CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
NO AG, RE
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5778/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000236001 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012845576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate
Riscossione e ad AGENZIA DELLE ENTRATE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000236001, a lui notificata in data 26 aprile 2024 relativamente a presunti omessi pagamenti di atti di varia natura, relativamente alle pretese portate
1) dalla cartella n. 0342013000162517000, asseritamente notificata il 18.04.2013, relativamente a IRPEF
e relative addizionali e IVA per l'anno 2009, per la somma di € 4.408,84;
2) dalla cartella n. 03420140006455643000, asseritamente notificata il 12.06.2014, relativamente a IRPEF
e relative addizionali e IVA per l'anno 2010, per la somma di € 20.715,64;
3) dalla cartella n. 034201800128455756000, asseritamente notificata l'8.02.2019, relativamente a tasse automobilistiche per l'anno 2013, per la somma di € 387,57;
4) dall'avviso di accertamento esecutivo n. TCD010200007/2012 asseritamente notificato il 26.08.2012, per la somma di € 37.598,55;
per complessivi € 62.723,03
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto tre motivi:
1. omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 76, comma 2bis D.P.R.
602/1973 – illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
2. omessa/illegittima notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi – intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 e 43 D.P.R. 600/1973 3. intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso avversario.
Ha fatto rilevare, l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in relazione alla cartella nr.
0342013000162517000 e all'accertamento esecutivo nr. TCD10200007/2012 in quanto atti già impugnati e validati, giusta sentenza della Sezione 4 dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nr.
2925/2020 del 13.07.2020 e depositata il 21.09.2020 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso di essi;
in secondo luogo, ADER ha fatto rilevare l'intervenuta notifica sia della cartella
03420140006455643000 che della cartella 0342018000128455756000.
Ancora, la società incaricata della riscossione ha evidenziato una lunga serie di atti interruttivi della prescrizione:
avviso di intimazione nr. 03420139052126944000 notificato in data 14.11.2013;
avviso di intimazione nr. 03420159004972165000 notificato in data 18.04.2015;
avviso di intimazione nr. 03420169008467433000 notificato in data 20.04.2017;
avviso di intimazione nr. 03420199002333927000 notificato in data 11.10.2019;
avviso di intimazione nr. 03420229003447646000 notificato in data 9.08.2022;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 03476202200001838000 notificata in data 06.12.2022.
Anche Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio facendo rilevare che in data 4/12/2013 ed in data
06/07/2015 il contribuente aveva presentato due istanze di rateazione per il pagamento delle imposte richieste con l'avviso di accertamento n. TCD0102000072012/A ed in data 29/04/2019 aveva aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 184 legge 145/2018 (saldo e stralcio allegato 2), “prestando, così, acquiescenza al debito tributario richiesto con gli atti sottesi all'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria e consolidando in tal modo la pretesa tributaria;
ha poi messo in evidenza che le cartelle di pagamento sono state oggetto di definizione agevolata (saldo e stralcio) e l'avviso di accertamento di un provvedimento di ben due istanze di rateazione n. 89904 del 4.12.2013 e n. 114253 del 6/07/2015.
Ha depositato memoria la parte ricorrente invocando la dichiarazione di estinzione del procedimento in ragione della rinuncia al ricorso.
ADER ha accettato la rinuncia agli atti ma ha invocato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per ciò che attiene alla controversia insorta tra la parte ricorrente ed ADER, con connessa estinzione del giudizio in ragione dell'accettata rinuncia.
Non così per ciò che concerne la lite insorta con Agenzia delle Entrate, posto che quest'ultima nulla ha comunicato in tal senso: deve infatti osservarsi che la mancata accettazione della rinuncia non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento con riguardo a quest'ultima lite.
Viene però all'attenzione della Corte il principio secondo il quale l'atto di rinuncia, pur non idoneo a determinare l'estinzione del processo, diventa indicativo del venire meno dell'interesse al ricorso, e tanto ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. Civ. Sez. V, 10 novembre 2020 n. 25132, con ampio corredo di giurisprudenza a conforto: Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
Si impone sentenza in termini e compensazione delle spese per ciò che concerne la controversia tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate.
Al contrario, occorre valutare la richiesta avanzata da ADER in punto di invocata condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
È noto, sotto questo specifico profilo, che “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (Cass. Civ. Sez. V, 19 gennaio
2007 n. 1230).
Orbene, sulla scorta di quanto precede, non appare davvero revocabile in dubbio di essere a cospetto di infondata opposizione, posto che tutti gli atti prodromici erano stati notificati, alcuni addirittura impugnati, e che nessuna decadenza o prescrizione poteva essere addotta.
