TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6836/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6836 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, nello studio dell'avv. Francesco Frezza, c.f. , C.F._2
che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Trentola Controparte_1 C.F._3
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, nello studio dell'avv. Federica Frezza, c.f. , C.F._4
che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/02/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero, in data 05/09/2024, con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio civile in Lusciano (CE) in data 10/04/2014, in costanza del quale nascevano tre figli,
Per_
, il 01/05/2014 in Caserta, il 29/10/2019 in Aversa, , il 19/12/2021 in Caserta, Per_1 Per_3
deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, al punto che, in accordo con , trasferiva altrove la propria residenza, unitamente alla prole. CP_1
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, l'affido congiunto dei figli minori e collocazione prevalente presso la madre, l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della causa coniugale a parte resistente, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo di € 800,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, con comparsa depositata in data 05/11/2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava che le parti, nelle more, avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie.
Pertanto, premessa la richiesta di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rappresentata la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note di trattazione scritta, concludeva per l'omologa delle condizioni di separazione, così come riportate nel corpo della comparsa di costituzione depositata.
All'udienza del 07/02/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note congiunte depositate in data 06/12/2024, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione della causa in decisione, con omologa degli accordi raggiunti.
Il Giudice, preso atto degli accordi, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre osservare che parte resistente, in sede di comparsa di costituzione, nonché entrambe le parti, in sede di istanza congiunta depositata in data 05/11/2024, insistevano affinché il
Tribunale adito, preso atto dell'accordo, disponesse la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, nonché l'omologa delle condizioni concordate.
Al riguardo, giova evidenziare che la trasformazione del rito giudiziale in consensuale, previa presentazione di apposita istanza congiunta, era una facoltà disciplinata dal previgente rito.
Nel caso di specie, invece, atteso che il presente giudizio è stato incardinato nel mese di agosto 2024, deve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina processuale, così come innovata a seguito della cd. Riforma Cartabia.
Ciò premesso, non potendosi accogliere l'istanza di conversione di rito, in quanto non più vigente, il pagina 2 di 5 Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, li valuta ai fini di un loro recepimento in sentenza ove non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni concordate , che di seguito si riportano:
“a) Prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni della separazione e pertanto disporre la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
b) autorizzare le parti a non comparire personalmente all'udienza, consentendo il deposito di note di trattazione scritta;
c) omologare con le condizioni di separazione consensuale come concordate tra le parti che di seguito vengono riportate:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la residenza familiare in locazione, sita in Lusciano (CE) alla via della Resistenza, 44, viene lasciata al SI. CP_1
, facendosi carico del pagamento del canone mensile e delle utenze;
3. SI.ra
[...] Parte_1
si trasferirà in Sant'Antimo presso l'abitazione del suo attuale compagno unitamente alla
[...]
prole rendendo nota la sua residenza al SI. ;
4. nulla a titolo di mantenimento poiché CP_1
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
i tre figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Le parti, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. Le modalità del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, facendo riferimento al piano genitoriale
pagina 3 di 5 sottoscritto da entrambe le parti: i minori avranno la residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre di vederli, tenuto conto delle eSIenze scolastiche e domestiche degli stessi, previo accordo con la madre. I minori trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, in via indicativa, martedì, dalle 16:00 alle 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre;
due fine settimana alternati al mese (dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della Domenica), salvo impegni lavorativi del padre. I minore, inoltre, trascorrerà le festività
Natalizie, (intendendosi dalle 20:00 del 23 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre e quelle di fine- inizio anno nuovo (da intendersi dal 30 dicembre dalle ore 21:00 al 1 gennaio alle ore 20:00) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con inizio da parte della SI.ra . Lo stesso Parte_1
dicasi per le festività Pasquali;
la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ad anni alterni, con inizio da parte della SI.ra ; almeno 7 giorni consecutivi a Luglio e 7 giorni consecutivi a Parte_1
agosto con il padre previo avviso alla madre entro il 30 Maggio di ogni anno;
i minori festeggeranno il proprio compleanno ed onomastico in compagnia di entrambi i genitori, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre o della madre con il rispettivo genitore;
7. come contributo ordinario per il mantenimento dei figli viene concordato il pagamento da parte del SI. CP_1
della somma mensile di € 800,00 entro il 5 di ogni mese tramite versamento sul conto
[...]
