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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9291 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. TARANTINO ERASMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13/06/2025, per la quale si dà atto che ambo la parte hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrete ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta all' la somma di euro CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.934,60 da esso richiesta in restituzione con la nota del 18.06.2020 per il periodo
CP_ compreso fra il 01/01/2019 ed il 30/11/2019 e per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
che si liquidano per la restante parte in € 852,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 27.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo l' CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero delle somme percepite a titolo di assegno sociale
n. 02603171/INVCIV dalla IG.ra , per il periodo compreso fra il Parte_1
01/01/2019 ed il 30/11/2019, per violazione del disposto di cui all'art.
3-ter, D.L. n.
850/1976, convertito in L. 29/1977 e di cui all'art. 3, comma 9, D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988; … Annullare con qualsivoglia statuizione il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 08 emessa dalla sede di Palermo nei confronti CP_1
della IG.ra … Ritenere e dichiarare che la IG.ra Parte_1 Parte_1
ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall' sulla pensione n.
[...] CP_2
20099374/SOART a decorrere dal settembre 2020 nonché la somma di euro 582,01 spettante alla ricorrente a titolo di arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile;
…
Condannare l' alla restituzione, nei riguardi della Controparte_3
IG.ra , di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sulla pensione Parte_1
n. nonché della somma di euro 582,01 spettante alla ricorrente a titolo di NumeroDiCar_1
arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile”
A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto: a) di essere già stato
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconosciuto invalido civile parziale, con diritto all'assegno mensile di assistenza,
prestazione poi trasformata in data 11/09/2000 in assegno sociale al compimento dell'età anagrafica;
B) di essere divenuta titolare a decorrere da dicembre del 2018
la pensione di reversibilità; C) di avere ricevuto in data 18.06.2020 provvedimento di
“Recupero somme indebitamente percepite sulla pensione della sig.ra Pt_1
categoria INVCIV n02603171/INVCIV”. per il periodo compreso fra il gennaio ed il novembre 2019, in cui gli veniva comunicato che, dal ricalcolo, derivava un debito a suo carico di euro 3.934,60. Il ricorrente deduceva di essersi recato per richiedere
CP_ chiarimenti presso gli Uffici dove apprendeva che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale previsto per il diritto dell'assegno sociale, stante il superamento dei limiti reddituali stabiliti per l'anno 2019, dovuto alla percezione della pensione di reversibilità a partire da dicembre 2018.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento suindicato, e della conseguente richiesta di ripetizione, considerato che oltre alla prestazione assistenziale e alla pensione di reversibilità, erogata dal medesimo , non CP_2
aveva fruito di redditi propri imponibili. Deduceva il legittimo affidamento e l'applicazione della normativa di favore in materia di indebito assistenziale.
Il ricorrente precisava, inoltre, che l , al fine del recupero del presunto CP_2
credito, a decorrere dal mese di settembre 2020, operava una trattenuta sulla
CP_ pensione di euro 54,54. Inoltre, rappresentava che L' aveva trattenuto, per il recupero del medesimo indebito, €582,01 come compensazione per arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile e nel 2023 aveva trattenuto €1.912,75 come compensazione per arretrati di indennità di accompagnamento (cfr. nota 1.08.2023
depositata in atti).
CP_ L regolarmente citato, si costituiva in giudizio deducendo che l'indebito di €
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.934,60 è sorto a seguito della ricostituzione della pensione di invalidità civile poiché dal dicembre 2018, la ricorrente ha iniziato a percepire una pensione di reversibilità, superando così i limiti reddituali per l'assegno di invalidità nel 2019.
Deduceva l'inapplicabilità della sanatoria invocata dalla ricorrente alle prestazioni di invalidità civile, come quella oggetto del giudizio, perché queste rientrano tra le prestazioni assistenziali e non tra quelle previdenziali. L resistente chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso in quanto infondato poiché la ricorrente era venuta meno all'onere di comunicare annualmente i redditi e di provare il diritto alla prestazione ricevuta.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ex art. 127 ter c.p.c. all'odierna udienza di trattazione scritta e decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle rispettive note.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di assegno sociale sostitutivo percepiti dal ricorrente dal ricorrente nel periodo gennaio-novembre 2019.
Ciò posto, si ricorda – in punto di diritto – che l'art. 19/1^ c l. 118/71 prevede che “
in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 l. 118/71 …dal
primo giorno del mese successivo al compimento del 65^ anno di età ….sono ammessi al
godimento della pensione sociale a carico del Fondo di cui all'art. 26 l. n. 153/1969”.
