CP_1 in termini di frequentazione con i figli e di sostegno economico. Dunque, si rivela particolarmente grave l'incostanza nella frequentazione con i figli da parte del padre che rischia di divenire fonte di grave pregiudizio e frustrazione per i minori e va altresì censurata la parziale corresponsione del mantenimento per i minori e l'omesso rimborso delle spese straordinarie, comprese quelle per le terapie e sostegno psicologico e logopedico per i figli tenuto conto anche delle condizioni economiche deficitarie della . Pt_1
Dunque deve esser dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del cocco sui figli minorenni.
In merito al regime di affidamento e collocamento dei minori deve essere confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, la quale ha dato dimostrazione di prendersene cura con dedizione e di seguire le indicazioni degli assistenti sociali garantendo anche ai minori le cure e terapie necessarie in considerazione delle patologie da cui sono risultati affetti a seguito di valutazione da parte del . Pt_3
In particolare, va rilevato che dalla CTU è risultato, con riferimento alla capacità genitoriale della , che “…da tempo la famiglia è supportata in modo Pt_1 importante dal Servizio sociale di riferimento, con una buona compliance materna, ad eccezione del periodo precedente la separazione giudiziale e coincidente con la segnalazione da parte della scuola delle assenze della figlia . Inoltre, negli anni la madre ha seguito le indicazioni e Per_3 non ha posto in essere comportamenti di pregiudizio o altro nei confronti dei figli, divenendo il genitore che è stato in questi anni il riferimento principale dei figli…”. Nelle relazioni depositate dai Servizi sociali del comune di Cerveteri che hanno preso in carico il nucleo familiare ed i minori ed hanno svolto attività costante di monitoraggio e supporto dei medesimi è risultato che: “la sig.ra , pur con le sue fragilità, ha Pt_1 assunto nel tempo un atteggiamento collaborativo ed adesivo a tutte le prescrizioni, sia sul piano individuale che per i minori. Attualmente si fa carico, anche economicamente, di tutti gli interventi specialistici proposti per minori che non sono convenzionati pubblicamente ed aderisce
10 ai suggerimenti del Servizio sociale incaricato e alle indicazioni degli specialisti che, a vario titolo si occupano del nucleo” ed ancora “si è potuta osservare una crescita rispetto alle responsabilità genitoriali della Sig.ra , la quale si è mostrata collaborativa”. Inoltre, come Pt_1 evidenziato dalla Dott.ssa psicologa che ha svolto il percorso alla Tes_1 genitorialità: “la Sig.ra si è presentata a tutti gli appuntamenti prefissati con Pt_1 puntualità, riuscendo ad organizzarsi anche nel periodo estivo nel quale i bambini erano tutti a casa. La stessa si mostrata aperta al dialogo manifestando un atteggiamento collaborativo e di interesse al fine di trovare delle modalità di interazione con l'ex compagno più efficaci e funzionali ad un riavvicinamento dello stesso ai figli. La signora è apparsa attenta ai bisogni di ogni figlio…”. Infine, dalla relazione delle Dott.sse in relazione Persona_9 all'educativa domiciliare è emerso che il percorso si è concluso ed ha avuto un'evoluzione positiva che “è stata favorita dalla puntualità e dall'impegno che il nucleo
(mamma e minori) ha dimostrato per essere quanto più possibile presente all'appuntamento settimanale” e che “la Sig.ra si è mostrata disponibile nel percorso educativo e nei Pt_1 riguardi dei consigli forniti…applicandoli quanto più possibile alle situazioni. La signora ha mostrato reale impegno nel supportare i figli e nel fornire loro le cure necessarie alla crescita.”
Il Collegio rileva che la si è sottoposta ai percorsi suggeriti dalla Pt_1
CTU e disposti dal Tribunale. In merito si legge nell'elaborato peritale:
“L'osservazione dell'evoluzione positiva della sig.ra è coerente con quanto emerso dalla Pt_1
Per_ valutazione del percorso effettuato con la dr.ssa del CSM di SP: non si evidenzia la presenza di psicopatologia né di sintomatologia che rendano necessaria la prosecuzione dell'intervento di sostegno psicologico” a differenza del che, come ampiamente CP_1 osservato in precedenza, si è mostrato scarsamente adesivo a percorsi ed incostante nei medesimi con ulteriori motivi di possibile pregiudizio per i figli.
