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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEO Parte_1 C.F._1
EMANUELE GIUSEPPE giusta procura in atti;
opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 455/2023 reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il CP_2
quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 92.726,59 oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di forniture commerciali effettuate dalla in favore della opponente CP_2
fino al mese di ottobre 2021.
A fondamento dell'opposizione spiegava che in data 25.10.2021 era intervenuto tra Parte_1
le parti un contratto di risoluzione consensuale del rapporto di franchising, con il quale le stesse dichiaravano di non aver altro a pretendere, salvo i rapporti creditizi che l'affiliante aveva maturato verso l'affiliata. Tuttavia, aggiungeva, che tale ultima pattuizione era stata superata, di fatto, dall'intervenuta restituzione, da parte dell'opposta – il medesimo giorno del citato accordo - delle cambiali precedentemente consegnate dalla Sosteneva, poi, che – in spregio agli accordi Parte_1
contrattuali - all'importo ingiunto l'opponente non aveva decurtato la somma di euro 35.000,00 relativa al prezzo degli arredi venduti dalla alla opposta. Concludeva, dunque, chiedendo “1) Parte_1
pagina 1 di 7 sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività del d.i. n. 455/2023 per assenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
2) nel merito, dichiarare liberato il debitore dall'obbligazione pecuniaria verso la per aver, quest'ultima, restituito i titoli cambiari ex art. 1327 c.c. e per Controparte_1
l'effetto revocare il d.i. n. 455/2023 reso dal Tribunale di Ascoli Piceno per mancanza del credito presunto;
3) condannare la ex art. 96 co. I e II cpc. al risarcimento dei danni da Controparte_1
liquidarsi in favore della sig. ra nella misura che il Giudice Istruttore riterrà congrua, per Parte_1
aver agito con mala fede contrattuale, richiedendo un provvedimento ante causam su un diritto inesistente;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'odierna opposizione, decurtare di euro 35.000 il presunto credito vantato dalla in forza della fattura di Parte_2 vendita della merce esistente all'interno dell'attività commerciale della sig. ra Parte_1
; 2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali da porsi a carico
[...] dell'erario per ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dalla
[...]
affermando l'assoluta correttezza del proprio operato, in esecuzione degli accordi intrapresi Pt_1
dalle parti prima della sottoscrizione del contratto. In particolare, sottolineava coma la restituzione delle cambiali non fosse in alcun modo indicativa della volontà di rimettere il debito, sia in considerazione di quanto emerso nel corso delle trattative, sia in considerazione della chiara scrittura intervenuta tra le parti, sia in considerazione dell'esiguità dell'importo portato dalle cambiali rispetto al complessivo debito della opponente. Affermava, poi, di aver correttamente decurtato, dalla somma precettata, l'importo dovuto alla per la vendita degli arredi e concludeva chiedendo “in via Parte_1
preliminare 1) rigettare l'istanza sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata;
nel merito 2) Rigettare integralmente
l'opposizione proposta dell'attrice, signora respingendo tutte le Parte_1
deduzioni, eccezioni e domande formulate dall'attrice, in quanto inammissibili e del tutto infondate, in fatto e diritto, per i motivi in narrativa;
e per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n.
455/2023 del 20.09.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 1300/2023; in subordine 3)
Accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare la signora Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 92.726,59 ovvero della somma minore che dovesse essere eventualmente accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, per i motivi in narrativa;
in ogni caso 4) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la convenuta,
pagina 2 di 7 sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta all' Controparte_1 Controparte_3
; 5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
[...]
giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 31.1.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – (con concessione alle parti di giorni 30 a ritroso dall'udienza per il deposito di note conclusive) e, all'esito della lettura delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate anche ai fini della discussione, era emessa la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
È documentato in atti – oltre che non contestato – che in data 25.10.2021 le parti stipulavano una scrittura privata di risoluzione consensuale del contratto di franchising con la quale stesse, dopo aver dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto, concordavano di non aver nulla a che pretendere reciprocamente “ad eccezione di quanto pattuito nei successivi artt. 2,4,5 e 6 del presente accordo”. In particolare, all'art. 3 dell'accordo, i contraenti concordavano che “l'affiliante vanta un credito nei confronti dell'affiliato, derivante dalle forniture commerciali intercorse, dell'importo di euro
89.407,09, fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita” (all. 4 fascicolo opponente).
