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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15174/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/10/1970 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
IERVOLINO FLORIDA e ZAMBARDINO PIER PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO CP_1
FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/12/2024, parte ricorrente in epigrafe, già titolare della pensione di inabilità, deduceva che a seguito della visita di revisione non veniva riconosciuto invalido al 100%; di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione di alcune patologie ed, in particolare, per la percentuale riconosciuta per la patologia polmonare.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico della ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Cardiopatia ipertensiva in I° classe NYHA;
OSAS in BPCO;
Obesità con complicanze artrosiche;
Diabete mellito tipo II;
Sindrome ansioso depressiva” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992 (Cardiopatia ipertensiva in
I° classe NYHA (cod.6441) 21%; OSAS in BPCO(cod.6407) 35%; Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105) 40%; Diabete Mellito tipo II ( cod.9309) 41%; Sindrome ansioso depressiva
(cod. 2204) 10%( (cfr. perizia in atti).
2 Il consulente nominato con riguardo all'intero quadro morboso sofferto dall'istante ha rilevato quanto segue: “L' OSAS in BPCO non essendo tabellate si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 6407, valutandola nel complesso l' 35%. Cardiopatia ipertensiva in I° classe NYHA non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 6441, valutandola nel complesso il 21%.
Sindrome ansioso depressiva non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 2204, valutandola nel complesso 10%. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale dell' 84% (ottantaquattro percento) Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che al Sig. possa essere riconosciuta Parte_1 un'invalidità pari all' 84% (ottantaquattro per cento). Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui condizioni clinico- Parte_1 obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5\2\1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 84% (ottantaquattro per cento), per cui NON SUSSISTONO i presupposti di legge per la concessione della pensione di inabilità. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della visita di revisione, pertanto dal
18/04/2024.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa specifica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente, ed in particolare quella relativa alla valutazione della patologia polmonare, appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie dell'istante quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione medica ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di
A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico
Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5810/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 30/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15174/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/10/1970 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
IERVOLINO FLORIDA e ZAMBARDINO PIER PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO CP_1
FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/12/2024, parte ricorrente in epigrafe, già titolare della pensione di inabilità, deduceva che a seguito della visita di revisione non veniva riconosciuto invalido al 100%; di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione di alcune patologie ed, in particolare, per la percentuale riconosciuta per la patologia polmonare.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico della ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Cardiopatia ipertensiva in I° classe NYHA;
OSAS in BPCO;
Obesità con complicanze artrosiche;
Diabete mellito tipo II;
Sindrome ansioso depressiva” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992 (Cardiopatia ipertensiva in
I° classe NYHA (cod.6441) 21%; OSAS in BPCO(cod.6407) 35%; Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105) 40%; Diabete Mellito tipo II ( cod.9309) 41%; Sindrome ansioso depressiva
(cod. 2204) 10%( (cfr. perizia in atti).
2 Il consulente nominato con riguardo all'intero quadro morboso sofferto dall'istante ha rilevato quanto segue: “L' OSAS in BPCO non essendo tabellate si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 6407, valutandola nel complesso l' 35%. Cardiopatia ipertensiva in I° classe NYHA non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 6441, valutandola nel complesso il 21%.
Sindrome ansioso depressiva non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico ad utilizzare il codice 2204, valutandola nel complesso 10%. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale dell' 84% (ottantaquattro percento) Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che al Sig. possa essere riconosciuta Parte_1 un'invalidità pari all' 84% (ottantaquattro per cento). Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui condizioni clinico- Parte_1 obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5\2\1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 84% (ottantaquattro per cento), per cui NON SUSSISTONO i presupposti di legge per la concessione della pensione di inabilità. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della visita di revisione, pertanto dal
18/04/2024.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa specifica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente, ed in particolare quella relativa alla valutazione della patologia polmonare, appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie dell'istante quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione medica ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di
A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico
Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5810/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 30/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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