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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ED , elettivamente domiciliati in Trezzano sul Naviglio Parte_5 Parte_6
(MI), piazza San Lorenzo 41, presso lo studio dell'avv.to Pierpaolo D'Orsi, che li rappresenta e difende in forza di procura alla lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in Como, via Mentana 1, presso lo Controparte_1 studio dell'avv.to Giampiera Radice, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv.to
Gianrodolfo Ferrari, in forza di procura alla lite in atti;
elettivamente domiciliato in Como, via Parini 1, presso lo studio dell'avv.to Maria Parte_7
Elena Galbiati, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alla lite in atti;
pagina 1 di 15 APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 264/2023 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 9.3.2023, non notificata.
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 25.2.2025, ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI SIGNORI BOLESO
Gli odierni appellanti e la RA , a seguito di un tentativo di conciliazione promosso dal CP_1
CTU hanno tra loro raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con impegno, per quel Per_1 che rileva ancora in giudizio, a chiedere congiuntamente all'Ill.ma Corte di dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e disporsi l'estinzione dell'impugnazione in relazione alle domande reciprocamente proposte tra gli appellanti e l'appellata; dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti, con impegno reciproco a farsi carico in pari misura delle spese di CTU. Essendo altresì stata a suo tempo trascritta la domanda giudiziale di accertamento della nullità dell'atto di vendita a rogito del Notaio di Como del 14 luglio 2011, l'accordo prevede Persona_2
altresì la richiesta congiunta alla Corte di ordinare al conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda stessa, di cui alla nota di trascrizione che si deposita (trascrizione citazione Eredi
Boleso-Clavery.pdf) .
Restano ferme le reciproche domande tra gli appellanti e il Signor Parte_7
Tutto ciò premesso, gli appellanti precisano le proprie conclusioni come segue.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
Sul rapporto processuale tra gli appellanti e il signor Pt_7
- in parziale riforma della sentenza n. 264/2023 pubblicata in data 9 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Como nella causa iscritta al N.R.G. 6331/2017, revocare la declaratoria d'indegnità a succedere degli odierni appellanti e, per l'effetto, riconoscerli eredi legittimi della SI;
Persona_3
pagina 2 di 15 - Sull'appello incidentale in punto spese del signor respingerlo in quanto infondato in fatto e in Pt_7
diritto;
- con vittoria di spese di giudizio.
Sul rapporto processuale tra gli appellanti e la RA : CP_1
- dare atto dell'intervenuto accordo transattivo stragiudiziale come dichiarato dalle parti e della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e, conseguentemente, della rinuncia all'impugnazione in relazione alla domanda di nullità della vendita per atto a rogito del Notaio di Como del 14 luglio 2011, n. 73.014 di repertorio e n. 14.073 di raccolta, registrato a Persona_2
Como il 18 luglio 2011 al n. 8420, Serie 1T, trascritto a Como il 19 luglio 2011 al n. 20031 RG e al n.
12595 RP e a ogni altra domanda nei confronti della SI e, per l'effetto CP_1
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Como, Ufficio Provinciale - Territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate - al Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829 Presentazione n.
13 del 17/01/2018.
- Dichiarare tra loro compensate le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sulle domande del signor Pt_7
Ammettere prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c. del 14 febbraio 2020 che seguono.
A conferma del rapporto affettivo e, in ogni caso, della volontà più volte manifestata dalla de cuius di lasciare la propria eredità ai nipoti, e della buona fede dei nipoti della stessa, viene chiesta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
5) “Vero che alla fine del mese di luglio 2014 il signor residente in [...], 754 Testimone_1
W 51 Street, accompagnato dal signor e dal signor aveva proposto Controparte_2 Controparte_3
alla SI di vendergli la nuda proprietà della sua casa in Lezzeno (CO), Località Persona_3
Casate n. 88”;
6) “Vero che la SI rispondeva al signor che ci avrebbe pensato ma che era suo _3 Tes_1 desierio lasciarla in eredità alle nipoti e ”. Pt_8 Parte_1
Si indicano a testimoni: , residente in [...]; Controparte_2 Controparte_3
residente in [...]; residente in [...], 754 W 51 Street. Testimone_1
Ammettere altresì prova per testi sul seguente capitolo di prova:
pagina 3 di 15 7) “Vero che la SI le confidava che avrebbe lasciato la propria eredità alle Persona_3 nipoti e ”. Pt_2 Parte_1
Si indica a teste: residente in [...]. Testimone_2
Controparte_1
L'appellata rinuncia all'impugnazione e a tutte le domande proposte;
chiede:
- disporsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate, ivi comprese le spese di CTU, in relazione alle domande reciprocamente proposte tra l'appellata e CP_1
gli appellanti;
- la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate - al Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829 Presentazione n. 13 del 17/01/2018.
: Email_1
NOTE SCRITTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Nell'udienza del 17 dicembre 2024 gli appellanti e l'appellata hanno dato atto _3 CP_1 dell'intervenuto accordo sulle domande di cui al loro contraddittorio con particolare riferimento alla nullità della compravendita unico punto oggetto di impugnazione.
Conseguentemente con riferimento l'appello su tale punto verrà rinunciato con estinzione parziale del giudizio.
Rimangono pendenti:
- l'appello dei nei confronti di avente per oggetto la declaratoria di indegnità dei nipoti a _3 Pt_7
succedere alla loro zia Persona_3
- l'appello riconvenzionale di nei confronti dei avente per oggetto la riforma in punto Pt_7 _3
compensazione spese di giudizio.
Con riferimento alla parte del giudizio non estinta e relativa al solo contraddittorio si CP_4
rassegnano le seguenti conclusioni in via principale
pagina 4 di 15 Voglia la Corte d'Appello, preso atto che gli appellanti si sono limitati ad impugnare in punto _3
“indegnità” a succedere a Persona_3
Confermare la sentenza del Tribunale di Como che ha dichiarato la nullità del testamento
[...]
21.02.2017 per difetto di autenticità con conseguente declaratoria di indegnità ai sensi _3 dell'art. 463 c.c. n. 6 per uso consapevole di un testamento falso, come da memoria di replica
07.03.2024;
Con la rifusione delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio.
In via subordinata
Voglia la Corte d'Appello esercitando la sua discrezionale facoltà compensare le spese di giudizio anche per giustificati motivi in relazione al comportamento degli appellanti (art. 92 cèc e sent. _3
Cassazione n. 8522/24)
In via di appello incidentale
Voglia la Corte d'Appello in accoglimento dell'appello incidentale contro la sentenza n. 264/2023 del
Tribunale di Como pubblicata il 09.03.2023, riformare la sentenza in punto spese di soccombenza, condannando gli appellanti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese del giudizio di primo Parte_5 Parte_6
grado sostenute da e precisamente: Parte_7
- compensi avvocato per giudizio di primo grado e mediazione da liquidarsi come da nota depositata;
- quota 1/3 compenso CTU come liquidato per € 400,00 e come da fattura n. 24 del 04.12.2020
(acconto) e n. 8 del 24.04.2020 (saldo) per € 584,77;
- compenso consulente di parte dr.ssa come da fattura n. 12 del 12.02.2021 per € 800,00. Per_4
Con rifusione delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta istruttoria degli appellanti in quanto del tutto inconferenti ed _3
irrilevanti ai fini del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18 dicembre 2017 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como Parte_4 Parte_5 Parte_6
assumendo di essere eredi testamentari di;
su tale Controparte_1 Persona_3
presupposto gli attori chiedevano accertarsi la nullità del contratto, a rogito notaio del 14 Persona_2
luglio 2011, con il quale aveva alienato alla convenuta un appezzamento di terreno Persona_3
sito in Comune di Lezzeno.
