Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.SS Veronica Marrapodi Presidente rel. dr.SS Raffaella Cimminiello Giudice dr.SS Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promoSS da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1989, con il proc. dom. avv. TRIO ERIKA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(BG) il 02/10/1993, con il proc. dom. avv. REITANO MARIA del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 27/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, – premettendo che Parte_1 dalla relazione more uxorio con è nato il figlio Controparte_1 [...]
(n. a Bergamo il 10/10/2021) – si è rivolta all'intestato Tribunale Persona_1 chiedendo, in via principale, di: disporre l'affidamento esclusivo rafforzato o in via alternativa esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso la steSS;
disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, affinché avvii una attività di monitoraggio del nucleo familiare attuando ogni misura ritenuta opportuna a sostegno del nucleo familiare e alla genitorialità per il padre, con valutazione delle competenze genitoriali dello stesso e valutazione della eventuale sussistenza di pregiudizio per il minore;
disporre che il Servizio Sociale attivi incontri in modalità “protetta” con durata ritenuta di giustizia tra il padre e il figlio al fine del ripristino graduale di una serena relazione tra gli stessi e con obbligo di relazionare al Tribunale periodicamente;
disporre la presa in carico del padre da parte del al fine di verificare le capacità dello stesso di astenersi Pt_2 dall'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti e, se del caso, di procedere alla sua presa in carico terapeutica;
confermare le condizioni economiche;
in via subordinata, di disporre l'affidamento condiviso del minore etc..
A fondamento delle proprie domande, ha dedotto che la Parte_1 convivenza è ceSSta per le violenze fisiche e psicologiche del compagno e a causa del tipo di vita condotta di , il quale frequentava compagnie poco CP_1 raccomandabili e conduceva uno stile di vita non adatto a sé e ai altri due figli,
(n. il 03/02/2014) e (n. il 29/09/2015), frutto di una precedente PE2 PE3 relazione intrattenuta da con il IG che il convenuto ha Pt_1 Persona_4 precedenti penali per rapina, ricettazione e guida in stato di ebrezza e che, a seguito delle denunce sporte dalla ricorrente, è indagato per violenza privata, stalking e molestie;
che l'ex compagno assume abitualmente sostanze stupefacenti e, dopo la nascita del figlio , nell'anno 2022, ha intrapreso un percorso presso PE1
l'Associazione “La Svolta” per uomini maltrattanti, percorso prematuramente interrotto;
che, in base agli accordi assunti dalle parti, avrebbe dovuto CP_1 trasmettere i referti degli esami tossicologici per il rilievo di sostanze alcoliche e stupefacenti, esami a cui però non si è sottoposto per almeno tre volte in un anno, adducendo motivazioni inverosimili (peli più corti di tre centimetri o problemi
2 economici).
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, a propria volta, la CP_1 conferma dell'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre;
di ripristinare il diritto di visita paterno come stabilito in sentenza da questo
Tribunale, con introduzione dei pernottamenti dato che il padre avrà a disposizione una abitazione idonea ad accogliere il minore;
ha chiesto, inoltre, di ridurre il contributo al mantenimento del minore ad euro 250,00 al mese e di confermare la ripartizione delle spese straordinarie;
in via subordinata, ha chiesto di disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale per avviare un monitoraggio e attuare ogni misura ritenuta opportuna, con valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori. Più in particolare, nel merito, l'odierno convenuto ha dedotto che la convivenza more uxorio ceSSva per decisione della ricorrente, a causa dell'incapacità di entrambi di affrontare il dolore della perdita della figlia deceduta subito dopo il parto;
ha riconosciuto di avere avuto dei precedenti penali, che comunque riguardavano il suo “paSSto”; ha lamentato come avesse opposto problematiche di vario genere agli incontri padre-figlio, Pt_1 arrogandosi il diritto di decidere tempi e modalità delle visite con il minore, con il quale il padre ha un “ottimo rapporto”; ha negato di fare uso di sostanze e che, pur di vedere il figlio, ha accettato di sottoporsi ai “dispendiosi esami tossicologici” che, ad ogni modo, erano risultati tutti negativi;
ha riferito di essersi recato al CPS di
Bonate Sotto dove effettuava un colloquio con la Dott.SS , che Persona_5 però gli rappresentava di non essere un paziente psichiatrico e, dopo essersi rivolto al CPS di Brembate per un supporto psicologico, veniva invitato a rivolgersi ad un terapeuta privato;
