Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 325/2024, promossa ex art. 392 c.p.c. in fase di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 36335/2023, depositata in data
29/12/2023, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Demartini, in forza di C.F._2
procura in atti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Chiavari (GE), via Nino Bixio,
n. 19/11
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Luigi Parenti, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Virgilio, n. 8
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI ATTORI IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di EN, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1)preso atto, per quanto possa occorrere, dell'intervenuto passaggio in giudicato e/o irrevocabilità della sentenza n.878/2020 pubblicata il 30.09.2020 della Corte d'Appello di
EN, Sezione Seconda Civile intervenuta nel giudizio R.G.792/2016 quanto ai punti 1. e
2. del dispositivo della stessa e tutto quanto a esso collegato, rigettare, comunque,
l'eccezione di decadenza ex art.936 c.c. avanzata dal Signor e in Controparte_1
1
a rilasciare le porzioni di terreno indebitamente occupate, ripristinando lo stato dei luoghi e la pendenza naturale del terreno e/o in ogni caso condannare e ordinare al Signor P_
di rilasciare le porzioni di terreno, poste oltre il confine come indicato dal C.T.U.
[...]
Geom. , per ciò indebitamente occupate dal Signor , ricadenti Per_1 Controparte_1
pertanto nei mappali 306 e 309 di proprietà dei OR , nonché di ripristinare lo Pt_1
stato dei luoghi e la pendenza naturale del terreno di proprietà dei medesimi, mediante quanto indicato dallo stesso C.T.U. Geom. nella sua relazione peritale resa in atti. Per_1
Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi totali liquidati a sensi della vigente tariffa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, nonché delle spese di C.T.U. così come già liquidate dalla Corte d'Appello di EN nella complessiva somma di €.2.437,52= oltre accessori con suo decreto in data 25.05.2018”.
PER IL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di EN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutto quanto sopra esposto nelle premesse del presente atto, previo rigetto dell'istanza avversaria di CT, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o dei singoli motivi di gravame proposti dai signori e Pt_1 Parte_2
e/o comunque respingere il gravame e le domande tutte proposte dagli appellanti, in quanto inammissibili e/o infondati e/o inammissibili e per l'effetto Voglia confermare la sentenza n.
419/2026 (Tribunale di EN - R.G. n. 9707/2014).
Con vittoria di spese di lite comprese quelle del giudizio di rinvio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/07/2014 e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio al fine di sentir accertare il confine tra i fondi di Controparte_1
loro proprietà, censiti al NCT del Comune di Orero al fg. 9, mapp. 306 e 309, e quello di proprietà del convenuto, censito al NCT del Comune di Orero, fg. 9, mapp. 305, con apposizione dei termini, allegando che il predetto aveva occupato parte dei loro terreni, in particolare realizzando sul mappale 306 un muretto in pietra e modificando radicalmente l'originario piano di campagna del terreno, e attuando analoga condotta sul mappale 309, e conseguentemente sentir condannare lo stesso al rilascio delle porzioni di fondo occupate
2 e alla rimozione delle opere illegittime eseguite sul loro terreno, nonché a risarcire tutti i conseguenti danni.
Si costituiva nel giudizio , contestando integralmente la ricostruzione Controparte_1
attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
Assunte prove orali, il Tribunale di EN con la sentenza n. 419/2016 del 3.2.2016 rigettava le domande degli attori e li condannava alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto.
Avverso detta sentenza e interponevano appello nanti la Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di EN, contestando la legittimità della sentenza del Tribunale e reiterando le medesime domande già proposte nel primo grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello , instando per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'avversario gravame e per la condanna dell'avversaria parte alle spese.
