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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Davide Arnaldi, giusta procura in atti,
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ) con sede legale in PESCIA - VIA SALVO D'ACQUISTO Controparte_1 P.IVA_1
10/12, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Burzillà, giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 15.1.2025 la società ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. ) deducendo il Controparte_1 P.IVA_1 mancato pagamento di forniture di merce per l'importo complessivo di € 75.411,81 e la ricorrenza dei requisiti soggettivi, in capo alla debitrice, per l'assoggettamento alla procedura concorsuale richiesta.
Regolarmente convocata la debitrice a mezzo di PEC consegnata il 17.1.2025, all'udienza tenutasi l'11.2.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, compariva il difensore della società debitrice per dedurre di essersi costituito il giorno precedente depositando altresì domanda di concordato preventivo prenotativa, depositi non andati a buon fine per problemi tecnici;
deduceva quindi di aver ridepositato la memoria di costituzione e la domanda prenotativa nella mattinata dell'11.2.2025.
Il procedimento è stato quindi riservato alla decisione del Collegio.
***
1 A. Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con riserva di cui all'art. 44 CCII poiché carente del corredo documentale necessario prescritto dall'art. 39, terzo comma, CCII.
In particolare, la debitrice ha depositato i bilanci di esercizio al 2021 e al 2022 ma non anche quello al
31.12.2023, né sul punto nulla ha dedotto. Trattasi peraltro di bilancio che non risulta ritualmente depositato e che, conseguentemente, non è stato neppure ufficiosamente acquisito agli atti del procedimento unitario.
Non vale a colmare la lacuna il deposito delle dichiarazioni fiscali effettuato dalla debitrice vuoi perché prescritto dalla norma citata solo con riferimento alle imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio (e tale non è l'impresa societaria in discorso), vuoi perché anch'esso incompleto, essendosi la limitata a depositare la dichiarazione IRAP 2023 e le dichiarazioni IVA 2023 e 2024, Controparte_1
piuttosto che le dichiarazioni dei redditi e IRAP concernenti i tre esercizi precedenti.
Anche detta documentazione non risulta acquisita d'ufficio agli atti del procedimento unitario fra cui figurano, piuttosto, i Modelli IVA 2022, 2023 e 2024 e le dichiarazioni dei redditi 2022 (per il 2021) e
2023 (per il 2022).
Infine, non risulta depositato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
La domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII deve pertanto dichiararsi inammissibile per assenza della documentazione prescritta dall'art. 39, terzo comma, CCII (cfr. Cass. Ord. 17164/2022).
B. Deve, piuttosto, essere accolta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII. Controparte_1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società debitrice ha sede legale, da oltre un anno, in Pescia, comune ricompreso nel circondario del tribunale di Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d CCII;
emerge infatti dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo depositato,
l'esistenza di un attivo patrimoniale valorizzato per oltre € 2.088/mila, il conseguimento di ricavi per oltre
€ 4.253/mila e l'esistenza di debiti per oltre € 2.491/mila.
L'ammontare del credito azionato dal ricorrente è altresì idoneo a supportare la sussistenza del presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, non fatto oggetto di alcuna contestazione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell' , fondata su Controparte_2
cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 21.4.2023 in poi, complessivamente pari
2 a € 777.140,32, alla quale devono aggiungersi debiti tributari non ancora a ruolo per € 248.374,82 ed altri debiti nei confronti dell'INPS, non trasmessi all'agente di riscossione per € 19.322,22;
3. dalle perdite di esercizio riportata nel bilancio di esercizio al 31.12.2022, pari a € 555.378,00;
4. dal mancato deposito del bilancio al 31.12.2023;
5. dalla pendenza di due procedure esecutive mobiliari nei confronti della debitrice.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII proposta dalla debitrice l'11.2.2025.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO 10/12 – PESCIA.