pagina 5 di 15 si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva delle Controparte_1
controparti per effetto della nullità del testamento 21.2.2017, dal quale gli attori facevano discendere la propria qualità di eredi di , originaria titolare del bene. La chiedeva Persona_3 CP_1
l'accertamento della non veridicità di detto testamento e invocava a proprio favore il testamento di del 15.8.2006 e quello del coniuge della stessa, , del 26.9.2006. Persona_3 Persona_5
Con ordinanza in data 19.6.2019 il giudice istruttore disponeva ex art. 107 cpc l'estensione del contraddittorio nei confronti di a sua volta beneficiario di altro testamento che si Parte_7
assumeva redatto da in data 10.7.2014. Persona_3
Alla causa R.G. 6331/17 venivano quindi riunite la causa R.G. 833/2019, promossa dallo stesso nei confronti dei , per far valere la nullità del testamento 21.2.2017, e la causa R.G. Pt_7 _3
3531/19, promossa dalla nei confronti dei , con l'intervento del per far CP_1 _3 Pt_7
dichiarare, in capo alla , la qualità di erede di , coniuge della defunta CP_1 Persona_5
. Persona_3
Previa produzione documentale, veniva ammessa CTU grafologica, avente ad oggetto i testamenti versati in atti e prova orale;
all'esito dell'istruttoria il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., rimetteva la causa in decisione al collegio.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, pronunciava sentenza n. 264/2023, pubblicata in data 09/03/2023, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, dichiara la nullità del testamento 21 febbraio 2017 per difetto di autenticità; dichiara la qualità di erede di
di in forza del testamento olografo 26 settembre 2006; per Persona_5 Controparte_1 effetto dell'annullamento e revoca di ogni precedente disposizione testamentaria statuito nel testamento 10 luglio 2014, che riconosce come autentico, respinge la domanda di riconoscimento della propria qualità di erede testamentaria di proposta, in forza del testamento olografo Persona_3
15 agosto 2006, da in forza del testamento olografo 10 luglio 2014, Controparte_1
riconosciuto come autentico, dichiara la qualità di legatario di e, quindi, di proprietario Parte_7 dell'immobile sito in Lezzeno (CO), località Casate n. 88, analiticamente distinto in atti;
dichiara esclusi dalla successione di per indegnità , Persona_3 Parte_3 Parte_1
, , , ; dichiara il difetto di legittimazione Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
attiva degli stessi rispetto alle ulteriori domande proposte in giudizio;
condanna gli stessi a consegnare a i beni dell'eredità in loro possesso e i relativi frutti;
Controparte_1 Per_5
compensa tra le parti processuali le spese di causa e pone le spese delle CCTTUU definitivamente a carico delle stesse parti in misura reciprocamente paritetica”.
In sostanza il Tribunale di Como dichiarava falso il testamento del 21.2.2017 invocato dai signori pagina 6 di 15 come fondante la loro qualità di eredi testamentari della SI ed _3 Persona_3
escludeva anche la possibilità di riconoscere gli attori eredi legittimi della de cuius, in quanto contestualmente li dichiarava indegni a succedere alla stessa, in accoglimento della domanda proposta da , sul presupposto che i avevano fatto uso in giudizio di un testamento falso. Parte_7 _3
Escluso che gli attori fossero eredi di il Tribunale dichiarava gli stessi privi di Persona_3
legittimazione rispetto alle domande dai medesimi proposte in giudizio relativamente alla vendita del terreno sito in Lezzeno stipulata tra la de cuius e . Al contempo il Tribunale, Controparte_1
sulla scorta del testamento del 26.9.2006 di , accertava che la era erede Persona_5 CP_1
universale del medesimo, mentre, quanto al testamento del 15.8.2006 di -che pure Persona_3
nominava la sua erede universale- il Tribunale dichiarava che dette disposizioni erano state CP_1
superate e revocate dal testamento successivo, sempre di del 10.7.2014, accertato Persona_3
come valido sulla scorta della ctu svolta nel corso del giudizio. Concludeva il Tribunale che la CP_1
poteva dirsi erede solo di , mentre il veniva dichiarato legatario di Persona_5 Pt_7 [...]
limitatamente alla casa sita in Lezzeno (CO), località Casate n. 88, contemplata nel _3
testamento del 10.7.2014.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori , con citazione notificata il 13.7.2023, _3
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi ivi dedotti.
Si costituivano pure e contestando l'appello dei e Controparte_1 Parte_7 _3
proponendo pure appello incidentale.
Alla prima udienza del 5.12.2023 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 26.3.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 26.3.2024. Con ordinanza del 3.4.2024 il Collegio, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio tramite ctu, rimetteva la causa sul ruolo e incaricava il geom.
nominato consulente d'ufficio, di svolgere degli accertamenti sotto il profilo Controparte_5
urbanistico sul terreno di Lezzeno, indicato dagli attore. Seguiva il giuramento del ctu in data 9.7.2024.
pagina 7 di 15 Alla successiva udienza del 17.12.2024 le parti davano concordemente atto che l'aspetto della controversia relativo all'eccepita nullità della compravendita del terreno di Lezzeno era stato definito transattivamente dalle parti, il che aveva determinato l'interruzione delle operazioni peritali.
Il Consigliere istruttore, preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti e della rinuncia da parte delle stesse al deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche, fissava davanti a sé
l'udienza del 25.2.2025 per la rimessione della causa in decisione sulle restanti questioni, assegnando unicamente termine perentorio alle parti -calcolato a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.2.2025 e decisa alla camera di consiglio del 5.3.2025.
Rileva, preliminarmente, la Corte che, per quanto concerne le domande proposte tra i e la _3
, dette parti hanno congiuntamente richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni del CP_1
23.12.2024, di dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e di disporsi l'estinzione dell'impugnazione in relazione alle domande reciprocamente proposte tra gli appellanti e l'appellata, con l'integrale compensazione delle spese tra dette parti e impegno reciproco a farsi carico in pari misura delle spese di CTU.
Essendo stata, a suo tempo, trascritta la domanda giudiziale di accertamento della nullità dell'atto di vendita, a rogito del Notaio di Como, del 14 luglio 2011, l'accordo tra i e la Persona_2 _3 CP_1
prevede, altresì, la richiesta congiunta alla Corte di ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda stessa, di cui alla nota di trascrizione versata in atti.
Stante la richiesta concorde delle difese dei e della , ritiene il Collegio che nulla osti _3 CP_1
alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, in relazione alle domande reciprocamente proposte tra l'appellata e gli appellanti. CP_1
E' noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (Cass. 5188/2015,
2063/2014).
Tali circostanze si sono puntualmente verificate nel caso di specie, posto che entrambe le parti interessate hanno dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo inter partes, che ha reso pagina 8 di 15 superflua la pronuncia della Corte nel merito della questione originariamente oggetto di impugnazione,
e al contempo sul punto le parti hanno formulato conclusioni conformi in data 23.12.2024.
Sulle spese di ctu, essendo tale aspetto anche oggetto dell'appello incidentale del si tornerà Pt_7
infra in sede di esame di quest'ultimo.
