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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2436/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ATTANASIO DONATO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 18.03.2025
PARTE RICORRENTE: che l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, Voglia: a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 Lett. b) della Legge 1.12.1970 n. 898 come modificato dalla Legge n. 74/87, sentenza per lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. (Cod.fisc.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Recanati (MC) al n. 5, parte 2, serie C,
pagina 1 di 3 anno 2019 in regime di separazione dei beni, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Disporre che nulla è dovuto per i coniugi a titolo di assegno di mantenimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.01.2019 con nel Controparte_1
Comune di Recanati (Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Recanati al n. 5, parte 2, serie C, anno 2019).
Ha in particolare dedotto che:
- Dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi vivono separati di fatto da tempo, considerato che il si trova, da diversi CP_1
anni, in regime di detenzione carceraria presso la Casa Circondariale di Pesaro – Villa Fastiggi
e che pertanto la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno;
- Che in data 24.09.2021 aveva depositato il ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge, con domanda accolta dal Tribunale di Macerata nella sentenza n. 656/2022 (doc. 2 allegato al ricorso)
Fissata con decreto l'udienza di prima di prima comparizione il 18.03.2025, è comparsa solo parte ricorrente, che ha dichiarato la sua volontà di divorziare dal mentre quest'ultimo, stante la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (in data 28.12.2024, atto notificato presso la Casa Circondariale di Pesaro) non è comparso, rimanendo contumace.
Il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta, in quanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti di legge richiesti dall'art. dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, risulta comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale, dal momento che le stesse, considerata anche la condizione di detenzione del vivono separate di fatto da anni, dunque CP_1
la comunione di vita non può essere ricostituita.
Inoltre la sentenza di separazione del 01.07.2022 risulta passata in giudicato (come si desume dell'annotazione nell'estratto dell'atto di matrimonio), pertanto è decorso ampiamente il termine pagina 2 di 3 annuale dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente per la separazione, senza che sia intervenuta la riconciliazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata in causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, considerato che quest'ultima non si è neppure costituita e, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria (non essendovi stata istruttoria)
e ulteriore riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto (essendo di fatto stata chiesta solo la separazione), anche considerando che la parte è provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, di tal che deve disporsi ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.1.2019 in Ancona tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Recanati n. 5, parte II, serie C, anno 2019;
2. CONDANNA parte convenuta rifondere a parte ricorrente le spese di lite Controparte_1
che si liquidano in euro 2.034,20 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello stato Civile del Comune di Recanati ai fini delle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2436/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ATTANASIO DONATO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 18.03.2025
PARTE RICORRENTE: che l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, Voglia: a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 Lett. b) della Legge 1.12.1970 n. 898 come modificato dalla Legge n. 74/87, sentenza per lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. (Cod.fisc.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Recanati (MC) al n. 5, parte 2, serie C,
pagina 1 di 3 anno 2019 in regime di separazione dei beni, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Disporre che nulla è dovuto per i coniugi a titolo di assegno di mantenimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.01.2019 con nel Controparte_1
Comune di Recanati (Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Recanati al n. 5, parte 2, serie C, anno 2019).
Ha in particolare dedotto che:
- Dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi vivono separati di fatto da tempo, considerato che il si trova, da diversi CP_1
anni, in regime di detenzione carceraria presso la Casa Circondariale di Pesaro – Villa Fastiggi
e che pertanto la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno;
- Che in data 24.09.2021 aveva depositato il ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge, con domanda accolta dal Tribunale di Macerata nella sentenza n. 656/2022 (doc. 2 allegato al ricorso)
Fissata con decreto l'udienza di prima di prima comparizione il 18.03.2025, è comparsa solo parte ricorrente, che ha dichiarato la sua volontà di divorziare dal mentre quest'ultimo, stante la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (in data 28.12.2024, atto notificato presso la Casa Circondariale di Pesaro) non è comparso, rimanendo contumace.
Il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta, in quanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti di legge richiesti dall'art. dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, risulta comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale, dal momento che le stesse, considerata anche la condizione di detenzione del vivono separate di fatto da anni, dunque CP_1
la comunione di vita non può essere ricostituita.
Inoltre la sentenza di separazione del 01.07.2022 risulta passata in giudicato (come si desume dell'annotazione nell'estratto dell'atto di matrimonio), pertanto è decorso ampiamente il termine pagina 2 di 3 annuale dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente per la separazione, senza che sia intervenuta la riconciliazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata in causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, considerato che quest'ultima non si è neppure costituita e, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria (non essendovi stata istruttoria)
e ulteriore riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto (essendo di fatto stata chiesta solo la separazione), anche considerando che la parte è provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, di tal che deve disporsi ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.1.2019 in Ancona tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Recanati n. 5, parte II, serie C, anno 2019;
2. CONDANNA parte convenuta rifondere a parte ricorrente le spese di lite Controparte_1
che si liquidano in euro 2.034,20 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%, pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello stato Civile del Comune di Recanati ai fini delle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3