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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/10/2024, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1190/2023
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attrice opponente e
Controparte_1
Convenuta opposta
Oggi 16 ottobre 2024, alle ore 11:04, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
per l'Avv. PAROLA GIANMARIO oggi sostituito dall'Avv. SORIANI;
Parte_1 per l'Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO oggi sostituito Controparte_1 dall'Avv. DONATINI;
L'avv. Soriani si riporta all'atto introduttivo e alla I memoria integrativa, insistendo nelle conclusioni formulate in sede di note scritte del 18.6.2024;
L'avv. Donatini insiste affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendovi rinuncia all'atto di precetto in data 26.7.2023 e in data 18.9.2023 altresì rinuncia agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, dando atto alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico e dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente alle ore 13:00 viene data lettura della seguente sentenza, mediante deposito telematico.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1190/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAROLA GIANMARIO, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. PONTREMOLI Controparte_1
ALESSANDRO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
- in via istruttoria: dare atto che l'esponente ha offerto in comunicazione, quali mezzi di prova, i seguenti documenti: I) procura speciale alle liti;
II) Sentenza Tribunale Milano;
III) notifica Atto di cessione del credito, 22.5.2023;
IV) Atto di precetto, 1.6.2023; V) visura cerved, 'Ferdeghini Agostino' Srl;
visura cerved, ' Controparte_1 VI) atto di rinuncia al precetto, 25.7.2023; VII) comunicazione Liquidazione Giudiziale 'Ferdeghini Agostino' Srl, 12.9.2023; VIII) dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, 18.9.2023;
- nel merito: accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in narrativa, l'insussistenza, in capo all'opposta, del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato;
- in punto spese: dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l'opposta a rimborsare all'opponente le spese del presente giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“PREMESSO CHE: pagina 2 di 6 In data 26.07.2023 l'opposta ha notificato atto di rinuncia al precetto in atti. In data 18.09.2023 è stato altresì notificato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio. La materia del contendere è pertanto venuta meno, atteso che l'opponente non può vantare un interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione di merito in relazione al diritto sostanziale dedotto (in tal senso vedasi, ex plurimis, Cass. n. 27538/13; conf. C. App. Messina, Sez. I, 28/01/2022, n. 60).
Tanto premesso, CHIEDE di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione Parte_2 all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. a seguito della notifica di atto di precetto con cui l'impresa individuale si dichiarava cessionaria Controparte_1 del credito originariamente vantato dalla società Ferdeghini Agostino S.r.l. e di cui alla sentenza n.
4036/2023 emessa in data 16.5.2023 dal Tribunale di Milano, con cui la banca era stata condannata alla ripetizione di somme indebitamente incassate dalla correntista.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava come la creditrice originaria, Ferdeghini Parte_2
Agostino S.r.l. aveva presentato domanda di concordato preventivo in data 6.4.2023 e la cessione del credito (successivamente sorto in data 16.5.2023 alla data di emissione della sentenza citata) recasse data 14.10.2022, ma fosse stata notificata alla banca solo in data 22.5.2023 e dunque in data successiva alla domanda di concordato preventivo.
Sulla base di tali premesse, l'opponente eccepiva l'inefficacia della cessione del credito e rilevava come, in ogni caso, la cessione – anche ove si fosse accertato che aveva data certa al 14.10.2022- rischiava di essere oggetto di revocatoria, in quanto avvenuta nel semestre antecedente la domanda di concordato.
Insisteva quindi per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i “gravi motivi” richiesti dall'art. 615 co. 1 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la convenuta sosteneva che, avendo la cessione data certa anteriore alla domanda di concordato preventivo, la medesima sarebbe stata comunque opponibile ai creditori concordatari, di tal che il cessionario avrebbe potuto pretendere il pagamento del debito ceduto, in quanto la cessione si perfezionava con lo scambio dei consensi. Il concordato preventivo, infatti, non privava l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del patrimonio, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, Sent., 3.12.2002, n. 17162).
