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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Bollate presso lo studio dell'avv. Alessandra Parte_1
Tomaselli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Daria Gotti Tedeschi giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Michela Controparte_1
Muziarelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e , contumaci;
Controparte_2 CP_3
-RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: pagina 1 di 6 A] in via preliminare: dichiarare la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B] in modifica della sentenza n. 25/2020:
1) revocare l'assegnazione della casa coniugale sita a Saronno, Via San Dalmazio n. 16/M, di proprietà esclusiva del dott. che quindi rientrerà nel possesso dell'abitazione; in subordine, si chiede che Pt_1 sia fissato un limite temporale all'utilizzo dell'abitazione da parte delle resistenti;
2) revocare il diritto al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne (ha già compiuto CP_3
26 anni), economicamente autosufficiente o, comunque, non attivatasi a ricercare seriamente un'occupazione; in subordine, si chiede di ridurre il contributo per il suo mantenimento ad € 200,00 mensili;
3) confermare che il padre provveda al mantenimento di versando l'assegno stabilito nella CP_2
sentenza di divorzio così come rivalutato.
C] rigettare tutte le domande formulate dalla resistente, compresa quella preliminare di inammissibilità del ricorso e di condanna al risarcimento del danno anche per le figlie contumaci ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese e competenze.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE COSTITUITA:
In via preliminare si eccepisce:
l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento per omessa produzione documentale richiesta nella procedura di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio che è disciplinata dall'art. 473 bis 29 c.p.c. ed è assoggettata al rito unico ex art. 473 bis 11 c.p.c. il quale impone la produzione di tutti i documenti elencati all'art. 473 bis 12 c.p.c; a tal riguardo, si eccepisce altresì la omessa produzione integrale da parte del ricorrente di tutta la documentazione come richiesta dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 17 aprile 2025;
- l'irritualità e inammissibilità delle domande tutte svolte dal ricorrente nelle note scritte depositate in data 19 maggio 2025, posto che tali domande avrebbero potuto essere modificate e/o precisate unicamente nella memoria prevista dall'art. 473 bis 17, I comma c.p.c, memoria che la difesa del ricorrente ha omesso di depositare;
- l'irritualità e inammissibilità dei documenti prodotti con le note scritte depositate il 19 maggio
2025;
In via subordinata, nel merito:
1) Rigettare la domanda sub 1) del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in
Via San Dalmazio n. 16/M a Saronno (VA) e, in subordine, di assegnazione con un “limite temporale all'utilizzo dell'abitazione da parte delle resistenti”, in quanto infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 6 2) Rigettare la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia per Parte_2
mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
rigettare altresì la domanda svolta in via subordinata, di riduzione di tale contributo ad €200,00= da corrispondere direttamente alla medesima, per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
3) Rigettare la domanda di contribuzione diretta al mantenimento paterno alla figlia di Controparte_2
“importo che sarà ritenuto di giustizia” e comunque “non superiore ad € 650,00 mensili”, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
4) Per l'effetto, confermare le condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio N. 95/2020 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 21.01.2020 e, in particolare, confermare che il Signor Pt_1 sia obbligato a corrispondere alla madre, Signora la somma mensile di €
[...] Controparte_1
1.530,10= entro il giorno cinque di ogni mese (€ 765,05= per ciascuna figlia, in virtù della dovuta rivalutazione monetaria annuale) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo-vita; confermare altresì l'assegnazione della casa familiare sita in Via San Dalmazio n. 16/m a Saronno
(VA) alla madre, Signora la quale continuerà a vivere in tale casa con le figlie Controparte_1
e , maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
CP_3 CP_2
5) Condannare il Signor alla rifusione integrale delle spese di lite;
Parte_1
6) Condannare il Signor al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dalle figlie Parte_1
e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento dei danni patiti dalla madre CP_3 CP_2
Signora per aver dovuto difendersi in un procedimento instaurato dal Signor Controparte_1 in malafede e colpa grave, posta l'evidente infondatezza delle domande dal medesimo Parte_1
proposte.