Quanto al requisito reddituale, si osserva come -in tali ipotesi- i limiti reddituali preposti alla disciplina prevista dall'assegno sociale lasciano il posto ai limiti reddituali previsti dalla disciplina relativa ai trattamenti di invalidità riconosciuti (in questo caso la prestazione di inabilità ex articolo 12 legge 118 del 71): si tratta di orientamento consolidato e risalente nel tempo (confronta per tutte cassazione 668
del 1994) nonché confermato dalla nota del ministero del lavoro del 27 marzo 2020
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in cui si ribadisce che per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni la titolarità della prestazione sostitutiva ex articolo 19 legge 118 del 71 continua trovare esclusivo fondamento nello stato di invalido civile. Con conseguente riferimento al reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente e ai limiti stabiliti per l'anno di riferimento della prestazione nonché computo dei soli redditi assoggettati ad Irpef
ed esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili e/o di tutti quei redditi che comunque non sono computabili agli effetti dell'Irpef) ai sensi dell'articolo 14 septies legge numero 33 del 1980.
CP_ Con la conseguenza che, come stabilito dalla tessa Circolare 86/2000, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale, ma restano fermi i limiti di reddito previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano gli interessati.
Va, inoltre, precisato che l'assegno sociale sostitutivo è sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni in favore degli invalidi civili perché non è
soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito.
Nel caso di specie risulta documentalmente che, al compimento dell'età anagrafica,
l'assegno di invalidità civile percepito dal ricorrente è stato convertito in assegno sociale sostitutivo di cui lo stesso ha continuato a godere almeno sino al provvedimento impugnato.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione di cui è
chiesta la restituzione, trattandosi di un beneficio privo di copertura contributiva e assicurativa.
E' oramai pacifico in giurisprudenza che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile ( in tal senso Cass.
2020 n. 13223).
Nel caso di specie l' costituendosi non ha riferito di eventuali CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comportamenti dolosi della parte ricorrente, si pone pertanto un problema di tutela dell'affidamento del ricorrente medesimo che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie considerato che risulta incontestato che lo stesso percepiva un reddito costituito esclusivamente da prestazione erogata dall' e che quindi l'Istituto già conosceva. CP_1
Tanto più che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) la
Suprema Corte ha riaffermato recentemente il principio il principio secondo il quale, “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" ( cas. 20 maggio 2021, n. 13916).
Si tratta di principi pienamente applicabili al caso di specie in cui, come detto, il reddito della ricorrente era conosciuto all' che aveva provveduto CP_2
regolarmente alla dichiarazione dei redditi al fisco;
circostanza che risulta incontestata oltre che documentalmente provata ( cfr. modello 730 in atti).
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto. Ne deriva nel caso di specie l'illegittimità della ripetizione delle somme operata dall' con il CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro provvedimento comunicato con lettera del 18.06.2020. Deve ritenersi conseguentemente illegittima ogni trattenuta operata a tale titolo sulla pensione della ricorrente dall' che è tenuto alla restituzione. CP_1
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 15/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9291 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. TARANTINO ERASMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13/06/2025, per la quale si dà atto che ambo la parte hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrete ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta all' la somma di euro CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.934,60 da esso richiesta in restituzione con la nota del 18.06.2020 per il periodo
CP_ compreso fra il 01/01/2019 ed il 30/11/2019 e per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
che si liquidano per la restante parte in € 852,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 27.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo l' CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero delle somme percepite a titolo di assegno sociale
n. 02603171/INVCIV dalla IG.ra , per il periodo compreso fra il Parte_1
01/01/2019 ed il 30/11/2019, per violazione del disposto di cui all'art.
3-ter, D.L. n.
850/1976, convertito in L. 29/1977 e di cui all'art. 3, comma 9, D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988; … Annullare con qualsivoglia statuizione il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 08 emessa dalla sede di Palermo nei confronti CP_1
della IG.ra … Ritenere e dichiarare che la IG.ra Parte_1 Parte_1
ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall' sulla pensione n.
[...] CP_2
20099374/SOART a decorrere dal settembre 2020 nonché la somma di euro 582,01 spettante alla ricorrente a titolo di arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile;
…
Condannare l' alla restituzione, nei riguardi della Controparte_3
IG.ra , di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sulla pensione Parte_1
n. nonché della somma di euro 582,01 spettante alla ricorrente a titolo di NumeroDiCar_1
arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile”
A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto: a) di essere già stato
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconosciuto invalido civile parziale, con diritto all'assegno mensile di assistenza,
prestazione poi trasformata in data 11/09/2000 in assegno sociale al compimento dell'età anagrafica;
B) di essere divenuta titolare a decorrere da dicembre del 2018
la pensione di reversibilità; C) di avere ricevuto in data 18.06.2020 provvedimento di
“Recupero somme indebitamente percepite sulla pensione della sig.ra Pt_1
categoria INVCIV n02603171/INVCIV”. per il periodo compreso fra il gennaio ed il novembre 2019, in cui gli veniva comunicato che, dal ricalcolo, derivava un debito a suo carico di euro 3.934,60. Il ricorrente deduceva di essersi recato per richiedere
CP_ chiarimenti presso gli Uffici dove apprendeva che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale previsto per il diritto dell'assegno sociale, stante il superamento dei limiti reddituali stabiliti per l'anno 2019, dovuto alla percezione della pensione di reversibilità a partire da dicembre 2018.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento suindicato, e della conseguente richiesta di ripetizione, considerato che oltre alla prestazione assistenziale e alla pensione di reversibilità, erogata dal medesimo , non CP_2
aveva fruito di redditi propri imponibili. Deduceva il legittimo affidamento e l'applicazione della normativa di favore in materia di indebito assistenziale.
