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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 4474/2024, promosso con ricorso depositato in data 1.10.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Visentin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Vendemiano, via De Gasperi n. 61/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Pagliani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Bologna, via Arienti n. 37;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi in riferimento al matrimonio contratto in Conegliano (TV) il
18.06.2005 e trascritto nei registri del medesimo comune, atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 2005, con ordine
all'ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni con esonero di responsabilita;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto che la sig.ra Controparte_1
vive di fatto dal giugno 2024 nell'abitazione sita in Conegliano, via Antoniazzi;
3) affido minore: disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nell'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi 86;
4) diritto di visita: disporsi il diritto di visita (incluso pernottamento) del minore a favore del sig. Per_1 Parte_1
secondo le modalita di seguito indicate:
[...]
● trascorrera con il padre due week-end al mese alternati dal venerdi ore 17.30 (il padre lo prelevera a casa Per_1
della madre e/o altro luogo in cui si trovi) e lo riaccompagnera presso l'abitazione della madre alla domenica sera ad ore
20.30 con cena gia consumata;
● festivita natalizie: ripartizione equa tra i genitori del relativo periodo cosi suddiviso: dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
dandosi atto che per il Natale 2025 il primo periodo suindicato Per_1
stara con il padre;
negli anni successivi i genitori alterneranno i predetti periodi tra loro;
● il giorno di Natale: dalle ore 18.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre stara con il genitore Per_1
che in quella settimana non tiene il figlio, dando cosi modo a quel genitore di scambiare i doni natalizi con il minore;
● i fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con se il figlio nel secondo periodo di vacanza natalizia, ovvero fino al 6 gennaio;
2 ● Pasqua e lunedi dell'Angelo: alternati tra i coniugi, con la precisazione che il giorno di Pasqua stara con Per_1
il genitore con il quale non ha trascorso la settimana con incluso il giorno di Natale;
● compleanno i genitori si impegnano a condividere tutti e tre insieme i festeggiamenti;
Per_1
● compleanno genitori: trascorrera con il genitore festeggiato, se possibile per ragioni di lavoro dello stesso, la Per_1
giornata con incluso un pasto qualora la giornata sia di spettanza dell'altro genitore;
● giorno/i di carnevale: alternati tra i genitori con il giorno del 2 giugno, ed alternati tra loro negli anni successivi;
resta inteso che per il periodo di carnevale 2025 stara con la madre;
Per_1
● il 25 aprile e l'1 maggio: il 25 aprile sempre con il padre e il 1 maggio con la madre;
● ferie estive: 2 settimane non consecutive (ma 1 settimana consecutiva) stara con il padre nelle ferie estive;
Per_1
il periodo di ferie verra concordato fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno indicando la località di villeggiatura;
● rimangono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i coniugi;
● autonomia di ciascun genitore nella ordinaria amministrazione organizzativa
● Premesso che le scelte educative dovranno essere discusse e condivise, per quanto riguarda invece la gestione dell'organizzazione ordinaria dei genitori questi si informeranno e avranno relazioni autonome per l'ambito scolastico,
sportivo, ricreativo, religioso, in relazione alle future fasi e attività̀ della crescita del minore;
dovranno/potranno ovviamente contattare liberamente pediatra, insegnanti, istruttori sportivi, educatori, ecc. In caso di situazioni delicate ed urgenti di cui siano venuti a conoscenza, dovranno invece darne tempestiva comunicazione all'altro genitore;
● scuola
● Entrambi i genitori avranno la responsabilita di seguire il figlio nel loro andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
● dovranno condividere eventuali lezioni di supporto didattico (anche dal punto di vista organizzativo) e altresi farsi
carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e stimolando la sua autonomia;
● contatti telefonici genitori-figli
● potra avere contatti telefonici con il genitore che non e con lui in uno spazio temporale individuato tra le Per_1
ore 18,00 alle ore 19,00;
3 ● attivita sportive e culturali
● entrambi i genitori permetteranno e garantiranno la frequentazione delle attivita verso le quali il figlio esprima un
desiderio di partecipazione, aiutandolo a scegliere con responsabilita e a parteciparvi con impegno e costanza, e delle
attivita aperte al gruppo di pari;
● Ciascun genitore gestira in autonomia le attivita nel proprio turno di responsabilita, organizzandosi al fine di
assicurare che il figlio possa veder garantita una continuita nelle attivita svolte;
● malattia: in caso di malattia non lieve di se il minore è impossibilitato a muoversi dall'abitazione, sarà Per_1
necessario che il genitore comunichi la circostanza all'altro immediatamente;
in caso di mancato scambio del figlio la/e giornata/e verrà/anno recuperate in altra data concordata il prima possibile;
5) assegno mantenimento minore: le parti concordano che per il mantenimento di il sig. corrispondera la Per_1 Pt_1
somma mensile al giorno 19 di ogni mese di € 250,00, annualmente rivalutabile ogni 12 mesi in base agli indici Istat, a partire dal mese dell'omologazione della presente separazione da parte del Tribunale di Treviso;
6) spese straordinarie: suddivide al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, ma con esclusione delle spese della baby sitter che rimarranno a carico del genitore che ne fa uso;
7) assegno unico: le parti concordano che la sig.ra sara l'unica beneficiaria al 100% dell'assegno unico e Controparte_1
si attivera per ottenere tale riconoscimento. Il provvedera a compiere tutte le attivita necessarie compreso la Pt_1
consegna dei documenti richiesti a semplice richiesta;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra dal mese Controparte_1
successivo alla data di omologazione della separazione da parte del Tribunale a condizione che il presente accordo venga firmato entro la data dell'udienza del 12.03.2025 ed obbligandosi così il sig. a retrocedere alla sig.ra Pt_1 CP_1
le eventuali mensilità (successive al termine ridetto) fino al recepimento da parte dell'Inps delle generalità della
[...]
nuova beneficiaria;
8) benefici fiscali: eventuali benefici fiscali saranno goduti al 50% tra i coniugi, salvo che la spesa che li ha generati non sia stata interamente sostenuta da un singolo coniuge;
9) vendita immobile: i coniugi dichiarano e si obbligano reciprocamente a mettere in vendita entro la data dell'udienza del
12.03.2025 l'abitazione di Conegliano, via Verdi n° 48 (ex casa familiare) e di aver concordato il prezzo di vendita
4 nella cifra iniziale di € 150.000,00 (senza i mobili di pregio "su misura"), cio sul presupposto che non e sostenibile
l'attuale situazione debitoria della famiglia;
i coniugi congiuntamente individueranno una o più agenzie, senza esclusiva, al fine di aumentare le probabilità di vendita dell'immobile; i coniugi si impegnano e si obbligano reciprocamente a individuare il prima possibile un compratore nella condivisa esigenza di chiudere il prima possibile tutti i debiti senza strascichi giudiziari per eventuali inadempimenti;
resta poi inteso che decorsi mesi tre dalla data di omologazione della separazione senza che l'abitazione di via Verdi sia stata venduta, il prezzo di vendita viene concordato, salvo diverso accordo, in € 140.000,00 (con inclusi i mobili di cui sopra del valore di ca. 30.000,00 €);
10) estinzione mutuo e finanziamento: i coniugi si danno reciprocamente atto che la decisione di mettere in vendita
l'appartamento di via Verdi costituisce fatto urgente non essendo possibile per entrambe le parti sostenere il costo della rata di mutuo, oltre alla rata del finanziamento ulteriore acceso per le ragioni relative al progetto di adozione ed a tutte le altre spese;
11) al fine di cui al punto precedente i coniugi si obbligano reciprocamente ad utilizzare il prezzo di vendita dell'appartamento per l'estinzione del mutuo sulla casa e del finanziamento acceso per l'adozione, i cui saldi, alla data di febbraio 2025 sono rispettivamente circa di € 21.906,71 e € 26.200,00, il tutto secondo quanto di seguito indicato;
12) ripartizione prezzo di vendita e clausola di responsabilità reciproca: al momento della vendita della casa di via Verdi, le parti procureranno la presenza del/i funzionario/i degli istituti di credito del mutuo e del finanziamento innanzi il notaio rogante, assicurandosi che il compratore versi ai predetti istituti le somme necessarie per l'estinzione dei medesimi;
con il residuo saranno saldati in prededuzione eventuali oneri per cancellazione ipoteca, ovvero le somme di cui all'art. 13; saranno saldate al 50% tra le parti le spese di eventuale mediazione dell'agenzia immobiliare oltre ad ogni altra ulteriore
e diversa spesa relativa alla vendita (spese di qualsiasi genere, rinnovo eventuale dell'APE, etc); sulla differenza al sig.