È altresì documentato in atti – oltre che non contestato – che prima di addivenire alla stipula del citato accordo tra le parti interveniva uno scambio di mail (cfr. doc. 2 fascicolo opponente) con il quale le parti definivano i termini dell'accordo. In particolare, in data 19.10.2021 per la Persona_1 [...]
scriveva al procuratore dell'opponente, alle ore 18.11 che “la nostra volontà era quella di CP_1
sottoscrivere l'accordo contestualmente all'emissione della fattura per gli arredi usati e alla riconsegna di tutte le cambiali in nostro possesso, con evidenza del saldo da pagare già al netto della fattura degli arredi”. Il legale della rispondeva che “posso anche soprassedere sulla Parte_1
menzione nell'atto di risoluzione della restituzione delle cambiali ma se le stesse non saranno riconsegnate, brevi manu, non potrò dare il mio nulla osta alla sottoscrizione dell'atto”.
Dalla citata documentazione, costituita dallo scambio di mail prodotto in atti da entrambe le parti (all. 2 fascicolo opponente), pare evidente come le stesse si accordavano per non menzionare la restituzione delle cambiali nell'accordo che sarebbe stato sottoscritto contestualmente all'emissione della fattura per la vendita degli arredi da usati dalla Parte_1
Da ciò discende con tutta evidenza che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, le cambiali erano contestualmente restituite e che il saldo da pagare riportato nell'accordo era considerato al netto della pagina 3 di 7 fattura degli arredi. Ed infatti, come sostenuto dalla stessa opponente, lo stesso giorno 25.10.2021
[...]
sottoscriveva il verbale con il quale dava atto di aver ricevuto in restituzione le Parte_1
cambiali precedentemente consegnate (cfr. doc. 5 fascicolo opponente), comportamento che, chiaramente, è inidoneo a costituire prova della liberazione del debitore ex art. 1237 c.c.
Come noto, infatti, il citato articolo prevede una presunzione iuris tantum di liberazione del debitore, desumendola dalla restituzione del titolo. Tale presunzione, tuttavia, nel caso che ci occupa, può dirsi chiaramente superata dalla inequivoca documentazione in atti depositata da entrambe le parti che, come visto, attesta l'esistenza della restituzione dei titoli contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo con il quale la stessa riconosceva il proprio debito nei confronti della Reta Retail pari ad euro Parte_1
“89.407,09, fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita”.
D'altro canto, al netto delle cambiali “irregolari”, l'importo delle stesse risulta di gran lunga inferiore rispetto al debito riconosciuto nella più volte citata scrittura dalla con la conseguenza che, Parte_1
anche per tale via – benchè quanto sopra rilevato risulti assorbente di ogni altra considerazione – la restituzione dei titoli non potrebbe essere interpretata quale rimessione del ben maggior debito (pure riconosciuto dalla debitrice) da parte della CP_2
Sempre dal citato scambio di mail intervenuto tra le parti prima di addivenire alla stipula dell'atto di risoluzione è possibile evincere come la somma riconosciuta dalla come dovuta nella Parte_1 scrittura privata fosse “già al netto della fattura degli arredi” (cfr. mail già citata del 19 ottobre 2021 – doc. 2 opponente).
In ogni caso, a fronte di una fattura per la vendita degli arredi emessa e notificata in data 22.10.2025, a fronte della piena conoscenza, dunque, da parte della del proprio credito maturato nei Parte_1
confronti della non si spiegherebbe come la stessa abbia riconosciuto, in data 25.10.2021, CP_2
l'esistenza di un proprio debito nei confronti della proprio nell'importo di euro “89.407,09, CP_2
fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita”.
È noto infatti che, a fronte di un riconoscimento di debito, si ha un'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che sarebbe stato onere della dimostrare che alla somma dalla stessa Parte_1
riconosciuta come dovuta andava ancora detratta la somma di cui alla fattura del 22.10.2021, prova che, chiaramente, non è stata in alcun modo fornita.
pagina 4 di 7 Anzi, vi è in atti, tra l'altro – ed ad abundantiam - documentazione a supporto della ricostruzione della vicenda fornita dalla parte opposta.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio il libro giornale, contenente il giroconto di accredito dell'importo fatturato di € 34.999 (doc. 6 fascicolo opposta) nonché il mastrino fornitore (doc. 7 opposta) e il mastrino cliente (doc. 8 opposta), dai quali è possibile evincere l'avvenuto accredito in favore della debitrice della somma con la conseguenza che l'importo ingiunto, tra l'altro corrispondente all'importo riconosciuto dalla è da considerarsi al netto della somma portata dalla più volte Parte_1
citata fattura del 22.10.2021.
In conclusione, preso atto della mancata contestazione, da parte dell'opponente, del quantum ingiunto, al rigetto dell'opposizione seguirà l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per ciò che concerne la domanda avanzata dall'opposto di condanna dell'opponente per lite temeraria, ritiene questo giudice che la stessa vada accolta.
Si ritiene, infatti, connotato (quantomeno) da colpa grave il comportamento di una parte processuale che – a fronte dei chiari accordi sottoscritti e dei chiari impegni assunti – proponga un'opposizione, dai connotati esclusivamente dilatori, negando la pregressa volontà già inequivocabilmente manifestata nella scrittura privata sottoscritta, fornendo alla vicenda un'interpretazione del tutto smentita dalla documentazione in atti.
Ed infatti, nonostante la manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione,
l'odierna opponente ha costretto l'altra parte processuale a difendersi nel presente giudizio di opposizione, palesando un abuso del processo sostanziatosi nell'avviare il sistema di giustizia al fine di tutelare una posizione apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto ma in realtà priva di ragioni fondanti.
Si è detto, infatti, che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
pagina 5 di 7 diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., S.U.,
13 settembre 2018 n. 22405).
Ciò posto e passando alla quantificazione di tale somma, si è detto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass., 20 novembre 2020, n. 26435).
Il predetto parametro, di recente, è stato recepito anche dalle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano (tabelle 2022) ove, richiamandosi la giurisprudenza della
Suprema Corte si legge che “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso” (cfr. Cass. n.21570/2012).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma da liquidare ex art. 96 c. 3 c.p.c. andrà determinata – in considerazione del valore della causa, della gravità dell' “abuso” e della durata del procedimento – in misura del 50% delle spese di lite liquidate.
Spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1534 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 4500,00;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 9.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEO Parte_1 C.F._1
EMANUELE GIUSEPPE giusta procura in atti;
opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 455/2023 reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il CP_2
quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 92.726,59 oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di forniture commerciali effettuate dalla in favore della opponente CP_2
fino al mese di ottobre 2021.
A fondamento dell'opposizione spiegava che in data 25.10.2021 era intervenuto tra Parte_1
le parti un contratto di risoluzione consensuale del rapporto di franchising, con il quale le stesse dichiaravano di non aver altro a pretendere, salvo i rapporti creditizi che l'affiliante aveva maturato verso l'affiliata. Tuttavia, aggiungeva, che tale ultima pattuizione era stata superata, di fatto, dall'intervenuta restituzione, da parte dell'opposta – il medesimo giorno del citato accordo - delle cambiali precedentemente consegnate dalla Sosteneva, poi, che – in spregio agli accordi Parte_1
contrattuali - all'importo ingiunto l'opponente non aveva decurtato la somma di euro 35.000,00 relativa al prezzo degli arredi venduti dalla alla opposta. Concludeva, dunque, chiedendo “1) Parte_1
pagina 1 di 7 sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività del d.i. n. 455/2023 per assenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
2) nel merito, dichiarare liberato il debitore dall'obbligazione pecuniaria verso la per aver, quest'ultima, restituito i titoli cambiari ex art. 1327 c.c. e per Controparte_1
l'effetto revocare il d.i. n. 455/2023 reso dal Tribunale di Ascoli Piceno per mancanza del credito presunto;
3) condannare la ex art. 96 co. I e II cpc. al risarcimento dei danni da Controparte_1
liquidarsi in favore della sig. ra nella misura che il Giudice Istruttore riterrà congrua, per Parte_1
aver agito con mala fede contrattuale, richiedendo un provvedimento ante causam su un diritto inesistente;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'odierna opposizione, decurtare di euro 35.000 il presunto credito vantato dalla in forza della fattura di Parte_2 vendita della merce esistente all'interno dell'attività commerciale della sig. ra Parte_1
; 2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali da porsi a carico
[...] dell'erario per ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dalla
[...]