corrente intestato alla SI.ra alle coordinate bancarie IBAN che verranno Parte_1 comunicate, con l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
9. i coniugi danno atto di aver con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere personale
e patrimoniale per cui nessuno potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo e di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
le parti concordano che la presente clausola è da ritenersi di chiusura di ogni aspetto patrimoniale e non di mero stile essendo frutto di una pattuizione tra gli stessi”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
pagina 4 di 5 e , c.f. , ai C.F._1 Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, Parte I, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio dell' 11.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6836 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, nello studio dell'avv. Francesco Frezza, c.f. , C.F._2
che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Trentola Controparte_1 C.F._3
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, nello studio dell'avv. Federica Frezza, c.f. , C.F._4
che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/02/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero, in data 05/09/2024, con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio civile in Lusciano (CE) in data 10/04/2014, in costanza del quale nascevano tre figli,
Per_
, il 01/05/2014 in Caserta, il 29/10/2019 in Aversa, , il 19/12/2021 in Caserta, Per_1 Per_3
deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, al punto che, in accordo con , trasferiva altrove la propria residenza, unitamente alla prole. CP_1
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, l'affido congiunto dei figli minori e collocazione prevalente presso la madre, l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della causa coniugale a parte resistente, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo di € 800,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, con comparsa depositata in data 05/11/2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava che le parti, nelle more, avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie.
Pertanto, premessa la richiesta di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rappresentata la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note di trattazione scritta, concludeva per l'omologa delle condizioni di separazione, così come riportate nel corpo della comparsa di costituzione depositata.
All'udienza del 07/02/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note congiunte depositate in data 06/12/2024, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione della causa in decisione, con omologa degli accordi raggiunti.
Il Giudice, preso atto degli accordi, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre osservare che parte resistente, in sede di comparsa di costituzione, nonché entrambe le parti, in sede di istanza congiunta depositata in data 05/11/2024, insistevano affinché il
Tribunale adito, preso atto dell'accordo, disponesse la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, nonché l'omologa delle condizioni concordate.
Al riguardo, giova evidenziare che la trasformazione del rito giudiziale in consensuale, previa presentazione di apposita istanza congiunta, era una facoltà disciplinata dal previgente rito.
Nel caso di specie, invece, atteso che il presente giudizio è stato incardinato nel mese di agosto 2024, deve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina processuale, così come innovata a seguito della cd. Riforma Cartabia.
Ciò premesso, non potendosi accogliere l'istanza di conversione di rito, in quanto non più vigente, il pagina 2 di 5 Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, li valuta ai fini di un loro recepimento in sentenza ove non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni concordate , che di seguito si riportano:
“a) Prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni della separazione e pertanto disporre la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
b) autorizzare le parti a non comparire personalmente all'udienza, consentendo il deposito di note di trattazione scritta;
c) omologare con le condizioni di separazione consensuale come concordate tra le parti che di seguito vengono riportate:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la residenza familiare in locazione, sita in Lusciano (CE) alla via della Resistenza, 44, viene lasciata al SI. CP_1
, facendosi carico del pagamento del canone mensile e delle utenze;
3. SI.ra
[...] Parte_1
si trasferirà in Sant'Antimo presso l'abitazione del suo attuale compagno unitamente alla
[...]
prole rendendo nota la sua residenza al SI. ;
4. nulla a titolo di mantenimento poiché CP_1
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
i tre figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Le parti, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. Le modalità del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, facendo riferimento al piano genitoriale
pagina 3 di 5 sottoscritto da entrambe le parti: i minori avranno la residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre di vederli, tenuto conto delle eSIenze scolastiche e domestiche degli stessi, previo accordo con la madre. I minori trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, in via indicativa, martedì, dalle 16:00 alle 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre;
due fine settimana alternati al mese (dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della Domenica), salvo impegni lavorativi del padre. I minore, inoltre, trascorrerà le festività
Natalizie, (intendendosi dalle 20:00 del 23 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre e quelle di fine- inizio anno nuovo (da intendersi dal 30 dicembre dalle ore 21:00 al 1 gennaio alle ore 20:00) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con inizio da parte della SI.ra . Lo stesso Parte_1
dicasi per le festività Pasquali;
la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ad anni alterni, con inizio da parte della SI.ra ; almeno 7 giorni consecutivi a Luglio e 7 giorni consecutivi a Parte_1
agosto con il padre previo avviso alla madre entro il 30 Maggio di ogni anno;
i minori festeggeranno il proprio compleanno ed onomastico in compagnia di entrambi i genitori, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre o della madre con il rispettivo genitore;
7. come contributo ordinario per il mantenimento dei figli viene concordato il pagamento da parte del SI. CP_1
della somma mensile di € 800,00 entro il 5 di ogni mese tramite versamento sul conto
[...]
corrente intestato alla SI.ra alle coordinate bancarie IBAN che verranno Parte_1 comunicate, con l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
9. i coniugi danno atto di aver con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere personale
e patrimoniale per cui nessuno potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo e di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
le parti concordano che la presente clausola è da ritenersi di chiusura di ogni aspetto patrimoniale e non di mero stile essendo frutto di una pattuizione tra gli stessi”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
pagina 4 di 5 e , c.f. , ai C.F._1 Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, Parte I, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio dell' 11.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 5 di 5