[...]
spetterà la somma residua di € 30.000,00 ed il residuo finale del prezzo di vendita spetterà per l'intero alla sig.ra Pt_1
. Controparte_1
La parte che si rende inadempiente a tale obbligazione sarà responsabile dei danni nei confronti dell'altra per ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse conseguire in termini di capitale, interessi ed eventuali spese di qualsiasi natura;
5 13) spese in prededuzione (dopo estinzione debiti) per immobile di via Verdi: qualora non sia possibile sospendere le rate di mutuo e/o finanziamento e fino all'effettiva vendita della casa di via Verdi, resta inteso e concordato tra i coniugi che le eventuali rate di mutuo (dalla data dell'1.04.2025) e/o del finanziamento (dalla data dell'1.04.2025) pagate dal/i coniuge/i o da chi per essi, saranno oggetto di rimborso in prededuzione – dopo aver estinto i ridetti debiti – rispetto alla ripartizione del residuo prezzo tra i coniugi stessi come indicato al punto 12; fino alla vendita dell'immobile entrambi i coniugi rimangono comunque entrambi obbligati nei confronti degli istituti di credito;
14) arredi immobile via Verdi: resta concordato tra i coniugi che, essendo gli arredi dell'appartamento in gran parte “su
misura”, si cerchera se possibile di valorizzarne la vendita contestuale a quella dell'immobile con la precisazione che se cio non avvenisse i coniugi, dopo aver di comune accordo suddiviso tra loro gli arredi rimasti, ogni onere sostenuto per lo
sgombero sara suddiviso tra loro al 50% (escluso ovviamente il costo di eventuale trasloco di arredi che i coniugi vorranno
portare presso la propria dimora). Il sarà autorizzato a portare con sé, senza accordo con la sig.ra Pt_1 CP_1
solo la poltrona reclinabile a quadretti ed il tavolo allungabile con le quattro sedie di Controparte_2 CP_3
, presenti nel soggiorno, del valore totale di ca. 6.000,00 €;
[...]
15) trasferimento residenza: la sig.ra si obbliga a trasferire la propria residenza e del figlio presso CP_1 Per_1
l'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi n° 86 entro e non oltre giorni 30 dalla data di omologazione della separazione;
16) contratto locazione immobile di Conegliano via Antoniazzi n° 86: entro 30 giorni dall'omologazione della separazione da parte del Tribunale, la sig.ra otterra a propria cura e spese la voltura del contratto di locazione CP_1
a proprio nome dell'appartamento di via Antoniazzi, avendo cura di liberare irrevocabilmente il sig. da ogni Pt_1
obbligo contrattuale pregresso che ne consegue;
resta inteso che la sig.ra continuera – come sta gia facendo – a CP_1
corrispondere regolarmente il canone di locazione ed ogni altro onere senza alcuna pretesa nei confronti del sig. e Pt_1
di continuare a farlo regolarmente fino alla voltura del contratto di locazione a proprio nome;
la sig.ra se non CP_1
gia fatto, si obbliga contestualmente ad attivare a proprio nome ogni utenza relativa a tale abitazione;
la sig.ra CP_1
rispondera come per legge nei confronti del marito in caso di inadempimento a quanto indicato;
se la sig.ra non CP_1
otterrà il contratto di locazione e/o utenze a proprio nome entro la data indicata, il sig. sarà autorizzato ad Pt_1
6 inviare disdetta al contratto di locazione e delle utenze ed avrà azione di rivalsa verso la sig.ra per ogni costo ed CP_1
onere conseguenti al di lei inadempimento;
17) divisione conti correnti e risparmi: le parti danno atto che non hanno conti correnti o altri risparmi comuni;
18) libretto risparmio resta nella disponibilita del sig. che se potra fara ulteriori versamenti senza Per_1 Pt_1
alcun obbligo di resoconto alla sig.ra CP_1
19) autovettura Citroen C3 tg. GC 433 GK: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti,
nascenti dal vincolo di coniugio l'autovettura verra ceduta alla sig.ra con rinuncia del sig. ad ogni CP_1 Pt_1
pretesa sulla medesima;
la sig.ra si obbliga, entro tre mesi dall'emissione del decreto di omologa a provvedere a CP_1
propria cura e spese al passaggio di proprieta del veicolo oltre ad accendere copertura assicurativa (dandone immediata
comunicazione al sig. il quale provvedera a restituire immediatamente il tagliando assicurativo alla propria Pt_1
compagnia incassando e trattenendo il relativo residuo prezzo) ed a provvedere ad ogni costo relativo al predetto veicolo;
20) rinuncia reciproca: le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad eventuali crediti/debiti reciproci conseguenti al pagamento delle rate del mutuo e/o finanziamento e/o spese condominiale e/o qualsiasi altra spesa sostenuta fino alla data odierna in relazione alla famiglia, salvo quanto indicato sub art. 13;
21) clausola fiscale: i coniugi si danno atto che le predette operazioni immobiliari e finanziarie sono state concordate per la migliore definizione dei rapporti patrimoniali ed economici riconducibili al matrimonio ed alla separazione, essendone elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
22) subordinatamente all'adempimento di tutto quanto sopra esposto e fatto salvo quanto indicato sub artt. 12 e 13, le
parti dichiarano altresi di non aver nessun'altra pretesa l'una dall'altra per le ragioni sopra esposte e/o per altre ragioni anche non indicate;
23) il sig. dichiara di rinunciare alle domande di addebito della separazione;
Pt_1
24) la sig.ra dichiara di accettare la rinuncia;
Controparte_1
25) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessuna pretesa economica l'uno dall'altra, fatto salvo il rispetto degli obblighi indicati sub numeri precedenti;
7 26) i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti Parte_1 Controparte_1
validi per l'espatrio per il figlio con accordo che ogni viaggio all'estero sarà concordato fra le parti;
Per_1
27) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
28) i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarieta professionale tra avvocati.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso in data 27.6.2024 al Pubblico Ministero e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024, il signor chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con la signora il 18.6.2005 a CP_1
Conegliano e che dalla loro unione era nato il figlio in data 12.8.2020. Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa delle condotte della moglie (ovvero, in particolare, la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e l'abbandono del tetto coniugale); per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito alla resistente e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Al contempo, formulava istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. chiedendo al Tribunale l'adozione di provvedimenti indifferibili che attuassero fin da subito il ripristino della bigenitorialità e gli consentissero di vedere e tenere con sé il figlio . Per_1
Con decreto dell'11.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 15.1.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Contestualmente, il Giudice relatore disponeva l'apertura del subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. dettando, inaudita altera parte, una prima regolamentazione dei diritti e doveri paterni nei confronti del figlio minore . Per_1
8 All'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto inaudita altera parte, le parti raggiungevano un accordo temporaneo ed il Giudice lo ratificava, a parziale modifica dell'originario decreto ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Nel procedimento portante, si costituiva in giudizio in data 13.12.2024 la signora aderendo CP_1
alla domanda di separazione proposta dal marito, ma con rigetto di quella di addebito ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
I procuratori delle parti chiedevano al Giudice un rinvio dell'udienza di prima comparizione delle parti, stante la pendenza di trattative.