Può, inoltre, essere accolta la richiesta congiunta delle difese e di cancellazione _3 CP_1
della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 -giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate, Registro generale n. 1165,
Registro particolare n. 829, Presentazione n. 13 del 17/01/2018- in forza dell'art. 2668 c.c., considerati il consenso espresso dalle parti interessate e l'estinzione del presente giudizio. Sul punto la Suprema
Corte ha, infatti, affermato che, anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 cod. proc. civ. (Cass. 304/1997).
Ciò premesso, deve altresì evidenziarsi che la difesa costituendosi in appello, ha dato atto che Pt_7 le parti, per quanto riguardava i rapporti , tra l'altro non oggetto di impugnazione, CP_6
avevano già trovato un accordo con reciproca rinuncia ad ogni domanda formulata in atti.
Analogamente, nella propria comparsa di costituzione in appello, la ha dato atto della CP_1
definizione stragiudiziale della lite tra la stessa e il Pt_7
Pertanto, sulla scorta della definizione stragiudiziale dei rapporti tra e e della Pt_7 CP_1
transazione conclusa tra gli appellanti e la SI in ordine al terreno di Lezzeno e alla _3 CP_1
conseguente rinuncia alle reciproche domande proposte, il presente giudizio prosegue unicamente per la richiesta degli appellanti di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato
l'indegnità a succedere dei signori , escludendoli anche dalla successione legittima di _3 [...]
; resiste a tale domanda che, con appello incidentale, ha anche richiesto la _3 Parte_7
riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha compensato le spese di lite e diviso pariteticamente le spese di ctu.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti, relativamente alle domande proposte nei confronti di , hanno lamentato la carenza di interesse ad agire di quest'ultimo rispetto alla Parte_7
pagina 9 di 15 declaratoria di indegnità a succedere dei , ai sensi dell'art. 463 cc, e comunque l'inammissibilità _3 della domanda e la violazione dell'integrità del contraddittorio.
In particolare gli appellanti deducono che il in quanto legatario di non è Pt_7 Persona_3
legittimato a chiedere la pronuncia di indegnità in esame, potendo tale domanda essere proposta unicamente da chi può subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria. Gli appellanti evidenziano, altresì, che , ed sono subentrati per rappresentazione al Pt_4 Pt_5 Parte_6
posto del proprio padre, , nipote della de cuius e sostengono che Persona_6 Persona_3
persino l'erede è carente di interesse a proporre l'azione di esclusione per indegnità a succedere nei confronti del coerede se questi ha figli che possono succedere per rappresentazione al suo posto. Infine lamentano, in subordine, che, rispetto alla domanda di esclusione per indegnità, non sarebbe stata disposta dal Tribunale di Como l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, trattandosi di pronunciare con efficacia di giudicato sulla qualità di erede della defunta nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio.
Proseguono gli appellanti censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha, in sostanza, fatto discendere automaticamente la pronuncia di indegnità dalla falsità del testamento prodotto in giudizio dai , senza alcuna indagine in merito alla consapevolezza o meno in capo agli stessi circa _3
l'asserita apocrifia del testamento a loro favorevole versato in atti.
Riformata la sentenza impugnata escludendo l'indegnità degli appellanti, questi ultimi chiedono di essere dichiarati eredi legittimi di come già domandato in primo grado per la Persona_3
denegata ipotesi di accertamento della falsità del testamento del 21.2.2017, dagli stessi posto a base delle domande svolte in giudizio.
Il motivo è fondato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, effettivamente, i legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità possono essere soltanto coloro che potenzialmente sono idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria e quindi i successibili per diritto di rappresentazione e coloro che hanno titolo di subentrare -in caso di rinuncia di detti successibili- all'eredità; in particolare tale legittimazione spetta anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota, qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità (Cass. 6859/1993; Cass. 6747/2018).
In sostanza, legittimati attivamente all'azione sono unicamente i chiamati in subordine perché
-concepita, secondo l'opinione prevalente, l'indegnità come una causa di esclusione dall'eredità e non di incapacità- deve ritenersi che la declaratoria di indegnità comporti il passaggio dell'eredità a colui che ha diritto di conseguirla in luogo dell'indegno: a quest'ultimo l'indegno deve consegnare i beni pagina 10 di 15 ereditari e restituire i frutti eventualmente percepiti dopo l'apertura della successione. D'altra parte, si osserva, che un'esclusione per indegnità dalla successione, non accompagnata dalla contemporanea attribuzione dell'eredità ad un altro soggetto, determinerebbe una incertezza nei rapporti giuridici, posto che l'eredità già accettata dall'indegno all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione diventerebbe un'eredità vacante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, legittimato ad esperire l'azione di esclusione per indegnità a succedere è unicamente chi potrebbe subentrare all'indegno e accettare la delazione al suo posto.
Così ricostruito l'istituto, è evidente che il legatario non è in alcun modo legittimato a domandare la declaratoria di indegnità a succedere degli eredi legittimi, in quanto giammai potrebbe subentrare agli stessi nella delazione ereditaria.
Ne discende che, nel caso di specie, il riconosciuto legatario di , non era Pt_7 Persona_3 legittimato a chiedere l'esclusione dei dalla successione per indegnità a succedere alla defunta, _3 in quanto mai avrebbe potuto accettare al loro posto l'eredità della de cuius. Come noto, il legatario subentra negli specifici rapporti indicati dal defunto, per effetto di una attribuzione mortis causa di diritti reali o di credito, immediatamente operativa, ma limitata ai singoli diritti considerati e quindi a titolo particolare.
A tale considerazione, di per sé assorbente, può, in ogni caso, aggiungersi che erroneamente il
Tribunale ha fatto discendere automaticamente la pronuncia dell'indegnità dei dalla produzione _3
in giudizio di un testamento falso, senza in alcun modo indagare circa la consapevolezza in capo agli stessi della falsità del testamento prodotto. Nessuna specifica allegazione sul punto è d'altra parte rinvenibile nelle stesse difese del e, essendo gli attori sei soggetti diversi, tale indagine Pt_7 sull'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere condotta per ciascuno di essi.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, concludersi per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'indegnità a succedere dei , negando agli stessi anche _3
la qualità di eredi legittimi di . Persona_3
Infatti la scheda testamentaria del 2014, posta dal a fondamento delle proprie domande e Pt_7
ritenuta valida dal Tribunale sulla scorta della ctu svolta in primo grado, ha istituito il legatario Pt_7
del bene ivi indicato, ma ha anche revocato ogni disposizione testamentaria precedente e quindi pure il testamento del 2006 a favore della . Ne discende che per i beni dell'asse ereditario di CP_1
non inclusi nel legato a favore del si apre la successione legittima. Persona_3 Pt_7
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che era la sorella di (già Persona_3 Persona_7
deceduto), padre di e e nonno di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_6
pagina 11 di 15 , e figli questi ultimi di . Parte_5 Parte_4 Parte_6 Persona_6 Persona_3
non aveva avuto figli e pertanto devono dichiararsi suoi eredi legittimi gli appellanti in forza del
[...]
rapporto di parentela sopra descritto, essendo in particolare e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Per_6
subentrati per rappresentazione al padre , fratello della defunta, mentre , Persona_7 Pt_5
ed sono subentrati per rappresentazione al padre , che aveva Pt_4 Parte_6 Persona_6 rinunciato all'eredità in oggetto. I suddetti rapporti di parentela tra gli appellanti e , Persona_3
mai contestati in primo grado dalle altre parti, che espressamente individuavano gli attori come i nipoti di , risultano tra l'altro dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla denuncia Persona_3 di successione depositate dai con l'atto di citazione avanti al Tribunale di Como. _3
Con appello incidentale ha, invece, lamentato che la sentenza di primo grado ha Parte_7
erroneamente compensato le spese di lite e diviso pariteticamente le spese di ctu, anziché applicare il principio della soccombenza, con condanna degli attori alla refusione delle spese legali, di ctu e di ctp sopportate dal medesimo.