Si impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione; vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso verso Agenzia delle Entrate e compensa, in parte qua, le spese di lite;
- dischiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 2.250 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazioone in favore dell'Avv. Difensore_3.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
NO AG, RE
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5778/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000236001 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008162517000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006455643000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012845576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCD010200007/2012 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate
Riscossione e ad AGENZIA DELLE ENTRATE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000236001, a lui notificata in data 26 aprile 2024 relativamente a presunti omessi pagamenti di atti di varia natura, relativamente alle pretese portate
1) dalla cartella n. 0342013000162517000, asseritamente notificata il 18.04.2013, relativamente a IRPEF
e relative addizionali e IVA per l'anno 2009, per la somma di € 4.408,84;
2) dalla cartella n. 03420140006455643000, asseritamente notificata il 12.06.2014, relativamente a IRPEF
e relative addizionali e IVA per l'anno 2010, per la somma di € 20.715,64;
3) dalla cartella n. 034201800128455756000, asseritamente notificata l'8.02.2019, relativamente a tasse automobilistiche per l'anno 2013, per la somma di € 387,57;
4) dall'avviso di accertamento esecutivo n. TCD010200007/2012 asseritamente notificato il 26.08.2012, per la somma di € 37.598,55;
per complessivi € 62.723,03
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto tre motivi:
1. omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 76, comma 2bis D.P.R.
602/1973 – illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
2. omessa/illegittima notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi – intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 e 43 D.P.R. 600/1973 3. intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso avversario.
Ha fatto rilevare, l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in relazione alla cartella nr.
0342013000162517000 e all'accertamento esecutivo nr. TCD10200007/2012 in quanto atti già impugnati e validati, giusta sentenza della Sezione 4 dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nr.
2925/2020 del 13.07.2020 e depositata il 21.09.2020 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso di essi;
in secondo luogo, ADER ha fatto rilevare l'intervenuta notifica sia della cartella
03420140006455643000 che della cartella 0342018000128455756000.
Ancora, la società incaricata della riscossione ha evidenziato una lunga serie di atti interruttivi della prescrizione:
avviso di intimazione nr. 03420139052126944000 notificato in data 14.11.2013;
avviso di intimazione nr. 03420159004972165000 notificato in data 18.04.2015;
avviso di intimazione nr. 03420169008467433000 notificato in data 20.04.2017;
avviso di intimazione nr. 03420199002333927000 notificato in data 11.10.2019;
avviso di intimazione nr. 03420229003447646000 notificato in data 9.08.2022;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 03476202200001838000 notificata in data 06.12.2022.
Anche Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio facendo rilevare che in data 4/12/2013 ed in data
06/07/2015 il contribuente aveva presentato due istanze di rateazione per il pagamento delle imposte richieste con l'avviso di accertamento n. TCD0102000072012/A ed in data 29/04/2019 aveva aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 184 legge 145/2018 (saldo e stralcio allegato 2), “prestando, così, acquiescenza al debito tributario richiesto con gli atti sottesi all'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria e consolidando in tal modo la pretesa tributaria;
ha poi messo in evidenza che le cartelle di pagamento sono state oggetto di definizione agevolata (saldo e stralcio) e l'avviso di accertamento di un provvedimento di ben due istanze di rateazione n. 89904 del 4.12.2013 e n. 114253 del 6/07/2015.
Ha depositato memoria la parte ricorrente invocando la dichiarazione di estinzione del procedimento in ragione della rinuncia al ricorso.
ADER ha accettato la rinuncia agli atti ma ha invocato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per ciò che attiene alla controversia insorta tra la parte ricorrente ed ADER, con connessa estinzione del giudizio in ragione dell'accettata rinuncia.
Non così per ciò che concerne la lite insorta con Agenzia delle Entrate, posto che quest'ultima nulla ha comunicato in tal senso: deve infatti osservarsi che la mancata accettazione della rinuncia non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento con riguardo a quest'ultima lite.
Viene però all'attenzione della Corte il principio secondo il quale l'atto di rinuncia, pur non idoneo a determinare l'estinzione del processo, diventa indicativo del venire meno dell'interesse al ricorso, e tanto ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. Civ. Sez. V, 10 novembre 2020 n. 25132, con ampio corredo di giurisprudenza a conforto: Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
Si impone sentenza in termini e compensazione delle spese per ciò che concerne la controversia tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate.
Al contrario, occorre valutare la richiesta avanzata da ADER in punto di invocata condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
È noto, sotto questo specifico profilo, che “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (Cass. Civ. Sez. V, 19 gennaio
2007 n. 1230).
Orbene, sulla scorta di quanto precede, non appare davvero revocabile in dubbio di essere a cospetto di infondata opposizione, posto che tutti gli atti prodromici erano stati notificati, alcuni addirittura impugnati, e che nessuna decadenza o prescrizione poteva essere addotta.
Si impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione; vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso verso Agenzia delle Entrate e compensa, in parte qua, le spese di lite;
- dischiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 2.250 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazioone in favore dell'Avv. Difensore_3.