All'udienza del 12.3.2025, all'uopo fissata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi in riferimento al matrimonio contratto in Conegliano
(TV) il 18.6.2005 e trascritto nei registri del medesimo comune, atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 2005;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la sig.ra vive di fatto dal giugno 2024 nell'abitazione sita in Conegliano, via Antoniazzi;
Controparte_1
3) affido minore: dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Per_1
la madre nell'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi 86;
4) diritto di visita: dispone il diritto di visita (incluso pernottamento) del minore a favore del sig. Per_1
secondo le modalita di seguito indicate: Parte_1
● trascorrera con il padre due week-end al mese alternati dal venerdi ore 17.30 (il padre lo Per_1
prelevera a casa della madre e/o altro luogo in cui si trovi) e lo riaccompagnera presso l'abitazione della madre alla domenica sera ad ore 20.30 con cena gia consumata;
● festivita natalizie: ripartizione equa tra i genitori del relativo periodo cosi suddiviso: dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
dandosi atto che per il Natale 2025 il primo periodo suindicato stara con il padre;
negli anni successivi i genitori alterneranno i predetti Per_1
periodi tra loro;
● il giorno di Natale: dalle ore 18.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre stara con il Per_1
genitore che in quella settimana non tiene il figlio, dando cosi modo a quel genitore di scambiare i doni natalizi con il minore;
● i fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con se il figlio nel secondo periodo di vacanza natalizia, ovvero fino al 6 gennaio;
● Pasqua e lunedi dell'Angelo: alternati tra i coniugi, con la precisazione che il giorno di Pasqua Per_1
stara con il genitore con il quale non ha trascorso la settimana con incluso il giorno di Natale;
● compleanno : i genitori si impegnano a condividere tutti e tre insieme i festeggiamenti;
Per_1
10 ● compleanno genitori: trascorrera con il genitore festeggiato, se possibile per ragioni di lavoro Per_1
dello stesso, la giornata con incluso un pasto qualora la giornata sia di spettanza dell'altro genitore;
● giorno/i di carnevale: alternati tra i genitori con il giorno del 2 giugno, ed alternati tra loro negli anni successivi;
resta inteso che per il periodo di carnevale 2025 stara con la madre;
Per_1
● il 25 aprile e l'1 maggio: il 25 aprile sempre con il padre e il 1 maggio con la madre;
● ferie estive: 2 settimane non consecutive (ma 1 settimana consecutiva) stara con il padre nelle Per_1
ferie estive;
il periodo di ferie verra concordato fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno indicando la località di villeggiatura;
● rimangono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i coniugi;
● autonomia di ciascun genitore nella ordinaria amministrazione organizzativa
● Premesso che le scelte educative dovranno essere discusse e condivise, per quanto riguarda invece la gestione dell'organizzazione ordinaria dei genitori questi si informeranno e avranno relazioni autonome per l'ambito scolastico, sportivo, ricreativo, religioso, in relazione alle future fasi e attivita della crescita del minore;
dovranno/potranno ovviamente contattare liberamente pediatra, insegnanti, istruttori sportivi, educatori, ecc. In caso di situazioni delicate ed urgenti di cui siano venuti a conoscenza, dovranno invece darne tempestiva comunicazione all'altro genitore;
● scuola
● Entrambi i genitori avranno la responsabilita di seguire il figlio nel loro andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
● dovranno condividere eventuali lezioni di supporto didattico (anche dal punto di vista organizzativo)
e altresi farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e stimolando la sua autonomia;
● contatti telefonici genitori-figli
● potra avere contatti telefonici con il genitore che non e con lui in uno spazio temporale Per_1
individuato tra le ore 18,00 alle ore 19,00;
11 ● attivita sportive e culturali
● entrambi i genitori permetteranno e garantiranno la frequentazione delle attivita verso le quali il figlio esprima un desiderio di partecipazione, aiutandolo a scegliere con responsabilita e a parteciparvi con impegno e costanza, e delle attivita aperte al gruppo di pari;
● Ciascun genitore gestira in autonomia le attivita nel proprio turno di responsabilita, organizzandosi al fine di assicurare che il figlio possa veder garantita una continuita nelle attivita svolte;
● malattia: in caso di malattia non lieve di , se il minore è impossibilitato a muoversi Per_1
dall'abitazione, sarà necessario che il genitore comunichi la circostanza all'altro immediatamente;
in caso di mancato scambio del figlio la/e giornata/e verrà/anno recuperate in altra data concordata il prima possibile;
5) assegno mantenimento minore: dà atto che le parti concordano che per il mantenimento di , il Per_1
sig. corrispondera la somma mensile al giorno 19 di ogni mese di € 250,00, annualmente Pt_1
rivalutabile ogni 12 mesi in base agli indici Istat, a partire dal mese dell'omologazione della presente separazione da parte del Tribunale di Treviso;
6) spese straordinarie: saranno suddivise al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, ma con esclusione delle spese della baby sitter che rimarranno a carico del genitore che ne fa uso;
7) assegno unico: dà atto che le parti concordano che la sig.ra sara l'unica beneficiaria al Controparte_1
100% dell'assegno unico e si attivera per ottenere tale riconoscimento. Il provvedera a Pt_1
compiere tutte le attivita necessarie compreso la consegna dei documenti richiesti a semplice richiesta;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra dal mese successivo alla data di omologazione della Controparte_1
separazione da parte del Tribunale a condizione che il presente accordo venga firmato entro la data dell'udienza del 12.03.2025 ed obbligandosi così il sig. a retrocedere alla sig.ra Pt_1 Controparte_1
le eventuali mensilità (successive al termine ridetto) fino al recepimento da parte dell'Inps delle generalità della nuova beneficiaria;
12 8) benefici fiscali: eventuali benefici fiscali saranno goduti al 50% tra i coniugi, salvo che la spesa che li ha generati non sia stata interamente sostenuta da un singolo coniuge;
9) vendita immobile: dà atto che i coniugi dichiarano e si obbligano reciprocamente a mettere in vendita entro la data dell'udienza del 12.03.2025 l'abitazione di Conegliano, via Verdi n° 48 (ex casa familiare) e di aver concordato il prezzo di vendita nella cifra iniziale di € 150.000,00 (senza i mobili di pregio "su misura"), cio sul presupposto che non e sostenibile l'attuale situazione debitoria della famiglia;
i coniugi congiuntamente individueranno una o più agenzie, senza esclusiva, al fine di aumentare le probabilità di vendita dell'immobile; i coniugi si impegnano e si obbligano reciprocamente a individuare il prima possibile un compratore nella condivisa esigenza di chiudere il prima possibile tutti i debiti senza strascichi giudiziari per eventuali inadempimenti;
resta poi inteso che decorsi mesi tre dalla data di omologazione della separazione senza che l'abitazione di via Verdi sia stata venduta, il prezzo di vendita viene concordato, salvo diverso accordo, in € 140.000,00 (con inclusi i mobili di cui sopra del valore di ca. 30.000,00 €);
