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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9316/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. Parte_1
SOLLI DANIELE);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (avv.ti PUCCIA Controparte_1
DANIELA e PALEOLOGO ANTONINO);
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 26/11/2024 le parti concludevano come da note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenze n. 4145/2018 e n. 803/2020 del 17/02/2020.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** ***
Non sono state avanzate da parte ricorrente ulteriori domande, mentre parte resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, pari almeno ad €
400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale.
A sostegno di tale richiesta ha dedotto di non essere titolare di alcun Controparte_1 reddito e di essere incolpevolmente privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, precisando di avere cessato la propria attività commerciale a Palermo per raggiungere la moglie a Venezia (ivi trasferitasi per svolgente l'incarico di insegnante) e di non essere più riuscito, da allora, a reperire alcuna stabile occupazione, né a Venezia, né una volta tornato, a seguito della separazione personale, nella propria città natìa, ad eccezione di prestazioni lavorative occasionali come
“buttafuori” in taluni locali notturni.
Tanto premesso, preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, resa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del resistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, è emerso che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.300,00 - 1400,00, corrisponde un canone di locazione mensile di € 400,00 ed è gravata da trattenute in busta paga per finanziamenti contratti (cfr certificazione unica relativa agli anni 2019, 2020, 2021, copie buste paga, copia contratto di locazione con annessa ricevuta di registrazione e ricevute di pagamento, copia contratto di finanziamento con IC NC spa e copia addebbiti
SEPA, in atti).
Il resistente, invece, ha prodotto modelli 730 con riferimento ai redditi degli anni 2019,
2020 e 2021, per un reddito complessivo, rispettivamente pari ad € 3.283,00, € 4.009,00,
€ 760,00 (cfr docc. allegati alla comparsa di costituzioen e risposta con domanda riconvenzionale).
Lo stesso ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di avere in passato svolto attività lavorativa nel settore informatico, di possedere un titolo professionale
(ragioniere) e di svolgere attività lavorativa, ancorché saltuaria.
Il medesimo ha, altresì, riferito di essere ospitato da un'amica, confermando la titolarità di due immobili (un appartamento a Palermo e un magazzino in campagna a Giardinello), ancorché allo stato improduttivi di reddito.
In particolare, ha riferito: “Lavoro saltuariamente come buttafuori nei locali notturni quando mi chiamano. Mediamente guadagno circa 100,00 euro al mese. Non percepisco alcun altro reddito. Sono ragioniere ed ero titolare di un negozio di computer che ha chiuso nel 2009. Mi aiutano economicamente gli amici e l'amica che mi ospita” (vedi verbale di udienza del 23 settembre 2022) .
Nel caso di specie, dunque, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto anche della durata del matrimonio e comunque del lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, nonché della circostanza che anche in sede di separazione non è stato previsto un contributo al mantenimento, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
, evidenziando come, al di là del mero dato della sperequazione tra le
[...]
situazioni economico- reddituali delle parti, lo stesso risulti dotato di capacità lavorativa, sia in possesso di un titolo di studio e di esperienza professionale spendibili nel mondo del lavoro e sia titolare di due immobili.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento- to.
*** *** ***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronuncia:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Monreale (Palermo) il 06/09/2008 da , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 02/10/1967, e da , nato a [...] Controparte_1
il 05/12/1966;
- rigetta la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore dello stesso;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.898,00 di cui € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Monreale al n.5, parte II, serie A, dell'anno 2008);
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9316/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. Parte_1
SOLLI DANIELE);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (avv.ti PUCCIA Controparte_1
DANIELA e PALEOLOGO ANTONINO);
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 26/11/2024 le parti concludevano come da note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenze n. 4145/2018 e n. 803/2020 del 17/02/2020.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** ***
Non sono state avanzate da parte ricorrente ulteriori domande, mentre parte resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, pari almeno ad €
400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale.
A sostegno di tale richiesta ha dedotto di non essere titolare di alcun Controparte_1 reddito e di essere incolpevolmente privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, precisando di avere cessato la propria attività commerciale a Palermo per raggiungere la moglie a Venezia (ivi trasferitasi per svolgente l'incarico di insegnante) e di non essere più riuscito, da allora, a reperire alcuna stabile occupazione, né a Venezia, né una volta tornato, a seguito della separazione personale, nella propria città natìa, ad eccezione di prestazioni lavorative occasionali come
“buttafuori” in taluni locali notturni.
Tanto premesso, preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, resa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del resistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, è emerso che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.300,00 - 1400,00, corrisponde un canone di locazione mensile di € 400,00 ed è gravata da trattenute in busta paga per finanziamenti contratti (cfr certificazione unica relativa agli anni 2019, 2020, 2021, copie buste paga, copia contratto di locazione con annessa ricevuta di registrazione e ricevute di pagamento, copia contratto di finanziamento con IC NC spa e copia addebbiti
SEPA, in atti).
Il resistente, invece, ha prodotto modelli 730 con riferimento ai redditi degli anni 2019,
2020 e 2021, per un reddito complessivo, rispettivamente pari ad € 3.283,00, € 4.009,00,
€ 760,00 (cfr docc. allegati alla comparsa di costituzioen e risposta con domanda riconvenzionale).
Lo stesso ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di avere in passato svolto attività lavorativa nel settore informatico, di possedere un titolo professionale
(ragioniere) e di svolgere attività lavorativa, ancorché saltuaria.
Il medesimo ha, altresì, riferito di essere ospitato da un'amica, confermando la titolarità di due immobili (un appartamento a Palermo e un magazzino in campagna a Giardinello), ancorché allo stato improduttivi di reddito.
In particolare, ha riferito: “Lavoro saltuariamente come buttafuori nei locali notturni quando mi chiamano. Mediamente guadagno circa 100,00 euro al mese. Non percepisco alcun altro reddito. Sono ragioniere ed ero titolare di un negozio di computer che ha chiuso nel 2009. Mi aiutano economicamente gli amici e l'amica che mi ospita” (vedi verbale di udienza del 23 settembre 2022) .
Nel caso di specie, dunque, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto anche della durata del matrimonio e comunque del lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, nonché della circostanza che anche in sede di separazione non è stato previsto un contributo al mantenimento, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
, evidenziando come, al di là del mero dato della sperequazione tra le
[...]
situazioni economico- reddituali delle parti, lo stesso risulti dotato di capacità lavorativa, sia in possesso di un titolo di studio e di esperienza professionale spendibili nel mondo del lavoro e sia titolare di due immobili.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento- to.
*** *** ***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronuncia:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Monreale (Palermo) il 06/09/2008 da , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 02/10/1967, e da , nato a [...] Controparte_1
il 05/12/1966;
- rigetta la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore dello stesso;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.898,00 di cui € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Monreale al n.5, parte II, serie A, dell'anno 2008);
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.