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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 25232/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via B. Cariteo, 8,
- ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la Controparte_1 carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190.
- resistente contumace
Oggetto: pagamento differenze retributive per mansioni superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro chiedendo di:
“Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.729,82 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.729,82 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” Vinte le spese con attribuzione.
A tal fine il ricorrente ha esposto:
- di aver adito la Corte di Appello d Napoli, unitamente ad altri lavoratori, incardinando il giudizio iscritto al R.G. n. 1801/2023, chiedendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2023, di: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, al pagamento delle relative differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio.”
- di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2897/2024 di condanna generica, il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dalla data di assunzione e precisamente dal 01/07/2011, nonché al pagamento delle relative
1 differenze retributive, con accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
- di non aver ricevuto dalla resistente il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Pertanto, ha adito nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso non si è costituita, rimanendo contumace.
All'udienza di discussione acquisita la documentazione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa, nei termini che segue dopo il deposito di note.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (IV liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte. L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto, preclude ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo – detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale, di talchè la società convenuta ne aveva piena conoscenza.
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello 4° riconosciuto in sentenza.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di della somma di € 6.729,82 a titolo di differenze retributive, Parte_1 come da conteggi allegati al ricorso.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna n Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 6.729,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma Parte_1 via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.886,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 25232/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via B. Cariteo, 8,
- ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la Controparte_1 carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190.
- resistente contumace
Oggetto: pagamento differenze retributive per mansioni superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro chiedendo di:
“Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.729,82 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.729,82 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” Vinte le spese con attribuzione.
A tal fine il ricorrente ha esposto:
- di aver adito la Corte di Appello d Napoli, unitamente ad altri lavoratori, incardinando il giudizio iscritto al R.G. n. 1801/2023, chiedendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2023, di: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, al pagamento delle relative differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio.”
- di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2897/2024 di condanna generica, il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dalla data di assunzione e precisamente dal 01/07/2011, nonché al pagamento delle relative
1 differenze retributive, con accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
- di non aver ricevuto dalla resistente il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Pertanto, ha adito nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso non si è costituita, rimanendo contumace.
All'udienza di discussione acquisita la documentazione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa, nei termini che segue dopo il deposito di note.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (IV liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte. L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto, preclude ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo – detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale, di talchè la società convenuta ne aveva piena conoscenza.
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello 4° riconosciuto in sentenza.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di della somma di € 6.729,82 a titolo di differenze retributive, Parte_1 come da conteggi allegati al ricorso.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna n Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 6.729,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma Parte_1 via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.886,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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