10) estinzione mutuo e finanziamento: dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto che la decisione di mettere in vendita l'appartamento di via Verdi costituisce fatto urgente non essendo possibile per entrambe le parti sostenere il costo della rata di mutuo, oltre alla rata del finanziamento ulteriore acceso per le ragioni relative al progetto di adozione ed a tutte le altre spese;
11) al fine di cui al punto precedente, dà atto che i coniugi si obbligano reciprocamente ad utilizzare il prezzo di vendita dell'appartamento per l'estinzione del mutuo sulla casa e del finanziamento acceso per l'adozione, i cui saldi, alla data di febbraio 2025 sono rispettivamente circa di € 21.906,71 e € 26.200,00, il tutto secondo quanto di seguito indicato;
12) ripartizione prezzo di vendita e clausola di responsabilità reciproca: al momento della vendita della casa di via Verdi, le parti procureranno la presenza del/i funzionario/i degli istituti di credito del mutuo e del finanziamento innanzi il notaio rogante, assicurandosi che il compratore versi ai predetti istituti le somme necessarie per l'estinzione dei medesimi;
con il residuo saranno saldati in prededuzione
13 eventuali oneri per cancellazione ipoteca, ovvero le somme di cui all'art. 13; saranno saldate al 50% tra le parti le spese di eventuale mediazione dell'agenzia immobiliare oltre ad ogni altra ulteriore e diversa spesa relativa alla vendita (spese di qualsiasi genere, rinnovo eventuale dell'APE, etc); sulla differenza al sig. spetterà la somma residua di € 30.000,00 ed il residuo finale del prezzo di vendita Pt_1
spetterà per l'intero alla sig.ra . Controparte_1
La parte che si rende inadempiente a tale obbligazione sarà responsabile dei danni nei confronti dell'altra per ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse conseguire in termini di capitale, interessi ed eventuali spese di qualsiasi natura;
13) spese in prededuzione (dopo estinzione debiti) per immobile di via Verdi: qualora non sia possibile sospendere le rate di mutuo e/o finanziamento e fino all'effettiva vendita della casa di via Verdi, resta inteso e concordato tra i coniugi che le eventuali rate di mutuo (dalla data dell'1.04.2025) e/o del finanziamento (dalla data dell'1.04.2025) pagate dal/i coniuge/i o da chi per essi, saranno oggetto di rimborso in prededuzione – dopo aver estinto i ridetti debiti – rispetto alla ripartizione del residuo prezzo tra i coniugi stessi come indicato al punto 12; fino alla vendita dell'immobile entrambi i coniugi rimangono comunque entrambi obbligati nei confronti degli istituti di credito;
14) arredi immobile via Verdi: resta concordato tra i coniugi che, essendo gli arredi dell'appartamento in gran parte “su misura”, si cerchera se possibile di valorizzarne la vendita contestuale a quella dell'immobile con la precisazione che se cio non avvenisse i coniugi, dopo aver di comune accordo suddiviso tra loro gli arredi rimasti, ogni onere sostenuto per lo sgombero sara suddiviso tra loro al
50% (escluso ovviamente il costo di eventuale trasloco di arredi che i coniugi vorranno portare presso la propria dimora). Il sarà autorizzato a portare con sé, senza accordo con la sig.ra Pt_1 CP_1
solo la poltrona reclinabile a quadretti ed il tavolo allungabile con le quattro sedie Controparte_2
di , presenti nel soggiorno, del valore totale di ca. 6.000,00 €;
[...] Controparte_3
14 15) trasferimento residenza: dà atto che la sig.ra si obbliga a trasferire la propria residenza e del CP_1
figlio presso l'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi n° 86 entro e non oltre giorni 30 dalla Per_1
data di omologazione della separazione;
16) contratto locazione immobile di Conegliano via Antoniazzi n° 86: dà atto che, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione da parte del Tribunale, la sig.ra otterra a propria cura e spese la voltura CP_1
del contratto di locazione a proprio nome dell'appartamento di via Antoniazzi, avendo cura di liberare irrevocabilmente il sig. da ogni obbligo contrattuale pregresso che ne consegue;
resta inteso Pt_1
che la sig.ra continuera – come sta gia facendo – a corrispondere regolarmente il canone di CP_1
locazione ed ogni altro onere senza alcuna pretesa nei confronti del sig. e di continuare a Pt_1
farlo regolarmente fino alla voltura del contratto di locazione a proprio nome;
la sig.ra se non CP_1
gia fatto, si obbliga contestualmente ad attivare a proprio nome ogni utenza relativa a tale abitazione;
la sig.ra rispondera come per legge nei confronti del marito in caso di inadempimento a quanto CP_1
indicato; se la sig.ra non otterrà il contratto di locazione e/o utenze a proprio nome entro la CP_1
data indicata, il sig. sarà autorizzato ad inviare disdetta al contratto di locazione e delle utenze Pt_1
ed avrà azione di rivalsa verso la sig.ra per ogni costo ed onere conseguenti al di lei CP_1
inadempimento;
17) divisione conti correnti e risparmi: le parti danno atto che non hanno conti correnti o altri risparmi comuni;
18) libretto risparmio : resta nella disponibilita del sig. che se potra fara ulteriori Per_1 Pt_1
versamenti senza alcun obbligo di resoconto alla sig.ra CP_1
19) autovettura Citroen C3 tg. GC 433 GK: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, nascenti dal vincolo di coniugio l'autovettura verra ceduta alla sig.ra con CP_1
rinuncia del sig. ad ogni pretesa sulla medesima;
la sig.ra si obbliga, entro tre mesi Pt_1 CP_1
dall'emissione del decreto di omologa a provvedere a propria cura e spese al passaggio di proprieta del veicolo oltre ad accendere copertura assicurativa (dandone immediata comunicazione al sig. Pt_1
15 il quale provvedera a restituire immediatamente il tagliando assicurativo alla propria compagnia incassando e trattenendo il relativo residuo prezzo) ed a provvedere ad ogni costo relativo al predetto veicolo;
20) rinuncia reciproca: dà atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad eventuali crediti/debiti reciproci conseguenti al pagamento delle rate del mutuo e/o finanziamento e/o spese condominiale e/o qualsiasi altra spesa sostenuta fino alla data odierna in relazione alla famiglia, salvo quanto indicato sub art. 13;
21) clausola fiscale: i coniugi si danno atto che le predette operazioni immobiliari e finanziarie sono state concordate per la migliore definizione dei rapporti patrimoniali ed economici riconducibili al matrimonio ed alla separazione, essendone elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
22) dà atto che, subordinatamente all'adempimento di tutto quanto sopra esposto e fatto salvo quanto indicato sub artt. 12 e 13, le parti dichiarano altresi di non aver nessun'altra pretesa l'una dall'altra per le ragioni sopra esposte e/o per altre ragioni anche non indicate;
23) dà atto che il sig. ha rinunciato alle domande di addebito della separazione;
Pt_1
24) dà atto che la sig.ra ha accettato la rinuncia;
Controparte_1
25) dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessuna pretesa economica l'uno dall'altra, fatto salvo il rispetto degli obblighi indicati sub numeri precedenti;
26) dà atto che i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio e/o Parte_1 Controparte_1
al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio , con accordo che ogni viaggio all'estero Per_1
sarà concordato fra le parti;
27) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
28) dà atto che i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarieta professionale tra avvocati.
16 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conegliano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 4474/2024, promosso con ricorso depositato in data 1.10.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Visentin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Vendemiano, via De Gasperi n. 61/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Pagliani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Bologna, via Arienti n. 37;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi in riferimento al matrimonio contratto in Conegliano (TV) il
18.06.2005 e trascritto nei registri del medesimo comune, atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 2005, con ordine
all'ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni con esonero di responsabilita;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto che la sig.ra Controparte_1
vive di fatto dal giugno 2024 nell'abitazione sita in Conegliano, via Antoniazzi;
3) affido minore: disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nell'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi 86;
4) diritto di visita: disporsi il diritto di visita (incluso pernottamento) del minore a favore del sig. Per_1 Parte_1
secondo le modalita di seguito indicate:
[...]
● trascorrera con il padre due week-end al mese alternati dal venerdi ore 17.30 (il padre lo prelevera a casa Per_1
della madre e/o altro luogo in cui si trovi) e lo riaccompagnera presso l'abitazione della madre alla domenica sera ad ore
20.30 con cena gia consumata;
● festivita natalizie: ripartizione equa tra i genitori del relativo periodo cosi suddiviso: dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
dandosi atto che per il Natale 2025 il primo periodo suindicato Per_1
stara con il padre;
negli anni successivi i genitori alterneranno i predetti periodi tra loro;
● il giorno di Natale: dalle ore 18.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre stara con il genitore Per_1
che in quella settimana non tiene il figlio, dando cosi modo a quel genitore di scambiare i doni natalizi con il minore;
● i fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con se il figlio nel secondo periodo di vacanza natalizia, ovvero fino al 6 gennaio;
2 ● Pasqua e lunedi dell'Angelo: alternati tra i coniugi, con la precisazione che il giorno di Pasqua stara con Per_1
il genitore con il quale non ha trascorso la settimana con incluso il giorno di Natale;
● compleanno i genitori si impegnano a condividere tutti e tre insieme i festeggiamenti;
Per_1
● compleanno genitori: trascorrera con il genitore festeggiato, se possibile per ragioni di lavoro dello stesso, la Per_1
giornata con incluso un pasto qualora la giornata sia di spettanza dell'altro genitore;
● giorno/i di carnevale: alternati tra i genitori con il giorno del 2 giugno, ed alternati tra loro negli anni successivi;
resta inteso che per il periodo di carnevale 2025 stara con la madre;
Per_1
● il 25 aprile e l'1 maggio: il 25 aprile sempre con il padre e il 1 maggio con la madre;
● ferie estive: 2 settimane non consecutive (ma 1 settimana consecutiva) stara con il padre nelle ferie estive;
Per_1
il periodo di ferie verra concordato fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno indicando la località di villeggiatura;
● rimangono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i coniugi;
● autonomia di ciascun genitore nella ordinaria amministrazione organizzativa
● Premesso che le scelte educative dovranno essere discusse e condivise, per quanto riguarda invece la gestione dell'organizzazione ordinaria dei genitori questi si informeranno e avranno relazioni autonome per l'ambito scolastico,
sportivo, ricreativo, religioso, in relazione alle future fasi e attività̀ della crescita del minore;
dovranno/potranno ovviamente contattare liberamente pediatra, insegnanti, istruttori sportivi, educatori, ecc. In caso di situazioni delicate ed urgenti di cui siano venuti a conoscenza, dovranno invece darne tempestiva comunicazione all'altro genitore;
● scuola
● Entrambi i genitori avranno la responsabilita di seguire il figlio nel loro andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
● dovranno condividere eventuali lezioni di supporto didattico (anche dal punto di vista organizzativo) e altresi farsi
carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e stimolando la sua autonomia;
● contatti telefonici genitori-figli
● potra avere contatti telefonici con il genitore che non e con lui in uno spazio temporale individuato tra le Per_1
ore 18,00 alle ore 19,00;
3 ● attivita sportive e culturali
● entrambi i genitori permetteranno e garantiranno la frequentazione delle attivita verso le quali il figlio esprima un
desiderio di partecipazione, aiutandolo a scegliere con responsabilita e a parteciparvi con impegno e costanza, e delle
attivita aperte al gruppo di pari;
● Ciascun genitore gestira in autonomia le attivita nel proprio turno di responsabilita, organizzandosi al fine di
assicurare che il figlio possa veder garantita una continuita nelle attivita svolte;
● malattia: in caso di malattia non lieve di se il minore è impossibilitato a muoversi dall'abitazione, sarà Per_1
necessario che il genitore comunichi la circostanza all'altro immediatamente;
in caso di mancato scambio del figlio la/e giornata/e verrà/anno recuperate in altra data concordata il prima possibile;
5) assegno mantenimento minore: le parti concordano che per il mantenimento di il sig. corrispondera la Per_1 Pt_1
somma mensile al giorno 19 di ogni mese di € 250,00, annualmente rivalutabile ogni 12 mesi in base agli indici Istat, a partire dal mese dell'omologazione della presente separazione da parte del Tribunale di Treviso;
6) spese straordinarie: suddivide al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, ma con esclusione delle spese della baby sitter che rimarranno a carico del genitore che ne fa uso;
7) assegno unico: le parti concordano che la sig.ra sara l'unica beneficiaria al 100% dell'assegno unico e Controparte_1
si attivera per ottenere tale riconoscimento. Il provvedera a compiere tutte le attivita necessarie compreso la Pt_1
consegna dei documenti richiesti a semplice richiesta;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra dal mese Controparte_1
successivo alla data di omologazione della separazione da parte del Tribunale a condizione che il presente accordo venga firmato entro la data dell'udienza del 12.03.2025 ed obbligandosi così il sig. a retrocedere alla sig.ra Pt_1 CP_1
le eventuali mensilità (successive al termine ridetto) fino al recepimento da parte dell'Inps delle generalità della
[...]
nuova beneficiaria;
8) benefici fiscali: eventuali benefici fiscali saranno goduti al 50% tra i coniugi, salvo che la spesa che li ha generati non sia stata interamente sostenuta da un singolo coniuge;
9) vendita immobile: i coniugi dichiarano e si obbligano reciprocamente a mettere in vendita entro la data dell'udienza del
12.03.2025 l'abitazione di Conegliano, via Verdi n° 48 (ex casa familiare) e di aver concordato il prezzo di vendita
4 nella cifra iniziale di € 150.000,00 (senza i mobili di pregio "su misura"), cio sul presupposto che non e sostenibile
l'attuale situazione debitoria della famiglia;
i coniugi congiuntamente individueranno una o più agenzie, senza esclusiva, al fine di aumentare le probabilità di vendita dell'immobile; i coniugi si impegnano e si obbligano reciprocamente a individuare il prima possibile un compratore nella condivisa esigenza di chiudere il prima possibile tutti i debiti senza strascichi giudiziari per eventuali inadempimenti;
resta poi inteso che decorsi mesi tre dalla data di omologazione della separazione senza che l'abitazione di via Verdi sia stata venduta, il prezzo di vendita viene concordato, salvo diverso accordo, in € 140.000,00 (con inclusi i mobili di cui sopra del valore di ca. 30.000,00 €);
10) estinzione mutuo e finanziamento: i coniugi si danno reciprocamente atto che la decisione di mettere in vendita
l'appartamento di via Verdi costituisce fatto urgente non essendo possibile per entrambe le parti sostenere il costo della rata di mutuo, oltre alla rata del finanziamento ulteriore acceso per le ragioni relative al progetto di adozione ed a tutte le altre spese;
11) al fine di cui al punto precedente i coniugi si obbligano reciprocamente ad utilizzare il prezzo di vendita dell'appartamento per l'estinzione del mutuo sulla casa e del finanziamento acceso per l'adozione, i cui saldi, alla data di febbraio 2025 sono rispettivamente circa di € 21.906,71 e € 26.200,00, il tutto secondo quanto di seguito indicato;
12) ripartizione prezzo di vendita e clausola di responsabilità reciproca: al momento della vendita della casa di via Verdi, le parti procureranno la presenza del/i funzionario/i degli istituti di credito del mutuo e del finanziamento innanzi il notaio rogante, assicurandosi che il compratore versi ai predetti istituti le somme necessarie per l'estinzione dei medesimi;
con il residuo saranno saldati in prededuzione eventuali oneri per cancellazione ipoteca, ovvero le somme di cui all'art. 13; saranno saldate al 50% tra le parti le spese di eventuale mediazione dell'agenzia immobiliare oltre ad ogni altra ulteriore
e diversa spesa relativa alla vendita (spese di qualsiasi genere, rinnovo eventuale dell'APE, etc); sulla differenza al sig.
