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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ) – Avv. Alexander Schuster Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 05 marzo 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nato in [...]_1
(TN) il 30.9.2004, di cittadinanza italiana;
1 B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavis di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 61, Parte I,
Serie A, Anno 2004, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Per_1 Pt_1
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavis;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello stato civile Persona_1 ancora – ha domandato di pronunciare sentenza di rettificazione Parte_1
dell'attribuzione di sesso.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuto nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita, mal tollerando i giochi e i vestiti stereotipicamente femminili e preferendo assumere sempre ruoli tipicamente maschili;
- che con l'arrivo della pubertà il sentimento di inadeguatezza cresceva a dismisura: Per_1 ha vissuto come traumatico l'arrivo del flusso mestruale;
viveva con disagio lo sviluppo dei caratteri secondari femminili, così come il suo inserimento sociale (evitando giornate in spiaggia o piscina per non dover indossare il costume da bagno); tali circostanze gli provocavano severa disforia;
- che riusciva ad esprimere i propri sentimenti ed i propri dubbi sulla sua identità di genere solo nell'estate del 2021, quando si confidava con la sua – ancora attuale – partner, , Per_2
ricevendo da parte sua il pieno sostegno;
- che durante il quarto anno di liceo, agli inizi del 2022, iniziava ad utilizzare pronomi maschili, presentandosi alle persone con il nome di indossando anche fasce Per_1
2 contenitive per il seno ed intimo maschile;
tutta la sua rete amicale aveva reagito positivamente al suo coming out; tuttavia, non si sentiva ancora a proprio agio a tenere lo stesso contegno in casa propria, con i propri familiari, ai quali non riusciva a comunicare il suo genere elettivo;
- che durante l'estate del 2022, nel corso di una vacanza al mare con la famiglia, comunicava la propria identità di genere e trovava il pieno supporto dai familiari;
successivamente, procedeva allo stesso modo a scuola, trovando supporto anche su questo fronte da parte dei compagni di classe e degli insegnanti;
avviava così la carriera alias, con cambio del suo nome nel registro scolastico e nell'ulteriore documentazione scolastica;
- che ad aprile 2023 iniziava un percorso psicologico presso lo sportello LGBTQIA+ di
Trento, che aveva contattato alcuni mesi prima, per intraprendere il proprio percorso di affermazione di genere e veniva preso in carico dalla psicologa dott.ssa , Persona_3 iscritta all'Ordine degli Psicologi di Trento, che attestava la disforia di genere, non riscontrando controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere;
- che egli, dunque, si rivolgeva ad un medico endocrinologo dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dott. , che elaborava uno specifico piano Persona_4
terapeutico mascolinizzante;
- che il ricorrente è privo di prole e non coniugato;
- che oggi il ricorrente si presenta in pubblico e vive la propria quotidianità, anche nei social network, in pieno accordo con la propria identità di genere;
il suo aspetto esteriore combacia con la sua identità di genere;
è normalmente riconosciuto come ed è iscritto presso Per_1
l'Università di Trento – Facoltà di Filosofia, con la carriera alias.
All'udienza del 22 gennaio 2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato: “sono in terapia ormonale da un anno e mi trovo bene;
sono fermamente convinto di passare al genere maschile e di volermi chiamare con i miei genitori la Per_1 situazione sta migliorando”.
All'udienza del 05/03/2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo che la causa fosse decisa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
3 La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di Cassazione n.
15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015 (confermata da Corte Cost.,
n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024).
4 Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della L. n. 162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi,
e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte Cost.,
n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
5 fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che
“l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso maschile e dalla sua ripetuta Pt_1
volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di Per_1
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di da Parte_1
femminile in senso maschile, questa è stata riscontrata dal Giudice istruttore all'udienza del
22 gennaio 2025, laddove è stato constatato che il ricorrente presenta sembianze maschili, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
6 Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 08/07/2024
(doc. 10), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 3,060 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range, inferiore a 0,48, normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso svolgimento della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà con cui il ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della dott.ssa dott.ssa (doc. 04), emerge Persona_3
che: si presenta ai colloqui con una espressione di genere maschile, così come Per_1 nella vita quotidiana. […] Nel momento in cui go conosciuto frequentava ancora Per_1
il liceo, dove era conosciuto come ragazzo sia dai compagni di classe che dai professori.
