Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 531/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 531/2025 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 13.3.2025, congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1977, residente in [...] i. 5,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
9.10.1970, residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca
Barontini, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia, Piazzetta San
Biagio n. 3,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13.3.2025 i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Parte_2
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne (nato il Persona_1
28.5.2015), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
• “il figlio viene affidato ad entrambi i genitori Persona_2
secondo i canoni dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente e formale assieme alla madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
• per i tempi di permanenza si concorda la seguente cadenza: A) con il padre fine settimana alternati a quelli materni, dal sabato mattina alla domenica sera, il sabato mattina andrà dal padre dopo la scuola russa che frequenta o Persona_1
quando la stessa non si svolge, nella tarda mattinata. Nel periodo in cui non vi è scuola potrà trattenersi a casa del padre fino al lunedì, quando sarà Persona_1
riportato a casa materna anche dopo la consumazione del pranzo. B) in considerazione della diversa religione dei genitori e delle diverse abitudini familiari le vacanze natalizie e le pasquali sono suddivise secondo le seguenti modalità: 1) natalizie: con il padre da inizio delle vacanze alla sera del 27 dicembre, e un ulteriore pomeriggio in giorno non festivo, con la madre gli altri giorni, il giorno non festivo sarà concordato entro il 30 novembre precedente;
2) pasquali: con il padre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con la madre gli altri giorni. I genitori concordano che, a prescindere dall'alternanza il fine settimana nel quale ricade la Pasqua ortodossa sia trascorso da con Persona_1
la madre. Nell'ipotesi in cui la Pasqua cattolica e la Pasqua ortodossa coincidano il bambino trascorrerà con la madre la Domenica e con il padre il
Lunedì. I cosidetti “giorni rossi” del calendario saranno alternati fra i genitori.
C) durante le vacanze scolastiche estive, da intendersi da fine scuola ad inizio
2 scuola, starà ininterrottamente con il padre e con la madre per una Persona_1
settimana nel 2025, dieci giorni nel 2026 e per quindici giorni, anche suddivisi in due periodi, dal 2027. I suddetti tempi saranno concordati entro la fine del mese di maggio;
• resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare in accordo le suddette condizioni tenendo conto dei desideri del figlio, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro;
• il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno perequativo di
€. 180,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
• saranno suddivisi al 50% e quindi esclusi dal mantenimento ordinario i costi della mensa ed il campo estivo se frequentato, quantomeno nel numero massimo di tre settimane;
• le spese di natura straordinaria saranno suddivise nella percentuale del 50% a carico di ciascun genitore con applicazione del protocollo vigente presso il
Tribunale di Pistoia e che viene allegato (doc. 8). Verrà applicato il meccanismo del silenzio assenso, pertanto qualora venga comunicata formalmente e per scritto, anche messaggistica telefonica, la volontà di dare corso ad una attività, che la stessa comporti o meno una spesa, dovrà pervenire al proponente formale dissenso entro dieci giorni, in caso ciò non avvenga la decisione e la spesa saranno da considerare accettati;
• il padre esprime già con il presente atto il proprio parere favorevole a che il figlio si rechi in Bielorussia a trovare i nonni materni nei periodi in cui non ha scuola. A tal fine la madre si impegna a comunicare la volontà di effettuare il viaggio, la durata e le modalità del viaggio almeno due mesi prima della data individuata;
• le spese legali del presente procedimento sono al 50% a carico di ciascuna parte.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti congiuntamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025 con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del Pubblico Ministero rilasciato in data 27.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3 2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo, tenendo contro della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Altresì conforme all'interesse del minore appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congruo l'assegno di mantenimento pari a € 180,00 mensili, salvo adeguamento annuale
ISTAT.
Parimenti equa, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, è la ripartizione al 50 % tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene
4 all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
2. dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgono secondo le modalità e nei tempi previsti nell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3. dispone che corrisponda a contributo di Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore pari a € 180,00 da versare entro il Persona_1
giorno 15 di ogni mese;
4. prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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