[...]
spetterà la somma residua di € 30.000,00 ed il residuo finale del prezzo di vendita spetterà per l'intero alla sig.ra Pt_1
. Controparte_1
La parte che si rende inadempiente a tale obbligazione sarà responsabile dei danni nei confronti dell'altra per ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse conseguire in termini di capitale, interessi ed eventuali spese di qualsiasi natura;
5 13) spese in prededuzione (dopo estinzione debiti) per immobile di via Verdi: qualora non sia possibile sospendere le rate di mutuo e/o finanziamento e fino all'effettiva vendita della casa di via Verdi, resta inteso e concordato tra i coniugi che le eventuali rate di mutuo (dalla data dell'1.04.2025) e/o del finanziamento (dalla data dell'1.04.2025) pagate dal/i coniuge/i o da chi per essi, saranno oggetto di rimborso in prededuzione – dopo aver estinto i ridetti debiti – rispetto alla ripartizione del residuo prezzo tra i coniugi stessi come indicato al punto 12; fino alla vendita dell'immobile entrambi i coniugi rimangono comunque entrambi obbligati nei confronti degli istituti di credito;
14) arredi immobile via Verdi: resta concordato tra i coniugi che, essendo gli arredi dell'appartamento in gran parte “su
misura”, si cerchera se possibile di valorizzarne la vendita contestuale a quella dell'immobile con la precisazione che se cio non avvenisse i coniugi, dopo aver di comune accordo suddiviso tra loro gli arredi rimasti, ogni onere sostenuto per lo
sgombero sara suddiviso tra loro al 50% (escluso ovviamente il costo di eventuale trasloco di arredi che i coniugi vorranno
portare presso la propria dimora). Il sarà autorizzato a portare con sé, senza accordo con la sig.ra Pt_1 CP_1
solo la poltrona reclinabile a quadretti ed il tavolo allungabile con le quattro sedie di Controparte_2 CP_3
, presenti nel soggiorno, del valore totale di ca. 6.000,00 €;
[...]
15) trasferimento residenza: la sig.ra si obbliga a trasferire la propria residenza e del figlio presso CP_1 Per_1
l'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi n° 86 entro e non oltre giorni 30 dalla data di omologazione della separazione;
16) contratto locazione immobile di Conegliano via Antoniazzi n° 86: entro 30 giorni dall'omologazione della separazione da parte del Tribunale, la sig.ra otterra a propria cura e spese la voltura del contratto di locazione CP_1
a proprio nome dell'appartamento di via Antoniazzi, avendo cura di liberare irrevocabilmente il sig. da ogni Pt_1
obbligo contrattuale pregresso che ne consegue;
resta inteso che la sig.ra continuera – come sta gia facendo – a CP_1
corrispondere regolarmente il canone di locazione ed ogni altro onere senza alcuna pretesa nei confronti del sig. e Pt_1
di continuare a farlo regolarmente fino alla voltura del contratto di locazione a proprio nome;
la sig.ra se non CP_1
gia fatto, si obbliga contestualmente ad attivare a proprio nome ogni utenza relativa a tale abitazione;
la sig.ra CP_1
rispondera come per legge nei confronti del marito in caso di inadempimento a quanto indicato;
se la sig.ra non CP_1
otterrà il contratto di locazione e/o utenze a proprio nome entro la data indicata, il sig. sarà autorizzato ad Pt_1
6 inviare disdetta al contratto di locazione e delle utenze ed avrà azione di rivalsa verso la sig.ra per ogni costo ed CP_1
onere conseguenti al di lei inadempimento;
17) divisione conti correnti e risparmi: le parti danno atto che non hanno conti correnti o altri risparmi comuni;
18) libretto risparmio resta nella disponibilita del sig. che se potra fara ulteriori versamenti senza Per_1 Pt_1
alcun obbligo di resoconto alla sig.ra CP_1
19) autovettura Citroen C3 tg. GC 433 GK: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti,
nascenti dal vincolo di coniugio l'autovettura verra ceduta alla sig.ra con rinuncia del sig. ad ogni CP_1 Pt_1
pretesa sulla medesima;
la sig.ra si obbliga, entro tre mesi dall'emissione del decreto di omologa a provvedere a CP_1
propria cura e spese al passaggio di proprieta del veicolo oltre ad accendere copertura assicurativa (dandone immediata
comunicazione al sig. il quale provvedera a restituire immediatamente il tagliando assicurativo alla propria Pt_1
compagnia incassando e trattenendo il relativo residuo prezzo) ed a provvedere ad ogni costo relativo al predetto veicolo;
20) rinuncia reciproca: le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad eventuali crediti/debiti reciproci conseguenti al pagamento delle rate del mutuo e/o finanziamento e/o spese condominiale e/o qualsiasi altra spesa sostenuta fino alla data odierna in relazione alla famiglia, salvo quanto indicato sub art. 13;
21) clausola fiscale: i coniugi si danno atto che le predette operazioni immobiliari e finanziarie sono state concordate per la migliore definizione dei rapporti patrimoniali ed economici riconducibili al matrimonio ed alla separazione, essendone elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
22) subordinatamente all'adempimento di tutto quanto sopra esposto e fatto salvo quanto indicato sub artt. 12 e 13, le
parti dichiarano altresi di non aver nessun'altra pretesa l'una dall'altra per le ragioni sopra esposte e/o per altre ragioni anche non indicate;
23) il sig. dichiara di rinunciare alle domande di addebito della separazione;
Pt_1
24) la sig.ra dichiara di accettare la rinuncia;
Controparte_1
25) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessuna pretesa economica l'uno dall'altra, fatto salvo il rispetto degli obblighi indicati sub numeri precedenti;
7 26) i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti Parte_1 Controparte_1
validi per l'espatrio per il figlio con accordo che ogni viaggio all'estero sarà concordato fra le parti;
Per_1
27) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
28) i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarieta professionale tra avvocati.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso in data 27.6.2024 al Pubblico Ministero e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024, il signor chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con la signora il 18.6.2005 a CP_1
Conegliano e che dalla loro unione era nato il figlio in data 12.8.2020. Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa delle condotte della moglie (ovvero, in particolare, la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e l'abbandono del tetto coniugale); per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito alla resistente e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Al contempo, formulava istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. chiedendo al Tribunale l'adozione di provvedimenti indifferibili che attuassero fin da subito il ripristino della bigenitorialità e gli consentissero di vedere e tenere con sé il figlio . Per_1
Con decreto dell'11.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 15.1.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Contestualmente, il Giudice relatore disponeva l'apertura del subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. dettando, inaudita altera parte, una prima regolamentazione dei diritti e doveri paterni nei confronti del figlio minore . Per_1
8 All'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto inaudita altera parte, le parti raggiungevano un accordo temporaneo ed il Giudice lo ratificava, a parziale modifica dell'originario decreto ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Nel procedimento portante, si costituiva in giudizio in data 13.12.2024 la signora aderendo CP_1
alla domanda di separazione proposta dal marito, ma con rigetto di quella di addebito ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
I procuratori delle parti chiedevano al Giudice un rinvio dell'udienza di prima comparizione delle parti, stante la pendenza di trattative.