In particolare la difesa di evidenziava che la CTU svolta in primo grado aveva Parte_7 concluso per l'autenticità del testamento olografo redatto da il 10.07.2014, in favore Persona_3
di e per la falsità del testamento olografo redatto da il 21.02.2017, in Parte_7 Persona_3
favore dei . La sentenza di primo grado aveva recepito le conclusioni del CTU e aveva altresì _3
dichiarato gli attori indegni a succedere a , in accoglimento della relativa domanda Persona_3
del Nonostante la pacifica e inequivocabile soccombenza dei nipoti , che avevano agito Pt_7 _3
facendo valere un testamento falso, la sentenza aveva inopinatamente disposto la compensazione delle spese di giudizio fra e . Sottolineava il che la compensazione delle spese veniva Pt_7 _3 Pt_7 motivata sulla base di una “reciproca parziale soccombenza”, ma che era evidente che, nei rapporti non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, neppure parziale, del dal Parte_9 Pt_7
momento che le sue domande erano state integralmente accolte, mentre le domande dei erano _3
state integralmente respinte. Di conseguenza, evidenziava la difesa del il totale rigetto delle Pt_7
domande dei per accertata falsità del loro testamento del 21.02.2017 e l'integrale accoglimento _3
delle domande di per accertata autenticità del suo testamento in data 10.07.14 avrebbero dovuto Pt_7
indurre il primo giudice a condannare i al pagamento delle spese di giudizio, se non addirittura _3
ex art. 96 c.p.c.. L'appellato chiedeva pertanto che la sentenza venisse riformata condannando gli appellanti, integralmente soccombenti in primo grado, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal signor spese che dovevano comprendere: Parte_7
- i compensi d'avvocato per il giudizio di primo grado e la mediazione, come da nota depositata;
pagina 12 di 15 - la quota di 1/3 del compenso del CTU come liquidato e come da fatture n. 24 del 04.12.2020
(acconto) e n. 8 del 24.04.2020 (saldo);
- il compenso del consulente di parte dr.ssa come da fattura n. 12 del 12.02.2021. Per_4
Conclusivamente il chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza impugnata nel capo e nella Pt_7
statuizione in cui compensava le spese di lite fra il signor e i signori Parte_7 Parte_3 Pt_1
, ed , con conseguente condanna dei signori Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_3
, ed al pagamento delle spese di lite di primo grado, Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6
che indicava nei compensi di avvocato, nelle spese di CTU, nelle spese di CTP e nelle spese di mediazione, come da note che venivano ridepositate, oltre alla integrale rifusione delle spese del secondo grado in favore del signor Parte_7
Con le conclusioni da ultimo precisate in data 2.1.2025, dopo la rimessione della causa in istruttoria, la difesa ha aggiunto la seguente richiesta: “In via subordinata Voglia la Corte d'Appello Pt_7
esercitando la sua discrezionale facoltà compensare le spese di giudizio anche per giustificati motivi in relazione al comportamento degli appellanti (art. 92 cpc e sent. Cassazione n. 8522/24)”. _3
Gli appellanti principali hanno contestato la novità di detta domanda e hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla stessa.
L'appello incidentale è infondato.
All'esito del presente giudizio deve evidenziarsi che il è soccombente rispetto alla domanda Pt_7
di indegnità a succedere dei , erroneamente accolta in primo grado, mentre è confermata –in _3
quanto non oggetto di impugnazione- la sua qualità di legatario di sulla scorta del Persona_3
testamento del 2014 dal medesimo invocato in giudizio e ritenuto autentico dalla ctu grafologica svolta in primo grado, che invece aveva concluso per la falsità del testamento azionato dai . _3
In ordine ai testamenti dedotti in giudizio deve, tuttavia, rilevarsi che il per effetto della Pt_7
sentenza di primo grado, è rimasto pure soccombente rispetto alla domanda di accertamento della falsità del testamento di del 26.9.2006 con cui lo stesso aveva nominato sua erede Persona_5
universale la;
tale domanda del era stata ribadita in primo grado nel foglio di CP_1 Pt_7 precisazione delle conclusioni depositato in origine per l'udienza del 15.12.2021 e poi nuovamente depositato per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2022; la sentenza di primo grado aveva concluso per la validità di detto testamento del a favore della , aspetto non Per_5 CP_1
oggetto di impugnazione nel presente giudizio di appello.
Deve, pertanto, ritenersi che vi sia tra le parti reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con divisione paritetica delle spese di ctu.
pagina 13 di 15 Come noto, infatti, la riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Sul punto giova ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte, pertanto, in relazione all'esito finale della lite, ritiene di disporre per entrambi i gradi di giudizio la compensazione integrale delle spese e la divisione paritetica delle spese della ctu svolta in primo grado. Per quanto concerne, invece, la ctu disposta in grado di appello, le parti hanno concordemente dato atto che le operazioni peritali si sono interrotte per effetto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti;
lo stesso ctu geom. con nota Per_1
depositate in data 10.12.2024, aveva dato atto che le parti stavano raggiungendo un accordo, sul quale avrebbero riferito in udienza;
non hanno poi fatto seguito né il deposito della relazione peritale, nè alcuna richiesta di liquidazione da parte del consulente d'ufficio per l'eventuale attività inizialmente svolta;
neppure era stato previsto un fondo spese in sede di conferimento dell'incarico al ctu, per cui nulla deve disporsi in ordine alle spese relative alla ctu inizialmente disposta nel presente grado di appello, che poi non ha avuto seguito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 264/2023 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 9.3.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2
, , ed , in riforma della sentenza di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 primo grado, rigetta la domanda proposta da di declaratoria dell'indegnità degli Parte_7 appellanti principali a succedere a per uso di testamento falso;
per l'effetto, Persona_3
pagina 14 di 15 dichiara , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ed eredi legittimi di;
Parte_6 Persona_3
2. rigetta l'appello incidentale proposto da relativamente alla regolamentazione delle Parte_7
spese legali e di ctu contenuta nella sentenza di primo grado;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con divisione paritetica tra le parti delle spese della ctu svolta in primo grado;
nulla dispone circa le spese della ctu originariamente disposta in grado di appello, le cui operazioni peritali sono state interrotte;
4. dà atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte tra gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ed e , con rinuncia da parte dei
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1
all'impugnazione in relazione alla domanda di nullità della vendita, per atto a rogito del _3
Notaio di Como, del 14 luglio 2011, n. 73.014 di repertorio e n. 14.073 di raccolta, Persona_2
registrato a Como il 18 luglio 2011 al n. 8420, Serie 1T, trascritto a Como il 19 luglio 2011 al n.
20031 RG e al n. 12595 RP e ad ogni altra domanda proposta dai nei confronti della _3 SI e con rinuncia da parte di quest'ultima all'impugnazione e a tutte le domande CP_1
proposte;
5. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Como, Ufficio Provinciale - Territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017, giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate, Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829, Presentazione n. 13 del 17/01/2018.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ED , elettivamente domiciliati in Trezzano sul Naviglio Parte_5 Parte_6
(MI), piazza San Lorenzo 41, presso lo studio dell'avv.to Pierpaolo D'Orsi, che li rappresenta e difende in forza di procura alla lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in Como, via Mentana 1, presso lo Controparte_1 studio dell'avv.to Giampiera Radice, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv.to
Gianrodolfo Ferrari, in forza di procura alla lite in atti;
elettivamente domiciliato in Como, via Parini 1, presso lo studio dell'avv.to Maria Parte_7
Elena Galbiati, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alla lite in atti;
pagina 1 di 15 APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 264/2023 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 9.3.2023, non notificata.
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 25.2.2025, ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI SIGNORI BOLESO
Gli odierni appellanti e la RA , a seguito di un tentativo di conciliazione promosso dal CP_1
CTU hanno tra loro raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con impegno, per quel Per_1 che rileva ancora in giudizio, a chiedere congiuntamente all'Ill.ma Corte di dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e disporsi l'estinzione dell'impugnazione in relazione alle domande reciprocamente proposte tra gli appellanti e l'appellata; dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti, con impegno reciproco a farsi carico in pari misura delle spese di CTU. Essendo altresì stata a suo tempo trascritta la domanda giudiziale di accertamento della nullità dell'atto di vendita a rogito del Notaio di Como del 14 luglio 2011, l'accordo prevede Persona_2
altresì la richiesta congiunta alla Corte di ordinare al conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda stessa, di cui alla nota di trascrizione che si deposita (trascrizione citazione Eredi
Boleso-Clavery.pdf) .
Restano ferme le reciproche domande tra gli appellanti e il Signor Parte_7
Tutto ciò premesso, gli appellanti precisano le proprie conclusioni come segue.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
Sul rapporto processuale tra gli appellanti e il signor Pt_7
- in parziale riforma della sentenza n. 264/2023 pubblicata in data 9 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Como nella causa iscritta al N.R.G. 6331/2017, revocare la declaratoria d'indegnità a succedere degli odierni appellanti e, per l'effetto, riconoscerli eredi legittimi della SI;
Persona_3
pagina 2 di 15 - Sull'appello incidentale in punto spese del signor respingerlo in quanto infondato in fatto e in Pt_7
diritto;
- con vittoria di spese di giudizio.
Sul rapporto processuale tra gli appellanti e la RA : CP_1
- dare atto dell'intervenuto accordo transattivo stragiudiziale come dichiarato dalle parti e della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e, conseguentemente, della rinuncia all'impugnazione in relazione alla domanda di nullità della vendita per atto a rogito del Notaio di Como del 14 luglio 2011, n. 73.014 di repertorio e n. 14.073 di raccolta, registrato a Persona_2
Como il 18 luglio 2011 al n. 8420, Serie 1T, trascritto a Como il 19 luglio 2011 al n. 20031 RG e al n.
12595 RP e a ogni altra domanda nei confronti della SI e, per l'effetto CP_1
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Como, Ufficio Provinciale - Territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate - al Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829 Presentazione n.
13 del 17/01/2018.
- Dichiarare tra loro compensate le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sulle domande del signor Pt_7
Ammettere prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c. del 14 febbraio 2020 che seguono.
A conferma del rapporto affettivo e, in ogni caso, della volontà più volte manifestata dalla de cuius di lasciare la propria eredità ai nipoti, e della buona fede dei nipoti della stessa, viene chiesta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
5) “Vero che alla fine del mese di luglio 2014 il signor residente in [...], 754 Testimone_1
W 51 Street, accompagnato dal signor e dal signor aveva proposto Controparte_2 Controparte_3
alla SI di vendergli la nuda proprietà della sua casa in Lezzeno (CO), Località Persona_3
Casate n. 88”;
6) “Vero che la SI rispondeva al signor che ci avrebbe pensato ma che era suo _3 Tes_1 desierio lasciarla in eredità alle nipoti e ”. Pt_8 Parte_1
Si indicano a testimoni: , residente in [...]; Controparte_2 Controparte_3
residente in [...]; residente in [...], 754 W 51 Street. Testimone_1
Ammettere altresì prova per testi sul seguente capitolo di prova:
pagina 3 di 15 7) “Vero che la SI le confidava che avrebbe lasciato la propria eredità alle Persona_3 nipoti e ”. Pt_2 Parte_1
Si indica a teste: residente in [...]. Testimone_2
Controparte_1
L'appellata rinuncia all'impugnazione e a tutte le domande proposte;
chiede:
- disporsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate, ivi comprese le spese di CTU, in relazione alle domande reciprocamente proposte tra l'appellata e CP_1
gli appellanti;
- la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate - al Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829 Presentazione n. 13 del 17/01/2018.
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NOTE SCRITTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Nell'udienza del 17 dicembre 2024 gli appellanti e l'appellata hanno dato atto _3 CP_1 dell'intervenuto accordo sulle domande di cui al loro contraddittorio con particolare riferimento alla nullità della compravendita unico punto oggetto di impugnazione.
Conseguentemente con riferimento l'appello su tale punto verrà rinunciato con estinzione parziale del giudizio.
Rimangono pendenti:
- l'appello dei nei confronti di avente per oggetto la declaratoria di indegnità dei nipoti a _3 Pt_7
succedere alla loro zia Persona_3
- l'appello riconvenzionale di nei confronti dei avente per oggetto la riforma in punto Pt_7 _3
compensazione spese di giudizio.
Con riferimento alla parte del giudizio non estinta e relativa al solo contraddittorio si CP_4
rassegnano le seguenti conclusioni in via principale
pagina 4 di 15 Voglia la Corte d'Appello, preso atto che gli appellanti si sono limitati ad impugnare in punto _3
“indegnità” a succedere a Persona_3
Confermare la sentenza del Tribunale di Como che ha dichiarato la nullità del testamento
[...]
21.02.2017 per difetto di autenticità con conseguente declaratoria di indegnità ai sensi _3 dell'art. 463 c.c. n. 6 per uso consapevole di un testamento falso, come da memoria di replica
07.03.2024;
Con la rifusione delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio.
In via subordinata
Voglia la Corte d'Appello esercitando la sua discrezionale facoltà compensare le spese di giudizio anche per giustificati motivi in relazione al comportamento degli appellanti (art. 92 cèc e sent. _3
Cassazione n. 8522/24)
In via di appello incidentale
Voglia la Corte d'Appello in accoglimento dell'appello incidentale contro la sentenza n. 264/2023 del
Tribunale di Como pubblicata il 09.03.2023, riformare la sentenza in punto spese di soccombenza, condannando gli appellanti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese del giudizio di primo Parte_5 Parte_6
grado sostenute da e precisamente: Parte_7
- compensi avvocato per giudizio di primo grado e mediazione da liquidarsi come da nota depositata;
- quota 1/3 compenso CTU come liquidato per € 400,00 e come da fattura n. 24 del 04.12.2020
(acconto) e n. 8 del 24.04.2020 (saldo) per € 584,77;
- compenso consulente di parte dr.ssa come da fattura n. 12 del 12.02.2021 per € 800,00. Per_4
Con rifusione delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta istruttoria degli appellanti in quanto del tutto inconferenti ed _3
irrilevanti ai fini del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18 dicembre 2017 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como Parte_4 Parte_5 Parte_6
assumendo di essere eredi testamentari di;
su tale Controparte_1 Persona_3
presupposto gli attori chiedevano accertarsi la nullità del contratto, a rogito notaio del 14 Persona_2
luglio 2011, con il quale aveva alienato alla convenuta un appezzamento di terreno Persona_3
sito in Comune di Lezzeno.