Il ricorrente precisava, inoltre, che l , al fine del recupero del presunto CP_2
credito, a decorrere dal mese di settembre 2020, operava una trattenuta sulla
CP_ pensione di euro 54,54. Inoltre, rappresentava che L' aveva trattenuto, per il recupero del medesimo indebito, €582,01 come compensazione per arretrati di assegno nucleo familiare vedova inabile e nel 2023 aveva trattenuto €1.912,75 come compensazione per arretrati di indennità di accompagnamento (cfr. nota 1.08.2023
depositata in atti).
CP_ L regolarmente citato, si costituiva in giudizio deducendo che l'indebito di €
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.934,60 è sorto a seguito della ricostituzione della pensione di invalidità civile poiché dal dicembre 2018, la ricorrente ha iniziato a percepire una pensione di reversibilità, superando così i limiti reddituali per l'assegno di invalidità nel 2019.
Deduceva l'inapplicabilità della sanatoria invocata dalla ricorrente alle prestazioni di invalidità civile, come quella oggetto del giudizio, perché queste rientrano tra le prestazioni assistenziali e non tra quelle previdenziali. L resistente chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso in quanto infondato poiché la ricorrente era venuta meno all'onere di comunicare annualmente i redditi e di provare il diritto alla prestazione ricevuta.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ex art. 127 ter c.p.c. all'odierna udienza di trattazione scritta e decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle rispettive note.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di assegno sociale sostitutivo percepiti dal ricorrente dal ricorrente nel periodo gennaio-novembre 2019.
Ciò posto, si ricorda – in punto di diritto – che l'art. 19/1^ c l. 118/71 prevede che “
in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 l. 118/71 …dal
primo giorno del mese successivo al compimento del 65^ anno di età ….sono ammessi al
godimento della pensione sociale a carico del Fondo di cui all'art. 26 l. n. 153/1969”.
Quanto al requisito reddituale, si osserva come -in tali ipotesi- i limiti reddituali preposti alla disciplina prevista dall'assegno sociale lasciano il posto ai limiti reddituali previsti dalla disciplina relativa ai trattamenti di invalidità riconosciuti (in questo caso la prestazione di inabilità ex articolo 12 legge 118 del 71): si tratta di orientamento consolidato e risalente nel tempo (confronta per tutte cassazione 668
del 1994) nonché confermato dalla nota del ministero del lavoro del 27 marzo 2020
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in cui si ribadisce che per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni la titolarità della prestazione sostitutiva ex articolo 19 legge 118 del 71 continua trovare esclusivo fondamento nello stato di invalido civile. Con conseguente riferimento al reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente e ai limiti stabiliti per l'anno di riferimento della prestazione nonché computo dei soli redditi assoggettati ad Irpef
ed esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili e/o di tutti quei redditi che comunque non sono computabili agli effetti dell'Irpef) ai sensi dell'articolo 14 septies legge numero 33 del 1980.
CP_ Con la conseguenza che, come stabilito dalla tessa Circolare 86/2000, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale, ma restano fermi i limiti di reddito previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano gli interessati.
Va, inoltre, precisato che l'assegno sociale sostitutivo è sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni in favore degli invalidi civili perché non è
soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito.
Nel caso di specie risulta documentalmente che, al compimento dell'età anagrafica,
l'assegno di invalidità civile percepito dal ricorrente è stato convertito in assegno sociale sostitutivo di cui lo stesso ha continuato a godere almeno sino al provvedimento impugnato.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione di cui è
chiesta la restituzione, trattandosi di un beneficio privo di copertura contributiva e assicurativa.
E' oramai pacifico in giurisprudenza che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile ( in tal senso Cass.
2020 n. 13223).
Nel caso di specie l' costituendosi non ha riferito di eventuali CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comportamenti dolosi della parte ricorrente, si pone pertanto un problema di tutela dell'affidamento del ricorrente medesimo che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie considerato che risulta incontestato che lo stesso percepiva un reddito costituito esclusivamente da prestazione erogata dall' e che quindi l'Istituto già conosceva. CP_1
Tanto più che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) la
Suprema Corte ha riaffermato recentemente il principio il principio secondo il quale, “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" ( cas. 20 maggio 2021, n. 13916).
Si tratta di principi pienamente applicabili al caso di specie in cui, come detto, il reddito della ricorrente era conosciuto all' che aveva provveduto CP_2
regolarmente alla dichiarazione dei redditi al fisco;
circostanza che risulta incontestata oltre che documentalmente provata ( cfr. modello 730 in atti).
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto. Ne deriva nel caso di specie l'illegittimità della ripetizione delle somme operata dall' con il CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro provvedimento comunicato con lettera del 18.06.2020. Deve ritenersi conseguentemente illegittima ogni trattenuta operata a tale titolo sulla pensione della ricorrente dall' che è tenuto alla restituzione. CP_1
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 15/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro