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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3179/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Parte_1
Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Controparte_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1
chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di aprile 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel marzo 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stata costretta ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 4 maggio 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda
CP_ amministrativa;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento l'8 maggio 2023; che il 24 maggio
2023 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei 120 giorni successivi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da ottobre 2024.
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad erogare il CP_1
pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del pagina 1 di 3 giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' convenuto, secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di rammentare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento sarebbe stata completa già per effetto delle produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
CP_ L' in particolare, ha dimostrato la liquidazione ed il successivo pagamento delle somme dovute con la produzione (effettuata assieme al deposito della memoria di costituzione) del prospetto TE08
(liquidazione) e dell'estratto bancario da cui risulta il versamento in data 7 ottobre 2024.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente, è consistito nella produzione di un proprio estratto conto bancario, da cui si trae conferma del pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività del tutto superflua, di cui il Tribunale non avrebbe avuto necessità al fine del decidere, tanto più che il pagamento non è stato contestato e la non contestazione rileva ex art. 115 c.p.c. nella formazione del convincimento del giudice.
Le altre attività che secondo la ricorrente rientrerebbero nella fase istruttoria, in realtà ne restano escluse.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione
CP_ con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di costituzione dell' e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett.
b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale
(lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
CP_ La ricorrente cita anche l'esame della nota di trattazione scritta dell' che in realtà apparterrebbe sempre alla fase decisionale e che, comunque, non è stata depositata.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese pagina 2 di 3 processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per la fase istruttoria e condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle restanti spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3179/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Parte_1
Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Controparte_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1
chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di aprile 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel marzo 2021; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stata costretta ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 4 maggio 2023 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda
CP_ amministrativa;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento l'8 maggio 2023; che il 24 maggio
2023 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei 120 giorni successivi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da ottobre 2024.
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad erogare il CP_1
pagamento richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del pagina 1 di 3 giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' convenuto, secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di rammentare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento sarebbe stata completa già per effetto delle produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
CP_ L' in particolare, ha dimostrato la liquidazione ed il successivo pagamento delle somme dovute con la produzione (effettuata assieme al deposito della memoria di costituzione) del prospetto TE08
(liquidazione) e dell'estratto bancario da cui risulta il versamento in data 7 ottobre 2024.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente, è consistito nella produzione di un proprio estratto conto bancario, da cui si trae conferma del pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività del tutto superflua, di cui il Tribunale non avrebbe avuto necessità al fine del decidere, tanto più che il pagamento non è stato contestato e la non contestazione rileva ex art. 115 c.p.c. nella formazione del convincimento del giudice.
Le altre attività che secondo la ricorrente rientrerebbero nella fase istruttoria, in realtà ne restano escluse.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione
CP_ con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di costituzione dell' e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett.
b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale
(lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
CP_ La ricorrente cita anche l'esame della nota di trattazione scritta dell' che in realtà apparterrebbe sempre alla fase decisionale e che, comunque, non è stata depositata.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese pagina 2 di 3 processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per la fase istruttoria e condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle restanti spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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