Con riferimento ai figli minori, la madre ha anche provveduto ad inserire il figlio che ha manifestato difficoltà di regolazione attentivo CP_4 motoria e di regolazione emozionale con indicazione di intraprendere trattamento neuropsicomotorio e trattamento logopedico, nel medesimo percorso psicologico intrapreso proficuamente dalla piccola – dalla cui valutazione presso il CP_3
TSMREE è emersa difficoltà di regolazione emotiva e tempi di attenzione lievemente immaturi per l'età - presso il centro “Minerva” con la Dott.ssa ed a prendere accordi con le insegnanti del bimbo a fini di Parte_4 coordinamento con la psicologa onde fornire un supporto mirato al bimbo anche in ambiente scolastico. Inoltre, il figlio ha avuto diagnosticato un DSA, Per_1 con compromissione delle abilità di lettura e scrittura, associato a difficoltà
11 attentive e la madre gli fa seguire con costanza le terapie suggerite dalla ASL competente.
Con riferimento al diritto di visita del padre con i figli, deve rilevarsi che la
Cassazione, di recente, con sentenza n. 27171 del 21 ottobre 2024 ha stabilito che in assenza di pericolo di pregiudizio e nel superiore interesse del minore, non è contrastante con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale la regolamentazione della frequentazione del genitore decaduto con il figlio, con le opportune cautele e nei limiti stabiliti dal giudice nel caso concreto.
Dunque, deve ritenersi che gli assistenti sociali del comune di Cerveteri dovranno verificare la possibilità di ripresa della frequentazione dei figli con il padre in spazio neutro (anche all'esterno laddove possibile) ed alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali tenendo presente il benessere psicofisico dei figli e verificando la positività dell'approccio paterno in termini di costanza nella frequentazione e nella sottoposizione ad un percorso di sostegno psicologico.
Resta fermo che i figli potranno avere contatti con il padre in videochiamata due giorni settimanali, preferibilmente il mercoledì ed il sabato dalle ore 18:30 alle ore
19:30.
Deve essere mantenuto un monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Cerveteri che verificheranno la prosecuzione del percorso terapeutico per il e di sostegno per i figli e l'andamento degli incontri padre figli con CP_1 progressiva liberalizzazione all'esterno ma garantendo comunque la presenza di un operatore e che non si verifichino situazioni di pregiudizio per i figli minori.
Statuizioni di natura economica
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare come colf guadagnando euro 700,00 mensili e di percepire euro 980,00 per reddito di cittadinanza nonché di corrispondere per canone di affitto euro 200,00 circa mensili;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare come allevatore e di guadagnare in media circa 2.200,00 euro e di abitare con la nuova compagna.
12 Va rilevato che entrambe le parti hanno modificato in corso di causa la propria condizione reddituale, in quanto la ha dapprima dichiarato di non Pt_1 percepire dal mese di gennaio 2022 reddito di cittadinanza ed assegno unico per i figli in quanto rientrate nel nucleo con il marito e con ISEE di circa 52.000,00 euro, mentre dal mese di maggio 2022 ha iniziato a percepire l'assegno familiare di
1.200,00 euro mensili per i quattro figli. Con dichiarazione di atto notorio del
9.10.2024 la ha dichiarato di percepire mensilmente uno stipendio di euro Pt_1
1.300,00 oltre all'assegno unico universale di euro 1.434,00 e di percepire dal mese di ottobre 2024 una pensione di invalidità per il figlio . Per tale motivo è Per_11 stata disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a far data dal mese di gennaio 2023.
Dali accertamenti delegati alla Compagnia della Guardia di Finanza di
SP risulta che il dall'anno 2009 è titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale esercente l'attività di allevamento di ovini e caprini ed ha dichiarato nel
2020 reddito di impresa di euro 38.426, per l'anno 2021 di euro 5.359,00 e per l'anno 2022 di euro 17.236,00.
