Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La Corte rileva che, sebbene la rinuncia al ricorso non comporti l'estinzione del processo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, essa indica il venir meno dell'interesse al ricorso, rendendolo inammissibile.

  • Inammissibile
    Omessa/illegittima notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in relazione ad alcune cartelle e all'avviso di accertamento, in quanto già impugnati e rigettati con precedente sentenza. Inoltre, ha evidenziato la presentazione di istanze di rateazione e l'adesione a definizioni agevolate da parte del contribuente, che consolidano la pretesa tributaria. La Corte dichiara inammissibile il ricorso verso l'Agenzia delle Entrate.

  • Improcedibile
    Rinuncia al ricorso

    La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in ragione dell'accettata rinuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 190
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo