Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 597/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 597/2025 tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Baldassini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sabrina Generini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c. e ss. per l'affidamento del figlio minore
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note scritte del 30/05/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05/05/2024.
pagina 1 di 7
Con ricorso depositato il 30/04/2025, i signori e Parte_1 CP_1
Per_
genitori delle minori nata il [...], e nata il [...], hanno
[...] Per_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Il Giudice relatore, con ordinanza di fissazione delle udienza di prima comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, ritenuto necessario approfondire la mancata previsione a carico del padre di un assegno perequativo per il mantenimento delle figlie, ha assegnato alle parti termine fino all'udienza per indicare e documentare l'ammontare del canone di locazione e delle eventuali spese abitative sostenute da entrambe le parti,
l'ammontare dell'assegno unico erogato dall'INPS, nonché l'eventuale provvista con cui la madre intende far fronte al mantenimento delle figlie, ulteriore rispetto ai redditi da lavoro.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e fornito le integrazioni richieste.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta. Tenuto conto delle integrazioni e dei chiarimenti forniti con le note scritte del 30/04/2025, l'accordo delle parti in ordine all'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale sulle minori e al loro collocamento paritario ed Per_1 alternato ed al mantenimento diretto da parte dei genitori per il tempo in cui si trovano ciascuno di essi, può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
L'ascolto delle figlie minori, considerato quanto sopra, appare manifestamente superfluo.
Il Collegio, infine, si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 7 1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che si trascrivono e per l'effetto dispone:
A) l'affidamento delle due figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_3
nata a [...] il [...], condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più rilevanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale in modo separato sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Nel caso che i genitori trasferiscano altrove la propria residenza e quella delle figlie Per_1
Per_ e gli stessi saranno tenuti a darsene reciprocamente notizia con congruo preavviso e in ogni caso il trasferimento non dovrà pregiudicare, o limitare, il diritto di frequentazione dell'altro genitore.
B) Le figlie minori frequenteranno i genitori in modo alternato, permanendo presso l'abitazione dell'uno o l'altro a settimane alterne dal lunedì al lunedì, salvo eventuali diversi accordi che dovessero rendersi necessari a causa degli impegni di lavoro dei genitori e/o delle esigenze di studio, di svago e relazionali delle figlie, nonché nel rispetto della loro volontà. Durante il periodo scolastico i genitori concordano che alla fine della settimana di permanenza il genitore presso il quale le figlie si trovano provvederà ad accompagnarle a scuola e l'altro le preleverà all'uscita di scuola per condurle presso di sé. Entrambi i genitori, nel periodo in cui avranno con sé le figlie, si impegnano, per quanto possibile, ad accudirle personalmente seguendone il percorso di studi. Per quanto concerne le festività (Natale/Santo Stefano,
Capodanno/Epifania, Pasqua /Lunedì dell'Angelo) la SI.ra ed il SI. Controparte_1 concorderanno i rispettivi periodi di permanenza con le figlie, Parte_1 avendo riguardo al principio dell'alternanza tra i due genitori, in modo che le figlie possano trascorrere alternativamente un anno la prima festività con il padre e la seconda con la madre e l'anno successivo viceversa. Anche per i compleanni delle Per_ figlie si concorda per l'alternanza, che avverrà in modo che il primo anno trascorra il proprio compleanno con la mamma e con il padre, e l'anno Per_1
pagina 3 di 7 successivo viceversa, e così di seguito, salva diversa richiesta da parte delle figlie. In ordine alle vacanze estive, il SI. e la SI.ra avranno Parte_1 Controparte_1 facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno in ogni caso fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Durante le vacanze scolastiche i genitori concordano che alla fine della settimana di permanenza il genitore presso il quale le figlie si trovano provvederà ad accompagnarle presso l'altro genitore e viceversa.
D) Attesa la permanenza delle figlie presso entrambi i genitori in modo paritetico questi ultimi, riconoscendo che non ne sussistono i presupposti, rinunciano reciprocamente, ed accettano l'altrui rinuncia, al versamento di qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, che manterranno direttamente ed in modo autonomo nei periodi di rispettiva frequentazione.
