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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Succivo (CE) alla via Virgilio n. 34 presso lo studio dell'avv. Gaetano Pastena (Cod.
Fisc. ), che la rappresenta e difende - CodiceFiscale_1 Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA , in persona del l.r. p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Augusto Imondi (Cod. Fisc. ) e con questi C.F._2 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55 - Email_2
APPELLATA
NONCHE'
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_3 difesa in primo grado dall'avv. Vincenzo Grassia (Cod. Fisc. ), domiciliatario in CodiceFiscale_3
LA EN (CE) alla Via Ungaretti n. 1
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 71/2020, pubblicata il 10 gennaio 2020, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di chiedeva ed otteneva dal Tribunale di S.M.C.V. decreto Controparte_1 Controparte_1 ingiuntivo di pagamento sia nei confronti della che della Controparte_2 Parte_1 per la somma di euro 22.050,00, oltre interessi e spese.
Il predetto importo era preteso a saldo delle fatture n. 5 e 7/2011, emesse per prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 21 febbraio 2011 tra la ricorrente e la CP_2
a tenore del quale la quale subappaltatrice, era incaricata di realizzare le opere di
[...] CP_1 tinteggiatura del CA di , e la società (committente), Parte_1 Parte_1 sottoscriveva quale fideiussore della Controparte_2
Con due distinti atti proponevano opposizione sia la (proc. R.G. 1987/12) sia la CP_2 [...]
(proc. R.G. 1988/12); entrambe spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo Parte_1 accertarsi i vizi delle opere eseguite e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della CP_1
La eccepiva la nullità del contratto di subappalto del 21 febbraio 2011, asserendo che Controparte_2 fosse stato redatto, senza valore giuridico, esclusivamente per motivi fiscali, e richiamando un precedente contratto di subappalto, di identico contenuto, datato 15 febbraio 2011, stipulato tra la e la Controparte_3 CP_1
Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio.
2 Eccepiva, altresì, l'inadeguatezza degli importi richiesti col decreto ingiuntivo opposto, non conformi alla qualità e quantità dei lavori eseguiti dalla CN Costruzioni, a causa del mancato collaudo e della non consegna dei lavori.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi: - l'inadempienza contrattuale, da parte della a seguito
CP_1 della cattiva esecuzione dei lavori;
- la responsabilità esclusiva della per eventuali vizi
CP_1 delle opere nei confronti della committente, CA di;
- la condanna della Parte_1 [...] al pagamento delle somme necessarie per rimuovere i vizi delle opere eseguite, con esonero
CP_1 di responsabilità di essa opponente;
- la determinazione esatta delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_1
La impugnava il decreto ingiuntivo eccependo il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, dal momento che il debitore principale era la e invocando la CP_2 clausola di preventiva escussione del debitore principale, al cui inadempimento era subordinata l'obbligazione di garanzia.
Disconosceva la firma del proprio l.r. apposta in calce al contratto di subappalto del 21 febbraio 2011.
Lamentava anch'essa vizi delle opere, e chiedeva, in via riconvenzionale, un risarcimento di 46.601,58 euro per il ripristino delle parti danneggiate, come da allegata perizia di parte.
Eccepiva, infine, il ritardo della consegna dei lavori e l'assenza di collaudo.
L'opposta si costituiva in entrambi i giudizi, deducendo di aver consegnato i lavori nei termini previsti dal contratto (entro il 30 aprile 2011).
Assumeva che sia l'appaltatrice che la committente avevano accettato i lavori senza riserve.
Precisava che la committente le aveva affidato direttamente ulteriori lavorazioni, a riprova del gradimento del suo operato.
Avanzava istanza di verificazione della firma disconosciuta dal l.r. della Parte_1
Riuniti i giudizi, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della e, Controparte_4 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il primo giudice rigettava le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e compensazione delle spese di lite da essi reciprocamente sostenute.
3 In sintesi, riteneva il Tribunale non provate la simulazione del contratto di subappalto, la consegna tardiva delle opere, la contestazione di vizi.
Alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. grafologica accertava l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, apposta in calce al contratto di subappalto dal legale rapp.te della
[...]
Parte_1
Escludeva, altresì, l'applicabilità del beneficium excussionis in favore della Parte_1 poiché non previsto in contratto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.2.2020, la ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità - con particolare riferimento alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., al mancato espletamento di consulenza tecnica volta all'accertamento dei vizi delle opere, alla valutazione delle prove, e, segnatamente, delle contestazioni documentate in atti, all'inoperatività del beneficio di escussione.
Radicatasi la lite, la si è costituita con comparsa del 12.5.2020 (per l'udienza CP_1 dell'1.6.2020, differita di ufficio al 5.6.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La benché ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace. CP_2
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, mutati la Sezione e il relatore, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
4 Si duole, in primo luogo l'appellante della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, e della conseguente mancata ammissione dei mezzi di prova, già in parte richiesti nel libello introduttivo
(prove per testi e CTU per la verifica dei vizi e difetti dell'opera).
Censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale così motiva: “In primis va detto che a parere di questo giudicante correttamente non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. poiché le parti li hanno richiesti solo alla udienza del 02.04.2013 ma non alla successiva udienza a cui la causa era stata rinviata. L'art. 183
c.p.c. prevede che il giudice concede i termini se richiesto dalle parti le quali pertanto dovevano alla detta udienza riproporre
l'istanza che non hanno riproposto”.
Assume, in senso contrario, l'appellante che, alla luce della richiesta dei termini di cui all'art. 183 cpc, formulata all'udienza del 02/04/2013, e dell'articolazione dei mezzi istruttori e della richiesta di c.t.u. tecnica, il Tribunale avrebbe dovuto concedere i termini richiesti, o, in alternativa, ammettere i mezzi istruttori articolati, con i testi indicati all'udienza del 12/02/2014, adottando così una misura sanante, espressione della capacità di autorettificazione del processo.
Le doglianze sono infondate.
Emerge in atti che, come correttamente rilevato dal Tribunale con ordinanza del 12.6.2013, le parti opponenti non avevano richiesto, alla prima udienza di trattazione, la concessione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., avendo sì articolato richiesta di prova testimoniale negli atti introduttivi, ma non avendo, in quella sede, indicato i nominativi dei testimoni da escutere.
E' noto che, qualora una parte, alla prima udienza di trattazione, formuli un'istanza per la concessione dei tre termini per il deposito delle memorie istruttorie, ma il giudice rinvii la causa ad un'udienza successiva senza provvedere su tale istanza, la parte ha l'onere di rinnovare la richiesta alla nuova udienza, in mancanza della quale sarà da ravvisarsi una rinuncia tacita alla richiesta precedentemente formulata (Cass. ordinanza n. 24402 del 4 ottobre 2018).
Ciò posto, l'appellante è decaduta dalla facoltà di articolare richieste istruttorie ulteriori rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione in opposizione.
Peraltro, il Tribunale ha ammesso le prove articolate negli atti introduttivi, nei limiti della loro ammissibilità e rilevanza (interrogatori formali).
Si duole, inoltre, l'appellante della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, sollecitata nell'atto introduttivo, volta ad accertare gli asseriti vizi delle opere effettuate dalla Controparte_1
5 Assume l'erroneità della pronuncia laddove il Tribunale afferma non esservi contestazione in ordine alla consegna, seppure tardiva, delle opere, e alla mancanza di prova, gravante sulla parte committente, di aver effettuato riserve, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1666 c.c., dalla possibilità di denunciare vizi riconoscibili, come quelli lamentati dall'opponente (tutti attinenti alla pitturazioni, e, quindi riconoscibili).
Lamenta, sul punto, l'appellante l'erronea valutazione della prova documentale offerta.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni inviate tramite raccomandata il 28/12/2011 e il 02/02/2012.
Le censure sono infondate.
La documentazione offerta in atti da entrambe le parti, ivi compresa la corrispondenza intercorsa, consente di affermare che le contestazioni della parte appellante furono effettuate soltanto all'esito della richiesta di pagamento del saldo da parte della e non già nell'immediatezza della Controparte_1 conclusione degli interventi effettuati, avvenuta nell'aprile 2011.
Le suddette contestazioni integrano violazione del principio di correttezza e buona fede, vieppiù ove si consideri che i vizi lamentati (macchie, bozzi e imperfezioni cromatiche di tinteggiatura e stuccatura) sarebbero stati di immediata percezione, se sussistenti all'atto della consegna delle opere.
Il rifiuto del pagamento delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene, o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio, oppure quando la prestazione sia, per quest'ultimo, priva di qualunque utilità; circostanze che nel caso di specie sono assolutamente da escludere, dal momento che il cespite oggetto degli interventi è stato regolarmente utilizzato.
Nel caso di specie, non v'è traccia di contestazioni formalizzate dall'appellante all'atto della consegna delle opere, poiché le stesse sono state esplicitate solo a seguito della richiesta di pagamento del
20.12.2011.
Prima di ciò, l'appellante, che per quanto sopra evidenziato è decaduto dalla prova testimoniale, non ha fornito la prova di aver tempestivamente denunciato i vizi secondo i termini dell'art. 1667 c.c..
Per le esposte ragioni la richiesta di CTU, volta ad accertare i vizi, avrebbe assunto natura meramente esplorativa, in quanto tale inammissibile, con la conseguenza che è rimasta sfornita di prova la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta in prime cure dall'appellante.
6 L'appellante impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'operatività del beneficio di escussione in favore del fideiussore.
Sul punto, il primo giudice assume che “lo stesso non risulta pattuito ai sensi dell'art. 1944 c.c. nella scrittura del
21.02.20101 a differenza che nella precedente scrittura del 15.02.2011”.
Deduce in senso contrario l'appellante che il regolamento contrattuale vincolante era quello della precedente scrittura, laddove la successiva era stata disconosciuta tempestivamente dall'opponente.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della propria decisione il contratto datato
21.2.2011, in cui non era contemplato il beneficio d'escussione in favore dell'appellante, avendone accertata come autentica, a mezzo di c.t.u. grafologica, la sottoscrizione apparentemente riferibile al l.r. dell'appellante.
Né osta all'utilizzabilità del documento il tardivo deposito dell'originale del contratto sottoposto a verifica, effettuato nel corso delle operazioni peritali.
In linea generale, la giurisprudenza prevalente ammette la possibilità di effettuare la verificazione su un documento originale depositato tardivamente, a condizione che una copia del documento sia stata tempestivamente prodotta nei termini di legge, come nel caso di specie avvenuto.
Se la parte ha depositato tempestivamente una copia fotostatica del documento e la controparte ne ha disconosciuto la sottoscrizione (ai sensi dell'art. 214 c.p.c.), il successivo deposito dell'originale, anche se tardivo, non viene considerato come una nuova produzione documentale.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 3756/2025; Cass. civ., n.
35167/2021; Cass. n. 1366/2016), il deposito dell'originale in queste circostanze costituisce una mera regolarizzazione formale. Il documento, infatti, è già entrato a far parte del materiale probatorio del processo attraverso la sua copia. Il deposito dell'originale si rende necessario unicamente per consentire l'espletamento delle operazioni peritali, in particolare la consulenza tecnica grafologica (CTU), che per sua natura richiede l'esame dell'originale.
Il deposito dell'originale può avvenire anche in una fase processuale avanzata, successiva alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie. Talvolta, è lo stesso giudice che, a fronte dell'istanza di verificazione e della nomina del CTU, invita la parte a depositare l'originale. Tale deposito può avvenire
7 anche direttamente nelle mani del consulente tecnico nominato, secondo le modalità disposte dal giudice.
In conclusione, è ammissibile la verificazione su un originale depositato tardivamente, a patto che una copia del medesimo documento sia stata prodotta nei termini di legge e che la controparte ne abbia effettuato il disconoscimento.
Il deposito tardivo dell'originale non è, dunque, sanzionato con l'inammissibilità, in quanto non costituisce una nuova produzione documentale ma una necessaria regolarizzazione formale per consentire l'accertamento tecnico indispensabile ai fini della decisione sulla genuinità della sottoscrizione.
Ferma ed impregiudicata la circostanza, non trascurabile che, trattandosi di due contratti stipulati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, non può che presumersi come il contratto successivo abbia sostituito quello del 15.2.2011, ne deriva che il rapporto obbligatorio fra le parti debba trovare la sua efficace regolamentazione nel contratto di subappalto datato 21.2.2011, con tutte le implicazioni che ne scaturiscono, non solo per quanto concerne l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rapp.te della ma anche a fini di esclusione del beneficio d'escussione in favore di Parte_1 parte appellante, beneficio che non risulta previsto nel secondo contratto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite del primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite - determinato valutando anche la riconvenzionale, e dunque ricompreso nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
8 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese di lite del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Augusto Imondi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 7.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Succivo (CE) alla via Virgilio n. 34 presso lo studio dell'avv. Gaetano Pastena (Cod.
Fisc. ), che la rappresenta e difende - CodiceFiscale_1 Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA , in persona del l.r. p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Augusto Imondi (Cod. Fisc. ) e con questi C.F._2 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55 - Email_2
APPELLATA
NONCHE'
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_3 difesa in primo grado dall'avv. Vincenzo Grassia (Cod. Fisc. ), domiciliatario in CodiceFiscale_3
LA EN (CE) alla Via Ungaretti n. 1
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 71/2020, pubblicata il 10 gennaio 2020, notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di chiedeva ed otteneva dal Tribunale di S.M.C.V. decreto Controparte_1 Controparte_1 ingiuntivo di pagamento sia nei confronti della che della Controparte_2 Parte_1 per la somma di euro 22.050,00, oltre interessi e spese.
Il predetto importo era preteso a saldo delle fatture n. 5 e 7/2011, emesse per prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 21 febbraio 2011 tra la ricorrente e la CP_2
a tenore del quale la quale subappaltatrice, era incaricata di realizzare le opere di
[...] CP_1 tinteggiatura del CA di , e la società (committente), Parte_1 Parte_1 sottoscriveva quale fideiussore della Controparte_2
Con due distinti atti proponevano opposizione sia la (proc. R.G. 1987/12) sia la CP_2 [...]
(proc. R.G. 1988/12); entrambe spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo Parte_1 accertarsi i vizi delle opere eseguite e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della CP_1
La eccepiva la nullità del contratto di subappalto del 21 febbraio 2011, asserendo che Controparte_2 fosse stato redatto, senza valore giuridico, esclusivamente per motivi fiscali, e richiamando un precedente contratto di subappalto, di identico contenuto, datato 15 febbraio 2011, stipulato tra la e la Controparte_3 CP_1
Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio.
2 Eccepiva, altresì, l'inadeguatezza degli importi richiesti col decreto ingiuntivo opposto, non conformi alla qualità e quantità dei lavori eseguiti dalla CN Costruzioni, a causa del mancato collaudo e della non consegna dei lavori.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi: - l'inadempienza contrattuale, da parte della a seguito
CP_1 della cattiva esecuzione dei lavori;
- la responsabilità esclusiva della per eventuali vizi
CP_1 delle opere nei confronti della committente, CA di;
- la condanna della Parte_1 [...] al pagamento delle somme necessarie per rimuovere i vizi delle opere eseguite, con esonero
CP_1 di responsabilità di essa opponente;
- la determinazione esatta delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_1
La impugnava il decreto ingiuntivo eccependo il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, dal momento che il debitore principale era la e invocando la CP_2 clausola di preventiva escussione del debitore principale, al cui inadempimento era subordinata l'obbligazione di garanzia.
Disconosceva la firma del proprio l.r. apposta in calce al contratto di subappalto del 21 febbraio 2011.
Lamentava anch'essa vizi delle opere, e chiedeva, in via riconvenzionale, un risarcimento di 46.601,58 euro per il ripristino delle parti danneggiate, come da allegata perizia di parte.
Eccepiva, infine, il ritardo della consegna dei lavori e l'assenza di collaudo.
L'opposta si costituiva in entrambi i giudizi, deducendo di aver consegnato i lavori nei termini previsti dal contratto (entro il 30 aprile 2011).
Assumeva che sia l'appaltatrice che la committente avevano accettato i lavori senza riserve.
Precisava che la committente le aveva affidato direttamente ulteriori lavorazioni, a riprova del gradimento del suo operato.
Avanzava istanza di verificazione della firma disconosciuta dal l.r. della Parte_1
Riuniti i giudizi, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della e, Controparte_4 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il primo giudice rigettava le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e compensazione delle spese di lite da essi reciprocamente sostenute.
3 In sintesi, riteneva il Tribunale non provate la simulazione del contratto di subappalto, la consegna tardiva delle opere, la contestazione di vizi.
Alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. grafologica accertava l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, apposta in calce al contratto di subappalto dal legale rapp.te della
[...]
Parte_1
Escludeva, altresì, l'applicabilità del beneficium excussionis in favore della Parte_1 poiché non previsto in contratto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.2.2020, la ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità - con particolare riferimento alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., al mancato espletamento di consulenza tecnica volta all'accertamento dei vizi delle opere, alla valutazione delle prove, e, segnatamente, delle contestazioni documentate in atti, all'inoperatività del beneficio di escussione.
Radicatasi la lite, la si è costituita con comparsa del 12.5.2020 (per l'udienza CP_1 dell'1.6.2020, differita di ufficio al 5.6.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La benché ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace. CP_2
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, mutati la Sezione e il relatore, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
4 Si duole, in primo luogo l'appellante della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, e della conseguente mancata ammissione dei mezzi di prova, già in parte richiesti nel libello introduttivo
(prove per testi e CTU per la verifica dei vizi e difetti dell'opera).
Censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale così motiva: “In primis va detto che a parere di questo giudicante correttamente non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. poiché le parti li hanno richiesti solo alla udienza del 02.04.2013 ma non alla successiva udienza a cui la causa era stata rinviata. L'art. 183
c.p.c. prevede che il giudice concede i termini se richiesto dalle parti le quali pertanto dovevano alla detta udienza riproporre
l'istanza che non hanno riproposto”.
Assume, in senso contrario, l'appellante che, alla luce della richiesta dei termini di cui all'art. 183 cpc, formulata all'udienza del 02/04/2013, e dell'articolazione dei mezzi istruttori e della richiesta di c.t.u. tecnica, il Tribunale avrebbe dovuto concedere i termini richiesti, o, in alternativa, ammettere i mezzi istruttori articolati, con i testi indicati all'udienza del 12/02/2014, adottando così una misura sanante, espressione della capacità di autorettificazione del processo.
Le doglianze sono infondate.
Emerge in atti che, come correttamente rilevato dal Tribunale con ordinanza del 12.6.2013, le parti opponenti non avevano richiesto, alla prima udienza di trattazione, la concessione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., avendo sì articolato richiesta di prova testimoniale negli atti introduttivi, ma non avendo, in quella sede, indicato i nominativi dei testimoni da escutere.
E' noto che, qualora una parte, alla prima udienza di trattazione, formuli un'istanza per la concessione dei tre termini per il deposito delle memorie istruttorie, ma il giudice rinvii la causa ad un'udienza successiva senza provvedere su tale istanza, la parte ha l'onere di rinnovare la richiesta alla nuova udienza, in mancanza della quale sarà da ravvisarsi una rinuncia tacita alla richiesta precedentemente formulata (Cass. ordinanza n. 24402 del 4 ottobre 2018).
Ciò posto, l'appellante è decaduta dalla facoltà di articolare richieste istruttorie ulteriori rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione in opposizione.
Peraltro, il Tribunale ha ammesso le prove articolate negli atti introduttivi, nei limiti della loro ammissibilità e rilevanza (interrogatori formali).
Si duole, inoltre, l'appellante della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, sollecitata nell'atto introduttivo, volta ad accertare gli asseriti vizi delle opere effettuate dalla Controparte_1
5 Assume l'erroneità della pronuncia laddove il Tribunale afferma non esservi contestazione in ordine alla consegna, seppure tardiva, delle opere, e alla mancanza di prova, gravante sulla parte committente, di aver effettuato riserve, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1666 c.c., dalla possibilità di denunciare vizi riconoscibili, come quelli lamentati dall'opponente (tutti attinenti alla pitturazioni, e, quindi riconoscibili).
Lamenta, sul punto, l'appellante l'erronea valutazione della prova documentale offerta.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni inviate tramite raccomandata il 28/12/2011 e il 02/02/2012.
Le censure sono infondate.
La documentazione offerta in atti da entrambe le parti, ivi compresa la corrispondenza intercorsa, consente di affermare che le contestazioni della parte appellante furono effettuate soltanto all'esito della richiesta di pagamento del saldo da parte della e non già nell'immediatezza della Controparte_1 conclusione degli interventi effettuati, avvenuta nell'aprile 2011.
Le suddette contestazioni integrano violazione del principio di correttezza e buona fede, vieppiù ove si consideri che i vizi lamentati (macchie, bozzi e imperfezioni cromatiche di tinteggiatura e stuccatura) sarebbero stati di immediata percezione, se sussistenti all'atto della consegna delle opere.
Il rifiuto del pagamento delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene, o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio, oppure quando la prestazione sia, per quest'ultimo, priva di qualunque utilità; circostanze che nel caso di specie sono assolutamente da escludere, dal momento che il cespite oggetto degli interventi è stato regolarmente utilizzato.
Nel caso di specie, non v'è traccia di contestazioni formalizzate dall'appellante all'atto della consegna delle opere, poiché le stesse sono state esplicitate solo a seguito della richiesta di pagamento del
20.12.2011.
Prima di ciò, l'appellante, che per quanto sopra evidenziato è decaduto dalla prova testimoniale, non ha fornito la prova di aver tempestivamente denunciato i vizi secondo i termini dell'art. 1667 c.c..
Per le esposte ragioni la richiesta di CTU, volta ad accertare i vizi, avrebbe assunto natura meramente esplorativa, in quanto tale inammissibile, con la conseguenza che è rimasta sfornita di prova la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta in prime cure dall'appellante.
6 L'appellante impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'operatività del beneficio di escussione in favore del fideiussore.
Sul punto, il primo giudice assume che “lo stesso non risulta pattuito ai sensi dell'art. 1944 c.c. nella scrittura del
21.02.20101 a differenza che nella precedente scrittura del 15.02.2011”.
Deduce in senso contrario l'appellante che il regolamento contrattuale vincolante era quello della precedente scrittura, laddove la successiva era stata disconosciuta tempestivamente dall'opponente.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della propria decisione il contratto datato
21.2.2011, in cui non era contemplato il beneficio d'escussione in favore dell'appellante, avendone accertata come autentica, a mezzo di c.t.u. grafologica, la sottoscrizione apparentemente riferibile al l.r. dell'appellante.
Né osta all'utilizzabilità del documento il tardivo deposito dell'originale del contratto sottoposto a verifica, effettuato nel corso delle operazioni peritali.
In linea generale, la giurisprudenza prevalente ammette la possibilità di effettuare la verificazione su un documento originale depositato tardivamente, a condizione che una copia del documento sia stata tempestivamente prodotta nei termini di legge, come nel caso di specie avvenuto.
Se la parte ha depositato tempestivamente una copia fotostatica del documento e la controparte ne ha disconosciuto la sottoscrizione (ai sensi dell'art. 214 c.p.c.), il successivo deposito dell'originale, anche se tardivo, non viene considerato come una nuova produzione documentale.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 3756/2025; Cass. civ., n.
35167/2021; Cass. n. 1366/2016), il deposito dell'originale in queste circostanze costituisce una mera regolarizzazione formale. Il documento, infatti, è già entrato a far parte del materiale probatorio del processo attraverso la sua copia. Il deposito dell'originale si rende necessario unicamente per consentire l'espletamento delle operazioni peritali, in particolare la consulenza tecnica grafologica (CTU), che per sua natura richiede l'esame dell'originale.
Il deposito dell'originale può avvenire anche in una fase processuale avanzata, successiva alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie. Talvolta, è lo stesso giudice che, a fronte dell'istanza di verificazione e della nomina del CTU, invita la parte a depositare l'originale. Tale deposito può avvenire
7 anche direttamente nelle mani del consulente tecnico nominato, secondo le modalità disposte dal giudice.
In conclusione, è ammissibile la verificazione su un originale depositato tardivamente, a patto che una copia del medesimo documento sia stata prodotta nei termini di legge e che la controparte ne abbia effettuato il disconoscimento.
Il deposito tardivo dell'originale non è, dunque, sanzionato con l'inammissibilità, in quanto non costituisce una nuova produzione documentale ma una necessaria regolarizzazione formale per consentire l'accertamento tecnico indispensabile ai fini della decisione sulla genuinità della sottoscrizione.
Ferma ed impregiudicata la circostanza, non trascurabile che, trattandosi di due contratti stipulati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, non può che presumersi come il contratto successivo abbia sostituito quello del 15.2.2011, ne deriva che il rapporto obbligatorio fra le parti debba trovare la sua efficace regolamentazione nel contratto di subappalto datato 21.2.2011, con tutte le implicazioni che ne scaturiscono, non solo per quanto concerne l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rapp.te della ma anche a fini di esclusione del beneficio d'escussione in favore di Parte_1 parte appellante, beneficio che non risulta previsto nel secondo contratto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite del primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite - determinato valutando anche la riconvenzionale, e dunque ricompreso nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
8 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese di lite del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Augusto Imondi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 7.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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