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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 674/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Teresa Maria Francioso Giudice rel dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento P.U. n. 674/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. CP_1 Parte_1
) con sede legale in Milano, via Lanzone 31 e centro degli interessi P.IVA_1 principali in RI, in persona del legale rappresentante Alessandro Chieregato;
* * * * *
Letto il ricorso finalizzato all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di RI ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro degli interessi principali nel Circondario di questo Ufficio. In particolare, dall'esame della visura camerale storica della società e dalle allegazioni di parte, emerge la necessità di individuare il tribunale competente nell'ambito dei collegamenti esistenti con tre fori: quello di Milano coincidente con la sede legale collocata presso uno studio professionale (Avv.ti Bacchini Mazzitelli), tanto che la sede è mutata nel 2021 (da via S. Michele del Carso a via Lanzone 31 in Milano), in conseguenza dello spostamento di tale studio;
quello di Ivrea (atteso che sede legale è stata in Gassino, fino al 2012, e che sono state mantenute fino alla messa in liquidazione della società -29.11-5.12.2023-, due sedi operative in Settimo Torinese, Cont nonché rapporti bancari con filiale di Settimo, Intesa filiale di CP_3
Gassino); quello di RI, atteso che: a) le delibere assembleari e, in particolare, da ultimo, la messa in liquidazione della società del 29.11.2023, nonché l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, risultano adottate in RI;
b) dal 2010 alla messa in
1 liquidazione, sono state sempre mantenute tre sedi operative in RI e fin dal 2008 emerge l'iscrizione della sede operativa in Beinasco (cfr. visura storica CCIAA, pag 7,
“,.., consulenza tecnica e ambientale,.., svolta esclusivamente presso l'unità locale di Beinasco”), indicata quale unità locale anche alla data 14.11.2023 a fronte della mesa in liquidazione della società il 29.11.2023; c) vengono intrattenuti rapporti Cont CP bancari presso le filiali di RI , e Monte Paschi;
d) le somministrazioni e le conseguenti fatturazioni, presso l'ufficio in RI (Lungo Dora Colletta 75), di energia, servizi telefonici, forniture da ufficio, manutenzione, ecc;
e) la residenza della maggior parte dei dipendenti nel circondario di RI;
rilevato che secondo il condiviso principio affermato dalla Cassazione -che seppure enunciato nella vigenza della legge fallimentare, risulta applicabile al fine della individuazione del COMI- la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., 2336/2020, Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/ 2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886); ritenuto che la presunzione relativa di coincidenza del COMI con la sede legale, risulti superata dalla prova circa l'effettività e la riconoscibilità della sede effettiva dell'attività abituale di natura direttiva e amministrativa in RI;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. bilancio al 2022 e al 2023 con attivo patrimoniale superiore al milione di Euro); ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (registrando un patrimonio netto negativo per oltre 1.500.000,00, debiti complessivi per €. 1.576.165,36 a fronte di ricavi per €. -7.141,45 (in negativo) e costi per circa 14.500,00); ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. con sede legale in Controparte_6 P.IVA_1
Milano via Lanzone 31 e centro degli interessi principali in RI, in persona del legale rappresentante Alessandro Chieregato; nomina Giudice delegato per la procedura la Dott. Teresa Maria Francioso;
nomina Curatore l'Avv. Jacopo Macchia, con Studio in RI, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza
2 professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 25.2.2026, alle ore 11.20, nell'aula n. 12510, ingresso 13, primo piano, del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione 3 giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
RI, 11/11/2025.
La Giudice est. Il Presidente (dr. T.M. Francioso) (dr. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Teresa Maria Francioso Giudice rel dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento P.U. n. 674/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. CP_1 Parte_1
) con sede legale in Milano, via Lanzone 31 e centro degli interessi P.IVA_1 principali in RI, in persona del legale rappresentante Alessandro Chieregato;
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Letto il ricorso finalizzato all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di RI ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro degli interessi principali nel Circondario di questo Ufficio. In particolare, dall'esame della visura camerale storica della società e dalle allegazioni di parte, emerge la necessità di individuare il tribunale competente nell'ambito dei collegamenti esistenti con tre fori: quello di Milano coincidente con la sede legale collocata presso uno studio professionale (Avv.ti Bacchini Mazzitelli), tanto che la sede è mutata nel 2021 (da via S. Michele del Carso a via Lanzone 31 in Milano), in conseguenza dello spostamento di tale studio;
quello di Ivrea (atteso che sede legale è stata in Gassino, fino al 2012, e che sono state mantenute fino alla messa in liquidazione della società -29.11-5.12.2023-, due sedi operative in Settimo Torinese, Cont nonché rapporti bancari con filiale di Settimo, Intesa filiale di CP_3
Gassino); quello di RI, atteso che: a) le delibere assembleari e, in particolare, da ultimo, la messa in liquidazione della società del 29.11.2023, nonché l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, risultano adottate in RI;
b) dal 2010 alla messa in
1 liquidazione, sono state sempre mantenute tre sedi operative in RI e fin dal 2008 emerge l'iscrizione della sede operativa in Beinasco (cfr. visura storica CCIAA, pag 7,
“,.., consulenza tecnica e ambientale,.., svolta esclusivamente presso l'unità locale di Beinasco”), indicata quale unità locale anche alla data 14.11.2023 a fronte della mesa in liquidazione della società il 29.11.2023; c) vengono intrattenuti rapporti Cont CP bancari presso le filiali di RI , e Monte Paschi;
d) le somministrazioni e le conseguenti fatturazioni, presso l'ufficio in RI (Lungo Dora Colletta 75), di energia, servizi telefonici, forniture da ufficio, manutenzione, ecc;
e) la residenza della maggior parte dei dipendenti nel circondario di RI;
rilevato che secondo il condiviso principio affermato dalla Cassazione -che seppure enunciato nella vigenza della legge fallimentare, risulta applicabile al fine della individuazione del COMI- la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., 2336/2020, Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/ 2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886); ritenuto che la presunzione relativa di coincidenza del COMI con la sede legale, risulti superata dalla prova circa l'effettività e la riconoscibilità della sede effettiva dell'attività abituale di natura direttiva e amministrativa in RI;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. bilancio al 2022 e al 2023 con attivo patrimoniale superiore al milione di Euro); ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (registrando un patrimonio netto negativo per oltre 1.500.000,00, debiti complessivi per €. 1.576.165,36 a fronte di ricavi per €. -7.141,45 (in negativo) e costi per circa 14.500,00); ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
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(C.F. con sede legale in Controparte_6 P.IVA_1
Milano via Lanzone 31 e centro degli interessi principali in RI, in persona del legale rappresentante Alessandro Chieregato; nomina Giudice delegato per la procedura la Dott. Teresa Maria Francioso;
nomina Curatore l'Avv. Jacopo Macchia, con Studio in RI, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza
2 professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 25.2.2026, alle ore 11.20, nell'aula n. 12510, ingresso 13, primo piano, del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione 3 giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
RI, 11/11/2025.
La Giudice est. Il Presidente (dr. T.M. Francioso) (dr. Enrico Astuni)
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