Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934 , per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentati alle assemblee legislative.
E' prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934 , per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentati alle assemblee legislative.