TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 402/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Frausin, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa
e in qualità di eredi , Parte_1 Parte_2 Persona_1 ifes ocura depositata telem . Samantha Frausin, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate ricorrenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_2
Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2024, aveva Persona_1 convenuto in giudizio opponendosi all'esito negativo del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto davanti al tribunale in epigrafe, r.g. n. 117/2024. In tale ambito, la relazione peritale aveva infatti escluso che ricorressero le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, sicché, dopo aver presentato la propria contestazione, il ricorrente aveva introdotto il giudizio di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo che venga accertato il requisito sanitario in precedenza escluso.
2. si è costituito in giudizio sostenendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.
* 3. Deceduto il ricorrente il 07.11.2024, il giudizio è stato proseguito dagli eredi, costituiti con memoria del 17.12.2024. La causa è stata istruita mediante la nomina di un nuovo esperto e il compimento di nuove operazioni peritali;
le parti l'hanno infine discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ritenere che le considerazioni espresse dall'esperta nominata nel presente contesto siano condivisibili, in quanto congruamente motivate e metodologicamente corrette. È stato in tal senso osservato, anche in rapporto alla c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento introdotto ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., che risultava Per_1
«affetto dalle seguenti patologie: Esiti di gastrectomia totale con linfadenectomia per adenoca gastrico pT4aN2(4/41)LV, Cardiopatia senile, Ipertensione arteriosa, Fibrillazione atriale parossistica, Adenomatosi prostatica, Anemia con indici di sideropenia, Discartrosi lombosacrale con stenosi canale vertebrale. La situazione clinica descritta in più occasione dai sanitari a seguito della resezione gastrica risulta stabile e il soggetto viene definito in buone condizioni, in grado di deambulare. Si concorda pertanto con le valutazioni espresse dapprima il 21.06.2021 alla visita presso il Centro Medico Legal di Gorizia per il post operatorio, come anche CP_1 anche si concorda con la valutazione alla visita di revisione del 17.08.2023 ove era revocato il beneficio di indennità di accompagnamento. Il quadro clinico risultava in peggioramento acuto solo all'ultimo accesso presso il Pronto Soccorso per insufficienza renale acuta cui seguiva l'immediato decesso, non attribuibile alla patologia primaria, ovvero, gli esiti della gastrectomia per k gastrico. Tuttavia si suppone, sebbene non vi sia documentazione attestante il quadro clinico del periodo a ponte, che non sia immotivata la richiesta di ricorso da parte dei familiari poco oltre il mese antecedente il decesso, assistendo, come descritto in cartella, ad un peggioramento delle condizioni cliniche con astenia e inappetenza». In questo quadro, la relazione ha concluso nel senso che il ricorrente ha presentato i requisiti biologico sanitari per l'ottenimento dell'indennità d'accompagnamento solo con decorrenza dal 28.09.2024, in coincidenza quindi con l'avvio di questo giudizio. Il c.t.p. di parte ricorrente, non concordando con questa valutazione, ha formulato osservazioni tese a lumeggiare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui a rilevare è la mancanza d'autosufficienza dell'interessato, da intendersi come quell'impedimento a svolgere le comuni attività quotidiane, circostanza che caratterizzava e che sarebbe emersa se solo si fosse formulato un giudizio Per_1 teso ad abbinare il suo effettivo stato di salute con le condizioni necessarie per compiere le attività della vita quotidiana. Sono considerazioni che la stessa difesa ha reiterato in sede di discussione, spingendosi a chiedere un rinnovo delle operazioni peritali sull'assunto che queste osservazioni non avrebbero trovato adeguata risposta da parte del c.t.u., che avrebbe erroneamente limitato il suo esame alla mera capacità di deambulare, trascurando le altre attività quotidiane della persona. Tuttavia, non si concorda né con il c.t.p. né con la difesa della parte ricorrente. Il c.t.u. ha risposto a queste osservazioni e l'ha fatto in modo del tutto convincente, segnalando che «il quadro clinico che ha portato al decesso il Sig è una Per_1 situazione nuova sopravvenuta (insufficienza renale acuta) e non un aggravamento del quadro precedente (K gastrico). Le condizioni cliniche sono sempre descritte senza criticità dai vari sanitari che si sono succeduti, con deambulazione non compromessa. Non risultano elementi che facciano supporre un quadro clinico così come descritto da colui che formulato le osservazioni, senza una criteriologia medica e medico legale