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore la dott.ssa che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17.6.2025 alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia l'11/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Davide Arnaldi, giusta procura in atti,
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ) con sede legale in PESCIA - VIA SALVO D'ACQUISTO Controparte_1 P.IVA_1
10/12, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Burzillà, giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 15.1.2025 la società ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. ) deducendo il Controparte_1 P.IVA_1 mancato pagamento di forniture di merce per l'importo complessivo di € 75.411,81 e la ricorrenza dei requisiti soggettivi, in capo alla debitrice, per l'assoggettamento alla procedura concorsuale richiesta.
Regolarmente convocata la debitrice a mezzo di PEC consegnata il 17.1.2025, all'udienza tenutasi l'11.2.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, compariva il difensore della società debitrice per dedurre di essersi costituito il giorno precedente depositando altresì domanda di concordato preventivo prenotativa, depositi non andati a buon fine per problemi tecnici;
deduceva quindi di aver ridepositato la memoria di costituzione e la domanda prenotativa nella mattinata dell'11.2.2025.
Il procedimento è stato quindi riservato alla decisione del Collegio.
***
1 A. Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con riserva di cui all'art. 44 CCII poiché carente del corredo documentale necessario prescritto dall'art. 39, terzo comma, CCII.
In particolare, la debitrice ha depositato i bilanci di esercizio al 2021 e al 2022 ma non anche quello al
31.12.2023, né sul punto nulla ha dedotto. Trattasi peraltro di bilancio che non risulta ritualmente depositato e che, conseguentemente, non è stato neppure ufficiosamente acquisito agli atti del procedimento unitario.
Non vale a colmare la lacuna il deposito delle dichiarazioni fiscali effettuato dalla debitrice vuoi perché prescritto dalla norma citata solo con riferimento alle imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio (e tale non è l'impresa societaria in discorso), vuoi perché anch'esso incompleto, essendosi la limitata a depositare la dichiarazione IRAP 2023 e le dichiarazioni IVA 2023 e 2024, Controparte_1
piuttosto che le dichiarazioni dei redditi e IRAP concernenti i tre esercizi precedenti.
Anche detta documentazione non risulta acquisita d'ufficio agli atti del procedimento unitario fra cui figurano, piuttosto, i Modelli IVA 2022, 2023 e 2024 e le dichiarazioni dei redditi 2022 (per il 2021) e
2023 (per il 2022).
Infine, non risulta depositato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
La domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII deve pertanto dichiararsi inammissibile per assenza della documentazione prescritta dall'art. 39, terzo comma, CCII (cfr. Cass. Ord. 17164/2022).
B. Deve, piuttosto, essere accolta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII. Controparte_1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società debitrice ha sede legale, da oltre un anno, in Pescia, comune ricompreso nel circondario del tribunale di Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d CCII;
emerge infatti dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo depositato,
l'esistenza di un attivo patrimoniale valorizzato per oltre € 2.088/mila, il conseguimento di ricavi per oltre
€ 4.253/mila e l'esistenza di debiti per oltre € 2.491/mila.
L'ammontare del credito azionato dal ricorrente è altresì idoneo a supportare la sussistenza del presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, non fatto oggetto di alcuna contestazione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell' , fondata su Controparte_2
cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 21.4.2023 in poi, complessivamente pari
2 a € 777.140,32, alla quale devono aggiungersi debiti tributari non ancora a ruolo per € 248.374,82 ed altri debiti nei confronti dell'INPS, non trasmessi all'agente di riscossione per € 19.322,22;
3. dalle perdite di esercizio riportata nel bilancio di esercizio al 31.12.2022, pari a € 555.378,00;
4. dal mancato deposito del bilancio al 31.12.2023;
5. dalla pendenza di due procedure esecutive mobiliari nei confronti della debitrice.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII proposta dalla debitrice l'11.2.2025.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO 10/12 – PESCIA.
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore la dott.ssa che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17.6.2025 alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia l'11/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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