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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, nelle persone di : Dott.ssa Rosa MA SA Presidente rel. Dott. Enrico Ardituro Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 ultima parte c.p.c. mediante lettura del dispositivo e riserva del deposito della sentenza all'esito della udienza del 17.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2432//2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione ex art. 56 comma 3 L. 392/1978, e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Quarto (Na), alla Via E. De Nicola n. 6 presso lo studio dell' Avv. Sergio Marotta, C.F. che la rappresenta e C.F._2 difende giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani n.1 presso lo studio dell'avv. Michele Piro (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2025 premesso di Parte_1 essere proprietaria dell'immobile sito in Pozzuoli (Na) alla via Salvatore di Giacomo n. 2 individuata al NCEU con i seguenti dati : Foglio 6, particella 204, sub. 5, Cat. A/2, Vani 6,5, rendita catastale 822,46; che la predetta unità immobiliare veniva concessa in locazione ad uso abitativo alla sig.ra CP_1 per la durata di 4 anni con decorrenza dal 01.02.2020 al 31.01.2024,
[...] rinnovatosi automaticamente per egual periodo con prossima scadenza al 31.01.2028; che, stante la sopravvenuta necessità di essa di rientrare Pt_1 in possesso dell'immobile di sua proprietà per adibirlo ad abitazione del proprio nucleo familiare, in data 02.07.2025, in anticipo di oltre due anni e mezzo rispetto alla scadenza contrattuale, provvedeva a formalizzare disdetta del contratto di locazione ai sensi dell'art 2 L. n. 431/1998; che essa Pt_1 adiva in seguito il Tribunale di Napoli perché convalidasse la licenza
[...] per finita locazione;
che la causa, regolarmente iscritta al numero di R.G. 19913/2025, venina assegnata alla 9° Sezione civile, in persona de Giudice Renata Palmieri e trattata in prima udienza il giorno 13 ottobre 2025; che , in quella sede, si costituiva parte convenuta a mezzo di proprio procuratore il quale non si opponeva alla convalida di sfratto, chiedendo però il massimo differimento per l'inizio dell'esecuzione; che il Giudice convalidava la licenza per finita locazione alla data del 31.01.2028 e fissava per l'esecuzione, considerata la scadenza del contratto comparata con la situazione del conduttore di reperimento di altro alloggio, in considerazione delle esigenze abitative per il fenomeno del bradisismo e per esigenze di allocare altrove la dimora, la data del 31.07.2028; tanto premesso tenuto conto che la disdetta era stata inviata più di due anni e mezzo prima dalla scadenza del contratto e ciò proprio al fine di informare la conduttrice della necessità di riappropriarsi dell'immobile locatale alla prossima scadenza del contratto e di darle la possibilità di reperire altro alloggio, ricorreva in giudizio chiedendo che il Tribunale, in parziale riforma dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025, non concedesse alcun differimento dell'esecuzione per il rilascio dell'immobile locato o, in subordine, anticipasse considerevolmente la data a tal uopo determinata nel provvedimento impugnato. La resistente, nel costituirsi, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta fuori termine e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso . Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12814/2018, alla cui motivazione si rinvia, ha sancito che “ La speciale opposizione avverso il provvedimento di fissazione del giorno di esecuzione della condanna del conduttore al rilascio, previsto dal comma 3 dell'art. 56 l. 27 luglio 1978 n. 392 (come sostituito dall'art. 7 bis d.l. 13 settembre 2004 n. 240, conv. con modificazioni in l. 12 novembre 2004 n. 269) non è soggetta al termine di proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e può essere proposta, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine stesso non sia spirato”. Nel merito, occorre premettere che la ratio dell'art. 56 Legge 392/78 è quella di bilanciare l'interesse del locatore a rientrare in possesso del suo immobile (alla scadenza naturale del contratto) con l'interesse sociale di tutelare il conduttore, garantendogli un tempo congruo per trovare una nuova sistemazione abitativa, specialmente in presenza di difficoltà, attraverso la fissazione discrezionale, ma motivata, della data di esecuzione del rilascio (entro 6 o 12 mesi). Questa norma mira a evitare che la fine del contratto si traduca in una situazione abitativa di emergenza per le fasce più deboli, modulando i tempi del rilascio in base alle esigenze di entrambe le parti. La predetta normativa, nell'elencare i criteri che devono orientare il Giudice
- 2 - nell'eventuale differimento dell'esecuzione, prevede che, nei casi di finita locazione, si deve tener conto del tempo trascorso dalla disdetta e delle “ condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore e le ragioni per cui viene disposto il rilascio”. Nella fattispecie in esame la disdetta è stata ricevuta dalla conduttrice ben 31 mesi prima della scadenza del contratto e l'immobile oggetto di locazione è l'unica unità abitativa di cui dispone il nucleo familiare della locatrice la quale attualmente occupa altro immobile di proprietà di terzi e a sua volta è stata destinataria di disdetta del contratto di locazione. Pertanto, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla e Pt_1 della volontà di volersi riappropriare del cespite, manifestata alla conduttrice con così largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, reputa il Tribunale che non vi sono motivi che giustificano, rispetto alla accertata data di scadenza, la concessione del massimo termine per il rilascio e ciò anche laddove si convenga che sussiste una difficoltà nel reperire immobili “stante la crisi bradisismica che, è notorio, sta interessando l'area flegrea e, in particolare il Comune di Pozzuoli”. Pertanto, reputa il Tribunale, in accoglimento del ricorso e a parziale modifica dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025 di poter fissare quale data di esecuzione il 1.3.2028. Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in accoglimento del ricorso e a parziale modifica dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025 fissa quale data di esecuzione il 1.3.2028;
b) compensa le spese di lite;
si riserva il deposito della motivazione entro il 17.1.2026.
Napoli 17.12.2025 Il Presidente
Rosa MA SA
- 3 -
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2432//2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione ex art. 56 comma 3 L. 392/1978, e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Quarto (Na), alla Via E. De Nicola n. 6 presso lo studio dell' Avv. Sergio Marotta, C.F. che la rappresenta e C.F._2 difende giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani n.1 presso lo studio dell'avv. Michele Piro (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2025 premesso di Parte_1 essere proprietaria dell'immobile sito in Pozzuoli (Na) alla via Salvatore di Giacomo n. 2 individuata al NCEU con i seguenti dati : Foglio 6, particella 204, sub. 5, Cat. A/2, Vani 6,5, rendita catastale 822,46; che la predetta unità immobiliare veniva concessa in locazione ad uso abitativo alla sig.ra CP_1 per la durata di 4 anni con decorrenza dal 01.02.2020 al 31.01.2024,
[...] rinnovatosi automaticamente per egual periodo con prossima scadenza al 31.01.2028; che, stante la sopravvenuta necessità di essa di rientrare Pt_1 in possesso dell'immobile di sua proprietà per adibirlo ad abitazione del proprio nucleo familiare, in data 02.07.2025, in anticipo di oltre due anni e mezzo rispetto alla scadenza contrattuale, provvedeva a formalizzare disdetta del contratto di locazione ai sensi dell'art 2 L. n. 431/1998; che essa Pt_1 adiva in seguito il Tribunale di Napoli perché convalidasse la licenza
[...] per finita locazione;
che la causa, regolarmente iscritta al numero di R.G. 19913/2025, venina assegnata alla 9° Sezione civile, in persona de Giudice Renata Palmieri e trattata in prima udienza il giorno 13 ottobre 2025; che , in quella sede, si costituiva parte convenuta a mezzo di proprio procuratore il quale non si opponeva alla convalida di sfratto, chiedendo però il massimo differimento per l'inizio dell'esecuzione; che il Giudice convalidava la licenza per finita locazione alla data del 31.01.2028 e fissava per l'esecuzione, considerata la scadenza del contratto comparata con la situazione del conduttore di reperimento di altro alloggio, in considerazione delle esigenze abitative per il fenomeno del bradisismo e per esigenze di allocare altrove la dimora, la data del 31.07.2028; tanto premesso tenuto conto che la disdetta era stata inviata più di due anni e mezzo prima dalla scadenza del contratto e ciò proprio al fine di informare la conduttrice della necessità di riappropriarsi dell'immobile locatale alla prossima scadenza del contratto e di darle la possibilità di reperire altro alloggio, ricorreva in giudizio chiedendo che il Tribunale, in parziale riforma dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025, non concedesse alcun differimento dell'esecuzione per il rilascio dell'immobile locato o, in subordine, anticipasse considerevolmente la data a tal uopo determinata nel provvedimento impugnato. La resistente, nel costituirsi, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta fuori termine e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso . Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12814/2018, alla cui motivazione si rinvia, ha sancito che “ La speciale opposizione avverso il provvedimento di fissazione del giorno di esecuzione della condanna del conduttore al rilascio, previsto dal comma 3 dell'art. 56 l. 27 luglio 1978 n. 392 (come sostituito dall'art. 7 bis d.l. 13 settembre 2004 n. 240, conv. con modificazioni in l. 12 novembre 2004 n. 269) non è soggetta al termine di proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e può essere proposta, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine stesso non sia spirato”. Nel merito, occorre premettere che la ratio dell'art. 56 Legge 392/78 è quella di bilanciare l'interesse del locatore a rientrare in possesso del suo immobile (alla scadenza naturale del contratto) con l'interesse sociale di tutelare il conduttore, garantendogli un tempo congruo per trovare una nuova sistemazione abitativa, specialmente in presenza di difficoltà, attraverso la fissazione discrezionale, ma motivata, della data di esecuzione del rilascio (entro 6 o 12 mesi). Questa norma mira a evitare che la fine del contratto si traduca in una situazione abitativa di emergenza per le fasce più deboli, modulando i tempi del rilascio in base alle esigenze di entrambe le parti. La predetta normativa, nell'elencare i criteri che devono orientare il Giudice
- 2 - nell'eventuale differimento dell'esecuzione, prevede che, nei casi di finita locazione, si deve tener conto del tempo trascorso dalla disdetta e delle “ condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore e le ragioni per cui viene disposto il rilascio”. Nella fattispecie in esame la disdetta è stata ricevuta dalla conduttrice ben 31 mesi prima della scadenza del contratto e l'immobile oggetto di locazione è l'unica unità abitativa di cui dispone il nucleo familiare della locatrice la quale attualmente occupa altro immobile di proprietà di terzi e a sua volta è stata destinataria di disdetta del contratto di locazione. Pertanto, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla e Pt_1 della volontà di volersi riappropriare del cespite, manifestata alla conduttrice con così largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, reputa il Tribunale che non vi sono motivi che giustificano, rispetto alla accertata data di scadenza, la concessione del massimo termine per il rilascio e ciò anche laddove si convenga che sussiste una difficoltà nel reperire immobili “stante la crisi bradisismica che, è notorio, sta interessando l'area flegrea e, in particolare il Comune di Pozzuoli”. Pertanto, reputa il Tribunale, in accoglimento del ricorso e a parziale modifica dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025 di poter fissare quale data di esecuzione il 1.3.2028. Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in accoglimento del ricorso e a parziale modifica dell'ordinanza di convalida del 13.10.2025 fissa quale data di esecuzione il 1.3.2028;
b) compensa le spese di lite;
si riserva il deposito della motivazione entro il 17.1.2026.
Napoli 17.12.2025 Il Presidente
Rosa MA SA
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