ma puramente teorica». Queste parole del c.t.u. non sono da intendersi, come opina la parte ricorrente, nel senso che, siccome il decesso è avvenuto per patologia diversa da quella esistente al momento delle visite, quest'ultima, nell'ottica del c.t.u., sarebbe priva di rilevanza. Al contrario, essa ha assunto rilevanza ed è stata senz'altro considerata, ma senza l'esito auspicato dagli interessati, dal momento che, pur in quadro clinico critico, da essa non risulta sia discesa l'impossibilità di compiere gli atti tipici della quotidianità, bensì una difficoltà a farvi fronte, seppur grave. Del resto - ricordato che «ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà» -, se è vero che «per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili» [Cass., n. 7032/2023], va anche rilevato che, nella fattispecie, la pur evidente difficoltà di non si è mai Per_1 tramutata, se non su base presuntiva dopo il 28.09.2024, nell'assoluta impossibilità di agire con autonomia richiesta per l'accesso alla prestazione. In particolare, e ricordato che tutte le valutazioni del c.t.u. si sono necessariamente svolte su base documentale, in ragione del sopravvenuto decesso di
, deve constatarsi che la contestazione di parte ricorrente secondo cui, al di CP_3 là della deambulazione, non sarebbero stati considerati altri profili attinenti agli atti della vita quotidiana, è infondata. La c.t.u., invero, non ha valorizzato queste difficoltà nel senso proposto dai ricorrenti perché non emergenti in modo decisivo dalla documentazione sanitaria in atti;
d'altra parte, la stessa esperta nominata nella precedente fase aveva avuto modo di verificare tanto l'autonomia dell'interessato nello svolgimento delle operazioni igieniche, quanto una sua autonoma mobilità che non suffragava quella mancanza d'autonomia per talune attività, ad esempio la consumazione dei pasti, riferita in sede anamnestica ma non riscontrata aliunde. Ne deriva che il c.t.u. ha analizzato compiutamente la vicenda di , CP_3 dando pieno riscontro a tutte le questioni poste anche dal c.t. di parte ricorrente.
* 5. Si ritiene dunque che le valutazioni dell'esperta siano corrette. Risulta dunque che il requisito sanitario ricorra, ma ciò solo alla luce di fatti sopravvenuti, rilevanti nel presente contesto ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., dovendosi ritenere che la disposizione, imponendo di valutare anche gli aggravamenti della malattia nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, «trova applicazione - in quanto espressione di un principio generale di economia processuale anche nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria e, in particolare, in tema di indennità di accompagnamento a soggetto totalmente invalido» [cfr., tra le altre, Cass., n. 6522/1995] . La decorrenza selezionata è corretta anche perché la valutazione del c.t.u. esprime l'inadempimento dell'onere di provare una decorrenza anteriore, di cui l'interessato era senz'altro onerato. Si deve dunque affermare la fondatezza della domanda attinente all'accertamento del requisito sanitario, con decorrenza dal 28.09.2024.
* 6. Quanto al regolamento delle spese, va ricordato che «in materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi» [Cass., n. 17938/2014. In termini, v. Cass., n. 16821/2005; Cass., n. 19343/204; Cass., n. 7716/2003]. Ciò conduce a compensare integralmente le spese sia del procedimento Trib. Gorizia, r.g. n. 117/2024 sia del presente giudizio. Le spese delle c.t.u. svolte in entrambi i giudizi, e liquidate come da separati decreti, vanno poste in capo all' stante la sussistenza dei presupposti per l'applciazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nei confronti delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il requisito sanitario in capo a parte ricorrente così come risultante dalla relazione del c.t.u. e con la decorrenza ivi indicata dal 28.09.2024; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u. del procedimento r.g. 117/2024 e del presente giudizio, liquidate come da separati decreti, in capo all' Gorizia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Frausin, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa
e in qualità di eredi , Parte_1 Parte_2 Persona_1 ifes ocura depositata telem . Samantha Frausin, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate ricorrenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_2
Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2024, aveva Persona_1 convenuto in giudizio opponendosi all'esito negativo del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto davanti al tribunale in epigrafe, r.g. n. 117/2024. In tale ambito, la relazione peritale aveva infatti escluso che ricorressero le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, sicché, dopo aver presentato la propria contestazione, il ricorrente aveva introdotto il giudizio di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo che venga accertato il requisito sanitario in precedenza escluso.