ha rappresentato, infine, di vivere con la propria madre, ma che il prossimo gennaio 2025 avrebbe instaurato una convivenza con l'attuale compagna
Persona_6
Depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., acquisiti gli atti relativi al procedimento penale n. 8129/2023 RGNR, iscritto a carico di per Controparte_1
i fatti di cui agli artt. 81 cpv, 610 e 612 bis 1 e 2 co. c.p. per aver posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestia in danno di , e art. 570- Parte_1 bis c.p. “perché violava gli obblighi di natura economica in materia di affidamento condiviso dei figli omettendo di versare in tutto o in parte in favore del figlio minore
3 nato nel 2021 la somma mensile di €350”, nonché gli atti relativi al PE1 procedimento penale iscritto al n. 13290/2021 RGNR per il reato di cui all'art. 572
c.p. ai danni di , procedimento archiviato per infondatezza della Controparte_2 notizia di reato e mancanza di denuncia-querela della persona offesa (v. atti PM trasmessi in data 04/11/2024 e 02/12/2024), all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 26/11/2024, il Giudice delegato procedeva ad interrogare approfonditamente le parti, separatamente come prescritto dall'art. 473-bis.41 c.p.c.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisite le risultanze peritali - peraltro condivise dai difensori di entrambe le parti
- all'udienza tenutasi in data 27/05/2025 i procuratori raggiungevano un accordo complessivo in ordine all'affidamento e al mantenimento del piccolo , PE1 precisando congiuntamente le conclusioni. Nella medesima udienza, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti meritano integrale accoglimento, così come riportate pedissequamente in dispositivo, apparendo pienamente conformi agli interessi attuali del piccolo . PE1
Più in particolare, l'approfondimento psico-diagnostico, affidato alla CTU dr.SS
, ha permesso di fare luce in ordine alle condizioni personali dei Persona_7 genitori, nonché in ordine alle condizioni di benessere del minore;
in estrema sintesi, quanto alla figura materna, l'indagine peritale hanno messo in luce una «forte sofferenza psichica della IGa che manifesta sintomi clinicamente Pt_1 significativi collegabili in modo prioritario ad un disturbo da stress post-traumatico complesso (C-PTSD). La IGa è stata difatti esposta a più eventi traumatici, riconducibili sia alle violenze domestiche che avrebbe subito dall'ex-compagno durante e dopo la gravidanza sia alla morte della figlia poche ore dalla nascita, trasformatasi in un lutto complicato non elaborato. A quest'ultimo riguardo, si ritiene che la IGa (come da lei steSS riferito) non abbia avuto la possibilità, anche per via del forte stress sperimentato a seguito delle condotte spaventanti e disfunzionali agite dal resistente a lungo, di vivere il proprio dolore per poi giungere gradualmente all'accettazione della perdita della bambina. La IGa oggi riporta le tre tipologie di sintomi principali del PTSD, cioè: 1) risperimentazione, attraverso memorie vivide e intrusive, flashback o incubi;
2) evitamento, sia di pensieri e
4 ricordi, sia di stimoli esterni associati al trauma;
3) iperattivazione, cioè ipervigilanza ed esagerata risposta d'allarme. In aggiunta, la IGa mostra una percezione negativa di sé steSS, senso di colpa e vergogna, che può legarsi alla tendenza a isolarsi socialmente. Il rapporto con gli altri viene difatti vissuto come un importante fattore di stress per la ricorrente, che manifesta i sintomi tipici di un disturbo d'ansia sociale. Tale disturbo è caratterizzato da paura e ansia marcate relative a una o più situazioni sociali nelle quali la persona è esposta al possibile esame degli altri per cui teme di essere valutata negativamente;
le situazioni sociali vengono così evitate o sopportate con intensa paura o ansia. La IGa riferisce altresì una sintomatologia compatibile con il disturbo di panico, caratterizzato dalla comparsa improvvisa di paura o disagio che raggiunge il picco in pochi minuti, durante i quali ella sperimenta palpitazioni, cardiopalma o tachicardia, sudorazione, dispnea, sensazione di asfissia, nausea, sensazioni di vertigine, di instabilità o di svenimento, brividi, parestesie, derealizzazione, paura di morire. Si evidenzia, infine, come la sintomatologia depressiva lamentata dalla IGa non risponda ai criteri per un disturbo depressivo allo stato attuale;
sono invece soddisfatti i criteri per un pregresso episodio depressivo maggiore. Si sottolinea come la IGa, a fronte della significativa sofferenza psichica sperimentata, sia stata capace di chiedere aiuto e di rivolgersi ad una terapeuta, con cui sta lavorando per gestire in modo efficace la sua sintomatologia, riportando di trarne dei benefici.