[…] dichiara di essersi sempre sentito un ragazzo ma di averlo compreso e detto a Per_1 se stesso solo in un secondo momento (verso i 16 anni). […] si presenta come uomo Per_1
ed è riconosciuto nel suo genere elettivo dalle persone con cui si relaziona (compreso lavoro
e università). Dimostra un'evidente motivazione ad intraprendere il percorso di affermazione di genere per la riassegnazione, nonché un alto grado di diligenza e impegno per ogni sfida che gli si presenta […]. Da quanto emerso, si fa diagnosi di Disforia di Genere
(DSM 5, 2013) per cui vengono soddisfatti tutti i criteri diagnostici (non spiegati da alcuna altra condizione). Pertanto, si sostiene il suo percorso di affermazione di genere e l'inizio della terapia ormonale sostitutiva, nonché del riconoscimento legale della sua identità di genere elettiva (maschile). Si sottolinea inoltre che il paziente ha una buona informazione di cosa implica il percorso di affermazione di genere, sia a livello medico che giuridico.”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da ” a . Pt_1 Per_1
7 È sufficiente, poi, osservare che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino- androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi.
Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza
8 di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché
l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di tale pronuncia, avendo il ricorrente dimostrato di aver già completato un percorso individuale di transizione, con modificazione dei caratteri sessuali, ciò è di per sé sufficiente
– per le motivazioni sopra esposte – per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Infatti, non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che, qualora il ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultimo potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto Parte_1
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lavis di rettificare l'atto di nascita di iscritto al n. 61, Parte I, Serie A, Anno 2004, nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome
” sia corretto in “ ; Pt_1 Per_1
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 05 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ) – Avv. Alexander Schuster Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 05 marzo 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nato in [...]_1
(TN) il 30.9.2004, di cittadinanza italiana;
1 B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavis di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 61, Parte I,
Serie A, Anno 2004, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Per_1 Pt_1
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavis;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello stato civile Persona_1 ancora – ha domandato di pronunciare sentenza di rettificazione Parte_1
dell'attribuzione di sesso.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuto nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita, mal tollerando i giochi e i vestiti stereotipicamente femminili e preferendo assumere sempre ruoli tipicamente maschili;
- che con l'arrivo della pubertà il sentimento di inadeguatezza cresceva a dismisura: Per_1 ha vissuto come traumatico l'arrivo del flusso mestruale;
viveva con disagio lo sviluppo dei caratteri secondari femminili, così come il suo inserimento sociale (evitando giornate in spiaggia o piscina per non dover indossare il costume da bagno); tali circostanze gli provocavano severa disforia;
- che riusciva ad esprimere i propri sentimenti ed i propri dubbi sulla sua identità di genere solo nell'estate del 2021, quando si confidava con la sua – ancora attuale – partner, , Per_2
ricevendo da parte sua il pieno sostegno;
- che durante il quarto anno di liceo, agli inizi del 2022, iniziava ad utilizzare pronomi maschili, presentandosi alle persone con il nome di indossando anche fasce Per_1
2 contenitive per il seno ed intimo maschile;
tutta la sua rete amicale aveva reagito positivamente al suo coming out; tuttavia, non si sentiva ancora a proprio agio a tenere lo stesso contegno in casa propria, con i propri familiari, ai quali non riusciva a comunicare il suo genere elettivo;
- che durante l'estate del 2022, nel corso di una vacanza al mare con la famiglia, comunicava la propria identità di genere e trovava il pieno supporto dai familiari;
successivamente, procedeva allo stesso modo a scuola, trovando supporto anche su questo fronte da parte dei compagni di classe e degli insegnanti;
avviava così la carriera alias, con cambio del suo nome nel registro scolastico e nell'ulteriore documentazione scolastica;
- che ad aprile 2023 iniziava un percorso psicologico presso lo sportello LGBTQIA+ di
Trento, che aveva contattato alcuni mesi prima, per intraprendere il proprio percorso di affermazione di genere e veniva preso in carico dalla psicologa dott.ssa , Persona_3 iscritta all'Ordine degli Psicologi di Trento, che attestava la disforia di genere, non riscontrando controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere;
- che egli, dunque, si rivolgeva ad un medico endocrinologo dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dott. , che elaborava uno specifico piano Persona_4
terapeutico mascolinizzante;
- che il ricorrente è privo di prole e non coniugato;
- che oggi il ricorrente si presenta in pubblico e vive la propria quotidianità, anche nei social network, in pieno accordo con la propria identità di genere;
il suo aspetto esteriore combacia con la sua identità di genere;
è normalmente riconosciuto come ed è iscritto presso Per_1
l'Università di Trento – Facoltà di Filosofia, con la carriera alias.
