Ordinanza collegiale 17 novembre 2022
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22535 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11833 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – emesso in data 8 agosto 2022, prot. n.0000278, notificato in pari data, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla anzidetta procedura selettiva, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n.-OMISSIS- e del verbale n. -OMISSIS-: “ EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE FREQUENTE – decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n.166, art.1, comma 4, allegato A, punto 12) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. LO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 30.9.2022 e depositato il 15.10.2022, MA NI ha impugnato innanzi a questo Tribunale, ai fini dell’annullamento, il decreto in epigrafe meglio indicato con cui lo stesso, a seguito di un giudizio negativo espresso dalla Commissione medica, è stato escluso dal “ concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, indetto con D.M. n. 676 del 18.10.2016;
- la parte ha assegnato la fondatezza del ricorso ad un unico ordine di censure così compendiato: “ Violazione dell’art.1 comma 4. Allegato A, punto 12 del decreto del Ministero dell’Interno 4/11/2019, n.166. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dell’accertamento della commissione medica ”;
- si è costituito nel presente giudizio il Ministero dell’Interno in data 18.10.2022 con atto di mero rito, sviluppando le proprie difese nella successiva memoria depositata il 11.11.2022;
- all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, la pretesa cautelare avanzata dalla parte è stata rigettata;
- all’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- parte ricorrente risulta aver depositato in data 30.11.2025 istanza per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere;
- tale istanza, nel manifestare un evidente venir meno dell’interesse del ricorrente a un pronunciamento di merito in riferimento al contenzioso de quo , deve dunque più propriamente essere riqualificata dal Tribunale come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso azionato, non sussistendo alcun riscontro in atti circa il fatto che la pretesa azionata dalla parte con il presente procedimento sia stata materialmente e integralmente soddisfatta in sede stragiudiziale (in tal senso, ex multis , cfr. Cons. Stato, V, n. 2434/2016, nonché Id ., III, n. 3089/2015);
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, il ricorso è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti, in conformità con quanto richiesto dall’odierno istante, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalle parti successivamente alla definizione della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
LO SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SA | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.