Il GI, con ordinanza del 17.7.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, sulla base delle seguenti argomentazioni:
➢ Il titolo esecutivo notificato a unitamente all'atto di precetto opposto è Parte_2 costituito da sentenza n. 4036/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.5.2023, con cui l'istituto di credito è stato condannato al pagamento della somma di Euro 77.426, 58 in favore della società Ferdeghini Agostino S.r.l.
➢ In relazione al fumus dell'opposizione spiegata, il motivo fondante le contestazioni di
[...]
riguardano l'inopponibilità della cessione del credito derivante dalla sentenza Parte_2 richiamata ai creditori concordatari, in quanto notificata al debitore in data 22.5.2023, nonostante la presentazione di domanda di concordato preventivo da parte del cedente in data
6.4.2023.
➢ La convenuta opposta ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se
pagina 3 di 6 stipulata per estinguere debiti anteriori mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 l. fall.
Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva
l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione
d'essere, ai sensi del combinato disposto degli art. 54, comma 3, e 45 l. fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo
l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo - purché stipulata prima - la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni” (cfr. Cass. n. 17162/2002). L'indirizzo giurisprudenziale citato, tuttavia, si è formato in relazione a procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare prima della riforma intervenuta con D. Lgs. n. 5/2006 e muoveva, evidentemente, dal fatto che l'art. 169 L.Fall. non richiamava l'art. 45, dettato soltanto per il fallimento, ritenuto una applicazione specifica dell'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. a norma del quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento.
Tale norma che operava anche in caso di fallimento del creditore cedente in ragione dell'art. 45
L.Fall., che richiamava lo stesso principio, e non nel concordato che non conteneva una simile norma.
Senonché l'art. 169 è stato modificato dall'art. 144 del D. Lgs. n. 5/2006, con effetto dal 16.7.2006, con l'inclusione del richiamo anche all'art. 45, per cui ora deve ritenersi che il legislatore abbia espressamente consentito ai creditori del concordato preventivo di beneficiare di una tutela simile a quella predisposta per il creditore pignorante nell'ambito dell'esecuzione individuale, che si sostanzia nell'imposizione sui beni del concordato di un vincolo specifico di destinazione alla soddisfazione dei creditori stessi.
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va dunque affermata l'inopponibilità ai creditori concordatari della cessione non completamente formalizzata con la notifica ai terzi debitori o con l'accettazione da parte di questi con atto di data certa anteriore all'apertura del concordato, esattamente come accade nel fallimento.
In quest'ultimo ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma l, n. 2,
c.c....opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (cfr. Cass. 9831/2014, Cass.
5516/2006; Cass. 1414/1996).
pagina 4 di 6 ➢ Anche accedendo alla tesi di parte convenuta (per cui sarebbe sufficiente la sola anteriorità della cessione e non anche la notifica/accettazione anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo), la prova dell'anteriorità della cessione rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo è stata fornita dall'opposta mediante deposito dello scambio di PEC tra cedente e cessionario in data 22.10.2022 e tuttavia le ricevute della notifica sono state depositate in formato .pdf anziché .eml secondo le specifiche tecniche e in particolare con modalità telematiche secondo quanto dispone l'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile
2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011).
Ciò impedisce una verifica da parte del GI in relazione agli allegati inviati unitamente alla PEC, sì da non poter verificare l'anteriorità della cessione rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo.
In sede di I memoria ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. l'attrice rilevava come in data 25.7.2023 controparte le avesse notificato atto di rinuncia all'atto di precetto e che nelle more era altresì stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società Ferdeghini Agostino S.r.l.
L'attrice allegava inoltre atto di rinuncia agli atti del giudizio proveniente da controparte e notificatale in data 18.9.2023, ma manteneva ferme le proprie conclusioni, anche in punto spese.
La convenuta opposta insisteva quindi affinché il GI dichiarasse cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.
La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data odierna.