La Corte di Appello, licenziata CT atta a descrivere lo stato dei luoghi e ad accertare il confine tra i fondi, con sentenza n. 878/2020 del 30.9.2020, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertava che il confine tra i fondi delle parti, precisamente tra i mappali 306 e 309 degli appellanti ed il mappale 305 dell'appellato al foglio 9 del NCT di Orero corrispondeva a quello catastale descritto dal CT, salvo per quanto riguarda i mappali 305 e 309 la zona dove sorge l'albero di pesco, nella quale le parti hanno deciso concordemente di tenere fermo come confine quello segnato dal muretto posto ad ovest dell'albero. Ha, quindi, disposto l'apposizione dei termini sul confine catastale dei fondi a spese comuni delle parti, condannando l'appellato a rilasciare la parte di terreno del mappale 306 indebitamente occupata, previo ripristino dello stato dei luoghi, e ponendo a carico dello stesso le spese di lite e di CT.
Avverso detta sentenza ricorreva dinnanzi alla Corte di Cassazione Sternativo Francesco, enunciando tre distinti motivi di impugnazione.
Si sono costituiti e resistendo al ricorso. In accoglimento Parte_1 Parte_2
del terzo motivo con quale veniva denunciato che la Corte di Appello aveva omesso di pronunciare sulla eccezione sollevata dal ricorrente per cui i controricorrenti erano decaduti dal diritto di ottenere la rimozione delle opere ai sensi dell'art. 936 c.c., la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 36355/2023 con cui ha rimesso gli atti a questa Corte, così stabiliva:
“
8.2. La Corte di Appello, come denunciato dal ricorrente mediante il motivo ora in esame e al di là della relativa rubrica, ha trascurato di pronunciare sulla eccezione per cui gli odierni controricorrenti erano decaduti dal diritto di ottenere la rimozione delle opere ai sensi dell'art.
3 936 c.c. La disposizione prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un'opera non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione. Su questa eccezione la sentenza tace;
9.il terzo motivo di ricorso deve essere accolto”.
Rigettati i primi due motivi di gravame, quindi, la Corte di Cassazione rinviava la causa alla
Corte di Appello di EN, in diversa composizione, anche per le spese.
e hanno riassunto la causa davanti a questa Corte, Parte_1 Parte_2 chiedendo di rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 936 c.c. e formulando le conclusioni in epigrafe trascritte. Essi affermano che vi è stato il passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio di appello con riferimento all'accertamento dei confini tra i mappali, nonché all'apposizione di termini. Insistono per l'accoglimento della domanda di condanna di al ripristino dello stato dei luoghi. Controparte_1
Si è costituito nel giudizio di rinvio , preliminarmente eccependo la Controparte_1
sussistenza di un fatto nuovo: in data 6/05/2024 il Tribunale di EN ( nella causa RG
1116/2022) aveva emesso una sentenza con la quale aveva accertato incidentalmente che tra le odierne parti non vi era stato alcun incontro per eventuali accordi sui confini, diversamente da quanto affermato dalla sentenza resa dalla Corte di Appello, da quella della
Corte di Cassazione e dalla CT Geom. Socchia. Di conseguenza, l'odierno convenuto in riassunzione ha insistito per il rigetto dell'avversario gravame.
Con ordinanza del 17/07/2024 questa Corte ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione in data 25/03/2025, previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni e delle note conclusive finali. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Suprema con la sentenza n. 36335/2023, dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo (con il quale affermava che la domanda doveva Controparte_1
qualificarsi come rivendica e non come regolamento di confini, in ogni caso affermando che anche qualora qualificata in tal senso la domanda fosse meritevole di accoglimento), e dopo aver rigettato il secondo motivo con cui lamentava l'erroneo ricorso Controparte_1
alle mappe catastali come criterio primario per la determinazione dei confini, così ha statuito:
“
8. il terzo motivo è fondato.
8.1. La Corte di Appello ha disposto la rimozione delle opere realizzate dal ricorrente come immediata conseguenza della rilevata insistenza delle opere stesse sul terreno degli odierni controricorrenti.
8.2. La Corte di Appello, come denunciato dal ricorrente mediante il motivo ora in esame e al di là della relativa rubrica, ha trascurato
4 di pronunciare sulla eccezione per cui gli odierni controricorrenti erano decaduti dal diritto di ottenere la rimozione delle opere ai sensi dell'art. 936 c.c. La disposizione prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un'opera non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione. Su questa eccezione la sentenza tace;
9.il terzo motivo di ricorso deve essere accolto;
10. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla
Corte di Appello di EN, in diversa composizione, per esame della eccezione sollevata dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 936 c.c. nonché per le spese del processo”.
