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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1594/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1594/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a Torino in [...] 24 settembre Parte_1 C.F._1
1977, residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino via Pinasca n. 12 presso lo studio dell'avvocato Monica
Durante che la rappresenta e difende per delega in atti.
e
(C.F. ), nato a Torino in [...] 22 luglio Parte_2 C.F._2
1973, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino via Pinasca n. 12 presso lo studio dell'avvocato Monica
Durante che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
Per_
“1) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile
collocazione e residenza presso la mamma ed esercizio separato della responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, presso la mamma avrà anche
la residenza e l'abitazione principale la figlia maggiorenne non ancora Per_2
economicamente autosufficiente;
Per_ 2) disporre che i periodi di permanenza del figlio presso il papà saranno
concordati tra i genitori;
in ogni caso – salvo diversi accordi – il papà lo vedrà e lo
terrà con sé, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio secondo le
seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al
lunedì mattina;
due giorni infrasettimanali consecutivi di regola il mercoledì ed il
giovedì nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il papà; due giorni
infrasettimanali consecutivi di regola il lunedì ed il martedì nella settimana in cui
trascorrerà il fine settimana con la mamma;
nel corso delle festività natalizie, un anno
dal 23 al 30 dicembre e l'anno dopo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per metà delle
vacanze scolastiche pasquali, alternando il primo ed il secondo periodo ricomprendenti
la Pasqua e la Pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane
consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo esclusivo spetterà al padre;
durante le altre festività infrasettimanali,
compresi i “ponti”, così come in occasione del compleanno, in alternanza con l'altro
genitore;
Pag. 2 di 5 Per_ 3) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_2 Per_2
versando mensilmente alla signora la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Pt_1
figlio);
4) disporre che entrambi i genitori sostengano, nella misura del 50% ciascuno, il
pagamento delle spese scolastiche, delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal
S.S.N., nonché il pagamento delle spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del
Tribunale di Ivrea;
5) i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione che non sia oggetto delle
condizioni di cui al presente ricorso per omologa di separazione e di essere
economicamente indipendenti.”
Il P.M. ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
10.07.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 10 dicembre 2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile, Atto n. 31 parte I - anno 2003 - Comune di Chivassso (TO));
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie il 17.06.2004 a Persona_3
Chivasso e il 26.02.2007 a Chivasso;
Per_4
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta
Pag. 3 di 5 insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 febbraio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 10.12.2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Atto n. 31 parte I
- anno 2003 - Comune di Chivasso (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio. Si evidenzia in ogni caso che nelle more della definizione del procedimento anche il figlio essendo nato il Per_1
26.2.2007, è divenuto maggiorenne;
pertanto, anche in relazione al figlio Per_1
nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri.
Pag. 4 di 5 Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme de P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chivasso (TO) il 10.12.23, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte I atto n. 31-
anno 2003 - Comune di Chivasso (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 02 aprile
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1594/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1594/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a Torino in [...] 24 settembre Parte_1 C.F._1
1977, residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino via Pinasca n. 12 presso lo studio dell'avvocato Monica
Durante che la rappresenta e difende per delega in atti.
e
(C.F. ), nato a Torino in [...] 22 luglio Parte_2 C.F._2
1973, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino via Pinasca n. 12 presso lo studio dell'avvocato Monica
Durante che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
Per_
“1) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile
collocazione e residenza presso la mamma ed esercizio separato della responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, presso la mamma avrà anche
la residenza e l'abitazione principale la figlia maggiorenne non ancora Per_2
economicamente autosufficiente;
Per_ 2) disporre che i periodi di permanenza del figlio presso il papà saranno
concordati tra i genitori;
in ogni caso – salvo diversi accordi – il papà lo vedrà e lo
terrà con sé, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio secondo le
seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al
lunedì mattina;
due giorni infrasettimanali consecutivi di regola il mercoledì ed il
giovedì nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il papà; due giorni
infrasettimanali consecutivi di regola il lunedì ed il martedì nella settimana in cui
trascorrerà il fine settimana con la mamma;
nel corso delle festività natalizie, un anno
dal 23 al 30 dicembre e l'anno dopo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per metà delle
vacanze scolastiche pasquali, alternando il primo ed il secondo periodo ricomprendenti
la Pasqua e la Pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane
consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo esclusivo spetterà al padre;
durante le altre festività infrasettimanali,
compresi i “ponti”, così come in occasione del compleanno, in alternanza con l'altro
genitore;
Pag. 2 di 5 Per_ 3) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_2 Per_2
versando mensilmente alla signora la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Pt_1
figlio);
4) disporre che entrambi i genitori sostengano, nella misura del 50% ciascuno, il
pagamento delle spese scolastiche, delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal
S.S.N., nonché il pagamento delle spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del
Tribunale di Ivrea;
5) i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione che non sia oggetto delle
condizioni di cui al presente ricorso per omologa di separazione e di essere
economicamente indipendenti.”
Il P.M. ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
10.07.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 10 dicembre 2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile, Atto n. 31 parte I - anno 2003 - Comune di Chivassso (TO));
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie il 17.06.2004 a Persona_3
Chivasso e il 26.02.2007 a Chivasso;
Per_4
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta
Pag. 3 di 5 insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 febbraio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 10.12.2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Atto n. 31 parte I
- anno 2003 - Comune di Chivasso (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio. Si evidenzia in ogni caso che nelle more della definizione del procedimento anche il figlio essendo nato il Per_1
26.2.2007, è divenuto maggiorenne;
pertanto, anche in relazione al figlio Per_1
nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri.
Pag. 4 di 5 Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme de P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chivasso (TO) il 10.12.23, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte I atto n. 31-
anno 2003 - Comune di Chivasso (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 02 aprile
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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