2. si è costituito in giudizio sostenendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.
* 3. Deceduto il ricorrente il 07.11.2024, il giudizio è stato proseguito dagli eredi, costituiti con memoria del 17.12.2024. La causa è stata istruita mediante la nomina di un nuovo esperto e il compimento di nuove operazioni peritali;
le parti l'hanno infine discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ritenere che le considerazioni espresse dall'esperta nominata nel presente contesto siano condivisibili, in quanto congruamente motivate e metodologicamente corrette. È stato in tal senso osservato, anche in rapporto alla c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento introdotto ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., che risultava Per_1
«affetto dalle seguenti patologie: Esiti di gastrectomia totale con linfadenectomia per adenoca gastrico pT4aN2(4/41)LV, Cardiopatia senile, Ipertensione arteriosa, Fibrillazione atriale parossistica, Adenomatosi prostatica, Anemia con indici di sideropenia, Discartrosi lombosacrale con stenosi canale vertebrale. La situazione clinica descritta in più occasione dai sanitari a seguito della resezione gastrica risulta stabile e il soggetto viene definito in buone condizioni, in grado di deambulare. Si concorda pertanto con le valutazioni espresse dapprima il 21.06.2021 alla visita presso il Centro Medico Legal di Gorizia per il post operatorio, come anche CP_1 anche si concorda con la valutazione alla visita di revisione del 17.08.2023 ove era revocato il beneficio di indennità di accompagnamento. Il quadro clinico risultava in peggioramento acuto solo all'ultimo accesso presso il Pronto Soccorso per insufficienza renale acuta cui seguiva l'immediato decesso, non attribuibile alla patologia primaria, ovvero, gli esiti della gastrectomia per k gastrico. Tuttavia si suppone, sebbene non vi sia documentazione attestante il quadro clinico del periodo a ponte, che non sia immotivata la richiesta di ricorso da parte dei familiari poco oltre il mese antecedente il decesso, assistendo, come descritto in cartella, ad un peggioramento delle condizioni cliniche con astenia e inappetenza». In questo quadro, la relazione ha concluso nel senso che il ricorrente ha presentato i requisiti biologico sanitari per l'ottenimento dell'indennità d'accompagnamento solo con decorrenza dal 28.09.2024, in coincidenza quindi con l'avvio di questo giudizio. Il c.t.p. di parte ricorrente, non concordando con questa valutazione, ha formulato osservazioni tese a lumeggiare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui a rilevare è la mancanza d'autosufficienza dell'interessato, da intendersi come quell'impedimento a svolgere le comuni attività quotidiane, circostanza che caratterizzava e che sarebbe emersa se solo si fosse formulato un giudizio Per_1 teso ad abbinare il suo effettivo stato di salute con le condizioni necessarie per compiere le attività della vita quotidiana. Sono considerazioni che la stessa difesa ha reiterato in sede di discussione, spingendosi a chiedere un rinnovo delle operazioni peritali sull'assunto che queste osservazioni non avrebbero trovato adeguata risposta da parte del c.t.u., che avrebbe erroneamente limitato il suo esame alla mera capacità di deambulare, trascurando le altre attività quotidiane della persona. Tuttavia, non si concorda né con il c.t.p. né con la difesa della parte ricorrente. Il c.t.u. ha risposto a queste osservazioni e l'ha fatto in modo del tutto convincente, segnalando che «il quadro clinico che ha portato al decesso il Sig è una Per_1 situazione nuova sopravvenuta (insufficienza renale acuta) e non un aggravamento del quadro precedente (K gastrico). Le condizioni cliniche sono sempre descritte senza criticità dai vari sanitari che si sono succeduti, con deambulazione non compromessa. Non risultano elementi che facciano supporre un quadro clinico così come descritto da colui che formulato le osservazioni, senza una criteriologia medica e medico legale ma puramente teorica». Queste parole del c.t.u. non sono