La causa non può essere definita mediante una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, come richiesto dalla convenuta, sebbene la medesima abbia rinunciato all'atto di precetto fondante la preannunciata esecuzione.
Sul punto occorre premettere in diritto quanto segue.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come un' azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo
a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Orbene, chiarito che l'opposizione svolta dalla banca deve configurarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è dunque finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'impresa convenuta di agire esecutivamente in suo danno sulla base del titolo esecutivo azionato e non già un'opposizione ex art. 617 c.p.c. finalizzata ad una mera declaratoria di nullità dell'atto di precetto per vizi propri, è chiaro che la mera rinuncia all'atto di precetto, senza invece una rinuncia espressa all'azione esecutiva, non muta il quadro giuridico della situazione e non fa venire pagina 5 di 6 meno l'interesse della Banca opponente ad ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza di tale diritto ad agire in executivis.
La convenuta potrebbe infatti, anche a seguito della chiusura del presente giudizio con una mera pronuncia in rito, notificare un ulteriore precetto e preannunciare nuovamente l'azione esecutiva in danno della debitrice, non potendo la rinuncia al precetto per cui è causa costituire rinuncia anche all'azione esecutiva. Ferme tali premesse, come già anticipato con l'ordinanza del 17.7.2023, alle cui motivazioni deve integralmente richiamarsi, in assenza anche di prova della data certa della cessione del credito e dell'intervenuta declaratoria di liquidazione giudiziale della creditrice originaria, l'opposizione svolta da deve essere accolta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (scaglione di riferimento tenuto conto del credito indicato in atto di precetto) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in assenza di istruttoria (meramente documentale) e stante il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così dispone:
Accoglie l'opposizione all'esecuzione e conseguentemente accerta e dichiara che l'impresa individuale
” non ha diritto di agire esecutivamente in danno di Controparte_1 Parte_2 sulla base della sentenza n. 4036/2023 emessa in data 16.5.2023 dal Tribunale di Milano;
[...]
Condanna l'impresa individuale ” a rifondere a le Controparte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 786,00 per spese e in Euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 16.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attrice opponente e
Controparte_1
Convenuta opposta
Oggi 16 ottobre 2024, alle ore 11:04, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
per l'Avv. PAROLA GIANMARIO oggi sostituito dall'Avv. SORIANI;
Parte_1 per l'Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO oggi sostituito Controparte_1 dall'Avv. DONATINI;
L'avv. Soriani si riporta all'atto introduttivo e alla I memoria integrativa, insistendo nelle conclusioni formulate in sede di note scritte del 18.6.2024;
L'avv. Donatini insiste affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendovi rinuncia all'atto di precetto in data 26.7.2023 e in data 18.9.2023 altresì rinuncia agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, dando atto alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico e dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente alle ore 13:00 viene data lettura della seguente sentenza, mediante deposito telematico.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1190/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAROLA GIANMARIO, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. PONTREMOLI Controparte_1
ALESSANDRO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
- in via istruttoria: dare atto che l'esponente ha offerto in comunicazione, quali mezzi di prova, i seguenti documenti: I) procura speciale alle liti;
II) Sentenza Tribunale Milano;
III) notifica Atto di cessione del credito, 22.5.2023;
IV) Atto di precetto, 1.6.2023; V) visura cerved, 'Ferdeghini Agostino' Srl;
visura cerved, ' Controparte_1 VI) atto di rinuncia al precetto, 25.7.2023; VII) comunicazione Liquidazione Giudiziale 'Ferdeghini Agostino' Srl, 12.9.2023; VIII) dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, 18.9.2023;
- nel merito: accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in narrativa, l'insussistenza, in capo all'opposta, del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato;
- in punto spese: dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l'opposta a rimborsare all'opponente le spese del presente giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“PREMESSO CHE: pagina 2 di 6 In data 26.07.2023 l'opposta ha notificato atto di rinuncia al precetto in atti. In data 18.09.2023 è stato altresì notificato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio. La materia del contendere è pertanto venuta meno, atteso che l'opponente non può vantare un interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione di merito in relazione al diritto sostanziale dedotto (in tal senso vedasi, ex plurimis, Cass. n. 27538/13; conf. C. App. Messina, Sez. I, 28/01/2022, n. 60).