Si suggerisce, accanto alla prosecuzione del percorso online, un intervento, come l'eye movement and desensitization and reprocessing (EMDR), mirato all'elaborazione dei ricordi traumatici e delle emozioni e credenze a loro associate.
Appare consapevole che il benessere dei suoi figli debba neceSSriamente paSSre attraverso il suo. Dal punto di vista genitoriale, la madre rappresenta oggi la principale figura di accudimento per il minore, mostrandosi capace di assolvere alle principali funzioni genitoriali legate alla cura e alla protezione del figlio, anche avvalendosi del supporto della propria madre. Favorisce le opportunità educative e di socializzazione del bambino, che ha iscritto all'asilo nido. L'osservazione dell'interazione con il figlio ha messo in luce la capacità della madre di sintonizzarsi empaticamente con i segnali emotivi di , interagendo con lui in modo PE1 affettuoso, mostrando di sapere così cogliere gli stati mentali del figlio. Mostra tuttavia qualche fatica nel contenere l'iperattività del bambino, attraverso l'impiego
5 di limiti e regole per reincanalare il suo comportamento. Non sono emerse evidenze di comportamenti ostacolanti la relazione del figlio con l'altro genitore. La madre appare consapevole dell'importanza della figura paterna per e per la sua PE1 crescita, pur nutrendo una serie di preoccupazioni in merito all'adeguatezza delle condotte genitoriali paterne. Tale predisposizione della madre trova anche riscontro nell'ottima collaborazione co-genitoriale con il padre dei suoi primi due figli, che hanno frequentazioni quotidiane con l'altro genitore (come confermato dallo stesso PE IG ). Pur con qualche fatica e rigidità dettata dai suoi tratti ansiosi (la IGa non ha ad esempio acconsentito che il resistente partecipasse alla festa del papà organizzata dalla scuola nonostante la presenza delle educatrici in quell'occasione), la mamma ha sempre permesso (ad eccezione di alcune occasioni in cui il bambino sarebbe stato ammalato o in caso di emergenze) le visite padre- figlio, presso l'abitazione della propria madre, non ponendo vincoli di orario (ad eccezione del momento del pranzo) ed accettando anche la presenza di altre persone
(come la compagna e, in alcune occasioni, i figli della steSS) ad eccezione dell'ultimo periodo. Preme altresì sottolineare come la steSS sia capace di promuovere la figura del padre agli occhi del figlio, come è anche chiaramente emerso durante l'osservazione dell'interazione familiare. In quest'ultima occasione,
è emersa tuttavia una certa fatica da parte della madre nel preservare il figlio dal conflitto, avviando in presenza del bambino una conversazione con l'altro genitore su un tema, il mantenimento economico, fortemente divisivo tra loro». Quanto alla figura paterna, la CTU scrive che «il IG non riferisce sintomi CP_1 ascrivibili a disturbi psicopatologici. Il monitoraggio tossicologico a cui il resistente si sottopone con regolarità, due volte alla settimana, ha sempre dato esito negativo
(cfr. relazione Servizio sociale del 25 febbraio 2025). Egli ha mostrato un atteggiamento collaborativo e rispettoso del contesto valutativo (è sempre stato puntuale, non ha mai saltato un incontro, sempre corretto ed educato nei confronti dei professionisti nonché disponibile a rispondere a tutte le domande/richieste della
CTU), informando la scrivente in merito a circostanze rilevanti (come la gravidanza della compagna) e aderendo alle indicazioni fornite. Ciò premesso, sono altresì emerse alcune criticità nel funzionamento personologico e genitoriale, con conseguenti ricadute sulla relazione con il minore. In particolare, le risultanze della consulenza hanno evidenziato una immaturità affettiva che si traduce in condotte
6 egocentriche, caratterizzate dalla tendenza a rispondere ai propri bisogni senza attribuire troppa importanza a quelli degli altri, nella difficoltà ad impegnarsi a lungo termine per raggiungere obiettivi importanti (ad esempio stabilità lavorativa/conclusione del percorso di cura), privilegiando la gratificazione immediata dei propri impulsi/desideri senza considerare le conseguenze delle proprie azioni anche sul piano economico (come scegliere irresponsabilmente di avere un figlio senza avere un lavoro e dovendo contribuire al mantenimento di un altro), nella tendenza ad attribuire la responsabilità agli altri senza mettersi autenticamente in discussione (basta pensare alla scarsa consapevolezza in merito al senso del percorso intrapreso presso “la Svolta”), nella tendenza a creare legami di dipendenza per far fronte alle proprie esigenze (dove l'altro, in questo caso la ex- compagna, è stato verosimilmente “scelto” in funzione dei propri bisogni di accudimento). Tali modalità di funzionamento rimandano ad un assetto strutturale fragile, che lo rende verosimilmente vulnerabile al disadattamento quando si trova ad affrontare situazioni per lui troppo sollecitanti. Si ritiene pertanto cruciale che il IG intraprenda un percorso di psicoterapia individuale atto ad CP_1 acquisire una maggiore consapevolezza dei propri meccanismi di funzionamento e la meSS in atto di strategie mirate a promuovere un migliore adattamento generale, riducendo così, a cascata, il rischio di agiti impulsivi, anche di natura aggressiva, nonché l'impatto sulle funzioni genitoriali. Sul piano delle competenze genitoriali, il IG mostra un autentico interesse verso il figlio a cui è CP_1 affettivamente legato. Fatica tuttavia ad anteporre i bisogni affettivi/emotivi del bambino ai propri (interrompendo ad esempio la visita in caso di tensioni con la madre, variando la durata degli incontri o saltandoli). Nel corso dell'osservazione padre-figlio, pur trovando una connessione emotiva con il bambino, ha mostrato una certa fatica a rispettare i tempi e le iniziative di , assumendo a tratti dei PE1 comportamenti intrusivi. Mostra delle carenze nella funzione riflessiva, ovvero nella capacità di comprendere i propri stati d'animo e quelli altrui, così come nel comprendere gli effetti di certi suoi comportamenti poco rispettosi dell'altro genitore sul bambino durante le visite (ignorare la presenza della madre,
“battibecchi”…) o le videochiamate (cfr. doc. 42), faticando così a salvaguardare l'immagine della madre davanti al figlio. Si ritiene neceSSrio che il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità, che lo aiuti a cogliere ed
7 interpretare i bisogni del figlio, separandoli dai propri, e a rispondervi in modo adeguato». Quanto al figlio minore è emerso che è «un bambino sano, PE1 allegro e sorridente, che ricerca la prossimità ed il contatto fisico con entrambi i genitori, mostrando di avere stabilito una connessione a livello emotivo con ciascuno dei due. Mostra una certa iperattività a livello comportamentale, faticando altresì ad ascoltare/rispettare le richieste, sfidando a tratti l'adulto. Le insegnanti non hanno segnalato elementi di preoccupazione in merito al funzionamento del bambino all'interno del contesto scolastico. Tuttavia, alla luce di alcuni comportamenti di tipo esternalizzante osservati durante gli incontri peritali, si suggerisce di tenere monitorato lo sviluppo emotivo-comportamentale del bambino, anche attraverso il confronto con la scuola» (pp. 25-28 rel. c.t.u. dep. il 15/05/2025).
Orbene, alla luce di tutto quanto emerso dall'istruttoria, il Collegio ritiene che il regime di affidamento super-esclusivo alla madre, il collocamento presso l'abitazione di quest'ultima e l'introduzione di incontri “facilitati” tra padre e figlio alla presenza dell'educatore del Servizio Sociale, siano condizioni ampiamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali di , considerata, soprattutto, la PE1 necessità che intraprenda seriamente un percorso di sostegno alla Controparte_1 genitorialità utile a consentirgli di maturare e acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, nell'ottica di accompagnare il piccolo nel suo PE1 percorso di crescita ed evoluzione.
Quanto alle restanti pattuizioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario, tenuto conto della situazione lavorativa e abitativa di ciascuna parte, per come emersa dagli atti di causa e dall'interrogatorio libero, il Collegio ritiene di poterle recepire integralmente, poiché idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita, comunque, raccomandandosi al padre di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza materiale su di lui gravanti, nell'interesse del figlio minore.
Stante l'esito concordato del giudizio, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite e di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella
8 sentenza di questo Tribunale n.13/2023 del 12/05/2023, pubblicata il 01/06/2023, così decide:
1) conferma l'affidamento esclusivo del minore (n. a Persona_1
Bergamo il 10/10/2021) alla madre , alla quale competerà il Parte_1
diritto di assumere le decisioni più importanti per la vita del bambino in tema di educazione, istruzione e salute, intrattenendo autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica
Amministrazione, fatta salva la necessità di concordare con il padre eventuali cambi di residenza del minore e il diritto del padre di essere informato sulle questioni più importanti che intereSSno gli aspetti della vita scolastica e sanitaria del minore anche prendendo contatti direttamente con le insegnanti e il pediatra del bambino;
2) conferma il collocamento del minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) incarica il Servizio Sociale competente in base al Comune di Strozza di prendere in carico il nucleo familiare, svolgere una attività di stretto monitoraggio per almeno diciotto mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e di attivare incontri
“facilitati” tra padre e figli, alla presenza di un educatore che poSS sostenere la relazione tra il padre e , predisponendo un calendario che preveda incontri PE1
per due volte alla settimana (se compatibile con le risorse del Servizio), per la durata di due ore (salva diversa indicazione del Servizio sociale), con possibilità di graduale ampliamento e liberalizzazione in caso di positivo andamento, ovvero con obbligo di sospensione o riduzione del numero e della durata degli incontri laddove dovessero emergere situazioni di pregiudizio per il bambino;
4) dà atto del consenso già manifestato dal sig. di avviare un percorso di CP_1
psicoterapia e/o di sostegno alla genitorialità presso il Servizio territorialmente competente in base al Comune di Osio Sotto (luogo di residenza paterna), percorso che poSS accompagnarlo nella maturazione del proprio ruolo genitoriale e nel riconoscere i bisogno prioritari del figlio rispetto ai propri, così come emerso dalla relazione di CTU;
il positivo o negativo andamento di questo percorso condizionerà
l'eventuale liberalizzazione degli incontri facilitati. Sempre in accordo con il
Servizio sociale potranno essere favoriti alcuni momenti di partecipazione del padre alla vita scolastica del bambino (es. Festa del Papà ecc.);
9 5) conferma a carico di il versamento in favore della madre di un assegno CP_1
di euro 300,00 al mese, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024 fino alla mensilità di agosto 2025 compresa, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
dalla mensilità di settembre 2025 l'assegno di mantenimento verrà elevato ad euro 350,00 al mese;
6) conferma la pari ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria come da protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli neceSSri per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero neceSSrie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti neceSSri, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo caSS//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o neceSSrio al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero conneSS al programma di
10 studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo caSS e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espreSS della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella steSS proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea
11 documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella steSS proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7) dà atto che l'assegno unico per il figlio minore compete di diritto alla IGa
Parte_1
8) dà atto che si obbliga a versare in favore della IGa Controparte_1
entro la data del 31/08/2025 l'importo complessivo e forfettario Parte_1 di euro 2.775,00, in un'unica soluzione, a titolo di arretrati delle spese di natura straordinarie relative ad maturate fino alla data odierna del 27/05/2025; PE1
9) dichiara compensate le spese di lite e di CTU.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento al Servizio
Sociale territorialmente competente per i Comuni di Strozza (BG) e di Osio Sotto
(luogo di residenza paterna), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
12