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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 394/2025 V.G. introdotta da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Parte_1
Fundone ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ) al
Viale Savoia n. 25
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_2
Fundone ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ) al
Viale Savoia n. 25
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni depositate con nota del 09/05/2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 04.03.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Venosa (PZ) il 27/12/2000 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
31.08.2004), (in data 08/08/2002) e (il 25/01/2017) - hanno dedotto Persona_2 Per_3 il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente all'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti e, pertanto, continueranno a vivere separati nelle rispettive sistemazioni abitative;
2. la sig.ra resterà nella casa coniugale sita a Venosa (PZ) in Via XX Parte_2 settembre n. 30, (ex via Madonna della Scala), scala A, interno 11, piano 4, nel mentre il sig. si è già trasferito presso la madre, in data 22.02.2025, nell'abitazione sita a Venosa Parte_1
(PZ), alla via XX settembre n. 13. 3. le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
4. l'immobile costituente la casa coniugale, riportato nel Catasto del Comune di
Venosa al foglio 48, particella 649, sub. 15 , sita in XX settembre n. 30 (ex via Madonna della Scala), scala A, interno 11, piano 4, nonché l'immobile, riportato al foglio 48, particella 649, sub 46, sito in via XX settembre n. 28, piano S1, è di proprietà esclusiva del sig. il quale ha contratto Parte_1 il mutuo n. 034 – 000004845062, con la in data 13.10.2020, per l'importo di € 98.754,75, con CP_1 data di erogazione 13.10.2020 e data fine piano in data 15.10.2035. Il capitale residuo da versare è di € 72.480,57 con numero rate residue pari a 129. Il sig. si impegna a versare la rata Parte_1 del mutuo dell'immobile riportato nel Catasto del Comune di Venosa al foglio 48, particella 649, sub. 15 , sita in via XX settembre n. 30, (ex via Madonna della Scala), scala A, interno 11, piano 4, nonché dell'immobile, riportato al foglio 48, particella 649, sub 46, nella misura del 100% della somma totale di € 72.480,57, entro il 15 ottobre di ogni mese, fino ad estinzione del mutuo in data Per_ 15.10.2035. 5. Le utenze domestiche e le tasse di consumo (es. , unitamente alle imposte sulla casa e sul garage (es. IMU), nonché le spese condominiali ordinarie e le spese condominiali relative ad interventi straordinari di manutenzione e all'onorario dell'amministratore, saranno a carico del sig.
7. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in Parte_1 Per_3 regime di affidamento condiviso, con collocazione privilegiata presso la madre con la quale abiterà
2 nella casa coniugale sita a Venosa (PZ) in via XX settembre n. 30. 8. Quanto all'esercizio del diritto di visita /frequentazione della figlia minore con il padre, questi potrà averla e tenerla con Per_3 sé quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici, ludici, e sportivi della minore e, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 della domenica;
b) due giorni infrasettimanali;
c) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la figlia minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
e) 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni;
f) per le festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con la madre;
9. entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Inoltre, le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 10. il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore , la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento del Per_3 figlio , studente universitario, (effettuando il versamento del canone di locazione Per_1 dell'immobile sito a Bologna nonché delle utenze), nonché la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio , studente universitario, (che vive presso la casa coniugale), da Per_2 versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico – ricreative necessarie per i figli, qualora siano previamente comunicate e ove possibile previamente concordate. 11. L'assegno per il nucleo famigliare (c.d. assegno famigliare) sarà attribuito al sig.
12. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal sig. Parte_1 Pt_1
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata dal sig. 13. Gli eventuali
[...] Parte_1 rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/ o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del sig. 14. i coniugi Parte_1 dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, dichiarando di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere. 15. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”.
All'udienza del 22/05/2025, preso atto del deposito delle nuove condizioni di separazione e del piano genitoriale, con nota del 09/05/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno
3 reiterato la domanda di separazione consensuale. Il Sig. si è inoltre impegnato a Parte_1 provvedere al pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale, nonché al versamento di tutto quanto occorrente per gli alimenti e per le ulteriori spese quotidiane dei figli tramite prelievi che la sig.ra effettuerà direttamente dal conto corrente cointestato con lo stesso. Pt_2
Il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale in relazione alla figlia minore, Per_3
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di tutti i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Venosa (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 04/03/2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Venosa (PZ), IL 27.12.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venosa (PZ) – Ufficio 1, dell'anno 2000, Atto nr. 65, Parte
II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso la madre;
4 d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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