Articolo 73 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 72Articolo 74
Versione
12 maggio 1963
Art. 73. Le spese ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1942-43, per la competenza propria dell'eser-
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti, in L. 159.828.739.343,66 delle quali furono pagate .................... " 140.746.177.142,60
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 19.082.362.201,00
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963