pagina 5 di 15 si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva delle Controparte_1
controparti per effetto della nullità del testamento 21.2.2017, dal quale gli attori facevano discendere la propria qualità di eredi di , originaria titolare del bene. La chiedeva Persona_3 CP_1
l'accertamento della non veridicità di detto testamento e invocava a proprio favore il testamento di del 15.8.2006 e quello del coniuge della stessa, , del 26.9.2006. Persona_3 Persona_5
Con ordinanza in data 19.6.2019 il giudice istruttore disponeva ex art. 107 cpc l'estensione del contraddittorio nei confronti di a sua volta beneficiario di altro testamento che si Parte_7
assumeva redatto da in data 10.7.2014. Persona_3
Alla causa R.G. 6331/17 venivano quindi riunite la causa R.G. 833/2019, promossa dallo stesso nei confronti dei , per far valere la nullità del testamento 21.2.2017, e la causa R.G. Pt_7 _3
3531/19, promossa dalla nei confronti dei , con l'intervento del per far CP_1 _3 Pt_7
dichiarare, in capo alla , la qualità di erede di , coniuge della defunta CP_1 Persona_5
. Persona_3
Previa produzione documentale, veniva ammessa CTU grafologica, avente ad oggetto i testamenti versati in atti e prova orale;
all'esito dell'istruttoria il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., rimetteva la causa in decisione al collegio.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, pronunciava sentenza n. 264/2023, pubblicata in data 09/03/2023, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, dichiara la nullità del testamento 21 febbraio 2017 per difetto di autenticità; dichiara la qualità di erede di
di in forza del testamento olografo 26 settembre 2006; per Persona_5 Controparte_1 effetto dell'annullamento e revoca di ogni precedente disposizione testamentaria statuito nel testamento 10 luglio 2014, che riconosce come autentico, respinge la domanda di riconoscimento della propria qualità di erede testamentaria di proposta, in forza del testamento olografo Persona_3
15 agosto 2006, da in forza del testamento olografo 10 luglio 2014, Controparte_1
riconosciuto come autentico, dichiara la qualità di legatario di e, quindi, di proprietario Parte_7 dell'immobile sito in Lezzeno (CO), località Casate n. 88, analiticamente distinto in atti;
dichiara esclusi dalla successione di per indegnità , Persona_3 Parte_3 Parte_1
, , , ; dichiara il difetto di legittimazione Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
attiva degli stessi rispetto alle ulteriori domande proposte in giudizio;
condanna gli stessi a consegnare a i beni dell'eredità in loro possesso e i relativi frutti;
Controparte_1 Per_5
compensa tra le parti processuali le spese di causa e pone le spese delle CCTTUU definitivamente a carico delle stesse parti in misura reciprocamente paritetica”.
In sostanza il Tribunale di Como dichiarava falso il testamento del 21.2.2017 invocato dai signori pagina 6 di 15 come fondante la loro qualità di eredi testamentari della SI ed _3 Persona_3
escludeva anche la possibilità di riconoscere gli attori eredi legittimi della de cuius, in quanto contestualmente li dichiarava indegni a succedere alla stessa, in accoglimento della domanda proposta da , sul presupposto che i avevano fatto uso in giudizio di un testamento falso. Parte_7 _3
Escluso che gli attori fossero eredi di il Tribunale dichiarava gli stessi privi di Persona_3
legittimazione rispetto alle domande dai medesimi proposte in giudizio relativamente alla vendita del terreno sito in Lezzeno stipulata tra la de cuius e . Al contempo il Tribunale, Controparte_1
sulla scorta del testamento del 26.9.2006 di , accertava che la era erede Persona_5 CP_1
universale del medesimo, mentre, quanto al testamento del 15.8.2006 di -che pure Persona_3
nominava la sua erede universale- il Tribunale dichiarava che dette disposizioni erano state CP_1
superate e revocate dal testamento successivo, sempre di del 10.7.2014, accertato Persona_3
come valido sulla scorta della ctu svolta nel corso del giudizio. Concludeva il Tribunale che la CP_1
poteva dirsi erede solo di , mentre il veniva dichiarato legatario di Persona_5 Pt_7 [...]
limitatamente alla casa sita in Lezzeno (CO), località Casate n. 88, contemplata nel _3
testamento del 10.7.2014.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori , con citazione notificata il 13.7.2023, _3
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi ivi dedotti.
Si costituivano pure e contestando l'appello dei e Controparte_1 Parte_7 _3
proponendo pure appello incidentale.
Alla prima udienza del 5.12.2023 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 26.3.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 26.3.2024. Con ordinanza del 3.4.2024 il Collegio, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio tramite ctu, rimetteva la causa sul ruolo e incaricava il geom.
nominato consulente d'ufficio, di svolgere degli accertamenti sotto il profilo Controparte_5
urbanistico sul terreno di Lezzeno, indicato dagli attore. Seguiva il giuramento del ctu in data 9.7.2024.
pagina 7 di 15 Alla successiva udienza del 17.12.2024 le parti davano concordemente atto che l'aspetto della controversia relativo all'eccepita nullità della compravendita del terreno di Lezzeno era stato definito transattivamente dalle parti, il che aveva determinato l'interruzione delle operazioni peritali.
Il Consigliere istruttore, preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti e della rinuncia da parte delle stesse al deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche, fissava davanti a sé
l'udienza del 25.2.2025 per la rimessione della causa in decisione sulle restanti questioni, assegnando unicamente termine perentorio alle parti -calcolato a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.2.2025 e decisa alla camera di consiglio del 5.3.2025.
Rileva, preliminarmente, la Corte che, per quanto concerne le domande proposte tra i e la _3
, dette parti hanno congiuntamente richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni del CP_1
23.12.2024, di dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra loro e di disporsi l'estinzione dell'impugnazione in relazione alle domande reciprocamente proposte tra gli appellanti e l'appellata, con l'integrale compensazione delle spese tra dette parti e impegno reciproco a farsi carico in pari misura delle spese di CTU.
Essendo stata, a suo tempo, trascritta la domanda giudiziale di accertamento della nullità dell'atto di vendita, a rogito del Notaio di Como, del 14 luglio 2011, l'accordo tra i e la Persona_2 _3 CP_1
prevede, altresì, la richiesta congiunta alla Corte di ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda stessa, di cui alla nota di trascrizione versata in atti.
Stante la richiesta concorde delle difese dei e della , ritiene il Collegio che nulla osti _3 CP_1
alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, in relazione alle domande reciprocamente proposte tra l'appellata e gli appellanti. CP_1
E' noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (Cass. 5188/2015,
2063/2014).
Tali circostanze si sono puntualmente verificate nel caso di specie, posto che entrambe le parti interessate hanno dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo inter partes, che ha reso pagina 8 di 15 superflua la pronuncia della Corte nel merito della questione originariamente oggetto di impugnazione,
e al contempo sul punto le parti hanno formulato conclusioni conformi in data 23.12.2024.
Sulle spese di ctu, essendo tale aspetto anche oggetto dell'appello incidentale del si tornerà Pt_7
infra in sede di esame di quest'ultimo.
Può, inoltre, essere accolta la richiesta congiunta delle difese e di cancellazione _3 CP_1
della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017 -giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate, Registro generale n. 1165,
Registro particolare n. 829, Presentazione n. 13 del 17/01/2018- in forza dell'art. 2668 c.c., considerati il consenso espresso dalle parti interessate e l'estinzione del presente giudizio. Sul punto la Suprema
Corte ha, infatti, affermato che, anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 cod. proc. civ. (Cass. 304/1997).
Ciò premesso, deve altresì evidenziarsi che la difesa costituendosi in appello, ha dato atto che Pt_7 le parti, per quanto riguardava i rapporti , tra l'altro non oggetto di impugnazione, CP_6
avevano già trovato un accordo con reciproca rinuncia ad ogni domanda formulata in atti.
Analogamente, nella propria comparsa di costituzione in appello, la ha dato atto della CP_1
definizione stragiudiziale della lite tra la stessa e il Pt_7
Pertanto, sulla scorta della definizione stragiudiziale dei rapporti tra e e della Pt_7 CP_1
transazione conclusa tra gli appellanti e la SI in ordine al terreno di Lezzeno e alla _3 CP_1
conseguente rinuncia alle reciproche domande proposte, il presente giudizio prosegue unicamente per la richiesta degli appellanti di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato
l'indegnità a succedere dei signori , escludendoli anche dalla successione legittima di _3 [...]
; resiste a tale domanda che, con appello incidentale, ha anche richiesto la _3 Parte_7
riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha compensato le spese di lite e diviso pariteticamente le spese di ctu.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti, relativamente alle domande proposte nei confronti di , hanno lamentato la carenza di interesse ad agire di quest'ultimo rispetto alla Parte_7
pagina 9 di 15 declaratoria di indegnità a succedere dei , ai sensi dell'art. 463 cc, e comunque l'inammissibilità _3 della domanda e la violazione dell'integrità del contraddittorio.
In particolare gli appellanti deducono che il in quanto legatario di non è Pt_7 Persona_3
legittimato a chiedere la pronuncia di indegnità in esame, potendo tale domanda essere proposta unicamente da chi può subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria. Gli appellanti evidenziano, altresì, che , ed sono subentrati per rappresentazione al Pt_4 Pt_5 Parte_6
posto del proprio padre, , nipote della de cuius e sostengono che Persona_6 Persona_3
persino l'erede è carente di interesse a proporre l'azione di esclusione per indegnità a succedere nei confronti del coerede se questi ha figli che possono succedere per rappresentazione al suo posto. Infine lamentano, in subordine, che, rispetto alla domanda di esclusione per indegnità, non sarebbe stata disposta dal Tribunale di Como l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, trattandosi di pronunciare con efficacia di giudicato sulla qualità di erede della defunta nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio.
Proseguono gli appellanti censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha, in sostanza, fatto discendere automaticamente la pronuncia di indegnità dalla falsità del testamento prodotto in giudizio dai , senza alcuna indagine in merito alla consapevolezza o meno in capo agli stessi circa _3
l'asserita apocrifia del testamento a loro favorevole versato in atti.
Riformata la sentenza impugnata escludendo l'indegnità degli appellanti, questi ultimi chiedono di essere dichiarati eredi legittimi di come già domandato in primo grado per la Persona_3
denegata ipotesi di accertamento della falsità del testamento del 21.2.2017, dagli stessi posto a base delle domande svolte in giudizio.
Il motivo è fondato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, effettivamente, i legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità possono essere soltanto coloro che potenzialmente sono idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria e quindi i successibili per diritto di rappresentazione e coloro che hanno titolo di subentrare -in caso di rinuncia di detti successibili- all'eredità; in particolare tale legittimazione spetta anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota, qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità (Cass. 6859/1993; Cass. 6747/2018).
In sostanza, legittimati attivamente all'azione sono unicamente i chiamati in subordine perché
-concepita, secondo l'opinione prevalente, l'indegnità come una causa di esclusione dall'eredità e non di incapacità- deve ritenersi che la declaratoria di indegnità comporti il passaggio dell'eredità a colui che ha diritto di conseguirla in luogo dell'indegno: a quest'ultimo l'indegno deve consegnare i beni pagina 10 di 15 ereditari e restituire i frutti eventualmente percepiti dopo l'apertura della successione. D'altra parte, si osserva, che un'esclusione per indegnità dalla successione, non accompagnata dalla contemporanea attribuzione dell'eredità ad un altro soggetto, determinerebbe una incertezza nei rapporti giuridici, posto che l'eredità già accettata dall'indegno all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione diventerebbe un'eredità vacante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, legittimato ad esperire l'azione di esclusione per indegnità a succedere è unicamente chi potrebbe subentrare all'indegno e accettare la delazione al suo posto.
Così ricostruito l'istituto, è evidente che il legatario non è in alcun modo legittimato a domandare la declaratoria di indegnità a succedere degli eredi legittimi, in quanto giammai potrebbe subentrare agli stessi nella delazione ereditaria.
Ne discende che, nel caso di specie, il riconosciuto legatario di , non era Pt_7 Persona_3 legittimato a chiedere l'esclusione dei dalla successione per indegnità a succedere alla defunta, _3 in quanto mai avrebbe potuto accettare al loro posto l'eredità della de cuius. Come noto, il legatario subentra negli specifici rapporti indicati dal defunto, per effetto di una attribuzione mortis causa di diritti reali o di credito, immediatamente operativa, ma limitata ai singoli diritti considerati e quindi a titolo particolare.
A tale considerazione, di per sé assorbente, può, in ogni caso, aggiungersi che erroneamente il
Tribunale ha fatto discendere automaticamente la pronuncia dell'indegnità dei dalla produzione _3
in giudizio di un testamento falso, senza in alcun modo indagare circa la consapevolezza in capo agli stessi della falsità del testamento prodotto. Nessuna specifica allegazione sul punto è d'altra parte rinvenibile nelle stesse difese del e, essendo gli attori sei soggetti diversi, tale indagine Pt_7 sull'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere condotta per ciascuno di essi.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, concludersi per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'indegnità a succedere dei , negando agli stessi anche _3
la qualità di eredi legittimi di . Persona_3
Infatti la scheda testamentaria del 2014, posta dal a fondamento delle proprie domande e Pt_7
ritenuta valida dal Tribunale sulla scorta della ctu svolta in primo grado, ha istituito il legatario Pt_7
del bene ivi indicato, ma ha anche revocato ogni disposizione testamentaria precedente e quindi pure il testamento del 2006 a favore della . Ne discende che per i beni dell'asse ereditario di CP_1
non inclusi nel legato a favore del si apre la successione legittima. Persona_3 Pt_7
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che era la sorella di (già Persona_3 Persona_7
deceduto), padre di e e nonno di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_6
pagina 11 di 15 , e figli questi ultimi di . Parte_5 Parte_4 Parte_6 Persona_6 Persona_3
non aveva avuto figli e pertanto devono dichiararsi suoi eredi legittimi gli appellanti in forza del
[...]
rapporto di parentela sopra descritto, essendo in particolare e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Per_6
subentrati per rappresentazione al padre , fratello della defunta, mentre , Persona_7 Pt_5
ed sono subentrati per rappresentazione al padre , che aveva Pt_4 Parte_6 Persona_6 rinunciato all'eredità in oggetto. I suddetti rapporti di parentela tra gli appellanti e , Persona_3
mai contestati in primo grado dalle altre parti, che espressamente individuavano gli attori come i nipoti di , risultano tra l'altro dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla denuncia Persona_3 di successione depositate dai con l'atto di citazione avanti al Tribunale di Como. _3
Con appello incidentale ha, invece, lamentato che la sentenza di primo grado ha Parte_7
erroneamente compensato le spese di lite e diviso pariteticamente le spese di ctu, anziché applicare il principio della soccombenza, con condanna degli attori alla refusione delle spese legali, di ctu e di ctp sopportate dal medesimo.