All'udienza del 22 gennaio 2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato: “sono in terapia ormonale da un anno e mi trovo bene;
sono fermamente convinto di passare al genere maschile e di volermi chiamare con i miei genitori la Per_1 situazione sta migliorando”.
All'udienza del 05/03/2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo che la causa fosse decisa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
3 La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di Cassazione n.
15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015 (confermata da Corte Cost.,
n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024).
4 Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della L. n. 162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi,
e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte Cost.,
n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
5 fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che
“l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso maschile e dalla sua ripetuta Pt_1
volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di Per_1
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di da Parte_1
femminile in senso maschile, questa è stata riscontrata dal Giudice istruttore all'udienza del
22 gennaio 2025, laddove è stato constatato che il ricorrente presenta sembianze maschili, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
6 Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 08/07/2024
(doc. 10), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 3,060 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range, inferiore a 0,48, normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso svolgimento della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà con cui il ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della dott.ssa dott.ssa (doc. 04), emerge Persona_3
che: si presenta ai colloqui con una espressione di genere maschile, così come Per_1 nella vita quotidiana. […] Nel momento in cui go conosciuto frequentava ancora Per_1
il liceo, dove era conosciuto come ragazzo sia dai compagni di classe che dai professori.
[…] dichiara di essersi sempre sentito un ragazzo ma di averlo compreso e detto a Per_1 se stesso solo in un secondo momento (verso i 16 anni). […] si presenta come uomo Per_1
ed è riconosciuto nel suo genere elettivo dalle persone con cui si relaziona (compreso lavoro
e università). Dimostra un'evidente motivazione ad intraprendere il percorso di affermazione di genere per la riassegnazione, nonché un alto grado di diligenza e impegno per ogni sfida che gli si presenta […]. Da quanto emerso, si fa diagnosi di Disforia di Genere
(DSM 5, 2013) per cui vengono soddisfatti tutti i criteri diagnostici (non spiegati da alcuna altra condizione). Pertanto, si sostiene il suo percorso di affermazione di genere e l'inizio della terapia ormonale sostitutiva, nonché del riconoscimento legale della sua identità di genere elettiva (maschile). Si sottolinea inoltre che il paziente ha una buona informazione di cosa implica il percorso di affermazione di genere, sia a livello medico che giuridico.”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da ” a . Pt_1 Per_1
7 È sufficiente, poi, osservare che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino- androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi.
Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza
8 di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché
l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di tale pronuncia, avendo il ricorrente dimostrato di aver già completato un percorso individuale di transizione, con modificazione dei caratteri sessuali, ciò è di per sé sufficiente
– per le motivazioni sopra esposte – per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Infatti, non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che, qualora il ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultimo potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto Parte_1
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lavis di rettificare l'atto di nascita di iscritto al n. 61, Parte I, Serie A, Anno 2004, nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome
” sia corretto in “ ; Pt_1 Per_1
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 05 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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