Articolo 31 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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Versione
25 agosto 1991
Art. 31. (Diritti e procedimento elettorale) 1. Per l'elezione dell'assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.
2. Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'ente che alla delle elezioni abbiano un'anzianita' di iscrizione non inferiore a due anni.
3. L'Ente trasmette a ciascun presidente dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro l'elenco degli iscritti, residenti nella relativa circoscrizione, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Le elezioni si svolgono nella data fissata a norma del presente articolo, dal presidente dell'Ente, presso il luogo designato da ciascun consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, col sistema delle liste concorrenti con voto segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti. In caso di mancata presentazione di liste sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente.
5. Il seggio elettorale e' costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro designati dal consiglio provinciale dei consulenti del lavoro tra gli iscritti all'Ente.
6. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'Ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.
7. Il presidente dell'Ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianita', quello piu' anziano per eta'. Il delegato dimissionario, deceduto o decaduto e' sostituito dal primo dei non eletti nella provincia di appartenenza.
8. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
9. I delegati, per tutta la durata del loro mandato, rappresentano gli interessi degli iscritti all'albo di provenienza presso gli uffici dell'ente.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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