In particolare la difesa di evidenziava che la CTU svolta in primo grado aveva Parte_7 concluso per l'autenticità del testamento olografo redatto da il 10.07.2014, in favore Persona_3
di e per la falsità del testamento olografo redatto da il 21.02.2017, in Parte_7 Persona_3
favore dei . La sentenza di primo grado aveva recepito le conclusioni del CTU e aveva altresì _3
dichiarato gli attori indegni a succedere a , in accoglimento della relativa domanda Persona_3
del Nonostante la pacifica e inequivocabile soccombenza dei nipoti , che avevano agito Pt_7 _3
facendo valere un testamento falso, la sentenza aveva inopinatamente disposto la compensazione delle spese di giudizio fra e . Sottolineava il che la compensazione delle spese veniva Pt_7 _3 Pt_7 motivata sulla base di una “reciproca parziale soccombenza”, ma che era evidente che, nei rapporti non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, neppure parziale, del dal Parte_9 Pt_7
momento che le sue domande erano state integralmente accolte, mentre le domande dei erano _3
state integralmente respinte. Di conseguenza, evidenziava la difesa del il totale rigetto delle Pt_7
domande dei per accertata falsità del loro testamento del 21.02.2017 e l'integrale accoglimento _3
delle domande di per accertata autenticità del suo testamento in data 10.07.14 avrebbero dovuto Pt_7
indurre il primo giudice a condannare i al pagamento delle spese di giudizio, se non addirittura _3
ex art. 96 c.p.c.. L'appellato chiedeva pertanto che la sentenza venisse riformata condannando gli appellanti, integralmente soccombenti in primo grado, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal signor spese che dovevano comprendere: Parte_7
- i compensi d'avvocato per il giudizio di primo grado e la mediazione, come da nota depositata;
pagina 12 di 15 - la quota di 1/3 del compenso del CTU come liquidato e come da fatture n. 24 del 04.12.2020
(acconto) e n. 8 del 24.04.2020 (saldo);
- il compenso del consulente di parte dr.ssa come da fattura n. 12 del 12.02.2021. Per_4
Conclusivamente il chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza impugnata nel capo e nella Pt_7
statuizione in cui compensava le spese di lite fra il signor e i signori Parte_7 Parte_3 Pt_1
, ed , con conseguente condanna dei signori Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_3
, ed al pagamento delle spese di lite di primo grado, Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6
che indicava nei compensi di avvocato, nelle spese di CTU, nelle spese di CTP e nelle spese di mediazione, come da note che venivano ridepositate, oltre alla integrale rifusione delle spese del secondo grado in favore del signor Parte_7
Con le conclusioni da ultimo precisate in data 2.1.2025, dopo la rimessione della causa in istruttoria, la difesa ha aggiunto la seguente richiesta: “In via subordinata Voglia la Corte d'Appello Pt_7
esercitando la sua discrezionale facoltà compensare le spese di giudizio anche per giustificati motivi in relazione al comportamento degli appellanti (art. 92 cpc e sent. Cassazione n. 8522/24)”. _3
Gli appellanti principali hanno contestato la novità di detta domanda e hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla stessa.
L'appello incidentale è infondato.
All'esito del presente giudizio deve evidenziarsi che il è soccombente rispetto alla domanda Pt_7
di indegnità a succedere dei , erroneamente accolta in primo grado, mentre è confermata –in _3
quanto non oggetto di impugnazione- la sua qualità di legatario di sulla scorta del Persona_3
testamento del 2014 dal medesimo invocato in giudizio e ritenuto autentico dalla ctu grafologica svolta in primo grado, che invece aveva concluso per la falsità del testamento azionato dai . _3
In ordine ai testamenti dedotti in giudizio deve, tuttavia, rilevarsi che il per effetto della Pt_7
sentenza di primo grado, è rimasto pure soccombente rispetto alla domanda di accertamento della falsità del testamento di del 26.9.2006 con cui lo stesso aveva nominato sua erede Persona_5
universale la;
tale domanda del era stata ribadita in primo grado nel foglio di CP_1 Pt_7 precisazione delle conclusioni depositato in origine per l'udienza del 15.12.2021 e poi nuovamente depositato per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2022; la sentenza di primo grado aveva concluso per la validità di detto testamento del a favore della , aspetto non Per_5 CP_1
oggetto di impugnazione nel presente giudizio di appello.
Deve, pertanto, ritenersi che vi sia tra le parti reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con divisione paritetica delle spese di ctu.
pagina 13 di 15 Come noto, infatti, la riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Sul punto giova ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte, pertanto, in relazione all'esito finale della lite, ritiene di disporre per entrambi i gradi di giudizio la compensazione integrale delle spese e la divisione paritetica delle spese della ctu svolta in primo grado. Per quanto concerne, invece, la ctu disposta in grado di appello, le parti hanno concordemente dato atto che le operazioni peritali si sono interrotte per effetto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti;
lo stesso ctu geom. con nota Per_1
depositate in data 10.12.2024, aveva dato atto che le parti stavano raggiungendo un accordo, sul quale avrebbero riferito in udienza;
non hanno poi fatto seguito né il deposito della relazione peritale, nè alcuna richiesta di liquidazione da parte del consulente d'ufficio per l'eventuale attività inizialmente svolta;
neppure era stato previsto un fondo spese in sede di conferimento dell'incarico al ctu, per cui nulla deve disporsi in ordine alle spese relative alla ctu inizialmente disposta nel presente grado di appello, che poi non ha avuto seguito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 264/2023 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 9.3.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2
, , ed , in riforma della sentenza di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 primo grado, rigetta la domanda proposta da di declaratoria dell'indegnità degli Parte_7 appellanti principali a succedere a per uso di testamento falso;
per l'effetto, Persona_3
pagina 14 di 15 dichiara , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ed eredi legittimi di;
Parte_6 Persona_3
2. rigetta l'appello incidentale proposto da relativamente alla regolamentazione delle Parte_7
spese legali e di ctu contenuta nella sentenza di primo grado;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con divisione paritetica tra le parti delle spese della ctu svolta in primo grado;
nulla dispone circa le spese della ctu originariamente disposta in grado di appello, le cui operazioni peritali sono state interrotte;
4. dà atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte tra gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ed e , con rinuncia da parte dei
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1
all'impugnazione in relazione alla domanda di nullità della vendita, per atto a rogito del _3
Notaio di Como, del 14 luglio 2011, n. 73.014 di repertorio e n. 14.073 di raccolta, Persona_2
registrato a Como il 18 luglio 2011 al n. 8420, Serie 1T, trascritto a Como il 19 luglio 2011 al n.
20031 RG e al n. 12595 RP e ad ogni altra domanda proposta dai nei confronti della _3 SI e con rinuncia da parte di quest'ultima all'impugnazione e a tutte le domande CP_1
proposte;
5. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Como, Ufficio Provinciale - Territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del procedimento N.R.G. 6331/2017, giusta nota di trascrizione presso l'Ufficio Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate, Registro generale n. 1165, Registro particolare n. 829, Presentazione n. 13 del 17/01/2018.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
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