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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
La coordinatrice della Seconda Sezione Civile delegato Dott.ssa VA ER delegata dalla
Presidente della Corte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1456/2025 assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Petrone, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per il ricorrente < Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, per l'effetto disporne
l'annullamento e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv. difensore di Parte_1 [...]
, nel procedimento in epigrafe indicato, e procedere alla liquidazione degli stessi nella Parte_2 somma di € 1.909,00, ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia.
2) Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate.
3) Con la rifusione delle spese sostenute e compensi per il presente giudizio.
Si chiede l'acquisizione presso la Cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro, sezione Penale,
R.G. 32/23, nonché del fascicolo della liquidazione. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 settembre 2025 l'avv. ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 dpr n. 115 del 2002 avverso il decreto del 29 maggio 2025, comunicatogli il 29 luglio 2025 con il quale la Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione penale, ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario per l'attività svolta in favore di nel Parte_3 giudizio 35/2023 RG concluso con la sentenza n. 378/2025.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del, non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
L'udienza del 3 dicembre 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Il ricorrente ha depositato le note riportandosi alle difese già svolte.
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'errore di fatto e di diritto commesso dalla
Corte penale che ha rigettato la richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 91 dpr n. 115 del 2002, sul valorizzando il dato che dalla sentenza emerge che l'imputata è stata assistita da due difensori ma senza considerare che l'avv. al momento della proposizione dell'appello, era l'unico Parte_1 difensore nominato.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
E' la stessa sentenza che ha definito il giudizio che dà atto che il secondo atto di appello, quello proposto da difensore diverso dall'odierno ricorrente, è stato proposto dopo che detto difensore era stato revocato. La revoca è stata peraltro documenta dal ricorrente mediante la produzione dell'atto ( regolarmente depositato nella cancelleria del giudice a quo ) con il quale l'imputata ha nominato suo unico difensore l'avv. revocando le nomine precedenti. Parte_1
La richiesta di liquidazione ha riguardato esclusivamente le fasi di studio e introduttiva, cui deve quindi essere circoscritta la liquidazione.
Ciò posto e venendo ai criteri applicabili alla liquidazione deve osservarsi che: che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale.
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019); - che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m.
147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
Nel caso in esame l'appello ha avuto ad oggetto una sentenza di condanna per un unico episodio di furto: la particolare semplicità delle fattispecie e delle questioni affrontare fanno ritenere la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dei parametri nella misura minima prevista con l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106 bis dpr n. 115 del 2002. Per le due fasi richieste, quindi, l'importo complessivamente spettante è di € 497,00
Al ricorrente spettano altresì le spese di lite di questo giudizio liquidate secondo i parametri minimi
( attesa la semplicità delle questioni e la semplificazione del rito, la mancata costituzione della controparte ) dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo richiesto e senza la fase di trattazione perché la causa è stata decisa all'esito della prima udienza
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
CP_1 in accoglimento dell'opposizione liquida il compenso spettante all'avv. per Parte_1
l'attività difensiva svolta in favore di nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Parte_3
Catanzaro seconda sezione penale n. 32/2023 concluso con la sentenza resa il 6 febbraio 2025 €
497 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario; condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite di Controparte_2 questo giudizio che liquida in € 125 per spese vive ed € 426 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Cosi deciso in data 6 dicembre 2025
La Coordinatrice della seconda sezione
VA ER