Tanto premesso, CHIEDE di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione Parte_2 all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. a seguito della notifica di atto di precetto con cui l'impresa individuale si dichiarava cessionaria Controparte_1 del credito originariamente vantato dalla società Ferdeghini Agostino S.r.l. e di cui alla sentenza n.
4036/2023 emessa in data 16.5.2023 dal Tribunale di Milano, con cui la banca era stata condannata alla ripetizione di somme indebitamente incassate dalla correntista.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava come la creditrice originaria, Ferdeghini Parte_2
Agostino S.r.l. aveva presentato domanda di concordato preventivo in data 6.4.2023 e la cessione del credito (successivamente sorto in data 16.5.2023 alla data di emissione della sentenza citata) recasse data 14.10.2022, ma fosse stata notificata alla banca solo in data 22.5.2023 e dunque in data successiva alla domanda di concordato preventivo.
Sulla base di tali premesse, l'opponente eccepiva l'inefficacia della cessione del credito e rilevava come, in ogni caso, la cessione – anche ove si fosse accertato che aveva data certa al 14.10.2022- rischiava di essere oggetto di revocatoria, in quanto avvenuta nel semestre antecedente la domanda di concordato.
Insisteva quindi per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i “gravi motivi” richiesti dall'art. 615 co. 1 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la convenuta sosteneva che, avendo la cessione data certa anteriore alla domanda di concordato preventivo, la medesima sarebbe stata comunque opponibile ai creditori concordatari, di tal che il cessionario avrebbe potuto pretendere il pagamento del debito ceduto, in quanto la cessione si perfezionava con lo scambio dei consensi. Il concordato preventivo, infatti, non privava l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del patrimonio, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, Sent., 3.12.2002, n. 17162).
Il GI, con ordinanza del 17.7.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, sulla base delle seguenti argomentazioni:
➢ Il titolo esecutivo notificato a unitamente all'atto di precetto opposto è Parte_2 costituito da sentenza n. 4036/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.5.2023, con cui l'istituto di credito è stato condannato al pagamento della somma di Euro 77.426, 58 in favore della società Ferdeghini Agostino S.r.l.
➢ In relazione al fumus dell'opposizione spiegata, il motivo fondante le contestazioni di
[...]
riguardano l'inopponibilità della cessione del credito derivante dalla sentenza Parte_2 richiamata ai creditori concordatari, in quanto notificata al debitore in data 22.5.2023, nonostante la presentazione di domanda di concordato preventivo da parte del cedente in data
6.4.2023.
➢ La convenuta opposta ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se
pagina 3 di 6 stipulata per estinguere debiti anteriori mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 l. fall.
Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva
l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione
d'essere, ai sensi del combinato disposto degli art. 54, comma 3, e 45 l. fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo
l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo - purché stipulata prima - la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni” (cfr. Cass. n. 17162/2002). L'indirizzo giurisprudenziale citato, tuttavia, si è formato in relazione a procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare prima della riforma intervenuta con D. Lgs. n. 5/2006 e muoveva, evidentemente, dal fatto che l'art. 169 L.Fall. non richiamava l'art. 45, dettato soltanto per il fallimento, ritenuto una applicazione specifica dell'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. a norma del quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento.
Tale norma che operava anche in caso di fallimento del creditore cedente in ragione dell'art. 45
L.Fall., che richiamava lo stesso principio, e non nel concordato che non conteneva una simile norma.
Senonché l'art. 169 è stato modificato dall'art. 144 del D. Lgs. n. 5/2006, con effetto dal 16.7.2006, con l'inclusione del richiamo anche all'art. 45, per cui ora deve ritenersi che il legislatore abbia espressamente consentito ai creditori del concordato preventivo di beneficiare di una tutela simile a quella predisposta per il creditore pignorante nell'ambito dell'esecuzione individuale, che si sostanzia nell'imposizione sui beni del concordato di un vincolo specifico di destinazione alla soddisfazione dei creditori stessi.
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va dunque affermata l'inopponibilità ai creditori concordatari della cessione non completamente formalizzata con la notifica ai terzi debitori o con l'accettazione da parte di questi con atto di data certa anteriore all'apertura del concordato, esattamente come accade nel fallimento.
In quest'ultimo ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma l, n. 2,
c.c....opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (cfr. Cass. 9831/2014, Cass.
5516/2006; Cass. 1414/1996).
pagina 4 di 6 ➢ Anche accedendo alla tesi di parte convenuta (per cui sarebbe sufficiente la sola anteriorità della cessione e non anche la notifica/accettazione anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo), la prova dell'anteriorità della cessione rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo è stata fornita dall'opposta mediante deposito dello scambio di PEC tra cedente e cessionario in data 22.10.2022 e tuttavia le ricevute della notifica sono state depositate in formato .pdf anziché .eml secondo le specifiche tecniche e in particolare con modalità telematiche secondo quanto dispone l'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile
2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011).
Ciò impedisce una verifica da parte del GI in relazione agli allegati inviati unitamente alla PEC, sì da non poter verificare l'anteriorità della cessione rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo.
In sede di I memoria ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. l'attrice rilevava come in data 25.7.2023 controparte le avesse notificato atto di rinuncia all'atto di precetto e che nelle more era altresì stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società Ferdeghini Agostino S.r.l.
L'attrice allegava inoltre atto di rinuncia agli atti del giudizio proveniente da controparte e notificatale in data 18.9.2023, ma manteneva ferme le proprie conclusioni, anche in punto spese.
La convenuta opposta insisteva quindi affinché il GI dichiarasse cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.
La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data odierna.
La causa non può essere definita mediante una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, come richiesto dalla convenuta, sebbene la medesima abbia rinunciato all'atto di precetto fondante la preannunciata esecuzione.
Sul punto occorre premettere in diritto quanto segue.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come un' azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo
a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Orbene, chiarito che l'opposizione svolta dalla banca deve configurarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è dunque finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'impresa convenuta di agire esecutivamente in suo danno sulla base del titolo esecutivo azionato e non già un'opposizione ex art. 617 c.p.c. finalizzata ad una mera declaratoria di nullità dell'atto di precetto per vizi propri, è chiaro che la mera rinuncia all'atto di precetto, senza invece una rinuncia espressa all'azione esecutiva, non muta il quadro giuridico della situazione e non fa venire pagina 5 di 6 meno l'interesse della Banca opponente ad ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza di tale diritto ad agire in executivis.
La convenuta potrebbe infatti, anche a seguito della chiusura del presente giudizio con una mera pronuncia in rito, notificare un ulteriore precetto e preannunciare nuovamente l'azione esecutiva in danno della debitrice, non potendo la rinuncia al precetto per cui è causa costituire rinuncia anche all'azione esecutiva. Ferme tali premesse, come già anticipato con l'ordinanza del 17.7.2023, alle cui motivazioni deve integralmente richiamarsi, in assenza anche di prova della data certa della cessione del credito e dell'intervenuta declaratoria di liquidazione giudiziale della creditrice originaria, l'opposizione svolta da deve essere accolta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (scaglione di riferimento tenuto conto del credito indicato in atto di precetto) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in assenza di istruttoria (meramente documentale) e stante il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così dispone:
Accoglie l'opposizione all'esecuzione e conseguentemente accerta e dichiara che l'impresa individuale
” non ha diritto di agire esecutivamente in danno di Controparte_1 Parte_2 sulla base della sentenza n. 4036/2023 emessa in data 16.5.2023 dal Tribunale di Milano;
[...]
Condanna l'impresa individuale ” a rifondere a le Controparte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 786,00 per spese e in Euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 16.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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