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è vincolata al dictum della Corte Suprema ai sensi dell'art. 384 c.p.c. per cui “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
Resta, quindi, da esaminare unicamente la questione della fondatezza o meno della eccezione di decadenza ex art. 936 c.c. sollevata nel corso del giudizio da P_
, dovendo fin d'ora questa Corte osservare l'infondatezza e/o irrilevanza
[...] dell'assunto della parte convenuta in riassunzione per cui in data 6.5.2024 sarebbe emerso
“un fatto nuovo che smentisce le affermazioni del CT ”, e quello per cui “La Per_1 sentenza n. 1401/2014 resa della Prima Sezione Civile del Tribunale di EN – R.G. n.
1116/2022 (doc. 5) ha accertato – incidentalmente – che tra gli appellanti da una parte, i
Sigg.ri e , e dall'altra parte, l'appellato sig. Parte_1 Parte_2 P_
, non c'è mai stato nessun tipo di incontro in nessun tempo e in nessun luogo per
[...] eventuali accordi sui confini” (pag. 11 della comparsa di costituzione in giudizio).
La sentenza richiamata emessa dal Tribunale di EN (prodotta in questo giudizio)- dichiarativa della inammissibilità della querela di falso proposta dal convenuto relativamente alla comparsa conclusionale, e alla nota di replica 23.6.2020 depositati da Parte_1
e nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di EN RG n. 792/2020 - è Parte_2
priva di totale rilevanza nel presente giudizio, nel quale la Corte Suprema ha già respinto il motivo sub 2 proposto dal convenuto , di tal chè i confini tra i fondi Controparte_1 mappali 306 e 309, da un lato, e 305, dall'altro, sono definiti secondo quanto stabilito dalla
Corte di Appello di EN (sentenza n. 419/2016) con statuizione che, anche per effetto del rigetto del relativo secondo motivo proposto da parte della Corte di Cassazione, è passata in giudicato.
Venendo, quindi, all'oggetto del presente giudizio di rinvio, esso deve intendersi delineato in relazione al dictum della Corte di Appello di “condanna” dell'appellato “a rilasciare la
5 porzione di terreno mappale 306 indebitamente occupata, ripristinando lo stato dei luoghi e la pendenza naturale del terreno”, oggetto del terzo motivo del ricorso così riassunto dalla
Suprema Corte (pag. 3 della sentenza) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936 c.c. in relazione all'art. 360, comma primo n.3 e n. 5, c.p.c.” per avere la Corte di Appello disposto la rimozione delle opere eseguite dal ricorrente sul mappale 306 senza prendere in considerazione l'eccezione per cui, avuto riguardo alla data di realizzazione delle opere e alla data in cui la domanda di rimozione era stata avanza, avrebbe dovuto essere confermata la decisione di primo grado di decadenza degli attuali controricorrenti dal diritto di ottenere detta rimozione. Ricorda il ricorrente che detta eccezione era stata accolta dal giudice di primo grado e che i controricorrenti avevano, con il quarto motivo di appello, contestato la decisione del tribunale.”.
Si rileva, pertanto, che non è stata oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione la statuizione inerente la determinazione del confine fra il mappale 305 e 309 come accertato dalla Corte di Appello, e che correlativamente non può questa Corte pronunciarsi sulla richiesta degli attori in riassunzione di condanna alla rimozione delle opere eseguite oltre il confine sul mappale 309 questione estranea a questo oggetto di rinvio (peraltro neppure oggetto – la condanna richiesta – del dictum della Corte di Appello nella sentenza n. 878/2020).
Venendo, quindi, all'oggetto del contendere, rileva la Corte l'eccezione è infondata.