Il Collegio ritiene pertanto che le parti sono economicamente autonome e dunque nulla è dovuto per il mantenimento della ricorrente, la quale lavora e guadagna circa 1.300,00 euro mensili come dalla stessa dichiarato oltre a percepire provvidenze per i figli.
Nonostante la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, il resistente è tenuto a provvedere al mantenimento per i figli. In tal senso secondo la giurisprudenza di legittimità “nonostante un genitore sia decaduto dalla potestà genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa” (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Con riferimento al mantenimento per i figli, alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo confermare a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei minori, di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), considerando che il medesimo ha avuto altri tre figli dalla relazione di convivenza con la nuova compagna e che non risulta avere ulteriori entrate oltre quelle per attività di allevamento dichiarate in atti.
13 Devono, infine, essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Deve essere posta, tuttavia, a carico della la quota del 50% diversamente da Pt_1 quanto disposto con decreto di liquidazione del CTU integrato in data 29.9.2023 in quanto il nuovo difensore della ricorrente ha prodotto con la costituzione ulteriore documentazione reddituale in data 17.10.2024 dalla cui disamina risulta superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 del TU spese di giustizia dall'anno
2022 con esclusione dal beneficio della parte dal mese di gennaio dell'anno 2023, e con salvezza del diritto pregresso dell'avvocato alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta sino al superamento dei limiti reddituali.
Le spese per il Curatore Speciale devono essere poste a carico dell'erario sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante importanza per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i valori medi, liquidato in complessivi € 11.600,00, deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma
1, d.l. 140 del 2012.
Le spese per il Consulente Tecnico di Parte dott.ssa devono Per_12 essere liquidate con separato decreto e poste a carico dell'erario in quanto i minori risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG n.
2416/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
TA (Romania) il 28/08/1979 e , nato a [...] il CP_1
31.01.1982 aventi contratto matrimonio in data 08.02.2014 in Cerveteri (RM) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune all'atto n.
2, parte 1, anno 2014;
14 2) rigetta la richiesta di addebito della separazione a carico di CP_1
;
[...]
3) accoglie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente e, per l'effetto, dichiara decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale dei figli nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] CP_3
e nato a [...] il [...]; Controparte_4
4) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minorenni nato Persona_1
a Roma il 04.11.2014, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_3 nata a [...] il [...] e nato a Controparte_4
Civitavecchia (RM) il 04.10.2019 alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e collocamento presso il domicilio materno;
5) conferma l'assegnazione della casa familiare ad in qualità Parte_1 di genitore convivente con i figli minorenni;
6) dispone il collocamento dei figli presso la madre ove è fissata la loro residenza;
7) dispone che la frequentazione del padre con i figli possa riprendere, nel rispetto della volontà e della condizione psicologica dei minori, solo in via protetta presso il Servizio sociale del Comune di Cerveteri (anche all'esterno laddove possibile) ed alla presenza di un operatore al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione solo su istanza del resistente e dopo aver verificato la positività dell'approccio paterno in termini di costanza nelle visite e nell'adesione al percorso di sostegno psicologico, fermo restando la possibilità di effettuare videochiamate due giorni settimanali, preferibilmente il mercoledì ed il sabato dalle 18:30 alle 19:30;
8) dichiara le parti economicamente autonome;
9) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli , e un assegno di euro 600,00 Per_1 Per_2 CP_3 CP_1 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) da corrispondersi a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di agosto 2021;
10) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive
15 relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di
Civitavecchia;
11) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali del Comune di Cerveteri che provvederanno a proseguire il sostegno del nucleo materno e dei minori e comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
12) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU liquidate con separato provvedimento con spese a carico della per la quale è stato revocato l'ammissione del gratuito patrocinio con Pt_1 decorrenza dal 1 gennaio 2023;
13) pone la liquidazione del Curatore Speciale dei minori Avv. CP_2
e del CTP dott.ssa a carico dell'erario, come disposto con
[...] Per_12 separato decreto di liquidazione;
14) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al CTU dott.ssa al Curatore Speciale avv. Per_8
al CTP nominato nell'interesse dei minori dott.ssa Controparte_2 Per_12 ed ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
[...]
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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