E) Fermo restando l'obbligo di cui alla lettera che precede, il SI. si Parte_1 accollerà il 70% (settanta per cento) e la SI.ra il 30% (trenta per Controparte_1 cento) di tutte le spese straordinarie nell'interesse delle figlie e non coperte dalla polizza Intesa San Paolo RBM Salute Fondo Metasalute – Convenzione n. 100895, ovvero da bonus erogati dallo Stato o da enti pubblici, qualora preventivamente concordate e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in conformità a quanto previsto dal relativo Protocollo adottato dal Tribunale di Prato, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: 1) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi anche i tickets del SSN, cicli di fisioterapia e di logopedia 2) Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue, frequenza al Conservatorio e scuole formative, masters e specializzazioni pagina 4 di 7 postuniversitarie;
3) : costi per iscrizione e frequentazione corsi Controparte_2
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, conseguimento della patente presso autoscuole private, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, trattamenti estetici, organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
4) Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, e delle rispettive famiglie, alla presenza dei figli.
I) Le parti concordano che, come sin qui avvenuto, l'importo erogato da INPS per l'assegno unico sarà introitato per intero dalla SI.ra , che lo Controparte_1 impiegherà esclusivamente per le necessità delle figlie, rinunciando il SI.
[...] sin da ora, e ora per allora, a percepire quanto allo stesso eventualmente Parte_1 spettante in favore della SI.ra . Quest'ultima curerà direttamente le Controparte_1 pratiche necessarie all'erogazione dell'assegno unico, assumendosene dunque la piena responsabilità ed impegnandosi a provvedere autonomamente nel caso di eventuali richieste di restituzione da parte dell'ente. Il SI. dal canto suo, si Parte_1 impegna sin da ora a collaborare, qualora dovesse risultare necessario, all'istruzione delle relative pratiche e alla sottoscrizione di quanto eventualmente richiesto dall'ente onde consentire la percezione diretta ed esclusiva da parte della SI.ra . Controparte_1
In particolare. Il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra Parte_1 CP_1
il protocollo ISEE contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
[...]
2) prende atto delle seguenti condizioni:
C) Avuto riguardo al fatto che la SI.ra è alla ricerca di un lavoro Controparte_1 stabile, il SI. si è fatto carico sino alla scadenza del contratto di Parte_1 locazione (06.02.2025) al pagamento nelle mani del locatore SI. Parte_2
pagina 5 di 7 dell'importo dovuto quale corrispettivo per la locazione dell'immobile e quale rimborso mensile degli oneri condominiali afferenti.
G) I genitori sono dotati di autonomi redditi, ragion per cui nessuna somma dovrà versare l'uno in favore dell'altro, fatto salvo quanto previsto alla lettera C) che precede e dalle lettere M) e N) che seguono.
H) In considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione dell'immobile già adibito a residenza familiare in data 6 Febbraio 2025, a partire dal
7.02.2025 la SI.ra ha contattato il SI. proprietario Controparte_1 Parte_2 dello stesso, al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione e/o un contratto di comodato relativo all'abitazione posta in Prato, Via Zarini n. 26, assumendosene i relativi oneri nonché ogni onere conseguente all'eventuale tardivo rilascio. Entro la data di deposito del presente ricorso i coniugi si impegnano, avendo cura di concordare date e orari appositi onde evitare sovrapposizioni e/o interferenze, a prelevare dalla casa familiare i propri effetti personali e gli oggetti di rispettiva proprietà.
L) Il gatto resterà presso l'abitazione familiare e la SI.ra se ne Controparte_1 prenderà cura, mentre la AR resterà presso l'abitazione del SI.
[...]
il quale se ne prenderà cura. Parte_1
M) Entro e non oltre il 31.12.2027 il conto corrente n. 5602/1825 acceso presso BNL -
Paribas e cointestato, conto corrente recante un saldo passivo di € 5.000,00, sarà chiuso ad esclusiva cura e spese del SI. che si obbliga a Parte_1 consegnare alla SI.ra la relativa documentazione (All.to n. 18). N) Il Controparte_1
SI. si accolla, altresì, tutte le spese inerenti le utenze ad oggi non Parte_1
Par volturate relative alla casa familiare, ivi compresa la , sino alla data del 6 Febbraio
2025. Lo stesso, inoltre, provvederà al saldo dei debiti contratti dalla famiglia per le esigenze familiari sino al 6 Febbraio 2025, e di cui all'allegato n. 17.
O) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Q) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
3) nulla sulle spese.
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 7 di 7