All'udienza del 12.3.2025, all'uopo fissata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi in riferimento al matrimonio contratto in Conegliano
(TV) il 18.6.2005 e trascritto nei registri del medesimo comune, atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 2005;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la sig.ra vive di fatto dal giugno 2024 nell'abitazione sita in Conegliano, via Antoniazzi;
Controparte_1
3) affido minore: dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Per_1
la madre nell'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi 86;
4) diritto di visita: dispone il diritto di visita (incluso pernottamento) del minore a favore del sig. Per_1
secondo le modalita di seguito indicate: Parte_1
● trascorrera con il padre due week-end al mese alternati dal venerdi ore 17.30 (il padre lo Per_1
prelevera a casa della madre e/o altro luogo in cui si trovi) e lo riaccompagnera presso l'abitazione della madre alla domenica sera ad ore 20.30 con cena gia consumata;
● festivita natalizie: ripartizione equa tra i genitori del relativo periodo cosi suddiviso: dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
dandosi atto che per il Natale 2025 il primo periodo suindicato stara con il padre;
negli anni successivi i genitori alterneranno i predetti Per_1
periodi tra loro;
● il giorno di Natale: dalle ore 18.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre stara con il Per_1
genitore che in quella settimana non tiene il figlio, dando cosi modo a quel genitore di scambiare i doni natalizi con il minore;
● i fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con se il figlio nel secondo periodo di vacanza natalizia, ovvero fino al 6 gennaio;
● Pasqua e lunedi dell'Angelo: alternati tra i coniugi, con la precisazione che il giorno di Pasqua Per_1
stara con il genitore con il quale non ha trascorso la settimana con incluso il giorno di Natale;
● compleanno : i genitori si impegnano a condividere tutti e tre insieme i festeggiamenti;
Per_1
10 ● compleanno genitori: trascorrera con il genitore festeggiato, se possibile per ragioni di lavoro Per_1
dello stesso, la giornata con incluso un pasto qualora la giornata sia di spettanza dell'altro genitore;
● giorno/i di carnevale: alternati tra i genitori con il giorno del 2 giugno, ed alternati tra loro negli anni successivi;
resta inteso che per il periodo di carnevale 2025 stara con la madre;
Per_1
● il 25 aprile e l'1 maggio: il 25 aprile sempre con il padre e il 1 maggio con la madre;
● ferie estive: 2 settimane non consecutive (ma 1 settimana consecutiva) stara con il padre nelle Per_1
ferie estive;
il periodo di ferie verra concordato fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno indicando la località di villeggiatura;
● rimangono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i coniugi;
● autonomia di ciascun genitore nella ordinaria amministrazione organizzativa
● Premesso che le scelte educative dovranno essere discusse e condivise, per quanto riguarda invece la gestione dell'organizzazione ordinaria dei genitori questi si informeranno e avranno relazioni autonome per l'ambito scolastico, sportivo, ricreativo, religioso, in relazione alle future fasi e attivita della crescita del minore;
dovranno/potranno ovviamente contattare liberamente pediatra, insegnanti, istruttori sportivi, educatori, ecc. In caso di situazioni delicate ed urgenti di cui siano venuti a conoscenza, dovranno invece darne tempestiva comunicazione all'altro genitore;
● scuola
● Entrambi i genitori avranno la responsabilita di seguire il figlio nel loro andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
● dovranno condividere eventuali lezioni di supporto didattico (anche dal punto di vista organizzativo)
e altresi farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e stimolando la sua autonomia;
● contatti telefonici genitori-figli
● potra avere contatti telefonici con il genitore che non e con lui in uno spazio temporale Per_1
individuato tra le ore 18,00 alle ore 19,00;
11 ● attivita sportive e culturali
● entrambi i genitori permetteranno e garantiranno la frequentazione delle attivita verso le quali il figlio esprima un desiderio di partecipazione, aiutandolo a scegliere con responsabilita e a parteciparvi con impegno e costanza, e delle attivita aperte al gruppo di pari;
● Ciascun genitore gestira in autonomia le attivita nel proprio turno di responsabilita, organizzandosi al fine di assicurare che il figlio possa veder garantita una continuita nelle attivita svolte;
● malattia: in caso di malattia non lieve di , se il minore è impossibilitato a muoversi Per_1
dall'abitazione, sarà necessario che il genitore comunichi la circostanza all'altro immediatamente;
in caso di mancato scambio del figlio la/e giornata/e verrà/anno recuperate in altra data concordata il prima possibile;
5) assegno mantenimento minore: dà atto che le parti concordano che per il mantenimento di , il Per_1
sig. corrispondera la somma mensile al giorno 19 di ogni mese di € 250,00, annualmente Pt_1
rivalutabile ogni 12 mesi in base agli indici Istat, a partire dal mese dell'omologazione della presente separazione da parte del Tribunale di Treviso;
6) spese straordinarie: saranno suddivise al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, ma con esclusione delle spese della baby sitter che rimarranno a carico del genitore che ne fa uso;
7) assegno unico: dà atto che le parti concordano che la sig.ra sara l'unica beneficiaria al Controparte_1
100% dell'assegno unico e si attivera per ottenere tale riconoscimento. Il provvedera a Pt_1
compiere tutte le attivita necessarie compreso la consegna dei documenti richiesti a semplice richiesta;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra dal mese successivo alla data di omologazione della Controparte_1
separazione da parte del Tribunale a condizione che il presente accordo venga firmato entro la data dell'udienza del 12.03.2025 ed obbligandosi così il sig. a retrocedere alla sig.ra Pt_1 Controparte_1
le eventuali mensilità (successive al termine ridetto) fino al recepimento da parte dell'Inps delle generalità della nuova beneficiaria;
12 8) benefici fiscali: eventuali benefici fiscali saranno goduti al 50% tra i coniugi, salvo che la spesa che li ha generati non sia stata interamente sostenuta da un singolo coniuge;
9) vendita immobile: dà atto che i coniugi dichiarano e si obbligano reciprocamente a mettere in vendita entro la data dell'udienza del 12.03.2025 l'abitazione di Conegliano, via Verdi n° 48 (ex casa familiare) e di aver concordato il prezzo di vendita nella cifra iniziale di € 150.000,00 (senza i mobili di pregio "su misura"), cio sul presupposto che non e sostenibile l'attuale situazione debitoria della famiglia;
i coniugi congiuntamente individueranno una o più agenzie, senza esclusiva, al fine di aumentare le probabilità di vendita dell'immobile; i coniugi si impegnano e si obbligano reciprocamente a individuare il prima possibile un compratore nella condivisa esigenza di chiudere il prima possibile tutti i debiti senza strascichi giudiziari per eventuali inadempimenti;
resta poi inteso che decorsi mesi tre dalla data di omologazione della separazione senza che l'abitazione di via Verdi sia stata venduta, il prezzo di vendita viene concordato, salvo diverso accordo, in € 140.000,00 (con inclusi i mobili di cui sopra del valore di ca. 30.000,00 €);
10) estinzione mutuo e finanziamento: dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto che la decisione di mettere in vendita l'appartamento di via Verdi costituisce fatto urgente non essendo possibile per entrambe le parti sostenere il costo della rata di mutuo, oltre alla rata del finanziamento ulteriore acceso per le ragioni relative al progetto di adozione ed a tutte le altre spese;
11) al fine di cui al punto precedente, dà atto che i coniugi si obbligano reciprocamente ad utilizzare il prezzo di vendita dell'appartamento per l'estinzione del mutuo sulla casa e del finanziamento acceso per l'adozione, i cui saldi, alla data di febbraio 2025 sono rispettivamente circa di € 21.906,71 e € 26.200,00, il tutto secondo quanto di seguito indicato;
12) ripartizione prezzo di vendita e clausola di responsabilità reciproca: al momento della vendita della casa di via Verdi, le parti procureranno la presenza del/i funzionario/i degli istituti di credito del mutuo e del finanziamento innanzi il notaio rogante, assicurandosi che il compratore versi ai predetti istituti le somme necessarie per l'estinzione dei medesimi;
con il residuo saranno saldati in prededuzione
13 eventuali oneri per cancellazione ipoteca, ovvero le somme di cui all'art. 13; saranno saldate al 50% tra le parti le spese di eventuale mediazione dell'agenzia immobiliare oltre ad ogni altra ulteriore e diversa spesa relativa alla vendita (spese di qualsiasi genere, rinnovo eventuale dell'APE, etc); sulla differenza al sig. spetterà la somma residua di € 30.000,00 ed il residuo finale del prezzo di vendita Pt_1
spetterà per l'intero alla sig.ra . Controparte_1
La parte che si rende inadempiente a tale obbligazione sarà responsabile dei danni nei confronti dell'altra per ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse conseguire in termini di capitale, interessi ed eventuali spese di qualsiasi natura;
13) spese in prededuzione (dopo estinzione debiti) per immobile di via Verdi: qualora non sia possibile sospendere le rate di mutuo e/o finanziamento e fino all'effettiva vendita della casa di via Verdi, resta inteso e concordato tra i coniugi che le eventuali rate di mutuo (dalla data dell'1.04.2025) e/o del finanziamento (dalla data dell'1.04.2025) pagate dal/i coniuge/i o da chi per essi, saranno oggetto di rimborso in prededuzione – dopo aver estinto i ridetti debiti – rispetto alla ripartizione del residuo prezzo tra i coniugi stessi come indicato al punto 12; fino alla vendita dell'immobile entrambi i coniugi rimangono comunque entrambi obbligati nei confronti degli istituti di credito;
14) arredi immobile via Verdi: resta concordato tra i coniugi che, essendo gli arredi dell'appartamento in gran parte “su misura”, si cerchera se possibile di valorizzarne la vendita contestuale a quella dell'immobile con la precisazione che se cio non avvenisse i coniugi, dopo aver di comune accordo suddiviso tra loro gli arredi rimasti, ogni onere sostenuto per lo sgombero sara suddiviso tra loro al
50% (escluso ovviamente il costo di eventuale trasloco di arredi che i coniugi vorranno portare presso la propria dimora). Il sarà autorizzato a portare con sé, senza accordo con la sig.ra Pt_1 CP_1
solo la poltrona reclinabile a quadretti ed il tavolo allungabile con le quattro sedie Controparte_2
di , presenti nel soggiorno, del valore totale di ca. 6.000,00 €;
[...] Controparte_3
14 15) trasferimento residenza: dà atto che la sig.ra si obbliga a trasferire la propria residenza e del CP_1
figlio presso l'abitazione di Conegliano, via Antoniazzi n° 86 entro e non oltre giorni 30 dalla Per_1
data di omologazione della separazione;
16) contratto locazione immobile di Conegliano via Antoniazzi n° 86: dà atto che, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione da parte del Tribunale, la sig.ra otterra a propria cura e spese la voltura CP_1
del contratto di locazione a proprio nome dell'appartamento di via Antoniazzi, avendo cura di liberare irrevocabilmente il sig. da ogni obbligo contrattuale pregresso che ne consegue;
resta inteso Pt_1
che la sig.ra continuera – come sta gia facendo – a corrispondere regolarmente il canone di CP_1
locazione ed ogni altro onere senza alcuna pretesa nei confronti del sig. e di continuare a Pt_1
farlo regolarmente fino alla voltura del contratto di locazione a proprio nome;
la sig.ra se non CP_1
gia fatto, si obbliga contestualmente ad attivare a proprio nome ogni utenza relativa a tale abitazione;
la sig.ra rispondera come per legge nei confronti del marito in caso di inadempimento a quanto CP_1
indicato; se la sig.ra non otterrà il contratto di locazione e/o utenze a proprio nome entro la CP_1
data indicata, il sig. sarà autorizzato ad inviare disdetta al contratto di locazione e delle utenze Pt_1
ed avrà azione di rivalsa verso la sig.ra per ogni costo ed onere conseguenti al di lei CP_1
inadempimento;
17) divisione conti correnti e risparmi: le parti danno atto che non hanno conti correnti o altri risparmi comuni;
18) libretto risparmio : resta nella disponibilita del sig. che se potra fara ulteriori Per_1 Pt_1
versamenti senza alcun obbligo di resoconto alla sig.ra CP_1
19) autovettura Citroen C3 tg. GC 433 GK: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, nascenti dal vincolo di coniugio l'autovettura verra ceduta alla sig.ra con CP_1
rinuncia del sig. ad ogni pretesa sulla medesima;
la sig.ra si obbliga, entro tre mesi Pt_1 CP_1
dall'emissione del decreto di omologa a provvedere a propria cura e spese al passaggio di proprieta del veicolo oltre ad accendere copertura assicurativa (dandone immediata comunicazione al sig. Pt_1
15 il quale provvedera a restituire immediatamente il tagliando assicurativo alla propria compagnia incassando e trattenendo il relativo residuo prezzo) ed a provvedere ad ogni costo relativo al predetto veicolo;
20) rinuncia reciproca: dà atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad eventuali crediti/debiti reciproci conseguenti al pagamento delle rate del mutuo e/o finanziamento e/o spese condominiale e/o qualsiasi altra spesa sostenuta fino alla data odierna in relazione alla famiglia, salvo quanto indicato sub art. 13;
21) clausola fiscale: i coniugi si danno atto che le predette operazioni immobiliari e finanziarie sono state concordate per la migliore definizione dei rapporti patrimoniali ed economici riconducibili al matrimonio ed alla separazione, essendone elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
22) dà atto che, subordinatamente all'adempimento di tutto quanto sopra esposto e fatto salvo quanto indicato sub artt. 12 e 13, le parti dichiarano altresi di non aver nessun'altra pretesa l'una dall'altra per le ragioni sopra esposte e/o per altre ragioni anche non indicate;
23) dà atto che il sig. ha rinunciato alle domande di addebito della separazione;
Pt_1
24) dà atto che la sig.ra ha accettato la rinuncia;
Controparte_1
25) dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessuna pretesa economica l'uno dall'altra, fatto salvo il rispetto degli obblighi indicati sub numeri precedenti;
26) dà atto che i sigg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio e/o Parte_1 Controparte_1
al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio , con accordo che ogni viaggio all'estero Per_1
sarà concordato fra le parti;
27) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
28) dà atto che i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarieta professionale tra avvocati.
16 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conegliano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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