Qualificata, infatti, la domanda degli originari attori e come Parte_1 Parte_2
azione di regolamento di confini per effetto della statuizione della Suprema Corte (in relazione al primo motivo di ricorso) non può, quindi, che accogliersi la domanda di rilascio del terreno occupato dal muro costruito da quale effetto tipico Controparte_1 recuperatorio dell'azione anzidetta (Cass.Civ.n.12139/97; Cass.Civ.n.13986/2010 e
Cass.Civ.n.8693/19 secondo cui “L'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva”). Afferma in tali sentenze la Corte Suprema che allorquando sia accertato il confine a seguito della proposizione della relativa azione di regolamento e risultino realizzatisi degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento. In altri termini, nel caso in cui il confine
6 sia riconoscibile e sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio (chiesto dal titolare del fondo in cui sia intervenuto lo sconfinamento) e, quindi, l'obbligo di conformare proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto, non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata l'illegittimità dell'occupazione, anche qualora sia stata realizzata in buona fede.
Del resto, lo stesso Tribunale di EN con la sentenza n. 419/2016, che aveva ritenuto l'applicabilità di tale eccezione in relazione al muretto a secco realizzato sul confine 309 aveva escluso che la domanda fosse da ricondursi all'art. 950 c.c. (“in difetto del ricorrere dei presupposti dell'azione ex art. 905 c.c.”).
Si osserva, altresì, con specifico riferimento all'art. 936, u.c., c.c. che la Corte di Cassazione si è espressa affermando che “L'art. 936, ultimo comma, cod. civ., il quale prevede che il proprietario del suolo, su cui un terzo abbia realizzato un'opera, non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della particolare disciplina dell'accessione, nel senso che lo stesso proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera (oppure dell'aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione, al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l'esecuzione di quell'opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto obbligo di pagamento)”; ne deriva logicamente che rimane salva la domanda del proprietario del suolo di ottenere, sia con l'azione di rivendica che con l'azione di regolamento di confini, in forza di quanto affermato sulla natura recuperatoria della stessa, la possibilità di agire in causa per il recupero del bene di cui sia stato spossessato con l'esecuzione dell'opera (Cass. n. 9052/2012).
Va ancora aggiunto che, come sempre affermato dalla Corte Suprema, “Con riguardo all'occupazione di porzione del fondo altrui con la costruzione di edificio e per il caso che non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 938 cod. civ. per l'accessione invertita, il diritto del proprietario del fondo stesso di chiedere la demolizione della parte di costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione della suddetta porzione, va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto di proprietà, in quanto in tal caso non sono applicabili le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto
e quinto dell'art. 936 cod. civ., trattandosi di Disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi delle opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui, e che trovano giustificazione nella astratta idoneità dell'opera, strutturalmente autonoma, ad arrecare un effettivo
7 incremento di valore al fondo cui accede, e nella esigenza di evitare che il proprietario di quest'ultimo, ove non intenda rimuovere l'opera dallo stesso costruttore, possa conseguire un arricchimento ingiustificato mediante la ritenzione di essa”. (Cass. n. 13539/1992; Cass.
n. 1841/1986).
Nel caso di specie, diversamente dalla ratio della norma cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità, l'opera realizzata dal convenuto in riassunzione sconfinante sul mappale 306, per quanto emerge dalla CT, non è suscettibile di determinare alcun incremento di valore del fondo, posto che l'opera consiste in un muro, definito dal CT instabile e pericolante, realizzato con pietrame di risulta del fabbricato di proprietà (pag. 5 CT) sopra P_
al muro di contenimento in cemento preesistente dal convenuto al fine di poter così riempire di coltre e detriti la parte di terreno tra il rudere di sua proprietà e i muri in pietra (cfr. allegato doc. 12). Afferma il CT che i dati acquisiti presso il Comune di Orero confermano “un cospicuo riporto che parte dal filo del rurale fino ai muretti di pietrame” (pag.
6-7 CT).
Ancora il CT ha accertato che “la pendenza naturale dovrebbe essere di circa il 10/30% a seconda della tipologia del terreno. Oggi le pendenze risultano essere sia a Sud che a Est del 60/70%...In sede dei vari sopraluoghi le parti sono stati concordi nel confermare che sia
i muretti in pietra sia i riporti del terreno sono stati opera del sig. , il quale, come P_ da lui stesso affermato, ha modificato le naturali pendenze del terreno, tanto che…ha dovuto innalzare i muri in pietra (recuperati dal crollo della casa…Il pietrame, la coltre e i detriti sono circa 60 mc” (pag. 8).
Pare evidente come l'opera realizzata non determini alcun arricchimento degli attori in riassunzione e giustifichi pienamente la loro domanda di rimozione, già adottata dalla Corte di Appello di EN con la sentenza n. 878/2020, in quanto non trattasi né di piantagione, né di costruzione ma di materiale di discarico proveniente dal fabbricato rurale diruto di
, ossia pietrame posto sopra il muro di contenimento della strada Controparte_1
(peraltro giudicato anche pericoloso dal C.T.U.).
Ne consegue che, rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 936 c.c. sollevata dall'originario convenuto , va confermata la sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
EN summenzionata.
Venendo alle spese di lite, la cui decisione è anch'essa riservata a questa Corte, secondo il dictum della Corte di Cassazione, occorre considerare che “In tema di spese processuali il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè
8 non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 2015; n. 22461/2019).
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono orientate dalla assolutamente prevalente soccombenza della parte convenuta, dovendosi ravvisare tuttavia le ragioni una parziale compensazione in ragione del mancato accoglimento della domanda attorea di rilascio delle porzioni di terreno ricadenti nel mappale 309 di proprietà degli attori , non oggetto Pt_1
del dictum della Corte Suprema e in oggi riproposte. La compensazione viene ritenuta congrua nella misura di 1/3, con condanna del convenuto al pagamento della residua frazione di 2/3.
Le spese del giudizio di ciascun grado vengono liquidate in base al DM. N. 55/2014, che debbono trovare applicazione (cfr. Cass. n. 31884/2018, per cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza), secondo lo scaglione del valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, parametro cui, in ragione di quanto liquidato, si sono attenuti anche il Tribunale di EN e la Corte di Appello di EN, nonché tenuto conto che scaglione che può trovare applicazione allorchè sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso rispetto a quello di valore indeterminabile (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia” (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art.
9 15 c.p.c.),…(cfr., Cass. n. 968/2022; in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019;) situazione rinvenibile nel caso concreto in ragione della modestia del terreno interessato dalla domanda di regolamento e dall'opera realizzata da rimuovere emergente dagli atti e dai documenti.
Le spese di CT rimangono a carico integrale del convenuto in riassunzione P_
, in quanto prevalentemente soccombente.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello,
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 36355/2024, depositata in data 29/12/2024, in parziale riforma della sentenza n. 878/2020 del 30/09/2020 di questa Corte:
-rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 936 c.c. sollevata da , e, per Controparte_1
l'effetto, in relazione alla statuizione di condanna di cui al terzo motivo di ricorso in cassazione oggetto del presente giudizio di rinvio, conferma la sentenza della Corte di
Appello di EN n. 878/2020 nella parte in cui “condanna l'appellato” ossia l'attuale convenuto in riassunzione “a rilasciare la porzione del terreno Controparte_1
mappale 306 indebitamente occupata, ripristinando lo stato dei luoghi e la pendenza naturale del terreno”;
-compensa le spese fra le parti fino alla misura di 1/3 e condanna il convenuto in riassunzione al pagamento della residua frazione di 2/3 delle spese Controparte_1
di lite in favore degli attori in riassunzione e che liquida, Parte_1 Parte_2
in tale ridotta frazione, quanto al primo grado di giudizio in euro 3.384,00, oltre spese vive
(euro 600,00), spese forfetizzate, iva e cpa;
quanto al grado di appello in euro 3.900,00 oltre spese vive (euro 800,00), spese forfetizzate, iva e cpa, quanto al giudizio di cassazione in euro 2.056,00 oltre spese vive e spese forfetizzate iva e cpa;
e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.872,00 oltre spese vive, spese forfetizzate, iva e cpa;
-pone le spese di CT a carico integrale del convenuto in riassunzione P_
.
[...]
EN, 27/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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