affermando l'assoluta correttezza del proprio operato, in esecuzione degli accordi intrapresi Pt_1
dalle parti prima della sottoscrizione del contratto. In particolare, sottolineava coma la restituzione delle cambiali non fosse in alcun modo indicativa della volontà di rimettere il debito, sia in considerazione di quanto emerso nel corso delle trattative, sia in considerazione della chiara scrittura intervenuta tra le parti, sia in considerazione dell'esiguità dell'importo portato dalle cambiali rispetto al complessivo debito della opponente. Affermava, poi, di aver correttamente decurtato, dalla somma precettata, l'importo dovuto alla per la vendita degli arredi e concludeva chiedendo “in via Parte_1
preliminare 1) rigettare l'istanza sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata;
nel merito 2) Rigettare integralmente
l'opposizione proposta dell'attrice, signora respingendo tutte le Parte_1
deduzioni, eccezioni e domande formulate dall'attrice, in quanto inammissibili e del tutto infondate, in fatto e diritto, per i motivi in narrativa;
e per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n.
455/2023 del 20.09.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 1300/2023; in subordine 3)
Accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare la signora Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 92.726,59 ovvero della somma minore che dovesse essere eventualmente accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, per i motivi in narrativa;
in ogni caso 4) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la convenuta,
pagina 2 di 7 sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta all' Controparte_1 Controparte_3
; 5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
[...]
giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 31.1.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – (con concessione alle parti di giorni 30 a ritroso dall'udienza per il deposito di note conclusive) e, all'esito della lettura delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate anche ai fini della discussione, era emessa la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
È documentato in atti – oltre che non contestato – che in data 25.10.2021 le parti stipulavano una scrittura privata di risoluzione consensuale del contratto di franchising con la quale stesse, dopo aver dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto, concordavano di non aver nulla a che pretendere reciprocamente “ad eccezione di quanto pattuito nei successivi artt. 2,4,5 e 6 del presente accordo”. In particolare, all'art. 3 dell'accordo, i contraenti concordavano che “l'affiliante vanta un credito nei confronti dell'affiliato, derivante dalle forniture commerciali intercorse, dell'importo di euro
89.407,09, fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita” (all. 4 fascicolo opponente).
È altresì documentato in atti – oltre che non contestato – che prima di addivenire alla stipula del citato accordo tra le parti interveniva uno scambio di mail (cfr. doc. 2 fascicolo opponente) con il quale le parti definivano i termini dell'accordo. In particolare, in data 19.10.2021 per la Persona_1 [...]
scriveva al procuratore dell'opponente, alle ore 18.11 che “la nostra volontà era quella di CP_1
sottoscrivere l'accordo contestualmente all'emissione della fattura per gli arredi usati e alla riconsegna di tutte le cambiali in nostro possesso, con evidenza del saldo da pagare già al netto della fattura degli arredi”. Il legale della rispondeva che “posso anche soprassedere sulla Parte_1
menzione nell'atto di risoluzione della restituzione delle cambiali ma se le stesse non saranno riconsegnate, brevi manu, non potrò dare il mio nulla osta alla sottoscrizione dell'atto”.
Dalla citata documentazione, costituita dallo scambio di mail prodotto in atti da entrambe le parti (all. 2 fascicolo opponente), pare evidente come le stesse si accordavano per non menzionare la restituzione delle cambiali nell'accordo che sarebbe stato sottoscritto contestualmente all'emissione della fattura per la vendita degli arredi da usati dalla Parte_1
Da ciò discende con tutta evidenza che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, le cambiali erano contestualmente restituite e che il saldo da pagare riportato nell'accordo era considerato al netto della pagina 3 di 7 fattura degli arredi. Ed infatti, come sostenuto dalla stessa opponente, lo stesso giorno 25.10.2021
[...]
sottoscriveva il verbale con il quale dava atto di aver ricevuto in restituzione le Parte_1
cambiali precedentemente consegnate (cfr. doc. 5 fascicolo opponente), comportamento che, chiaramente, è inidoneo a costituire prova della liberazione del debitore ex art. 1237 c.c.
Come noto, infatti, il citato articolo prevede una presunzione iuris tantum di liberazione del debitore, desumendola dalla restituzione del titolo. Tale presunzione, tuttavia, nel caso che ci occupa, può dirsi chiaramente superata dalla inequivoca documentazione in atti depositata da entrambe le parti che, come visto, attesta l'esistenza della restituzione dei titoli contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo con il quale la stessa riconosceva il proprio debito nei confronti della Reta Retail pari ad euro Parte_1
“89.407,09, fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita”.
D'altro canto, al netto delle cambiali “irregolari”, l'importo delle stesse risulta di gran lunga inferiore rispetto al debito riconosciuto nella più volte citata scrittura dalla con la conseguenza che, Parte_1
anche per tale via – benchè quanto sopra rilevato risulti assorbente di ogni altra considerazione – la restituzione dei titoli non potrebbe essere interpretata quale rimessione del ben maggior debito (pure riconosciuto dalla debitrice) da parte della CP_2
Sempre dal citato scambio di mail intervenuto tra le parti prima di addivenire alla stipula dell'atto di risoluzione è possibile evincere come la somma riconosciuta dalla come dovuta nella Parte_1 scrittura privata fosse “già al netto della fattura degli arredi” (cfr. mail già citata del 19 ottobre 2021 – doc. 2 opponente).
In ogni caso, a fronte di una fattura per la vendita degli arredi emessa e notificata in data 22.10.2025, a fronte della piena conoscenza, dunque, da parte della del proprio credito maturato nei Parte_1
confronti della non si spiegherebbe come la stessa abbia riconosciuto, in data 25.10.2021, CP_2
l'esistenza di un proprio debito nei confronti della proprio nell'importo di euro “89.407,09, CP_2
fatti salvi gli aggiornamenti relativi alle vendite del mese di ottobre 2021, non ancora fatturate dall'affiliante, nonché gli eventuali conguagli connessi alle restituzioni che verranno eseguite successivamente alla data di chiusura del punto vendita”.
È noto infatti che, a fronte di un riconoscimento di debito, si ha un'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che sarebbe stato onere della dimostrare che alla somma dalla stessa Parte_1
riconosciuta come dovuta andava ancora detratta la somma di cui alla fattura del 22.10.2021, prova che, chiaramente, non è stata in alcun modo fornita.
pagina 4 di 7 Anzi, vi è in atti, tra l'altro – ed ad abundantiam - documentazione a supporto della ricostruzione della vicenda fornita dalla parte opposta.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio il libro giornale, contenente il giroconto di accredito dell'importo fatturato di € 34.999 (doc. 6 fascicolo opposta) nonché il mastrino fornitore (doc. 7 opposta) e il mastrino cliente (doc. 8 opposta), dai quali è possibile evincere l'avvenuto accredito in favore della debitrice della somma con la conseguenza che l'importo ingiunto, tra l'altro corrispondente all'importo riconosciuto dalla è da considerarsi al netto della somma portata dalla più volte Parte_1
citata fattura del 22.10.2021.
In conclusione, preso atto della mancata contestazione, da parte dell'opponente, del quantum ingiunto, al rigetto dell'opposizione seguirà l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per ciò che concerne la domanda avanzata dall'opposto di condanna dell'opponente per lite temeraria, ritiene questo giudice che la stessa vada accolta.
Si ritiene, infatti, connotato (quantomeno) da colpa grave il comportamento di una parte processuale che – a fronte dei chiari accordi sottoscritti e dei chiari impegni assunti – proponga un'opposizione, dai connotati esclusivamente dilatori, negando la pregressa volontà già inequivocabilmente manifestata nella scrittura privata sottoscritta, fornendo alla vicenda un'interpretazione del tutto smentita dalla documentazione in atti.
Ed infatti, nonostante la manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione,
l'odierna opponente ha costretto l'altra parte processuale a difendersi nel presente giudizio di opposizione, palesando un abuso del processo sostanziatosi nell'avviare il sistema di giustizia al fine di tutelare una posizione apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto ma in realtà priva di ragioni fondanti.
Si è detto, infatti, che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
pagina 5 di 7 diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., S.U.,
13 settembre 2018 n. 22405).
Ciò posto e passando alla quantificazione di tale somma, si è detto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass., 20 novembre 2020, n. 26435).
Il predetto parametro, di recente, è stato recepito anche dalle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano (tabelle 2022) ove, richiamandosi la giurisprudenza della
Suprema Corte si legge che “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso” (cfr. Cass. n.21570/2012).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma da liquidare ex art. 96 c. 3 c.p.c. andrà determinata – in considerazione del valore della causa, della gravità dell' “abuso” e della durata del procedimento – in misura del 50% delle spese di lite liquidate.
Spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1534 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 4500,00;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 9.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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