Con riserva di agire per il recupero coattivo del credito per tutte le spese anticipate dalla madre per le figlie, ad oggi ancora non corrisposte e non rimborsate dal padre Signor con aggravio Parte_1
di spese al di lui carico.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/02/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Parte_1
definitiva di divorzio n. 25/2020 nel senso di revocare l'assegnazione alla ex moglie CP_1
della casa coniugale sita in Saronno- Via San Dalmazio n. 16/M (di proprietà esclusiva del
[...]
ricorrente) o, in subordine, di fissare un limite temporale all'utilizzo dell'abitazione, nonché di revocare il suo obbligo di versare il contributo al mantenimento della figlia in quanto da tempo CP_3
maggiorenne (avendo compiuto 26 anni) ed economicamente autosufficiente o, in subordine, di ridurre l'assegno a € 200,00 da versarsi direttamente alla stessa ex art 337 septies C.C. e, infine, di stabilire che pagina 3 di 6 il padre provvedesse al mantenimento di versandole direttamente ex art 337 septies C.C. un CP_2
assegno di importo ritenuto di giustizia e comunque non superiore a € 650,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze il ricorrente faceva presente che le figlie e studiavano e/o CP_2 CP_3
lavoravano fuori casa, in quanto , di 23 anni, frequentava la facoltà di psicologia all'università CP_2
Cattolica del Sacro Cuore a Milano, mentre viveva stabilmente a Padova, dove, una volta CP_3
concluso il biennio di specializzazione in Scienze delle Comunicazioni, aveva iniziato a lavorare svolgendo un progetto di servizio civile con una retribuzione mensile non inferiore a € 500,00 circa.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità del ricorso in assenza della totale CP_1
produzione della documentazione reddituale di cui all'art. 473 bis 12 C.P.C. ed opponendosi alle avverse domande in assenza di una qualsiasi “nuova circostanza” che potesse fondare una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio, atteso che aveva deciso di intraprendere un progetto di CP_3 servizio civile denominato “Libere di essere noi” presentato dalla senza percepire Controparte_4
alcuna retribuzione (ma solo un modesto rimborso spese), provvedendo a tornare sempre presso l'abitazione familiare di Saronno, ove sarebbe tornata a vivere continuativamente al termine del percorso dopo aver dato disdetta al contratto di locazione transitorio ad uso abitativo a far data dal 30 giugno 2025, allorquando la giovane avrebbe deciso se intraprendere un master di specializzazione oppure reperire un'occupazione lavorativa;
per quanto concerneva , la convenuta assumeva che CP_2
la figlia stava frequentando il terzo anno del corso di Psicologia presso l'Università Cattolica di
Milano, ove ella si recava in treno tornando quotidianamente presso la casa familiare.
In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla atteso che l'incompleta CP_1
produzione della documentazione ex art. 473-bis. 12 C.P.C. non è sanzionata dal legislatore con l'inammissibilità dell'atto introduttivo, bensì con il richiamo alle valutazioni di cui agli artt. 116, 92 e
96 C.P.C.
Nel merito, devono respingersi le domande proposte dal Pt_1
Secondo la Cassazione “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento (ordinanza n. 24391 del 2024).
Nel caso concreto, la convenuta ha pienamente assolto al proprio onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la conferma dell'obbligo paterno di versare il contributo al mantenimento di e CP_3
pagina 4 di 6 mediante la produzione sia del contratto di servizio civile sottoscritto da per il periodo CP_2 CP_3
di mesi 12, da cui si desume l'assenza di una retribuzione, sia del libretto universitario di;
nel CP_2
contempo, risulta provata la persistenza dei presupposti per il godimento della casa coniugale in capo alla ed alle figlie. CP_1
La Cassazione ha, infatti, escluso che il requisito della convivenza debba essere necessariamente legato a una coabitazione quotidiana, posto che la presenza settimanale del figlio, che ritorna a casa nei weekend, è sufficiente a mantenere l'assegnazione della casa al genitore che se ne occupa. (ordinanza n. 23473/2020).
Peraltro, la ha documentato che è receduta dal contratto di locazione della casa di CP_1 CP_3
Padova, mentre risulta viaggiare quotidianamente tra Milano e la casa familiare, come emerge CP_2
dalla documentazione relativa all'acquisito degli abbonamenti mensili del treno.
Devono, parimenti, rigettarsi le domande subordinate del dirette a conseguire la riduzione del Pt_1
contributo per le figlie con il versamento diretto alle stesse;
a tale proposito, infatti, si rileva che il non ha allegato, né tanto meno dimostrato di aver subito un peggioramento della sua Pt_1
condizione reddituale e patrimoniale che possa fondare le sue richieste e, nel contempo, non è riscontrabile alcuna domanda di versamento diretto da parte delle ragazze.
Infatti, nella sua ordinanza del 16 settembre 2022, n. 27308 la Suprema Corte ha statuito che, in tema mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quantificazione operata in dispositivo. CP_1
Deve, infine, accogliersi la domanda della convenuta costituita diretta a conseguire il risarcimento del danno subito ex art 96 C.P.C. a seguito dell'incauta iniziativa processuale della controparte alla stregua della produzione del messaggio inviato lo scorso autunno da al padre per informarlo dei suoi CP_3
programmi, a dimostrazione dell'infondatezza della tesi di parte attrice di non essere stata messa a conoscenza dei passi intrapresi dalla figlia in ordine alla sfera professionale e formativa.
In particolare, risulta prodotto sub doc. 15 il messaggio trasmesso da al padre il 5 ottobre 2024 CP_3
del seguente tenore: “Ciao papà, sì, sono ancora a Padova, direi che sto bene. Mi sono laureata a giugno, con tesi sperimentale con lo scopo di aprire porte per la mia specializzazione. Infatti, voglio
pagina 5 di 6 proseguire con un master o uno stage, che sto cercando. Nel frattempo, sempre a giugno dopo la laurea ho iniziato servizio civile. Sto lavorando in un ufficio comunicazione e per progetti dell'ente.
Sto facendo un'esperienza molto bella ed arricchente dal punto di vista umano in primis, ma allo stesso tempo che mi fa sperimentare e concretizzare maggiormente le competenze professionali. Quindi sto imparando tanto. In più questa esperienza mi servirà come plus per le candidature per il prossimo step di studio”.
Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla in CP_1
una misura che si stima equo liquidare in un nono delle liquidande spese di lite, oltre al pagamento della sanzione di € 500 a favore della Cassa Ammende.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta l'eccezione della convenuta;
2) Respinge le domande del ricorrente;
3) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte costituita nell'importo di € 4.500 per compensi, oltre gli accessori di legge;
4) Condanna il ricorrente a risarcire il danno subito ex art. 96 C.P.C. dalla controparte costituita nell'importo di € 500, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
5) Condanna il ricorrente a pagare la sanzione di € 500 in favore della Cassa Ammende.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Bollate presso lo studio dell'avv. Alessandra Parte_1
Tomaselli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Daria Gotti Tedeschi giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Michela Controparte_1
Muziarelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e , contumaci;
Controparte_2 CP_3
-RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: pagina 1 di 6 A] in via preliminare: dichiarare la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B] in modifica della sentenza n. 25/2020:
1) revocare l'assegnazione della casa coniugale sita a Saronno, Via San Dalmazio n. 16/M, di proprietà esclusiva del dott. che quindi rientrerà nel possesso dell'abitazione; in subordine, si chiede che Pt_1 sia fissato un limite temporale all'utilizzo dell'abitazione da parte delle resistenti;
2) revocare il diritto al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne (ha già compiuto CP_3
26 anni), economicamente autosufficiente o, comunque, non attivatasi a ricercare seriamente un'occupazione; in subordine, si chiede di ridurre il contributo per il suo mantenimento ad € 200,00 mensili;
3) confermare che il padre provveda al mantenimento di versando l'assegno stabilito nella CP_2
sentenza di divorzio così come rivalutato.
C] rigettare tutte le domande formulate dalla resistente, compresa quella preliminare di inammissibilità del ricorso e di condanna al risarcimento del danno anche per le figlie contumaci ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese e competenze.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE COSTITUITA:
In via preliminare si eccepisce:
l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento per omessa produzione documentale richiesta nella procedura di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio che è disciplinata dall'art. 473 bis 29 c.p.c. ed è assoggettata al rito unico ex art. 473 bis 11 c.p.c. il quale impone la produzione di tutti i documenti elencati all'art. 473 bis 12 c.p.c; a tal riguardo, si eccepisce altresì la omessa produzione integrale da parte del ricorrente di tutta la documentazione come richiesta dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 17 aprile 2025;
- l'irritualità e inammissibilità delle domande tutte svolte dal ricorrente nelle note scritte depositate in data 19 maggio 2025, posto che tali domande avrebbero potuto essere modificate e/o precisate unicamente nella memoria prevista dall'art. 473 bis 17, I comma c.p.c, memoria che la difesa del ricorrente ha omesso di depositare;
- l'irritualità e inammissibilità dei documenti prodotti con le note scritte depositate il 19 maggio
2025;
In via subordinata, nel merito:
1) Rigettare la domanda sub 1) del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in
Via San Dalmazio n. 16/M a Saronno (VA) e, in subordine, di assegnazione con un “limite temporale all'utilizzo dell'abitazione da parte delle resistenti”, in quanto infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 6 2) Rigettare la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia per Parte_2
mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
rigettare altresì la domanda svolta in via subordinata, di riduzione di tale contributo ad €200,00= da corrispondere direttamente alla medesima, per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
3) Rigettare la domanda di contribuzione diretta al mantenimento paterno alla figlia di Controparte_2
“importo che sarà ritenuto di giustizia” e comunque “non superiore ad € 650,00 mensili”, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
4) Per l'effetto, confermare le condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio N. 95/2020 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 21.01.2020 e, in particolare, confermare che il Signor Pt_1 sia obbligato a corrispondere alla madre, Signora la somma mensile di €
[...] Controparte_1
1.530,10= entro il giorno cinque di ogni mese (€ 765,05= per ciascuna figlia, in virtù della dovuta rivalutazione monetaria annuale) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo-vita; confermare altresì l'assegnazione della casa familiare sita in Via San Dalmazio n. 16/m a Saronno
(VA) alla madre, Signora la quale continuerà a vivere in tale casa con le figlie Controparte_1
e , maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
CP_3 CP_2
5) Condannare il Signor alla rifusione integrale delle spese di lite;
Parte_1
6) Condannare il Signor al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dalle figlie Parte_1
e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento dei danni patiti dalla madre CP_3 CP_2
Signora per aver dovuto difendersi in un procedimento instaurato dal Signor Controparte_1 in malafede e colpa grave, posta l'evidente infondatezza delle domande dal medesimo Parte_1
proposte.
Con riserva di agire per il recupero coattivo del credito per tutte le spese anticipate dalla madre per le figlie, ad oggi ancora non corrisposte e non rimborsate dal padre Signor con aggravio Parte_1
di spese al di lui carico.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/02/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Parte_1
definitiva di divorzio n. 25/2020 nel senso di revocare l'assegnazione alla ex moglie CP_1
della casa coniugale sita in Saronno- Via San Dalmazio n. 16/M (di proprietà esclusiva del
[...]
ricorrente) o, in subordine, di fissare un limite temporale all'utilizzo dell'abitazione, nonché di revocare il suo obbligo di versare il contributo al mantenimento della figlia in quanto da tempo CP_3
maggiorenne (avendo compiuto 26 anni) ed economicamente autosufficiente o, in subordine, di ridurre l'assegno a € 200,00 da versarsi direttamente alla stessa ex art 337 septies C.C. e, infine, di stabilire che pagina 3 di 6 il padre provvedesse al mantenimento di versandole direttamente ex art 337 septies C.C. un CP_2
assegno di importo ritenuto di giustizia e comunque non superiore a € 650,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze il ricorrente faceva presente che le figlie e studiavano e/o CP_2 CP_3
lavoravano fuori casa, in quanto , di 23 anni, frequentava la facoltà di psicologia all'università CP_2
Cattolica del Sacro Cuore a Milano, mentre viveva stabilmente a Padova, dove, una volta CP_3
concluso il biennio di specializzazione in Scienze delle Comunicazioni, aveva iniziato a lavorare svolgendo un progetto di servizio civile con una retribuzione mensile non inferiore a € 500,00 circa.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità del ricorso in assenza della totale CP_1
produzione della documentazione reddituale di cui all'art. 473 bis 12 C.P.C. ed opponendosi alle avverse domande in assenza di una qualsiasi “nuova circostanza” che potesse fondare una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio, atteso che aveva deciso di intraprendere un progetto di CP_3 servizio civile denominato “Libere di essere noi” presentato dalla senza percepire Controparte_4
alcuna retribuzione (ma solo un modesto rimborso spese), provvedendo a tornare sempre presso l'abitazione familiare di Saronno, ove sarebbe tornata a vivere continuativamente al termine del percorso dopo aver dato disdetta al contratto di locazione transitorio ad uso abitativo a far data dal 30 giugno 2025, allorquando la giovane avrebbe deciso se intraprendere un master di specializzazione oppure reperire un'occupazione lavorativa;
per quanto concerneva , la convenuta assumeva che CP_2
la figlia stava frequentando il terzo anno del corso di Psicologia presso l'Università Cattolica di
Milano, ove ella si recava in treno tornando quotidianamente presso la casa familiare.
In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla atteso che l'incompleta CP_1
produzione della documentazione ex art. 473-bis. 12 C.P.C. non è sanzionata dal legislatore con l'inammissibilità dell'atto introduttivo, bensì con il richiamo alle valutazioni di cui agli artt. 116, 92 e
96 C.P.C.
Nel merito, devono respingersi le domande proposte dal Pt_1
Secondo la Cassazione “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento (ordinanza n. 24391 del 2024).
Nel caso concreto, la convenuta ha pienamente assolto al proprio onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la conferma dell'obbligo paterno di versare il contributo al mantenimento di e CP_3
pagina 4 di 6 mediante la produzione sia del contratto di servizio civile sottoscritto da per il periodo CP_2 CP_3
di mesi 12, da cui si desume l'assenza di una retribuzione, sia del libretto universitario di;
nel CP_2
contempo, risulta provata la persistenza dei presupposti per il godimento della casa coniugale in capo alla ed alle figlie. CP_1
La Cassazione ha, infatti, escluso che il requisito della convivenza debba essere necessariamente legato a una coabitazione quotidiana, posto che la presenza settimanale del figlio, che ritorna a casa nei weekend, è sufficiente a mantenere l'assegnazione della casa al genitore che se ne occupa. (ordinanza n. 23473/2020).
Peraltro, la ha documentato che è receduta dal contratto di locazione della casa di CP_1 CP_3
Padova, mentre risulta viaggiare quotidianamente tra Milano e la casa familiare, come emerge CP_2
dalla documentazione relativa all'acquisito degli abbonamenti mensili del treno.
Devono, parimenti, rigettarsi le domande subordinate del dirette a conseguire la riduzione del Pt_1
contributo per le figlie con il versamento diretto alle stesse;
a tale proposito, infatti, si rileva che il non ha allegato, né tanto meno dimostrato di aver subito un peggioramento della sua Pt_1
condizione reddituale e patrimoniale che possa fondare le sue richieste e, nel contempo, non è riscontrabile alcuna domanda di versamento diretto da parte delle ragazze.
Infatti, nella sua ordinanza del 16 settembre 2022, n. 27308 la Suprema Corte ha statuito che, in tema mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quantificazione operata in dispositivo. CP_1
Deve, infine, accogliersi la domanda della convenuta costituita diretta a conseguire il risarcimento del danno subito ex art 96 C.P.C. a seguito dell'incauta iniziativa processuale della controparte alla stregua della produzione del messaggio inviato lo scorso autunno da al padre per informarlo dei suoi CP_3
programmi, a dimostrazione dell'infondatezza della tesi di parte attrice di non essere stata messa a conoscenza dei passi intrapresi dalla figlia in ordine alla sfera professionale e formativa.
In particolare, risulta prodotto sub doc. 15 il messaggio trasmesso da al padre il 5 ottobre 2024 CP_3
del seguente tenore: “Ciao papà, sì, sono ancora a Padova, direi che sto bene. Mi sono laureata a giugno, con tesi sperimentale con lo scopo di aprire porte per la mia specializzazione. Infatti, voglio
pagina 5 di 6 proseguire con un master o uno stage, che sto cercando. Nel frattempo, sempre a giugno dopo la laurea ho iniziato servizio civile. Sto lavorando in un ufficio comunicazione e per progetti dell'ente.
Sto facendo un'esperienza molto bella ed arricchente dal punto di vista umano in primis, ma allo stesso tempo che mi fa sperimentare e concretizzare maggiormente le competenze professionali. Quindi sto imparando tanto. In più questa esperienza mi servirà come plus per le candidature per il prossimo step di studio”.
Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla in CP_1
una misura che si stima equo liquidare in un nono delle liquidande spese di lite, oltre al pagamento della sanzione di € 500 a favore della Cassa Ammende.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta l'eccezione della convenuta;
2) Respinge le domande del ricorrente;
3) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte costituita nell'importo di € 4.500 per compensi, oltre gli accessori di legge;
4) Condanna il ricorrente a risarcire il danno subito ex art. 96 C.P.C. dalla controparte costituita nell'importo di € 500, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
5) Condanna il ricorrente a pagare la sanzione di € 500 in favore della Cassa Ammende.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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