da intendersi, come opina la parte ricorrente, nel senso che, siccome il decesso è avvenuto per patologia diversa da quella esistente al momento delle visite, quest'ultima, nell'ottica del c.t.u., sarebbe priva di rilevanza. Al contrario, essa ha assunto rilevanza ed è stata senz'altro considerata, ma senza l'esito auspicato dagli interessati, dal momento che, pur in quadro clinico critico, da essa non risulta sia discesa l'impossibilità di compiere gli atti tipici della quotidianità, bensì una difficoltà a farvi fronte, seppur grave. Del resto - ricordato che «ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà» -, se è vero che «per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili» [Cass., n. 7032/2023], va anche rilevato che, nella fattispecie, la pur evidente difficoltà di non si è mai Per_1 tramutata, se non su base presuntiva dopo il 28.09.2024, nell'assoluta impossibilità di agire con autonomia richiesta per l'accesso alla prestazione. In particolare, e ricordato che tutte le valutazioni del c.t.u. si sono necessariamente svolte su base documentale, in ragione del sopravvenuto decesso di
, deve constatarsi che la contestazione di parte ricorrente secondo cui, al di CP_3 là della deambulazione, non sarebbero stati considerati altri profili attinenti agli atti della vita quotidiana, è infondata. La c.t.u., invero, non ha valorizzato queste difficoltà nel senso proposto dai ricorrenti perché non emergenti in modo decisivo dalla documentazione sanitaria in atti;
d'altra parte, la stessa esperta nominata nella precedente fase aveva avuto modo di verificare tanto l'autonomia dell'interessato nello svolgimento delle operazioni igieniche, quanto una sua autonoma mobilità che non suffragava quella mancanza d'autonomia per talune attività, ad esempio la consumazione dei pasti, riferita in sede anamnestica ma non riscontrata aliunde. Ne deriva che il c.t.u. ha analizzato compiutamente la vicenda di , CP_3 dando pieno riscontro a tutte le questioni poste anche dal c.t. di parte ricorrente.
* 5. Si ritiene dunque che le valutazioni dell'esperta siano corrette. Risulta dunque che il requisito sanitario ricorra, ma ciò solo alla luce di fatti sopravvenuti, rilevanti nel presente contesto ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., dovendosi ritenere che la disposizione, imponendo di valutare anche gli aggravamenti della malattia nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, «trova applicazione - in quanto espressione di un principio generale di economia processuale anche nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria e, in particolare, in tema di indennità di accompagnamento a soggetto totalmente invalido» [cfr., tra le altre, Cass., n. 6522/1995] . La decorrenza selezionata è corretta anche perché la valutazione del c.t.u. esprime l'inadempimento dell'onere di provare una decorrenza anteriore, di cui l'interessato era senz'altro onerato. Si deve dunque affermare la fondatezza della domanda attinente all'accertamento del requisito sanitario, con decorrenza dal 28.09.2024.
* 6. Quanto al regolamento delle spese, va ricordato che «in materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi» [Cass., n. 17938/2014. In termini, v. Cass., n. 16821/2005; Cass., n. 19343/204; Cass., n. 7716/2003]. Ciò conduce a compensare integralmente le spese sia del procedimento Trib. Gorizia, r.g. n. 117/2024 sia del presente giudizio. Le spese delle c.t.u. svolte in entrambi i giudizi, e liquidate come da separati decreti, vanno poste in capo all' stante la sussistenza dei presupposti per l'applciazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nei confronti delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il requisito sanitario in capo a parte ricorrente così come risultante dalla relazione del c.t.u. e con la decorrenza ivi indicata dal 28.09.2024; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u. del procedimento r.g. 117/2024 e del presente giudizio, liquidate come da separati decreti, in capo all' Gorizia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri